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Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE... 589 Modello 730/2014 - Modifiche Notizia... 589 Ag. Entrate - Provv. 10 marzo 2014 Nuovo codice di comportamento per il personale ispettivo - Chiarimenti ministeriali Notizia... 589 Min. lavoro - Circ. n. 6 del 4 marzo 2014 Tirocini per l accesso alle professioni e obbligo assicurativo - Chiarimenti Inail Notizia... 593 Inail - Circ. n. 16 del 4 marzo 2014 Fondo di Garanzia del T.f.r. - Calcolo delle trattenute Irpef Notizia... 595 Inps - Msg. n. 2830 del 25 febbraio 2014 Liquidazione T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria Notizia... 596 Inps - Msg. n. 2837 del 25 febbraio 2014 Gestione artigiani e commercianti - Avvisi bonari Notizia... 600 Inps - Msg. n. 3156 del 7 marzo 2014 Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà Notizia... 600 Inps - Msg. n. 3234 dell 11 marzo 2014 Brevi dall Unione europea Rassegna... 603 Adempimenti dal 22 marzo al 5 aprile 2014 Scadenzario... 605 Inserto Lavoro intermittente o a chiamata Vademecum... II Contrattazione CONTRATTI... 608 Lapidei - Piccola e media industria Notizia... 608 Verbale di accordo 5 marzo 2014 Vigilanza privata e servizi fiduciari Notizia... 614 Accordo 28 febbraio 2014 Porti Notizia... 616 Comunicato 6 marzo 2014 PRATICA LAVORO 13/2014 587

Giurisprudenza SENTENZE 617 Licenziamento legittimo in caso di inidoneità fisica ed impossibilà alla ricollocazione Notizia... Cassazione sez. lav. n. 3224 del 12 febbraio 2014 Dati tabellari TABELLE... 621 Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014... 621 Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014... 621 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12-20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski 124-00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: normativalegale@indicitalia.it contratticollettivi@indicitalia.it Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055-20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124-00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell abbonamento l estensione on line della Rivista, consultabile all indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Prezzo copia: Euro 8,00 Arretrati Prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168-21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: info@db-consult.it www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 588 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie Modello 730/2014 - Modifiche Ag. Entrate, provv. 10 marzo 2014 L Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10 marzo 2014, pubblicato sul sito internet dell Agenzia il 10 marzo 2014, ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni per la compilazione (cfr. Pratica Lavoro n. 6/2014, pag. 284). Le modifiche si rendono necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della cosiddetta «Mini Imu»), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione in oggetto sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. Nuovo codice di comportamento per il personale ispettivo - Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, circ. 4 marzo 2014, n. 6 Il Ministero del lavoro con circolare n. 6 del 4 marzo 2014 fornisce chiarimenti operativi in merito al D.M. 15 gennaio 2014 che ha rivisitato il «Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del lavoro» già in vigore, adottato con D.D. 20 aprile 2006. Di seguito sono esposti alcuni aspetti del Codice di comportamento analizzati dal Ministero. Definizioni (art. 1) Con riferimento alla definizione della «vigilanza a vista», il Ministero precisa che la stessa è limitata a quelle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell accertamento, in quanto gestori di attività «mobili» (fiere o mercati), ovvero quando risulti comunque necessario eseguire l ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno (per esempio nel settore dell edilizia). Invece, l «accesso breve», è l accesso finalizzato ad accertare l eventuale impiego di lavoratori «in nero». In tale caso il personale ispettivo procederà a riscontrare che il personale presente sul luogo di lavoro sia quello risultante dalle banche dati disponibili. In sede di riscontro si acquisiscono esclusivamente le dichiarazioni con riferimento alla data effettiva di costituzione del rapporto di lavoro e, qualora non emergano incongruenze in ordine a tali aspetti, il personale ispettivo potrà dichiarare concluso l accertamento nel verbale di primo accesso nel quale va evidenziato che l accesso ispettivo è finalizzato soltanto alla verifica della presenza di eventuale personale «in nero». Esula qualunque altra indagine riferita a profili diversi. Finalità e criterio interpretativo (art. 2) L art. 2 del Codice richiama la necessità di garantire un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo ribadendo il principio di sostanzialità del comportamento ispettivo quale buon andamento della Pubblica amministrazione. Richieste di intervento (art. 3) L art. 3 evidenzia la necessità che la richiesta di intervento PRATICA LAVORO 13/2014 589

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie sia quanto più circostanziata possibile al fine di semplificare le eventuali successive attività (sia di accertamento sia di conciliazione monocratica). Laddove la richiesta di intervento riferisca circostanze che esulano dalle dirette competenze delle Direzioni del lavoro (ad es.: problematiche in materia fiscale), il personale rappresenterà al denunciante l opportunità di rivolgersi direttamente agli Organi ispettivi competenti. Prima della formalizzazione della richiesta di intervento, in relazione alle specifiche doglianze, il lavoratore potrà rivolgersi alle sedi conciliative previste dagli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. Il personale addetto, a richiesta, potrà fornire copia della richiesta di intervento al denunciante. Programmazione dell attività (art. 4) Il programma, redatto a mezzo dei sistemi informatici disponibili e formalizzato secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione, costituisce ordine di servizio e deve essere integrato dall incarico di missione, con i contenuti necessari a garantire la copertura assicurativa. La programmazione riguarda, di norma, l avvio dell azione ispettiva da eseguirsi mediante un primo accesso presso i luoghi di lavoro e/o la sede legale dell azienda da sottoporre al controllo. Tuttavia l accesso ispettivo può presentarsi non necessario qualora l attività dell Organo di vigilanza consista nel solo esame di specifica documentazione, ovvero nei casi in cui si intenda unicamente dare seguito ad accertamenti avviati da altre Amministrazioni. Anche le «rivisite» ed in generale la prosecuzione delle attività di indagine devono essere oggetto di programmazione così come gli «accessi brevi» e le «vigilanze a vista». Preparazione dell ispezione (art. 5) La preparazione dell ispezione è finalizzata ad una maggiore efficacia della stessa, anche per limitare l acquisizione di notizie nelle successive fasi dell accertamento. Le notizie acquisite in fase di preparazione concorrono a determinare i presupposti per l adozione di taluni provvedimenti in sede di primo accesso (ad es.: sospensioni dell attività imprenditoriale di cui all art. 14, D.Lgs. n. 81/2008) e devono pertanto risultare aggiornate quanto più possibile rispetto alla data di inizio dell ispezione. La preparazione può essere curata anche da personale amministrativo di supporto incaricato di fornire al personale ispettivo le informazioni raccolte secondo le indicazioni dell Amministrazione. Il personale amministrativo coinvolto è tenuto all obbligo di riservatezza. Obbligo di qualificarsi (art. 6) Il personale ispettivo deve qualificarsi sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento normalmente all atto dell accesso o comunque in un momento compatibile con le modalità accertative, in modo tale da non vanificare il c.d. effetto sorpresa. La qualificazione avviene mediante l esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall Amministrazione. La mancata esibizione stessa legittima il datore di lavoro ad opporsi all effettuazione dell accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Il personale ispettivo deve qualificarsi, oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti dei soggetti con cui interloquisce ai fini dell accertamento. In particolare informa della propria qualifica e funzione i soggetti da cui acquisisce le dichiarazioni, prima di procedere alla richiesta delle generalità degli stessi. Principio di collaborazione (art. 7) In osservanza del principio di collaborazione, il personale ispettivo adotta ogni cautela finalizzata a tenere riservato lo svolgimento dell attività di accertamento in corso nei confronti dei soggetti estranei all azienda che si trovino eventualmente nel luogo di lavoro (per es.: clienti e fornitori). Resta ferma la possibilità, se necessario, di acquisire dichiarazioni rese da soggetti non legati da alcun rapporto di lavoro con il titolare dell impresa. L accesso deve svolgersi secondo modalità tali da interferire il meno possibile con l attività lavorativa. Informativa e assistenza all ispezione (art. 8) Il personale ispettivo, laddove possibile, conferisce con il datore di lavoro o con la persona che ne fa le veci, informando lo stesso dello svolgimento della verifica e delle modalità di effettuazione della stessa. Il personale ispettivo informa il datore di lavoro oppure la persona che ne fa le veci, della facoltà di farsi assistere durante lo svolgimento degli accertamenti da uno dei professionisti abilitati ad effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell art. 1, L. n. 12/1979. Comunque è possibile dar corso alle ulteriori fasi del procedimento ispettivo anche qualora il datore di lavoro o chi ne fa le veci o il suddetto professionista siano assenti dal luogo degli accertamenti. Solo qualora la condotta commissiva e/o omissiva del datore di lavoro o di chi ne fa le veci si riveli ostativa allo svolgimento regolare delle operazioni di controllo, il personale ispettivo avverte lo stesso della illiceità del comportamento e delle possibili conseguenze sanzionatorie. Procedura ispettiva (art. 9) Dopo lo svolgimento della fase introduttiva dell accesso ispettivo, l Organo di vigilanza procede anzitutto alla individuazione di tutte o alcune delle persone presenti sul luo- 590 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie go di lavoro (a seconda delle dimensioni dell organico aziendale e delle finalità dell accertamento). Qualora non risulti funzionale all accertamento gli ispettori di vigilanza tecnica possono prescindere dalla identificazione delle persone presenti nel luogo di lavoro. Nel corso della presente fase l Organo di vigilanza può invitare il datore di lavoro a mettere a disposizione la documentazione eventualmente conservata sul luogo di lavoro, che sia ritenuta presumibilmente rilevante ai fini dell accertamento. In proposito il personale ispettivo indica specificamente la tipologia di documentazione che intende esaminare e, all occorrenza, può acquisire oltre alla documentazione strettamente «lavoristica», anche altra documentazione che possa costituire un utile elemento indiziario. L attività del personale ispettivo nel luogo di lavoro deve protrarsi per il solo tempo necessario all accertamento. Per quanto attiene invece alla definizione complessiva della «durata dell accertamento», l accesso sul luogo di lavoro, qualora sia programmato, deve essere preceduto da una fase preparatoria consistente, tra l altro, nella consultazione delle banche dati da cui trarre le informazioni necessarie in ordine all organico aziendale. Qualora non risulti necessario l accesso ispettivo, gli accertamenti possono essere eseguiti e conclusi «d ufficio», sulla base di specifica indicazione in sede di programmazione. Corretta informazione (art. 10) La funzione dell ispettore del lavoro non consiste esclusivamente nell accertamento di fatti costituenti violazioni in materia di lavoro e nella conseguente contestazione degli illeciti, con irrogazione delle relative sanzioni previste dell ordinamento. L ispettore del lavoro, in quanto Organo di vigilanza, è altresì istituzionalmente incaricato di fornire «indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione (...) della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative» (v. art. 8, D.Lgs. n. 124/2004). In particolare il personale ispettivo, sia di propria iniziativa, sia su specifica richiesta dell interessato (lavoratore, datore di lavoro o professionista che assiste quest ultimo) fornisce ogni chiarimento utile qualora, in occasione dell attività di vigilanza, riscontri inosservanze o profili di non corretta applicazione di norme lavoristiche e previdenziali da cui non derivi l adozione di sanzioni penali o amministrative. Le informazioni rilasciate dall ispettore del lavoro devono rivestire i caratteri della massima chiarezza, completezza ed accuratezza possibile e devono rispettare le indicazioni ufficiali espresse da questo Ministero del lavoro. Le circolari e gli interpelli rappresentano formali disposizioni al personale ispettivo sia sulla condotta da tenere che sugli orientamenti interpretativi da applicare e che ogni eventuale diverso comportamento potrà assumere rilievo disciplinare. Acquisizione ed esame dei documenti (art. 11) Oltre alla documentazione eventualmente conservata in azienda utile per le indagini, il personale ispettivo può richiedere al datore di lavoro, mediante la compilazione dell apposito riquadro del verbale di primo accesso, l esibizione dei documenti tenuti altrove, tra cui i documenti conservati presso lo studio del professionista delegato all adempimento degli obblighi stabiliti dalla legislazione sociale. La documentazione può essere esaminata tanto presso il luogo di lavoro, quanto presso la Direzione territoriale del lavoro di appartenenza del personale ispettivo o, se necessario, presso gli studi dei professionisti delegati all assistenza del datore di lavoro. Il personale ispettivo prende visione ed analizza i documenti utili al fine di ricostruire il più completo ed obiettivo quadro della situazione aziendale e della regolarità degli adempimenti. Tuttavia, all atto dell acquisizione della documentazione al fascicolo dell ispezione, dovranno essere selezionati i soli atti necessari a dimostrare le violazioni accertate e contestate ed idonei a supportare l eventuale successiva attività di contenzioso amministrativo e/o giudiziario. Qualora la programmazione non preveda un accesso nei luoghi di lavoro o presso la sede legale dell azienda, la trasmissione della richiesta di esibizione della documentazione rappresenta l atto di avvio dell attività ispettiva. Acquisizione delle dichiarazioni (art. 12) Il primo accesso sul luogo di lavoro è dedicato all acquisizione delle dichiarazioni da parte del personale ispettivo. L accesso ispettivo può essere effettuato da uno o più ispettori del lavoro in ragione delle dimensioni aziendali. Le dichiarazioni devono essere acquisite secondo criteri di riservatezza, per cui non è ammessa la presenza, durante tali operazioni, né del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, né del professionista che lo assiste, né di altri soggetti presenti sul luogo di lavoro in ragione della necessità di garantire la spontaneità e genuinità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni possono essere rese da chiunque sia in grado di fornire utili elementi ed informazioni per lo svolgimento degli accertamenti, anche se non legato al soggetto ispezionato da un rapporto di lavoro (per es.: fornitori, clienti ed altri soggetti che possano comunque essere a conoscenza di fatti rilevanti per l indagine). Inoltre è possibile assumere dichiarazioni rese da rappresentanti sindacali, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e da lavoratori non presenti sul luogo di lavoro al momento dell ac- PRATICA LAVORO 13/2014 591

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie cesso ispettivo (lavoratori assenti o non più in forza presso il soggetto ispezionato). Può assumere rilevanza anche l acquisizione delle dichiarazioni del Comitato pari opportunità e della Consigliera di parità. È anche possibile l acquisizione delle dichiarazioni del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste. Il Codice richiede al personale ispettivo una condotta corretta e leale non solo nelle relazioni con i datori di lavoro ispezionati e con i professionisti che li assistono ma anche nei confronti dei soggetti da cui si acquisiscono le dichiarazioni. Il personale ispettivo, dopo essersi qualificato mediante esibizione della propria tessera di riconoscimento e dopo avere preso nota delle generalità del soggetto che si appresta a rilasciare la dichiarazione, avverte lo stesso delle responsabilità previste dall ordinamento per l attestazione di false dichiarazioni all ispettore del lavoro (art. 4, comma 7, L. n. 628/1961) evitando, in ogni caso, di esprimersi con modalità che possano essere percepite come intimidatorie. Il rifiuto di farsi identificare da un pubblico ufficiale è fonte di responsabilità penale (art. 651 cod. pen.), di cui l interessato deve essere adeguatamente informato. Di tale rifiuto si deve dare evidenza nel verbale di primo accesso e nel verbale unico. Il personale ispettivo deve interloquire con il soggetto che rilascia le dichiarazioni in modo «comprensibile» (ossia adeguato al livello di istruzione e/o di conoscenza della lingua italiana dello stesso), «chiaro» ossia non vago (affinché le dichiarazioni rilasciate siano sempre pienamente consapevoli) e senza condizionare la genuinità delle affermazioni. Una volta acquisita la dichiarazione, l ispettore del lavoro deve darne lettura al dichiarante ed apportare le eventuali correzioni e/o precisazioni su richiesta di quest ultimo. La verbalizzazione della dichiarazione deve essere redatta in modo chiaro e leggibile al fine di consentire il più agevole utilizzo del documento in tutte le sedi in cui lo stesso assumerà rilevanza. Al termine della lettura della dichiarazione e delle eventuali rettifiche e/o integrazioni, l ispettore del lavoro chiede al dichiarante se intenda leggere di persona quanto affermato e, successivamente, invita lo stesso alla conferma ed alla sottoscrizione di quanto verbalizzato. Alla dichiarazione non sottoscritta si applicano i contenuti dell art. 2700 cod. civ. secondo il quale «l atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Verbale di primo accesso (art. 13) Il verbale di primo accesso ispettivo costituisce il primo atto con il quale viene formalmente reso noto al soggetto ispezionato l avvio dell accertamento ispettivo. Il verbale deve essere redatto al termine del primo accesso ispettivo, quale ultimo atto delle operazioni compiute e successivamente consegnato al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo già individuati dal codice di procedura civile (artt. 137 e ss. cod. proc. civ.) ai fini della legittima notificazione degli atti, ivi compreso il professionista espressamente delegato. Tra tali soggetti non rientrano coloro che non intrattengono con il datore di lavoro un formale rapporto di lavoro. Una copia, sottoscritta dal soggetto ricevente, è trattenuta dall ispettore del lavoro. Ove il datore di lavoro o i soggetti sopra indicati si rifiutino di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine dell accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente, in calce all atto, le circostanze che hanno impedito la consegna del verbale, procedendo successivamente alla notifica dello stesso via Pec o a mezzo del servizio postale. Al fine di garantire il diritto di difesa il personale ispettivo deve annotare nel verbale di primo accesso le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all ispezione, avendo cura di informare gli interessati della possibilità di rilasciare dichiarazioni in merito agli accertamenti ispettivi ed a quanto avvenuto e verbalizzato nel corso del primo accesso. Il verbale di primo accesso rappresenta, infine, il primo fondamentale strumento per formulare eventuali richieste, anche documentali, utili al proseguimento dell istruttoria finalizzata all accertamento degli illeciti. Verbale interlocutorio (art. 14) Qualora dalle verifiche effettuate emergano nuovi profili di accertamento, meritevoli di approfondimento, ovvero qualora le informazioni e la documentazione già acquisite, mediante la richiesta di esibizione formulata con verbale di primo accesso ispettivo, non siano sufficienti alla definizione completa degli accertamenti, il personale ispettivo potrà procedere con la notifica di un verbale interlocutorio. Detto verbale ha lo scopo di informare il soggetto ispezionato che gli accertamenti sono ancora in corso e che sono sorte ulteriori esigenze di verifica che necessitano di una nuova richiesta di informazione e/o documentazione. Tale nuova richiesta deve indicare le ragioni che la legittimano anche in relazione ai nuovi documenti ed alle nuove informazioni necessari al prosieguo degli accertamenti. 592 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie Verbale unico e comunicazione di definizione degli accertamenti (art. 15) Qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative, alla contestazione degli stessi si deve procedere mediante la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione. L art. 15 del Codice ricorda che il rispetto dei requisiti formali del verbale unico è finalizzato a garantire una corretta comprensione dell atto da parte del destinatario, assicurando allo stesso il diritto di difesa. Se al termine degli accertamenti non sono riscontrate violazioni il personale ispettivo è comunque tenuto a dare conto della conclusione degli accertamenti mediante una specifica comunicazione scritta da trasmettere per posta elettronica o ordinaria. Rapporto al direttore ex art. 17, L. n. 689/1981 (art. 16) Con la trasmissione, da parte dell ispettore del lavoro incaricato dell accertamento, del rapporto al direttore ai sensi dell art. 17 della L. n. 689/1981 si conclude la fase del procedimento ispettivo, qualora all eventuale contestazione/notificazione delle violazioni amministrative non sia seguita l estinzione delle stesse per adempimento alla diffida (art. 13, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 124/2004) ovvero per pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta (art. 16, L. n. 689/1981). Contestualmente alla suddetta trasmissione del rapporto è introdotta la fase finale del procedimento amministrativo di natura sanzionatoria. Il procedimento può concludersi con l adozione del provvedimento finale di ordinanza ingiunzione ovvero di ordinanza di archiviazione. La redazione e la trasmissione all Ufficio legale e contenzioso della DTL del rapporto deve intervenire con ragionevole tempestività, tenendo presente i termini di prescrizione degli illeciti ma anche l esigenza di adottare provvedimenti ingiuntivi nel minor tempo possibile dall accertamento al fine di non vanificare l esigibilità delle somme irrogate a titolo sanzionatorio. Trasmissione dei verbali ad altre Amministrazioni (art. 17) e illeciti penali (art. 18) Qualora nel corso dell attività di vigilanza siano stati riscontrati fatti che possano rientrare nella competenza di altre Amministrazioni, l ispettore titolare dell accertamento trasmette i relativi atti, comprensivi della copia dei documenti contenenti elementi probatori (ad es.: dichiarazioni dei lavoratori). Inoltre l ispettore del lavoro, nell esercizio della funzione di polizia giudiziaria, si attiene alleregolestabilitedalcodice procedura penale e dalle leggi speciali con particolare riferimento alle disposizioni a garanzia della persona sottoposta alle indagini ed ai rapporti con l Autorità giudiziaria. Tirocini per l accesso alle professioni e obbligo assicurativo - Chiarimenti Inail INAIL, circ. 4 marzo 2014, n. 16 L Inail, con la circolare 4 marzo 2014, n. 16, fornisce istruzioni in merito all obbligo assicurativo dei tirocinanti e alla relativa determinazione del premio, chiarendo che i periodi di pratica e i tirocini per l accesso alle professioni sono esclusi dall obbligo assicurativo Inail, salvo il caso in cui il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista, esegua lavorazioni rischiose o partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi. Preliminarmente l Istituto precisa che l approvazione, in data 24 gennaio 2013, delle Linee guida in materia di tirocini nell ambito dell accordo della Conferenza unificata Stato- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia pongono PRATICA LAVORO 13/2014 593

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie l esigenza di dettare uniformi indirizzi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall art. 3 del D.M. n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione dell art. 18 della legge n. 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti. Tirocini oggetto delle Linee guida Formano oggetto delle Linee guida i tirocini extracurriculari e, in particolare: i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi; i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi; i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi. Tirocini estranei alle Linee guida Restano estranee alle Linee Guida, le seguenti esperienze: tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l impiego, in quanto esperienze previste all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell ambito dei programmi comunitari per l istruzione e per la formazione; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all interno delle quote di ingresso; tirocini estivi. Regime assicurativo Tirocini In tema di garanzie assicurative l Istituto precisa che, coerentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013, le normative regionali stabiliscono: l obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo; la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa; la definizione, nell ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione. Le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini - come pure le Regioni che non hanno ancora ottemperato - sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro. I tirocini extracurriculari rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi. Inoltre, l Inail evidenzia che, per effetto dell evoluzione normativa ripercorsa nella circolare in oggetto, a partire dalla data di ricezione della circolare stessa, i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato - così come prevede il D.M. 26 ottobre 1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza. Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari, che non rientrano nell ambito di applicazione delle Linee guida. Ciò in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1, n. 28 e 4, n. 5, del D.P.R. n. 1124/1965, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale. 594 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie Periodi di pratica e tirocini per l accesso alle professioni In merito al praticantato ed ai tirocini per l accesso alle professioni, l Inail precisa che è escluso dall obbligo assicurativocoluiilquale,aifini dell ammissione all esame di stato per l abilitazione all esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di «praticantato», tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell art. 4, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva. In ogni caso, l obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista: esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965 ovvero dall art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi. Fondo di Garanzia del T.f.r. - Calcolo delle trattenute Irpef INPS, msg. 25 febbraio 2014, n. 2830 L Inps, con il messaggio del 25 febbraio 2014, n. 2830, fornisce nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute Irpef anche con riferimento al Fondo di Garanzia del T.f.r. L Istituto, in qualità di sostituto di imposta deve trasmettere ogni anno i modelli 770; per evitare possibili duplicazioni nei dati, ciascuna procedura di liquidazione di prestazioni aventi ad oggetto quote di T.f.r. relative al medesimo rapporto di lavoro (Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria e C.i.g.s. in determinati casi di pagamento diretto) determina la tassazione esclusivamente sui dati relativi al periodo di commisurazione della quota di competenza. Riguardo al Fondo di Garanzia, l Inps comunica che, a partire da gennaio 2014 nel campo «Imp.richiesto» dovrà essere indicata esclusivamente la quota di T.f.r. di competenza del Fondo di Garanzia al netto degli importi relativi alle quote di T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria e della C.i.g.s. Tali quote di T.f.r., pertanto, non dovranno più essere sommate nei campi «Anticip.sogg.», «Irpef ant.» e «Ant.Fondo Prev.», i quali dovranno essere utilizzati per segnalare eventuali anticipi o quote di T.f.r. destinato alla previdenza complementare relativi al periodo per il quale è stato richiesto l intervento del Fondo di Garanzia. Anche l anzianità di servizio dovrà essere commisurata al periodo per il quale è stato richiesto l intervento del Fondo di Garanzia del T.f.r., fermo restando che nei campi «Inizio rapporto» e «Fine rapporto» dovranno essere indicate le date effettive di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro. L Inps puntualizza che i modelli SR52 e SR53 saranno aggiornati di conseguenza e le pratiche create nel 2013, prelevando i modelli SR52 telematici ancora da liquidare nel 2014, dovranno essere modificate manualmente in modo che, nella sezione post 2000, i campi «Imp.richiesto», «Anticip.sogg.» e «Irpef ant.» e «Ant.- Fondo Prev.» e «Anzianità» contengano esclusivamente valori relativi al periodo di competenza del Fondo di Garanzia. Gli importi da indicare possono essere determinati dalla dichiarazione del responsabile della procedura, sezione post 2000, sottraendo dal campo «Imp.Richiesto» l impor- PRATICA LAVORO 13/2014 595

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie to «Imp.Tesoreria», dal campo «Acconto» l importo «Acc.- Tesoreria», dal campo «Irpef su Acc.» l importo indicato al campo «Irp.Acc.Tes». Anche l anzianità andrà modificata calcolandola sino al 31 dicembre 2006 (se presente il Fondo di Tesoreria). Infine, l Istituto comunica che le pratiche che saranno create prelevando i modelli SR52 inviati in modalità telematica dai responsabili delle procedure concorsuali, conterranno già le informazioni aggiornate. Liquidazione T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria INPS, msg. 25 febbraio 2014, n. 2837 L Inps, con il messaggio 25 febbraio 2014, n. 2837, fornisce le istruzioni operative per il rilascio, ai lavoratori interessati, dell estratto dei contributi versati dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria in materia di liquidazione del T.f.r. e fornisce istruzioni in merito ai rapporti con i responsabili in caso di aziende sottoposte a procedura concorsuale. In base all art. 1, commi 755 e ss. della L. n. 296/2006, che ha istituito il Fondo di Tesoreria, le aziende con determinate caratteristiche occupazionali hanno l obbligo di versare a tale Fondo, quale contributo obbligatorio che assume natura previdenziale, il T.f.r. maturato dai propri dipendenti che non scelgano di destinarlo ad una qualsiasi forma di previdenza complementare. I lavoratori interessati hanno facoltà di chiedere all Inps un estratto che riporti, dettagliatamente, i versamenti e i conguagli dei contributi presenti nel Fondo per la singola posizione assicurativa. Le Sedi periferiche rilasceranno, a richiesta del lavoratore di azienda non agricola, l estratto disponibile attraverso un nuovo percorso di consultazione: Intranet - Processi - Soggetto contribuente - Conto Individuale Lavoratori dipendenti - UniEmens/Emens: Visualizzazione estratto conto Fondo Tesoreria. Attraverso l indicazione del codice fiscale del lavoratore sarà visualizzabile il relativo conto (ovvero i relativi conti nel caso di più rapporti di lavoro) Fondo Tesoreria, stampabile con l apposita funzione. La nuova funzionalità tiene conto di eventuali importi erogati direttamente dall Istituto con il pagamento diretto della prestazione. Attraverso lo stesso percorso, indicando la matricola aziendale, sarà visualizzabile l elenco dei codici fiscali dei dipendenti presenti dall 1 gennaio 2007. Quest ultima funzionalità (per matricola) contiene dati aggiornati con cadenza bimestrale. Contestualmente al rilascio delle suddette nuove modalità di visualizzazione dei dati, viene comunicato che non è più disponibile la consultazione del conto attraverso l opzione «TFR: verifiche FondINPS - Fondo Tesoreria». Con riferimento alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, l Inps evidenzia che persistono delle criticità operative nel pagamento del T.f.r. ai lavoratori dalle stesse licenziati. Infatti, in taluni casi si è riscontrato il rifiuto, in particolare dei curatori fallimentari, di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, di cui al D.M. 30 gennaio 2007 di attuazione del comma 755, art. 1, L. n. 296/2006, per la liquidazione diretta del T.f.r. del Fondo di Tesoreria ai lavoratori. Qualora sia disposto l esercizio dell attività aziendale, il responsabile