Dispensa 14- Decreti DECRETI Decreto 31 dicembre 2007 Revisione dello schieramento degli Uffici degli Addetti Militari all estero. MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell Economia e delle Finanze VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sull ordinamento dell Amministrazione degli Affari Esteri; la legge 27 dicembre 1973, n.838, concernente l ordinamento degli Uffici degli Addetti dell Esercito, della Marina, dell Aeronautica in servizio all estero e il trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato; il Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n.62, che disciplina il trattamento economico per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio all estero; il decreto interministeriale 27 maggio 2003, registrato alla Corte dei Conti il 31 ottobre 2003, reg. n. 12, Foglio Difesa n. 213, con il quale si è provveduto a riordinare lo schieramento degli Addetti Militari, Navali ed Aeronautici all estero nonché lo schieramento del contingente del personale dell Arma dei Carabinieri, da adibire a mansioni di vigilanza, in servizio presso gli uffici degli Addetti stessi; il Decreto Interministeriale 15 marzo 2005, registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2005, reg. n. 7, Foglio Difesa n. 357, con il quale si è provveduto alla variazione dell organico dell Ufficio degli Addetti Militari presso la Permanente d Italia presso il Consiglio Atlantico - R.I.C.A. di Bruxelles; il Decreto Interministeriale 4 luglio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 2005, reg. n. 13, Foglio Difesa n. 129, con il quale si è provveduto alla variazione dell organico dell Ufficio degli Addetti Militari presso la Permanente d Italia in seno all Unione Europea - ITALUE di Bruxelles; il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2006, reg. n. 5, Foglio Difesa n. 268, con il quale si è modificato ulteriormente l organico del predetto Ufficio degli Addetti Militari presso la presso il Consiglio Atlantico - R.I.C.A. di Bruxelles; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; CONSIDERATE le esigenze di carattere politico-militare e geo-strategiche che impongono la necessità di una revisione, in ambito complessivo, dello schieramento delle addettanze militari all estero, al fine di non compromettere le attività operative nei settori di grave crisi, 3
D E C R E T A Articolo 1 Le Rappresentanze Diplomatiche italiane all estero, dove possono essere destinati Addetti militari, sono le seguenti: Numero d ordine CITTA NAZIONE 1 ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI); 2 ABUJA (NIGERIA); 3 ADDIS ABEBA (ETIOPIA); 4 ALGERI (ALGERIA); 5 AMMAN (GIORDANIA); 6 ANKARA (TURCHIA); 7 ASMARA (ERITREA); 8 ATENE (GRECIA); 9 BAGHDAD (IRAQ); 10 BANGKOK (THAILANDIA); 11 BEIRUT (LIBANO); 12 BELGRADO (SERBIA); 13 BERLINO (REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA); 14 BERNA (SVIZZERA); 15 BRASILIA (BRASILE); 16 BRUXELLES (BELGIO): presso il Consiglio Atlantico (RICA); 17 BRUXELLES (BELGIO): presso l Unione Europea (RAPPEU); 18 BUCAREST (ROMANIA); 19 BUDAPEST (UNGHERIA); 20 BUENOS AIRES (ARGENTINA); 21 CANBERRA (AUSTRALIA); 22 CARACAS (VENEZUELA); 23 DAMASCO (SIRIA); 24 GINEVRA (SVIZZERA): presso la Conferenza per il Disarmo; 25 HANOI (VIETNAM); 26 JAKARTA (INDONESIA); 27 IL CAIRO (EGITTO); 28 ISLAMABAD (PAKISTAN) 29 KABUL (AFGHANISTAN); 30 KHARTUM (SUDAN); 31 KIEV (UCRAINA); 32 KUALA LUMPUR (MALAYSIA); 33 KUWAIT CITY (KUWAIT); 34 L AVANA (CUBA); 35 L AJA (OLANDA); 36 LIMA (PERU ); 37 LISBONA (PORTOGALLO); 38 LONDRA (GRAN BRETAGNA); 39 LUANDA (ANGOLA); 40 LUBIANA (SLOVENIA); 41 MADRID (SPAGNA); 42 MASCATE (OMAN); 43 MOGADISCIO (SOMALIA); 44 MOSCA (FEDERAZIONE RUSSA); 45 NAIROBI (KENIA); 4
