Condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

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Condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA CGC Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 18a Art. 19 Art. 20 Art. 21 Basi del contratto Oggetto dell assicurazione Definizioni Validità territoriale Stipulante e persona assicurata Proposta Visita medica Riserve Inizio del contratto Reticenza Durata del contratto Periodo Disdetta del contratto Fine del contratto Prestazioni assicurate e durata Diritto alle prestazioni Pagamento delle prestazioni Esclusione delle prestazioni Colpa grave dell assicurato Pluralità di assicuratori e prestazioni di terzi Doppia assicurazione Sovrassicurazione Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 34a Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Fornitori di prestazioni Tariffe dei fornitori di prestazioni Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni Fissazione dei premi Pagamento dei premi Diffida e costituzione in mora Rimborso delle franchigie annue e delle aliquote Modifica del tariffario dei premi, delle franchigie e delle aliquote Compensazione Doveri in caso di sinistro Dovere di informare Informazioni e controlli Doveri di ridurre il danno False fatture e frode all assicurazione Adattamento delle condizioni Comunicazioni Prescrizione Giurisdizione e foro competente Condizioni particolari Assicurazione collettiva Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, in seguito denominato GMA, è l assicuratore in conformità alle presenti condizioni generali (CGC). Art. 1 Basi del contratto 1. Fintanto che le disposizioni contrattuali non prevedono deroghe, il contratto è sottoposto alle prescrizioni della Legge federale sul contratto (LCA) del 2 aprile 1908. 2. La proposta, la polizza, le presenti condizioni generali, le condizioni particolari, come pure le convenzioni particolari, costituiscono le basi del contratto. 3. Se l assicurato è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, le disposizioni della legge del 6 giugno 1941 del Liechtenstein relative all adozione della LCA sono parte integrante del contratto. Art. 2 Oggetto dell assicurazione L assicurazione copre principalmente le conseguenze economiche della malattia, della maternità e dell infortunio. Alcune condizioni particolari danno la possibilità agli assicurati di rinunciare ad uno o più dei rischi precitati. Art. 3 Definizioni 1. Per malattia s intende qualsiasi danno alla salute fisica o mentale che non è dovuto ad un infortunio e che esige un esame o un trattamento medico o provoca un incapacità lavorativa. 2. Per infortunio s intende qualsiasi lesione corporale subitanea e involontaria, causata al corpo umano da una causa esterna straordinaria che compromette la salute fisica o mentale. Groupe Mutuel Association d assureurs Salute Vita Patrimonio Impresa Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA Rue des Cèdres 5 Casella postale - CH-1919 Martigny Tel. 0848 803 111 - www.groupemutuel.ch

Se non sono attribuibili a fenomeni degenerativi, o ad una malattia, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate ad un infortunio anche se non sono dovute ad un fattore esterno straordinario: a. le fratture; b. gli slogamenti di articolazioni; c. le lacerazioni del menisco; d. le lacerazioni muscolari; e. gli stiramenti muscolari; f. le lacerazioni dei tendini; g. le lesioni dei legamenti; h. le lesioni del timpano. 3. La maternità comprende la gravidanza e il parto, come pure la susseguente convalescenza della madre. Art. 4 Validità territoriale 1. L assicurazione è valida in tutto il mondo. In occasione di viaggi o di soggiorni temporanei fuori dal territorio svizzero o dal Principato del Liechtenstein, la durata della copertura è limitata al massimo a 12 mesi dal giorno del passaggio della frontiera, se non è stato convenuto altrimenti; l assicurazione è sospesa dallo spirare di detto termine. In caso di soggiorno all estero, l assicurato deve informare l amministrazione entro 20 giorni. 2. L assicurato che desidera continuare a beneficiare della copertura all estero deve, 30 giorni prima della scadenza dell anno, presentare una domanda scritta all assicuratore. Quest ultimo si riserva il diritto di accettare o di rifiutare il prolungamento della copertura assicurativa all estero al massimo per 12 mesi. 3. Se una malattia si manifesta in Svizzera o nel Liechtenstein e se l assicurato si fa curare in un altro paese, le spese concernenti il trattamento saranno rimborsate solo se il medico curante ha presentato, prima della cura all estero, una richiesta all assicuratore e che questi l abbia accettata. Art. 5 Stipulante e persona assicurata Lo stipulante è la persona che stipula un contratto con l assicuratore; la persona che è menzionata in qualità d assicurato sulla polizza è considerata come la persona assicurata. Art. 6 Proposta 1. La proposta si fa per iscritto tramite il modulo fornito dall assicuratore. Il proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano sulla proposta. Gli assicurati devono autorizzare i terzi a mettere a disposizione dell assicuratore tutti i documenti e le informazioni che dovessero necessitargli. 2. L assicuratore si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta. 3. La proposta di una persona non avente l esercizio dei diritti civili è firmata dal suo rappresentate legale. Art. 7 Visita medica L assicuratore può, a sue spese, esigere un certificato medico. Egli può anche fare esaminare Io stato di salute del proponente da un medico designato dall assicuratore. Art. 8 Riserve 1. L assicuratore può emettere delle riserve per le persone che, al momento in cui presentano la loro proposta, soffrono di una malattia o dei postumi di un infortunio. Sono pure oggetto di una riserva le malattie e gli infortuni di cui l assicurato ha sofferto anteriormente se, secondo l esperienza, sono possibili ricadute. L assicuratore si riserva pure il diritto di escludere qualsiasi rischio, non appena ne è a conoscenza, se esso è stato taciuto nella proposta. 2. Le riserve sono emesse per tutta la durata del contratto. L assicurato è libero di fare attestare a sue spese che una riserva non è più giustificata. Art. 9 Inizio del contratto Il contratto entra in vigore alla data indicata nella polizza. Sono riservati i termini d attesa e di carenza previsti nei regolamenti particolari. Art. 10 Reticenza Se lo stipulante, al momento della stipulazione del contratto ha omesso di dichiarare o lo ha fatto in modo inesatto, un fatto importante che egli conosceva o doveva conoscere (reticenza), l assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, per iscritto, entro quattro settimane dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Art. 11 Durata del contratto L assicurato può assicurarsi: fino alla fine del mese che precede il diritto ad una rendita AVS, quando si tratta di una copertura relativa alla perdita di guadagno; senza limitazione di durata per tutte le altre coperture. Art. 12 Periodo Il periodo corrisponde ad un anno civile, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art. 13 Disdetta del contratto 1. Dopo cinque anni, Io stipulante può disdire tutto o una parte del contratto per la fine di un anno civile con preavviso di sei mesi. Resta riservato il diritto, per l assicuratore, di disdire il contratto in caso di violazione del contratto da parte dell assicurato. La disdetta è valida se è inviata l ultimo giorno del mese di giugno.

2. Dopo ogni sinistro per il quale l assicuratore deve corrispondere una prestazione, lo stipulante ha il diritto di disdire la parte corrispondente del contratto entro 10 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell indennità. Se lo stipulante rinuncia al contratto, l assicurazione cessa i suoi effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all assicuratore. Se l assicurato disdice il contratto nell anno successivo a quello della sua stipula, l assicuratore ha diritto al premio per il periodo in corso. Negli altri casi, il premio è dovuto soltanto fino alla fine del contratto. 3. L assicuratore rinuncia espressamente al diritto che gli conferisce la legge di disdire il contratto in caso di sinistro, eccetto per i casi di false dichiarazioni, di dolo, di reticenza o di loro tentativi. 4. Il diritto di disdire per violazione del diritto d informare da parte dell assicuratore al momento della stipula del contratto si estingue quattro settimane dopo che il contraente è venuto a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma al massimo un anno dopo la violazione. La disdetta produce i suoi effetti non appena giunge all assicuratore. Il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto se questo è disdetto o cessa di produrre i suoi effetti prima della scadenza. 5. Qualsiasi disdetta deve essere notificata per lettera raccomandata. Art. 14 Fine del contratto Il contratto come pure il diritto alle prestazioni termina: a. con il decesso dell assicurato; b. con la disdetta dello stipulante dopo l espirazione della durata contrattuale; c. con la disdetta dello stipulante (vedi articoli 13 cpv. 2 e 4, 29 cpv. 1, 35 cpv. 2 delle presenti CGC); d. in caso di trasferimento del domicilio all estero, trascorso il periodo per il quale è stato pagato il premio, e a condizione che non sia stato concordato altrimenti. Art. 15 Prestazioni assicurate e durata 1. La durata dell assunzione e le prestazioni accordate dall assicuratore per ogni categoria sono rette dalle condizioni corrispondenti. 2. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni particolari, le prestazioni sono concesse nello stesso modo che per la malattia. Art. 16 Diritto alle prestazioni 1. Il diritto alle prestazioni può essere esercitato solo per le malattie o gli infortuni che si manifestano durante la durata della copertura assicurativa. 2. Le prestazioni sono concesse a condizione che siano presentati un certificato medico e le fatture dettagliate originali. 3. Sono applicabili le disposizioni delle condizioni particolari che regolano le assicurazioni complementari. Art. 17 Pagamento delle prestazioni 1. Gli assicurati in generale sono debitori degli onorari nei confronti dei fornitori di prestazioni. Essi accettano però le convenzioni stipulate tra l assicuratore e i fornitori di prestazioni che, in deroga, prevedono il pagamento diretto ai fornitori di prestazioni. 2. Le prestazioni coperte sono pagate quando l assicurato ha fornito tutte le informazioni e i documenti che permettono di giustificare la fondatezza e l ammontare delle prestazioni. 3. L assicuratore stila il suo conteggio solo sulla base delle fatture originali e dettagliate che menzionano le date dei trattamenti, la diagnosi, le prestazioni mediche dispensate, l importo corrispondente ad ogni prestazione come pure i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono dei fornitori di prestazioni svizzeri e stranieri. Qualora Io ritenesse opportuno, l assicuratore può esigere, a spese dell assicurato, la traduzione in una delle lingue nazionali dei documenti in lingua straniera. 4. Gli assicurati che risiedono all estero devono comunicare all assicuratore un indirizzo per il pagamento in Svizzera. Art. 18 Esclusione delle prestazioni 1. La copertura è esclusa per: a. le malattie, gli infortuni e i loro postumi che esistono già al momento della stipulazione del contratto o che sono oggetto di una riserva; b. le malattie, gli infortuni e i loro postumi dopo l estinzione del contratto o della categoria, anche se delle prestazioni sono state riconosciute durante la durata del contratto ; c. gli interventi destinati a correggere o ad eliminare dei difetti o delle imperfezioni fisici legati all estetica, a meno che non siano resi necessari da un trattamento assicurato, le cure di ringiovanimento, i trattamenti di trapianto di tessuti o di cellule; d. il suicidio, la mutilazione volontaria e i tentativi dell uno o dell altra; e. i trattamenti dentari, a meno che non sia espressamente prevista una copertura nelle diverse categorie ; f. i danni alla salute che risultano dall azione dei raggi ionizzanti e i danni causati dall energia atomica; g. i costi di un trattamento inefficace, inadeguato o non economico. Per trattamento non economico si intende la terapia medica che non si limita all interesse dell assicurato e non è conforme allo scopo del trattamento. L efficacia deve essere provata da metodi scientifici. h. le conseguenze di eventi di guerra: in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, all estero, a meno che l assicurato non sia stato sorpreso dagli eventi nel paese dove soggiorna e che la malattia o l infortunio si sia manifestato nei primi 15 giorni dall inizio di questi eventi;

i. le conseguenze di disordini di qualsiasi genere e delle misure prese per combatterli, a meno che l assicurato provi che non ha partecipato attivamente a questi disordini accanto ai perturbatori o che non li ha fomentati; j. le conseguenze dell alcolismo o di altre tossicomanie. 2. Sono inoltre esclusi le malattie e gli infortuni che l assicurato subisce: a. durante il servizio militare all estero; b. in occasione di terremoti; c. in caso di crimini o di delitti commessi o tentati intenzionalmente, come pure in caso di partecipazione ad atti di guerra o di terrorismo; d. in caso di partecipazione a risse e tafferugli, salvo se l assicurato è stato ferito dai protagonisti pur non partecipando o mentre portava soccorso ad una persona indifesa; e. in occasione di pericoli ai quali l assicurato si espone provocando gravemente gli altri; f. partecipando ad atti temerari, ai quali l assicurato si espone ad un pericolo particolarmente grande senza poter prendere le adeguate misure che possono ridurre il rischio ad un livello ragionevole. Art. 18a Colpa grave dell assicurato Se i sinistri sono la conseguenza di una colpa grave dell assicurato, l indennità dell assicuratore è ridotta in proporzione alla colpa. Art. 19 Pluralità di assicuratori e prestazioni di terzi 1. Secondo le presenti condizioni generali tutte le prestazioni sono accordate in complemento alle prestazioni degli assicuratori stranieri e svizzeri, sociali e privati, in particolare anche dell assicurazione obbligatoria delle cure. 2. Se c è una doppia assicurazione, ogni assicuratore risponde del danno secondo la proporzione che esiste tra la somma da lui assicurata e l importo totale delle somme assicurate. L importo totale delle somme assicurate non deve superare i costi effettivi del danno. 3. Dal momento che si verifica l evento assicurato, l assicuratore subentra, fino a concorrenza delle prestazioni fornite, ai diritti dell assicurato contro qualsiasi terzo responsable. L assicuratore non è vincolato dagli accordi stipulati tra l assicurato e i terzi tenuti a prestazioni. 4. In mancanza della copertura dell assicurazione obbligatoria delle cure ai sensi della LAMal, le prestazioni del presente contratto sono versate nella stessa misura che se una tale copertura esistesse. Art. 20 Doppia assicurazione 1. Quando Io stesso interesse è assicurato contro Io stesso rischio e per Io stesso tempo, da più di un assicuratore, in modo che il totale delle somme assicurate supera il valore (doppia assicurazione), Io stipulante è tenuto a notificarlo all assicuratore, senza ritardo e per iscritto. 2. Se Io stipulante ha omesso intenzionalmente questo avviso, o ha stipulato una doppia assicurazione con l intento di procurarsi in questo modo un profitto illecito, l assicuratore non è vincolato dal contratto. L assicuratore avrà diritto all intero premio convenuto. Art. 21 Sovrassicurazione Quando la somma assicurata supera il valore (sovrassicurazione), l assicuratore non è vincolato dal contratto verso Io stipulante, se quest ultimo ha stipulato il contratto con l intento di procurarsi un profitto illecito tramite la sovrassicurazione. L assicuratore ha diritto all intero premio convenuto. Art. 22 Fornitori di prestazioni 1. Sono assunte dall assicuratore solo le cure dispensate da fornitori di prestazioni riconosciuti, in particolare le persone e gli istituti definiti dalla legislazione sull assicurazione malattia. 2. Ogni categoria enumera nelle sue prescrizioni gli altri fornitori di prestazioni riconosciuti dall assicuratore. Art. 23 Tariffe dei fornitori di prestazioni 1. L assicuratore riconosce le tariffe valide per le assicurazioni sociali svizzere, come pure le tariffe private alle quali aderisce, applicate secondo convenzione. 2. Gli accordi sugli onorari convenuti tra i fornitori di prestazioni e le persone assicurate non vincolano l assicuratore. La pretesa alle prestazioni esiste solo nell ambito del tariffario riconosciuto dall assicuratore per il fornitore di prestazioni interessato. Art. 24 Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni Gli assicurati non possono né cedere, né costituire in pegno i loro crediti verso l assicuratore, senza il consenso di quest ultimo Art. 25 Fissazione dei premi 1. I premi sono scaglionati in funzione del sesso, delle regioni e delle classi d età. 2. Il modo di fissare i premi à determinato per ogni condizione particolare. Art. 26 Pagamento dei premi 1. I premi sono pagabili anticipatamente e annualmente in Svizzera; possono anche essere pagati per frazioni semestrali, trimestrali o mensili dopo accordo speciale e con un supplemento per spese. 2. I premi sono dovuti per il mese intero.

