Prot. n. 14804/2015 del 21 Settembre 2015 ORDINANZA N 38 OGGETTO: LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA DELL ARIA. Premesso: IL SINDACO che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteoclimatico, oltre ad essere fortemente caratterizzata da un alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE; che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi irrinunciabili ed inderogabili di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti ed al tempo stesso di contenere gli episodi di superamento dei limiti delle polveri sottili; che in data 26/07/2012 la Regione Emilia Romagna, unitamente alle Città Metropolitane, ai Comuni Capoluoghi ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno definito l Accordo di Programma sulla qualità dell aria 2012-2015, per la gestione della qualità dell aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n 155 del 13/08/2010; tale Accordo, che ha oramai esaurito i suoi effetti, individuava un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale e impegnava le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di limitazione del traffico da modulare nel periodo dal 01.10.2014 al 31.03.2015, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti; con Delibera di Giunta Regionale n. 1180 del 21/07/2014 la Regione Emilia Romagna ha adottato il Piano Aria Integrato Regionale che all'art. 14 della NTA e al capitoli 9 della Relazione generale prevedendo una serie di limitazioni alla circolazione dei veicoli nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, ai fini della tutela della qualità dell'aria; dato atto altresì che, viste le difficoltà applicative delle limitazioni espresse da alcuni Comuni per i quali si trattava della prima attuazione, l'assessore Regionale all'ambiente Paola Gazzolo ha stabilito nella riunione del 1 settembre 2015 di dare corso (attraverso una apposita Delibera di Giunta Regionale in corso di approvazione) entro il 1 ottobre 2015 a una modifica sostanziale del PAIR, consistente nello slittamento al 1 ottobre 2016 degli obblighi di applicazione di quanto disposto dall'art. 14 della NTA e al capitolo 9 della Relazione generale del
PAIR per i Comuni con meno di 30.000 abitanti e, comunque, nelle possibilità da parte di detti Comuni di anticipare in tutto o in parte l'applicazione di tali misure in modo volontario; Considerato che tale accordo, all'art. 5 e all art. 7, impegna le Amministrazioni aderenti di porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 01.10.2015 al 31.03.2016 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti; Considerato: che le misure contenute nel PAIR possano avere più effetto se i provvedimenti in esso previsti hanno effetto anche nei comuni della cosiddetta Area vasta della Città Metropolitana di Bologna; che il Comune di Granarolo dell'emilia fa parte di tale area vasta; che il Comune di Granarolo dell'emilia ha sempre applicato, negli anni precedenti, le limitazioni indicate nell'accordo di Programma sulla Qualità dell'aria, aderendo volontariamente a parte delle iniziative in esso contenute; che è necessario assumere gli atti, dar corso alle attività tecniche e alla campagna informativa propedeutica alla messa in opera delle limitazioni anticipando necessariamente i tempi di emissione della citata delibera regionale in corso di approvazione; Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti a partire dal giorno 01.10.2015, al fine di renderli noti a tutti i cittadini ed agli enti interessati, nonché di consolidare quanto già attuato con i precedenti Accordi di Qualità dell'aria e di sperimentare l'avvicinamento a quanto richiesto all'art. 14 della NTA e al capitolo 9 della Relazione generale del PAIR che comunque saranno pienamente vigenti anche per il territorio comunale di Granarolo dell'emilia a far data dal 01.10.2015; Vista in tal senso l'espressione della Giunta Comunale, che nella seduta del 17/09/2015 ha espresso parere favorevole ad applicare sul territorio comunale le limitazioni come da Cap. 9 del PAIR già dal 1 ottobre 2015; Ai sensi degli art. 5-7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni; ORDINA Nel tratto della Strada Comunale Via San Donato, dall intersezione con la via Tartarini fino al termine del territorio di questo Comune e l inizio del territorio del Comune di Bologna e piu precisamente prima dell intersezione San Donato/Del Lavoro/ Bertolazzi, in entrambi i sensi di marcia, nelle giornate feriali di Lunedi', Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal 01.10.2015 al 31.03.2016 compresi, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:
1. ad accensione comandata (benzina) precedenti alla normativa Euro 2, ovvero non omologati secondo le direttive CEE 91/542, 94/12 o successive; 2. ad accensione spontanea (Diesel) categoria M1 precedenti alla normativa Euro 4 ovvero non conformi alla direttiva 98/69/CEE B o successiva; 3. ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 precedenti alla normativa Euro 3 ovvero non conformi alla direttiva 98/69 o successive (sprovvisti di filtro antiparticolato FAP); 4. ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla normativa Euro 1 (direttiva 97/24/CE e successive) ovvero non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive; Il divieto non riguarda i veicoli afferenti ai parcheggi pubblici a cui si accede dalla S.P. n. 5 San Donato Sono esclusi dalla limitazione i seguenti veicoli: con almeno 3 (tre) persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 (quattro) o più posti, oppure con almeno 2 (due) persone a bordo se omologate a 2 (due) posti; condivisi (car-sharing); elettrici o ibridi; a gas metano o GPL; autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, così come definiti dall art. 54 del D.Lgs 285/92 e classificati dall art. 203 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione a attuazione del codice della Strada; diesel di categoria M2, M3, N1, N2 e N3 che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione ed inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno EURO 3 o categoria superiore; Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano: 1. veicoli di emergenza e soccorso compreso il soccorso stradale e la pubblica assistenza; 2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; 3. veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza; 4. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); 5. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari
programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 7. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 8. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 9. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 10. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 11. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; 12. carri funebri e veicoli al seguito; 13. veicoli per matrimoni e cortei nuziali; 14. veicoli utilizzati dagli Uffici Giudiziari: 15. veicoli in servizio smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale; 16. veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate; 17. veicoli destinati al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; 18. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 19. veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento; 20. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri; 21. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio; 22. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate, muniti di apposita dichiarazione; 23. veicoli al servizio di Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli Organi della Città Metropolitana di Bologna, dei Comuni, limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione; 24. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; 25. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
26. veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, al collaudo/revisione già programmata, purché muniti di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'ente/azienda che esegue la verifica; 27. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari; 28. veicoli condotti da agenti di commercio nello svolgimento dell'attività di impresa, muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; 29. veicoli di proprietà del Comune di Granarolo dell Emilia in servizio e della Città Metropolitana di Bologna e ANAS-Settore viabilità -durante lo svolgimento dei compiti di costruzione e manutenzione stradale. Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni. DISPONE che quanto disposto con la presente ordinanza venga reso pubblico mediante apposizione della relativa segnaletica stradale; che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione; che sia trasmesso a: Prefetto di Bologna Questore di Bologna Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna Comandante Provinciale Guardia di Finanza Presidente Regione Emilia Romagna Presidente della Città Metropolitana di Bologna Comandante Stazione Carabinieri di Granarolo dell Emilia Dipartimento di Prevenzione della AUSL della Città di Bologna Direttore dell'ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Bologna
Presidente TPER Presidente HERA Sindaco del Comune di Bologna Sindaco del Comune di Imola Sindaco del Comune di Molinella Sindaco del Comune di Pianoro Sindaco del Comune di Sasso Marconi Sindaco del Comune di Zola Predosa Presidente dell Unione Reno- Galliera Presidente dell Unione "Terre di Pianura" Presidente dell Unione Terre d Acqua Presidente Associazione Valle dell Idice. Granarolo dell Emilia 21/09/2015 IL SINDACO Daniela Lo Conte