46 NEW YORK (U.S.A.): presso l O.N.U. (RAPPONU); 47 NUOVA DELHI (INDIA); 48 OSLO (NORVEGIA); 49 OTTAWA (CANADA); 50 PARIGI (FRANCIA); 51 PECHINO (CINA); 52 PRAGA (REPUBBLICA CECA); 53 PRETORIA (REPUBBLICA SUDAFRICANA); 54 RABAT (MAROCCO); 55 RIGA (LETTONIA); 56 RIYADH (ARABIA SAUDITA); 57 SANTIAGO DEL CILE (CILE); 58 SARAJEVO (BOSNIA-ERZEGOVINA); 59 SEOUL (COREA DEL SUD), 60 SKOPJE (MACEDONIA); 61 SOFIA (BULGARIA); 62 STOCCOLMA (SVEZIA); 63 TASHKENT (UZBEKISTAN); 64 TEHERAN (IRAN); 65 TEL AVIV (ISRAELE); 66 TIRANA (ALBANIA); 67 TOKYO (GIAPPONE); 68 TRIPOLI (LIBIA); 69 TUNISI (TUNISIA); 70 VARSAVIA (POLONIA); 71 VIENNA (AUSTRIA): Diplomatica d Italia presso O.S.C.E.; * 72 VIENNA (AUSTRIA) 73 WASHINGTON (U.S.A.); 74 ZAGABRIA (CROAZIA); * da settembre 2009 le funzioni dell OSCE saranno svolte dall Ufficio Militare a VIENNA. Articolo 2 Le sedi di BELGRADO(1), BERLINO, BRUXELLES (R.I.C.A.), IL CAIRO, LONDRA, MOSCA, PARIGI, PECHINO, VIENNA(2), WASHINGTON e NEW YORK sono Rappresentanze Diplomatiche allineate a Primo Consigliere. Le Rappresentanze Diplomatiche di ABU DHABI, ABUJA, ANKARA, BELGRADO, BRUXELLES, BUENOS AIRES(3), IL CAIRO, LONDRA, MADRID(4), NAIROBI, OTTAWA, RIYADH, TUNISI, TASHKENT, LUANDA, VIENNA e WASHINGTON sono anche sedi di Aggiunto. Le Rappresentanze Diplomatiche di BERLINO, BRUXELLES, LONDRA(5), PARIGI e WASHINGTON(5) sono anche sedi di Assistenti. NOTE: (1) la posizione è soppressa da settembre 2009; (2) la posizione è attivata da settembre 2009; (3) la posizione è soppressa da ottobre 2007; (4) la posizione è soppressa da agosto 2007; (5) gli Assistenti sono in posizione quadro con possibilità di attivazione ove necessario. 5
Articolo 3 Ai sensi dell art. 2 della Legge 27 dicembre 1973, n. 838, citata in premessa, per ciascuna sede di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono fissati i seguenti organici: RAPPRESENTANZE MILITARI C.C. n. Coadiutori Sede ord. Aggiunto Assistente Addetti alla Militari Civili vigilanza 1 AFGHANISTAN (Kabul) 1 1 2 2 ALBANIA (Tirana) 1 2 2 3 ALGERIA (Algeri) 1 1 1 2 4 ANGOLA (Luanda) (a) 1 1(b) 2(c) 2 5 ARABIA SAUDITA (Riyad) 1 1(d) 2 2 6 ARGENTINA (Buenos Aires) 1 (e) 1(f) 1 2 7 AUSTRALIA (Canberra) 1 1 2 8 AUSTRIA (Vienna) 1 1(g) 2(h) 1 2(h) 9 BOSNIA-ERZEGOVINA (Sarajevo) (d) 1 1 2 10 BRASILE (Brasilia) 1 1 1 1 11 BULGARIA (Sofia) 1 1 2 12 CANADA (Ottawa) 1 1(d) 2 13 CILE (Santiago del Cile) 1 1 2 14 CINA (Pechino) 2 2 3(i) 15 COREA DEL SUD (Seoul) 1 1 2 16 CROAZIA (Zagabria) 1 1 2 17 CUBA (L Avana) (j) 1 1 2 18 EGITTO (Il Cairo) 1 2 3 4 19 EMIRATI ARABI UNITI(Abu Dhabi) 1 1(k) 1 2 20 ETIOPIA (Addis Abeba) 1 1 2 21 ERITREA (Asmara) 1 1 2 22 FEDERAZIONE RUSSA(Mosca) 3 4 4 23 FRANCIA (Parigi) 3 1(l) 5 7 3 24 GIAPPONE (Tokio) 1 1 2 25 GIORDANIA (Amman) 1 1 2 26 GRAN BRETAGNA (Londra) 4 1 3(d) 6(m) 9 2 27 GRECIA (Atene) 1 1 2 28 INDIA (Nuova Delhi) 1 1 2 29 INDONESIA (Jakarta) 1 1 2 30 IRAQ (Baghdad) 1 1 2 31 IRAN (Teheran) 1 1 4 32 ISRAELE (Tel Aviv) 1 1 3 33 KENIA (Nairobi) (n) 1 1(k) 1 2(o) 34 KUWAIT (Kuwait City) 1 1 2 35 LETTONIA (Riga) 1 1 2 36 LIBANO (Beirut) 1 1 4 37 LIBIA (Tripoli) 1 1 2 38 MACEDONIA (Skopje) 1 1 2 39 MALAYSIA (Kuala Lumpur) 1 1 2 40 MAROCCO (Rabat) 1 1 2 41 NIGERIA (Abuja) 1 1(p) 1 2 42 NORVEGIA (Oslo) (q) 1 1 1 43 OLANDA (L Aja) (d) 1 1 2 44 OMAN (Mascate) 1 1 2 6