Art. 27 Diffida e costituzione in mora 1. Se il premio, le franchigie e le aliquote non sono pagati alla scadenza, il debitore è diffidato per scritto a sue spese di effettuarne il pagamento entro 14 giorni dalla data dell invio della diffida, con richiamo delle conseguenze per il ritardo. Se la diffida resta senza effetto, l obbligo delle prestazioni cessa una volta trascorso il termine della diffida. 2. L assicurato non può pretendere il pagamento delle prestazioni per malattie, infortuni e loro postumi che esistevano o che si sono manifestati durante la sospensione dell obbligo alle prestazioni, anche se il premio in seguito è pagato. 3. Quando l assicuratore avvia una procedura esecutiva contro lo stipulante, possono essere reclamate delle spese amministrative, come pure delle spese d apertura della pratica. Art. 28 Rimborso delle franchigie annue e delle aliquote Quando l assicuratore rimborsa direttamente i fornitori di prestazioni, Io stipulante ha l obbligo di restituire all assicuratore la franchigia annua convenuta e/o aliquota entro 30 giorni dalla fatturazione. Art. 29 Modifica del tariffario dei premi, delle franchigie e delle aliquote 1. L assicuratore può adattare il tariffario dei premi, le franchigie e le aliquote in funzione dell evoluzione dei costi e dei sinistri. L assicuratore deve informare lo stipulante delle nuove disposizioni del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dell anno. In questo caso lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto che è stata modificata, per la fine dell anno in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o della notifica dell aumento. Se Io stipulante non disdice il contratto, le modifiche fatte ai premi, alle franchigie o alle aliquote saranno considerate come accettate. 2. Un cambiamento di tariffa dovuto ad un cambiamento di domicilio o la perdita del diritto agli sconti non è considerato come un adattamento del premio ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Il diritto di disdire il contratto non è applicabile in questi casi. Art. 30 Compensazione 1. L assicuratore può compensare delle prestazioni scadute con dei crediti nei confronti degli assicurati. 2. Gli assicurati non hanno alcun diritto di compensazione verso l assicuratore. Art. 31 Doveri in caso di sinistro 1. Quando sono richieste delle prestazioni, l assicurato deve consegnare all assicuratore tutti i certificati medici, i rapporti, i giustificativi e le fatture dei differenti fornitori di prestazioni. Sono accettate solo le fatture originali. 2. L assicuratore deve essere informato, al più tardi entro cinque giorni, dell entrata in ospedale o in una clinica dell assicurato. Se è richiesta una garanzia per l assunzione delle spese, l annuncio deve essere notificato prima dell entrata. In caso di un annuncio tardivo, l assicuratore si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le prestazioni. 3. L assicurato o l avente diritto deve comunicare all assicuratore qualsiasi infortunio il più presto possibile, ma al massimo entro 10 giorni. Deve fornire tutte le informazioni relative a: a. il momento, il luogo, le circostanze e i postumi dell infortunio; b. il medico o l ospedale; c. eventuali responsabili ed assicurazioni interessati. Se tale notifica giunge all assicuratore in ritardo, questo si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le prestazioni. 4. L avente diritto deve comunicare all assicuratore il decesso della persona assicurata al massimo entro 20 giorni, anche se l infortunio è già stato comunicato. Se la notifica giunge dopo questo termine, l eventuale obbligo alle prestazioni che l assicuratore ha si estingue. Art. 32 Dovere di informare 1. I cambiamenti d indirizzo, dello stato civile, come pure i decessi, devono, salvo disposizioni contrarie, essere annunciati per scritto all assicuratore entro 30 giorni. 2. Quando l assicurato trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori dalla Svizzera o del Principato del Liechtenstein, deve avvisare l assicuratore entro 20 giorni. Art. 33 Informazioni e controlli 1. L assicurato autorizza espressamente i terapeuti che l hanno curato durante una malattia, un infortunio o in altre occasioni, a fornire al medico di fiducia dell assicuratore tutte le informazioni di cui ha bisogno per la valutazione delle conseguenze del caso. Egli li svincola in tal modo dal segreto professionale. 2. Quando l assicurazione è stata stipulata in complemento ad un altro assicuratore sociale o privato, l assicurato deve fornire all assicuratore il conteggio delle prestazioni che gli sono state versate da questi altri assicuratori. 3. L assicuratore ha il diritto di chiedere a sue spese delle perizie effettuate da medici o specialisti di sua scelta al fine di definire Io stato di salute dell assicurato o la sua capacità di lavoro. L assicurato deve sottoporsi a queste perizie mediche che servono a determinare la diagnosi e a definire il diritto alle prestazioni. 4. L assicurato deve sottoporsi in qualsiasi momento al controllo degli ispettori e dei medici di fiducia dell assicuratore. Dovrà seguire le prescrizioni di questi ultimi per accelerare la guarigione. L assicurato che rifiuta di sottoporsi ad un controllo da parte di un medico specialista designato liberamente dall assicuratore si espone al rifiuto delle prestazioni.

Art. 34 Doveri di ridurre il danno 1. L assicurato, dall inizio della malattia o dell infortunio, deve consultare un terapeuta diplomato e in possesso di un autorizzazione di praticare e seguirne interamente le prescrizioni. Deve evitare tutto ciò che potrebbe nuocere alla sua guarigione o prolungare la sua malattia e deve attenersi alle indicazioni che il terapeuta gli ha dato per quanto concerne le ore di uscita autorizzate. L assicuratore non risponde dell aggravarsi delle conseguenze di una malattia o di un infortunio dovute alla consultazione tardiva di un terapeuta o all inosservanza delle sue prescrizioni. 2. L assicurato non può indurre il terapeuta ad effettuare dei trattamenti e dei controlli inutili o non economici (per esempio visite a domicilio inutili, trattamenti stazionari invece di trattamenti in ambulatorio, turismo medico...). Art. 34a False fatture e frode all assicurazione Le prestazioni non sono accordate in caso di fatture false o falsificate, nonché in caso di frode o di tentativo di frode all assicurazione. In questi casi, l assicurato deve assumere le spese derivanti dal controllo che l assicuratore ha effettuato e dal trattamento dell incarto. Art. 35 Adattamento delle condizioni 1. L assicuratore ha il diritto di adattare le condizioni di ogni categoria per uno dei seguenti motivi: a. sviluppo della medicina moderna; b. istituzione di forme di terapia nuove o onerose, come per esempio le tecniche operatorie, medicamenti e altri casi simili; c. aumento del numero di nuovi generi di fornitori di prestazioni o di istituti di cura. 2. Le nuove condizioni si applicano allo stipulante e all assicuratore se sono adattate secondo il primo capoverso durante la validità dell assicurazione. L assicuratore comunica per iscritto questi adattamenti agli stipulanti. Gli stipulanti che non accettano questi adattamenti possono disdire l assicurazione corrispondente con effetto alla data dell adattamento. Se l assicuratore non riceve alcuna disdetta entro 25 giorni, la nuova regolamentazione è accettata. Art. 37 Prescrizione I crediti inerenti al contratto cadono in prescrizione dopo due anni dalla nascita dell obbligo. Art. 38 Giurisdizione e foro competente 1. Salvo disposizioni particolari contrarie, gli obblighi legati al contratto devono essere eseguiti sul territorio svizzero e in franchi svizzeri. 2. In caso di contestazioni, Io stipulante o l avente diritto può scegliere sia i tribunali del suo domicilio in Svizzera, sia quelli della sede dell assicuratore. Rimangono tuttavia riservate le convenzioni internazionali. Art. 39 Condizioni particolari Per tutte le assicurazioni praticate, l assicuratore emana delle condizioni particolari che fanno parte delle presenti condizioni generali. Art. 40 Assicurazione collettiva Per tutte le assicurazioni praticate, l assicuratore può, nell ambito di un contratto collettivo, derogare alle disposizioni delle presenti condizioni generali, in particolare per ciò che concerne: la persona dello stipulante; la fissazione dei premi; l inizio, la durata e la fine del contratto. Art. 36 Comunicazioni 1. Qualsiasi comunicazione deve essere spedita alla sede amministrativa o ad una delle agenzie ufficiali del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA. 2. Le comunicazioni dell assicuratore sono spedite validamente all ultimo indirizzo in Svizzera notificato all assicuratore da parte dello stipulante o dell assicurato.