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Ministri Comunione Documenti e Moduli Richiesta Ministri Comunione PARROCCHIE Richiesta Ministri comunione CASE RELIGIOSE Documento 1 Indicazioni diocesane 2017 INDICAZIONI PER L ISTITUZIONE DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE E L ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO MINISTRI COMUNIONE DISPOSIZIONI 2017 (file PDF scaricabile) Il senso di un ministero: il legame tra l assemblea eucaristica e i fratelli assenti 1. Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato. Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica, nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l effusione dello Spirito

e l annunzio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione. La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l Eucaristia. Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola e della Comunione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori[i]. Criteri per la scelta dei ministri straordinari 2. Si scelgano laici che si distinguono per fede, vita cristiana e condotta morale, soprattutto tra chi è già stimato dalla comunità locale[ii]. Presentazione e preparazione dei ministri straordinari 3. I parroci e le superiore delle case di cura presentino all Ordinario la richiesta di istituzione secondo i tempi e le indicazioni che ogni anno darà l Ufficio per il Culto Divino. Comunque, in caso di necessità, in ogni tempo dell anno si potrà inoltrare la richiesta. 4. I nuovi candidati sono tenuti a partecipare al corso di formazione diocesano. In caso di necessità, d accordo con l Ordinario e avvertito l Ufficio per il Culto Divino, gli stessi parroci potranno prepararli istruendoli: a. sulle dimensioni teologiche dell eucaristia e del culto eucaristico fuori della Messa;

b. sulla spiritualità dei ministeri ecclesiali; c. sui riti della Comunione fuori della Messa, del Viatico e della esposizione eucaristica; d. sulle dimensioni psicologiche e pastorali della cura dei malati e degli anziani. Istituzione dei ministri straordinari della Comunione 5. L istituzione avviene con rito liturgico, presieduto dal Vescovo o da un suo delegato, una volta l anno al termine del corso diocesano di formazione. Secondo l opportunità e per necessità pastorali particolari l Ordinario delegherà il parroco a celebrare l istituzione dei ministri a servizio della propria comunità oppure saranno istituiti con decreto dell Ordinario. Le competenze dei ministri straordinari della Comunione 6. Quando manca il presbitero, il diacono o l accolito i ministri straordinari della comunione hanno facoltà di distribuire la Comunione: durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante; fuori della celebrazione della Messa, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi e degli anziani, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l opera di più ministri[iii]. In questi casi il ministro può comunicarsi da solo. Il ministro straordinario può esporre e riporre l Eucaristia

per l adorazione dei fedeli. Durata del ministero: 3 e 5 anni 7. I ministri straordinari della Comunione eserciteranno il loro ministero per tre anni dalla loro prima presentazione e istituzione. Se presentati ulteriormente dopo la scadenza del triennio il ministero verrà conferito per un quinquennio rinnovabile. Modo per distribuire l Eucaristia a malati e anziani 8. Si seguano le indicazioni rubricali del Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico ai nn. 19-22, in particolare: «Quando la santa comunione viene distribuita fuori dalla chiesa, si prepari un tavolo adatto, coperto di tovaglia; si pensi anche a procurare i ceri Le specie eucaristiche per l amministrazione della comunione fuori della chiesa si rechino in una teca o in un altro contenitore debitamente chiuso»[iv]. 9. Quanto al giorno nel quale portare la comunione non ci sono restrizioni se non l antica consuetudine di non portare la comunione il Sabato Santo se non in forma di Viatico. 10. È auspicabile che la comunione sia portata nel giorno domenicale per esprimere più chiaramente il legame tra assemblea eucaristica e fratelli e sorelle che desiderano parteciparvi, ma ne sono impediti. 11. Quanto alla veste la Conferenza Episcopale Italiana non ha prescritto alcun abito liturgico. Il ministro straordinario sia attento a vestirsi decorosamente.

Cremona, Curia Vescovile, 4 giugno 2017, Solennità di Pentecoste [i] CEI, Benedizionale, Roma 1992, n. 2004. [ii] S. Congregazione per i Sacramenti, Istruzione sulla santa Comunione, Immensae caritatis, A.A.S. 65, 1973, 266 n. vi. [iii] Immensae caritatis, cit., 265. [iv] Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico, nn. 19-20. Documento 2 Immensae Caritatis 1973 1. I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE Le circostanze, nelle quali può mancare un sufficiente numero di ministri per la distribuzione della santa Comunione, sono diverse, cioè: durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante; fuori della celebrazione della Messa, quando per le distanze dei luoghi è difficile portare le Sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l opera di più ministri. Pertanto, affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati dell aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari, che possano comunicare sé stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, a queste determinate e precise condizioni:

I. E data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, espressamente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia cibarsi da sé stesse del Pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo ai malati nelle loro case, quando: a ) manchino il sacerdote, o il diacono o l accolito; b ) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata; c ) il numero dei fedeli che desiderano di accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori della Messa. II. Gli stessi Ordinari dei luoghi godono della facoltà di permettere ai singoli sacerdoti, che esercitano il sacro ministero, di autorizzare a loro volta una persona idonea, la quale, nei casi di vera necessità, in quella circostanza soltanto, distribuisca la santa Comunione. III. I menzionati Ordinari dei luoghi possono delegare tali facoltà ai Vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali. IV. La designazione della persona idonea, di cui ai nn. I e II si farà tenendo presente il seguente ordine preferenziale, che può essere peraltro mutato secondo il prudente giudizio dell Ordinario del luogo: lettore, alunno di seminario maggiore, religioso, religiosa, catechista, fedele. uomo o donna. V. negli oratori delle comunità religiose, dell uno o dell altro sesso, l ufficio di distribuire la santa Comunione nelle circostanze citate al n. I, può essere giustamente affidato al superiore privo dell Ordine sacro, o alla superiora o ai rispettivi vicari.

VI. Se c è il tempo sufficiente, è bene che la persona idonea, scelta espressamente dall Ordinario del luogo per la distribuzione della santa Comunione e la persona di cui al n. II, deputata allo stesso compito dal sacerdote che ne abbia facoltà, ricevano il mandato secondo il Rito unito a questa Istruzione 2 e dovranno distribuire la santa Comunione osservando le norme liturgiche. Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall ufficio di distribuire l Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall ufficio di portarla e di amministrarla ai malati. Il fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà cercare di essere all altezza di questo grande compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo rispetto verso l augustissimo Sacramento dell altare. Nessuno sia scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di stupore ai fedeli. Documento 3 1997 ISTRUZIONE SU ALCUNE QUESTIONI CIRCA LA COLLABORAZIONE DEI FEDELI LAICI AL MINISTERO DEI SACERDOTI Articolo 8 Il ministro straordinario della sacra Comunione I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi

ambiti della pastorale con i sacri ministri perché «il dono ineffabile dell Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità». Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione. 1. La disciplina canonica sul ministro straordinario della sacra Comunione deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono, mentre sono ministri straordinari sia l accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 3. Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile, adoperando per questo l apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisti l autorizzazione può essere concessa ad actum dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica. 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti. Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l insufficienza di ministri ordinari. Tale incarico è suppletivo e straordinario e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l esercizio di

tale incarico. Si deve prevedere, tra l altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l ammissione alla Comunione. Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese.