Danni causati da pietra schizzata da un autocarro. Il giudice di Pace ha ritenuto che se, nel comportamento del conducente il veicolo presunto danneggiante, non è ipotizzabile alcuna violazione di norme dettate dal CdS (ad esempio eccesso di velocità) allora la fattispecie è inquadrabile come caso fortuito il cui elemento caratterizzante è l imponderabilità dell evento verificatosi, nel senso che un elemento casuale, imprevisto ed imprevedibile, si inserisce d improvviso nella sequenza eziologica soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto da parte delle forze dell uomo, sì da rendere inevitabile il prodotto di una condotta. In altri termini, si ha caso fortuito quando sussiste il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, ma difetta la colpa, poiché l elemento estraneo alla volontà dell agente, non rientrante nelle normali facoltà di previsione e non evitabile con l uso della comune prudenza, costituisce fattore eziologico esclusivo dell evento (Giudice di Pace Ottaviano - sentenza 07.03.2012). 1 / 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n. 1767/2011 R.G., riservata a sentenza all'udienza del 07/03/2012, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da DDD Ddd, nato a <...>i il <...>, Cod. Fisc. <...>, elett.te dom.to in <...> (NA) alla piazza <...>, presso lo studio dell'avv. Ggg DDD (Cod. Fisc. <...> ) che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione Attore contro 1. LLL Aaa, residente in <...> alla Strada <...> snc 2 / 8
Convenuto contumace 2. DUOMO UNIONE S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall avv. Mmm Ddd, come da procura in atti, e con lui elett.te dom.ti in <...> (NA) alla via <...>, n. 2, presso lo studio dell'avv. Ccc Aaa Convenuta CONCLUSIONI All'udienza del 07/03/2012, le parti concludevano come da verbale di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione per l'udienza del 02/05/2011, ritualmente notificato in data 11/03/2011, DD D D dd evocava in giudizio dinanzi a questo ufficio giudiziario onorario LLL Aaa e la società Duomo Unione S.p.A., il primo, quale proprietario dell autocarro targato XX 0X0 XX e la seconda, quale ente che lo garantiva per la rca al momento dell'incidente, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni a cosa subiti, nella misura di 1.032,00, oltre interessi, nonché le spese del giudizio, con attribuzione al procuratore, anticipatario. L'istante assumeva che il giorno 07/04/2010, alle ore 18,00 circa, in Verghereto, sulla Autostrada E45 direzione Perugia, l'autovettura Audi A4 targata YY 0Y0 YY, di sua proprietà, veniva danneggiata dall autocarro targato XX X0X XX, di proprietà del convenuto, in quanto dalla ruota posteriore schizzava del pietrisco che finiva per danneggiare la vettura attorea. 3 / 8
Dichiarava che, a seguito dell'incidente, la propria autovettura Audi A4 targata YY 0Y0 YY riportava notevoli danni alla parte anteriore, e che inutilmente ne aveva richiesto alla Duomo Unione Assicurazioni S.p.A. il risarcimento con lettere raccomandate A/R n. 08004410100011ZZZ del 26/04/2010. Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia del convenuto LLL Aaa, ritualmente citato, si costituiva in sede di udienza ex art. 320 c.p.c. la società Duomo Unione Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, la domanda attorea, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva l incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito; la nullità dell atto di citazione; la propria carenza di legittimazione passiva; l'improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 145 e 148 D.Lgs n. 209/2005. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, prodotti i documenti, espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza. Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto LLL Aaa, ritualmente citato e mai costituitosi. Sempre in via preliminare, risulta tardiva l eccezione di incompetenza per territorio perché non sollevata alla prima udienza di comparizione e, pertanto, la stessa va disattesa. Sempre in via preliminare, in rito, si osserva che la domanda è proponibile ed ammissibile, avendo l'attore provato l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche con la produzione della lettera raccomandata A/R n. 08004410100011ZZZ del 26/04/2010 e, poi, proposto il giudizio decorso il termine di legge. Provate, poi, risultano le legittimazioni, attiva e passiva, delle parti in causa. In particolare, la legittimazione attiva dell'istante DDD Ddd risulta provata dalla copia della carta di circolazione relativa all'autovettura Audi A4 targata YY 0Y0 YY, prodotta agli atti; la legittimazione passiva di LLL 4 / 8
Aaa risulta provata attraverso la produzione del documento di Ispezione ACI-PRA relativo al veicolo targato XX 0X0 XX, mentre la legittimazione passiva della convenuta compagnia di assicurazioni, oggetto di contestazione, è stata provata dalla copia del certificato SIC, allegata in atti, documentazione questa non oggetto di specifico disconoscimento, con la conseguenza che va ad essere destituita di fondamento l eccezione sollevata dalla convenuta compagnia, che nulla ha depositato e provato a confutazione della prova documentale fornita dall attore. Ugualmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, sempre sollevata dalla convenuta società, per violazione del disposto di cui all'art. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005. Infatti, sul punto si osserva che non è vincolante l'onere imposto al danneggiato dagli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005, se l'impresa di assicurazione, a fronte di una richiesta incompleta del danneggiato, pur potendo, non ha richiesto l'integrazione dei dati e dei documenti nella fase stragiudiziale, rinunciando, così, al vantaggio, offerto dalla citata norma, di ottenere un nuovo decorso dello spatium deliberandi, conseguendone la proponibilità della domanda. Va, infine, rigettata l'ulteriore eccezione, sempre sollevata dalla convenuta società, di nullità dell'atto di citazione, dal momento che lo stesso presenta tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. Passando all'esame del merito della controversia, si rileva che la domanda è infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata. In punto di fatto, dalle escussioni testimoniali innanzi menzionate, emerge, senza incertezze, che, nelle circostanze temporali indicate in citazione, l autocarro targato YY 0Y0 YY del convenuto, percorrendo l autostrada proiettava in aria, da sotto una ruota, pietrisco che andava a colpire l auto attorea. La illustrata dinamica induce ad ascrivere l evento dannoso per cui è causa a caso fortuito, escludendo qualsivoglia responsabilità del convenuto nella produzione del pregiudizio patito. In linea generale, giova osservare che, secondo l indirizzo esegetico espresso dalla S.C., elemento caratterizzante il caso fortuito è l imponderabilità dell evento verificatosi, nel senso che 5 / 8
un elemento casuale, imprevisto ed imprevedibile, si inserisce d improvviso nella sequenza eziologica soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto da parte delle forze dell uomo, sì da rendere inevitabile il prodotto di una condotta. In altri termini, si ha caso fortuito quando sussiste il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, ma difetta la colpa, poiché l elemento estraneo alla volontà dell agente, non rientrante nelle normali facoltà di previsione e non evitabile con l uso della comune prudenza, costituisce fattore eziologico esclusivo dell evento. Con specifico riferimento alla circolazione stradale, la giurisprudenza definisce caso fortuito la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia eziologica, esclude la responsabilità del soggetto conducente il veicolo, consistente in un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani che non consente alcuna manovra per evitare il danno. Il caso fortuito presuppone, dunque, un fattore causale dell evento che esula completamente dalla condotta in facendo oppure in omettendo dell agente ed elide l elemento soggettivo dell illecito: ne deriva che se la condotta del soggetto è imprudente o negligente ovvero contraria a norme giuridiche, l evento dannoso, ancorché non previsto e non prevedibile, non può imputarsi a caso fortuito, essendo pur sempre riconducibile ad un contegno colposo. In tema di circolazione stradale di veicoli, il riconoscimento della sussistenza dell esimente del caso fortuito sottende pertanto uno scrupoloso esame e una approfondita valutazione del comportamento del conducente del veicolo asseritamente danneggiante, onde verificare profili di riprovevolezza in base alle regole di condotta dettate dalla comune prudenza e specificamente stabilite dal C.d.S., ed altresì acclarare se egli abbia fatto tutto il possibile per evitare la produzione del danno. Nella vicenda de qua, giova sottolineare che alcuna violazione alle regole di comune diligenza e perizia nella circolazione stradale o alle specifiche norme prevenzionistiche del Codice della Strada può ravvisarsi nel contegno serbato dal conducente della vettura convenuta: il teste escusso non ha riferito di manovra azzardata, con invasione di carreggiata di pertinenza dei veicoli dell opposto senso di marcia, ovvero condotta ad velocità elevata o comune non commisurata allo stato dei luoghi. In secondo luogo e principalmente, la proiezione laterale con un pneumatico di un piccolo sassolino è circostanza non solo esulante dall ambito degli accadimenti ordinariamente 6 / 8
prevedibili dagli utenti della strada con la dovuta diligenza in ragione delle connotazioni del fondo stradale ma che, per il suo svilupparsi repentinamente nel giro di frazioni di secondo, preclude ogni possibilità di intervento volto a scongiurare pregiudizi a cose o persone. A confortare il convincimento del giudicante, è bene sottolineare che, nelle occasioni in cui la giurisprudenza si è interessata di fattispecie analoghe, la responsabilità del conducente di un veicolo per proiezione con il pneumatico di pietre è stata affermata soltanto quando il sasso era visibile oppure quando il conducente non osservasse precauzioni doverose, circolando a velocità eccessiva. Quindi nessuna responsabilità può attribuirsi al conducente il cui veicolo ha sollevato da terra il sasso. Si potrebbe, eventualmente, ipotizzare una responsabilità del soggetto proprietario o concessionario dell autostrada. E, infatti, preciso obbligo dell ente gestore della autostrada, per impegno contrattuale ed a norma dell art. 2051 c.c., mantenere la carreggiata autostradale, destinata alla circolazione degli autoveicoli, priva di alcun possibile ostacolo. Esclusa la responsabilità del convenuto per l operare nel processo di determinazione del sinistro di un evento qualificabile come caso fortuito munito di efficacia eziologica esclusiva, si impone il rigetto della domanda. Le peculiarità della vicenda controversa e considerazioni equitative giustificano l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DDD Ddd nei confronti di LLL Aaa e della società Duomo Unione S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., in solido, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 7 / 8
1) dichiara la contumacia del convenuto LLL Aaa; 2) rigetta la domanda; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite; 4) rigetta le altre eccezioni sollevate dalla convenuta società. Ottaviano, 07/03/2012 Il Giudice di Pace dott.ssa Filomena Bravaccio 8 / 8