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1 di 6 14/12/2009 17.51 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gazzetta Ufficiale N. 150 del 1 Luglio 2009 DECRETO 15 maggio 2009, n. 80 Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati. (09G0086) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di stabilire i compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2321, in data 23 marzo 2009); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonche' agli addetti all'asporto ed al trasporto di tali beni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (riforma della esecuzione mobiliari): «Art. 21. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'art. 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, nonche' ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

2 di 6 14/12/2009 17.51 «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, reca: «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, si veda nelle note alle premesse. Art. 2. Compensi per le attivita' ordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attivita' di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare: fino a euro 25.000,00: 3%; da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%; da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%; da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%; da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%; da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%. E' comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00. 2. Il compenso di cui al comma 1 e' dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonche' presso altri pubblici uffici; b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte; c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto; d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili da parte di terzi; e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonche' di quelle future gia' deliberate; f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza; g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570 del codice di' procedura civile; h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia di stima; i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita; l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita; m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle operazioni di vendita; n) attivita' di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo

3 di 6 14/12/2009 17.51 n) attivita' di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile; o) redazione e deposito del rendiconto di cui all'articolo 560, primo comma, del codice di procedura civile. 3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, e' ridotto in proporzione all'attivita' effettivamente svolta. 4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, e' diminuito fino alla meta' quando l'immobile e' libero o in altri casi di ridotta complessita' dell'incarico. 5. Il compenso stesso puo' essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficolta' nello svolgimento dell'incarico. 6. Al custode e' dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonche' per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche. 7. Al custode sono altresi' rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al comma 6. 8. Non e' dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato custode. Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 570 del codice di procedura civile: «Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, del sito Internet sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.». - Si riporta il testo del terzo comma, dell'art. 560 del codice di procedura civile: «3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.». Art. 3. Compensi per le attivita' straordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attivita' di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonche' di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate: fino a euro 5.000,00: 4%; oltre euro 5.000,00: 3%. 2. Per le attivita' di seguito indicate, spetta al custode una maggiorazione complessiva del compenso calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, variabile tra il 5% e il 20%:

4 di 6 14/12/2009 17.51 a) azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosita' e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilita' del bene; b) partecipazione alle assemblee condominiali; c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; d) regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili; e) direzione e controllo delle attivita' di asporto e trasferimento presso un depositario delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato. Art. 4. Compensi per l'attivita' di custodia dei beni mobili 1. Per la custodia dei beni mobili pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso liquidato in base ai seguenti criteri: a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici: 1) con portata fino a 35 quintali, euro 6,20 al 2) con portata superiore ai 35 quintali, euro 9,80 al b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, euro 9,80 al c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini,euro 9,80 al d) per autoveicoli: 1) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, euro 2,20 al 2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, euro 2,70 al 3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, euro 3,20 al e) per i motocicli e ciclomotori, euro 1,00 al f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte: 1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 2,00 al 2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.000,00, euro 5,00 al 3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 5.000,01 ed euro 10.000,00, euro 10,00 al 4) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 10.000,01 ed euro 20.000,00, euro 20,00 al 5) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 20.000,01 ed euro 50.000,00, euro 30,00 al 6) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' superiore ad euro 50.000,00 euro 50,00 al g) per altri beni: 1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 0,15 per 0,25 metro cubo al 2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.001,00 ed euro 2.500,00, euro 0,30 per 0,25 metro cubo al 3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni supera euro 2.500, euro 0,40 per 0,25 metro cubo al giorno. 2. Se la procedura e' sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), e' determinato in relazione al valore di stima. 3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non puo' superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene. 4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i

5 di 6 14/12/2009 17.51 4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita con il valore di stima. Art. 5. Compensi per l'attivita' di custodia presso i locali del debitore 1. Quando la custodia dei beni e' esercitata nel luogo in cui i beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso pari a euro 50,00 per il primo accesso e di euro 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione. 2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a euro 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'accesso oltre dieci chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Art. 6. Compensi per le attivita' di asporto e trasferimento 1. Per le attivita' di asporto e trasferimento dei beni mobili presso il luogo di custodia spetta all'addetto al trasporto, oltre al rimborso spese di cui all'articolo 5, comma 2, un compenso pari a euro 18,00, oltre I.V.A. per ogni ora o frazione di ora, nel limite massimo di tre ore e per ciascuna unita' lavorativa utilizzata, nel limite massimo di tre unita'. L'attivita' svolta deve risultare da verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni e, se presenti, anche dal debitore e dal creditore o loro rappresentanti. 2. Quando la natura delle operazioni lo richiede, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il superamento dei limiti indicati al comma 1. In tali casi, spetta all'addetto al trasporto un compenso orario pari a euro 18,00, oltre I.V.A. per ogni ulteriore unita' lavorativa utilizzata o per il maggior tempo impiegato nelle operazioni. 3. Quando, per la particolare natura dei beni, l'addetto al trasporto e' autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di terzi specializzati gli spetta il rimborso della spesa sostenuta. 4. In caso di richiesta di intervento urgente ai sensi dell'articolo 520, secondo comma, del codice di procedura civile spetta all'istituto Vendite Giudiziarie un diritto di euro 100,00 oltre ai compensi di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Nel liquidare i compensi previsti dal presente articolo, il giudice verifica la congruita' del numero dei lavoratori e del tempo impiegati, rispetto all'impegno richiesto dall'attivita' compiuta. 6. Con gli stessi criteri di cui ai commi da 1 a 5, sono liquidati i compensi per l'asporto ed il trasporto dei beni mobili prelevati dall'immobile pignorato. 7. I compensi previsti dal presente articolo spettano anche al custode incaricato dell'asporto e del trasporto dei beni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 2009 Il Ministro : Alfano Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 350 Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 520 del codice di procedura civile:

6 di 6 14/12/2009 17.51 procedura civile: «Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.». Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato