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A cura di Daniele Bonaddio Settore agricolo: III rata contributiva 2017 Scade il 16 novembre la III rata per l anno 2017 del versamento contributivo Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Importante adempimento in vista per i piccoli coloni, compartecipanti familiari e lavoratori del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali); infatti, il prossimo 16 novembre 2017 scade il terzo appuntamento dell anno 2017 per il versamento contributivo. Per quest anno, in particolare, l aliquota contributiva complessivamente dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari è pari al 44,04%, composta nel modo seguente: 35,20% dovuta dal concedente; 8,84% dovuta dal concessionario. Mentre per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali il reddito medio convenzionale, utile per determinare la contribuzione dovuta, è pari per l anno 2017 a 56,83 euro. Premessa Terza rata in scadenza per i piccoli, compartecipanti familiari e lavoratori del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali); infatti, entro mercoledì 16 novembre 2017 i suddetti lavoratori iscritti all INPS sono chiamati a versare i contributi previdenziali, come da ultimo specificato dalla Circolare n. 96 del 31 maggio 2017 e dalla Circolare n. 92 del 26 maggio 2017. Piccoli coloni, compartecipanti familiari e settore agricolo III rata 2017 Entro il 16 novembre 2017 Piccoli coloni e compartecipanti familiari Le aliquote contributive 2016 Per determinare l aliquota contributiva dovuta - per l anno 2017 - dai lavoratori agricoli in trattazione, occorre far riferimento alla nuova tabella fornita dall INPS con la Circolare n. 92/2017. Con l occasione, in particolare, è stato specificato che l aliquota contributiva complessivamente dovuta è pari al 43,84%, composta nel modo seguente: 1

ALIQUOTA COMPLESSIVA 44,04% CONCEDENTE 35,20% CONCESSIONARIO 8,84% Aliquota contributiva dovuta al F.P.L.D. Sul punto, è stato precisato altresì che anche per quest anno si applicherà l aumento dello 0,20% dell aliquota dovuta al F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti, così come stabilito dall art. 3, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997. Pertanto, per l anno 2017, le aliquote saranno così fissate: Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - Concedente Concessionario Totale 19,55% (esclusa la quota base pari allo 0,11%) 8,84% 28,59% Esoneri delle aliquote contributive In tema di riduzione degli oneri sociali i concedenti, che versano l aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono esonerati dalle seguenti aliquote: Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% Per i concedenti, inoltre, opera anche un esonero sull aliquota della disoccupazione, come di seguito illustrato: Aliquota disoccupazione 2,75% Esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 1% (*) (*) L esonero vale prioritariamente sull aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall art. 120 della L. n. 388/2000, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l aliquota per il TFR, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. I contributi INAIL Quanto ai contributi INAIL (per l assistenza infortuni sul lavoro), le aliquote da applicare dal 1 gennaio 2001 sono le seguenti: Assistenza infortuni sul lavoro 10,125% Addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% 2

Le agevolazioni per zone tariffarie Sul versante delle agevolazioni invece, l art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 ha previsto che, a decorrere dal 1 agosto 2010, si applicano le seguenti agevolazioni per zona tariffaria: Territori Misura agevolazione Dovuto Non svantaggiati - 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% Modalità di pagamento Ricordiamo che i versamenti contributivi vanno effettuati mediante il Modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: ANNO 2017 18 luglio (I rata) 16 settembre (II rata) 16 novembre (III rata) 16 gennaio 2017 (IV rata) Come va compilata la Sezione INPS del Mod. F24? codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; causale contributo: vedi elenco causali sotto riportato; codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'inps con i modelli di pagamento; periodo di riferimento "da": numero rata ed anno (esempio terza rata del 2016 = 062016); periodo di riferimento "a": nessun dato; importi a debito versati: importo dei contributi che si versano; importi a credito compensati: nessun dato. CAUSALI DI VERSAMENTO PICCOLI COLONI E COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI - Contributi correnti e contributi arretrati richiesti dall Inps in occasione di prima emissione di Modelli F24 che recupera anche anni pregressi Descrizione causale Causale Contributi previdenziali ed assistenziali calcolati dall INPS in base alla PCF dichiarazione ACC1/CF-PC. 3

Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (da avviso di pagamento) Descrizione causale Causale Regolarizzazione contributi IVS piccoli coloni e compartecipanti familiari. KPCF Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa. DLAA Settore agricolo L importo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori del settore agricolo dipende dalla fascia di reddito convenzionale in cui si colloca l azienda, indicati nella Tabella D, della L. n. 233/1990. Anno Maggiori di 21 anni TABELLA B ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO Zona normale Zona svantaggiata (*) Minori di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15% 2013 22% 20,2% 19,6% 16,5% 2014 22,4% 21% 20,5% 18% 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% dal 2018 24% 24% 24% 24% (*) Le aree in argomento sono indicate dall art. 15, della L. n. 984/1977, mentre per i territori montani occorre far riferimento all art. 9, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973. Come si determina? In pratica, la contribuzione IVS si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale, pari a 56,83 per l anno 2017, e il numero di giornate indicate nella Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato ottenuto le seguenti aliquote: TABELLA C ALIQUOTA DI COMPUTO Anno Aliquota di computo 2012 21,6% 2013 22% 2014 22,4% 2015 22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% dal 2018 24% Quindi, per l anno 2017, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensive del contributo addizionale del 2% (di cui all art. 4

12, ultimo comma, della L. n. 233/1990), sono le seguenti: 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. L importo del contributo addizionale è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è pertanto pari a 0,66 euro a giornata anche per il 2017. Contribuzione di maternità Il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio rimane immutato per quest anno, nella misura di 7,49. Contribuzione di maternità Pari a 7,49 annui. Tale contributo è dovuto per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e per gli imprenditori agricoli professionali. Contribuzione INAIL Per quanto riguarda, invece, l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, visto che è stato raggiunto l aumento dei contributi per il quinquennio 2001-2005, il contributo annuo INAIL è pari a: 768,50 (per le zone normali); 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Modalità di pagamento L importo dei contributi va versato mediante il Modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: Anno 2017 18 luglio (I trimestre) 16 settembre (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 18 gennaio 2017 (IV trimestre) Il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l imprenditore agricolo professionale in possesso di Pin, potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi online a disposizione per il cittadino, selezionando la voce Modelli F24 Lavoratori Autonomi Agricoli. Il codice causale da utilizzare è LAA. 5