45 PAKISTAN (Islamabad) 1 1 2 46 PERU (Lima) (r) 1 1 2 47 POLONIA (Varsavia) 1 1 2 48 PORTOGALLO (Lisbona) 1 1 1 49 REPUBBLICA CECA (Praga) 1 1 2 50 REPUBBLICA SUDAFRICANA (Pretoria) 1 1 2 51 REP.FED. GERMANIA(Berlino) 3 1(s) 5(t) 5 2 52 ROMANIA (Bucarest) 1 1 2 53 SERBIA (Belgrado) 1 1(d) 2 3(z) 54 SIRIA (Damasco) 1 1 3 55 SLOVENIA (Lubiana) 1 1 2 56 SOMALIA (Mogadisco) (d) 1 1 2 57 SPAGNA (Madrid) 2(u) (v) 2(w) 3 2 58 SUDAN (Khartum) (x) 1 1 2 59 SVEZIA (Stoccolma) 1 1 1 60 SVIZZERA (Berna) 1 1 1 61 THAILANDIA (Bangkok) (d) 1 1 2 62 TUNISIA (Tunisi) 1 1 1 2 63 TURCHIA (Ankara) 1 1 3 1 1 64 U.S.A. (Washington) 4 4 4(d) 15(y) 4 4 65 UCRAINA (Kiev) 1 1 2 66 UNGHERIA (Budapest) 1 1 2 67 UZBEKISTAN (Tashkent) 1 1(d) 1 2 68 VENEZUELA (Caracas) 1 1 1 2 69 VIETNAM (Hanoi) (j) 1 1 2 TOTALE 83 18 9 111 36 143 NOTE: (a) la riapertura avverrà da giugno 2008 (attualmente la Sede è in posizione quadro); (b) la posizione sarà attivata da giugno 2008; (c) l incremento numerico di una posizione avverrà da giugno 2008; (d) posizione quadro con possibilità di attivazione ove necessario; (e) la posizione sarà soppressa da ottobre 2007; (f) sino a dicembre 2007 le posizioni saranno due; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (g) la posizione sarà attivata da settembre 2009; (h) attualmente risulta attiva solo una posizione, mentre la seconda sarà attivata da settembre 2009: (i) sino a gennaio 2008 le posizioni CC rimarranno 4; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (j) l apertura sarà effettuata di concerto con il M.A.E.; (k) la posizione sarà attivata da agosto 2008; (l) sino a luglio 2007 le posizioni saranno due; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (m) di cui una posizione quadro dal 2004; (n) la riapertura avverrà da agosto 2008 (attualmente la sede è in posizione quadro), (o) una sarà in posizione quadro, mentre l altra sarà attivata da agosto 2008; (p) la posizione sarà attivata da agosto 2008; (q) la Sede passerà in posizione quadro entro agosto 2008; (r) la riapertura avverrà da dicembre 2007 (attualmente la sede è in posizione quadro); (s) sino a ottobre 2007 le posizioni saranno due, dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (t) sino a luglio 2008 le posizioni saranno sei; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (u) sino a agosto 2007 le posizioni saranno tre; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa; (v) la posizione è soppressa da agosto 2007; 7
(w) sino ad agosto 2007 le posizioni saranno quattro; dallo stesso mese due posizioni saranno soppresse; (x) l apertura della sede avverrà a novembre 2007; (y) di cui una posizione quadro dal 2004; (z) sino a settembre 2008 le posizioni CC rimarranno quattro; dallo stesso mese una posizione sarà soppressa. RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI n. ord. 1 2 3 4 5 Sede Coadiutori C.C. Assistente aggiunto Militari Civili addetti presso il Consiglio 7 8 1 20 1 8 Atlantico (Bruxelles) presso la Conferenza del 1 1 Disarmo (Ginevra) presso l O.N.U. (New 2 2 2 York) Diplomatica d Italia presso O.S.C.E. (Vienna) 3 (b) 2 (c) 2 (d) (a) presso l Unione Europea 3 2 2 (Bruxelles) TOTALI 16 8 1 27 1 14 NOTE: (a) da settembre 2009 diventerà accreditamento secondario dell Ufficio Militare VIENNA; (b) le posizioni saranno soppresse da: fine novembre 2007; giugno 2008; settembre 2009. (c) le posizioni saranno soppresse da: una ad agosto 2007; l altra da settembre 2009. (d) le posizioni saranno soppresse da: una da dicembre 2007; l altra da settembre 2009. 8
Articolo 4 L onere di spesa relativo al presente decreto sarà posto a carico del capitolo 1209 dello stato di previsione della spesa, dell esercizio finanziario 2007 e seguenti, che presenta la necessaria disponibilità. Il presente decreto interministeriale sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 31/12/2007 IL MINISTRO DELLA DIFESA Arturo PARISI IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Massimo D ALEMA IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Tommaso PADOA SCHIOPPA Registrato alla Corte dei conti Il 20 marzo 2008, reg. 3,fg n.219 9