della procedura concorsuale è tenuto a svolgere tutte le attività in carico al datore di lavoro, compreso l invio delle denunce contributive e la dichiarazione di incapienza per la liquidazione del T.f.r. ai lavoratori dal Fondo di Tesoreria. Nel caso in cui, invece, l attività aziendale sia cessata ed i lavoratori licenziati, qualora il curatore fallimentare non ritenga di sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, la sede Inps competente per azienda si attiverà per instaurare un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione con il curatore 596 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie fallimentare. Tale sede dovrà richiedere al responsabile della procedura concorsuale: l elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del T.f.r. dal Fondo di Tesoreria; eventuali pagamenti di T.f.r. maturati nel periodo di versamento al Fondo di Tesoreria, già erogati dall azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi contributivi trasmessi all Inps; notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul T.f.r. (contratti di cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul T.f.r., pignoramenti, ecc.). Tali informazioni potrebbero non essere disponibili per l Istituto; dichiarazione in merito all eventuale insinuazione al passivo fallimentare di quote di T.f.r. imputabili al Fondo di Tesoreria. La sede competente per azienda, dovrà controllare la regolare presenza dei flussi relativi al T.f.r. di competenza del Fondo di Tesoreria per tutti i lavoratori della matricola aziendale o delle matricole collegate al fallimento. In caso di situazione contributiva corretta, anche in assenza di riscontro da parte del curatore fallimentare, la stessa sede procederà all inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di T.f.r. dei lavoratori licenziati. Al verificarsi di tale circostanza, prima di procedere alla liquidazione, sarà sempre necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore da rilasciarsi sull apposito modello di seguito riportato. L operatore della sede competente per residenza del lavoratore sarà avvisato del caricamento manuale delle pratiche attraverso un apposito campo inserito nella maschera «dettaglio pratica» in cui comparirà: il codice fiscale di chi l ha compilata se inviata on-line; il codice sede e la matricola dell operatore se inserita manualmente. Al momento, per le prossime liquidazioni, sarà possibile verificare il caricamento manuale consultando la procedura, in «acquisizioni domande aziendali», - ricerca dichiarazioni - codice fiscale. È fatto obbligo all operatore addetto alla liquidazione di richiedere l intervento dell U.O. Anagrafica e Flussi competente. PRATICA LAVORO 13/2014 597

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie 598 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie PRATICA LAVORO 13/2014 599

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Notizie Gestione artigiani e commercianti - Avvisi bonari INPS, msg. 7 marzo 2014, n. 3156 L Inps, con messaggio n. 3156 del 7 marzo 2014, successivamente alla circolare n. 98/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 27/2013, pag. 1151), comunica che procederà alla formazione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Qualora l iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il callcenter dell Inps per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento l importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Entro il 15 marzo 2014 gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari». In seguito sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Comunicazione bidirezionale - Avvisi Bonari». Contestualmente sarà inviata un e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica. Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà INPS, msg. 11 marzo 2014, n. 3234 Con il messaggio 11 marzo 2014, n. 3234, l Inps fornisce chiarimenti in merito all incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà per l anno 2014. La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha, infatti, previsto all art. 1, comma 186 che, per l anno 2014, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all art. 1, D.L. n. 726/1984 venga aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Per il suddetto intervento, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 78/2009 e successivamente più volte prorogato, sono stati stanziati 50 milioni di euro. Entro tale limite di spesa, quindi, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro, per i periodi di competenza dell anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Si ricorda che, invece, per gli anni 2009-2013, l aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all 80%). In relazione alla compilazione del flusso UniEmens, l Inps richiama quanto già indicato con la circolare n. 15/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 8/2014, pag. 376), aggiungendo che, per l esposizione dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l anno 2014, i datori di lavoro valorizzeranno, nell elemen- 600 13/2014 PRATICA LAVORO

Normativa Notizie to <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione «F503» e, nell Elemento <ImportoCong- CIGS>, l importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti a contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici «G704, G705 e F502»). Inoltre, riguardo ai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell Inps, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), in modo da consentire, tra l altro, l esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell incremento, nel campo «Tipo integrazione» delle mensilità dovrà essere indicato il codice 7. PRATICA LAVORO 13/2014 601

autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavor francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. tratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legisla subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintes Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lav denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Mo collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo O Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrati ne Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rin contrattuali Legislazione collettivi Cig Collocamento Lavoro subor za Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di r contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento ro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Ac fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocam lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro grafie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Colloc di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi C mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurispruden Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi C mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenz Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Ci Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza de Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Col rio di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza Ccnl Monografie Sintesi contrattual Legislazione Contratti collettivi Cig Collocame lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Acc fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento L Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di r contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subor Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contr Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavor sto del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrat ne Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo O Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Mon collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lav denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sinte Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Le voro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni C rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione dinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Gi integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi

Normativa Rassegna Brevi dall Unione europea Avv. Nicolina Tirino Corte europea Congedo parentale Con sentenza del 13 febbraio 2014, nn. C-512/11 e C-513/11, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito all interpretazione delle direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e 96/ 34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l accordo quadro sul congedo parentale concluso dall UNICE, dal CEEP e dalla CES, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La Corte ha statuito che la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l accordo quadro sul congedo parentale, debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale, in virtù della quale una lavoratrice gestante che interrompe un congedo parentale non retribuito ai sensi di tale direttiva per prendere, con effetto immediato, un congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE - concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - non benefici del mantenimento della retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto se tale congedo di maternità fosse stato preceduto da un periodo minimo di ripresa del lavoro. Licenziamento collettivo - Dirigenti Con sentenza C-596/2012, pubblicata il 13 febbraio 2014, la Corte si è pronunciata all esito di un giudizio per inadempimento ai sensi dell art. 258 TFUE, proposto il 20 dicembre 2012, dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana. Con il suo ricorso, la Commissione europea chiedeva alla Corte di constatare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall art. 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/ 59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La Corte ha, conseguentemente, dichiarato l illegittimità della normativa italiana sui licenziamenti collettivi nella parte in cui esclude dalla procedura la categoria dei dirigenti. L esclusione, secondo la Corte di Giustizia, non trova fondamento e giustificazione nella disciplina comunitaria, con la conseguenza che anche i dirigenti devono essere assoggettati, quando ne ricorrono le condizioni, alla procedura di licenziamento collettivo. Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani Con sentenza C-32/13 del 27 febbraio 2014, la Corte si è pronunciata all esito del giudizio avente ad oggetto l interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 - e successive modifiche -, relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità, nonché dell articolo 67 del regolamento CE n. 883/ PRATICA LAVORO 13/2014 603

Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rassegna 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, - e successive modifiche - relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte ha statuito che l art. 77, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l educazione dei figli concessa, in caso di decesso, all ex coniuge del defunto ai fini dell educazione dei figli di questo ex coniuge, non può essere assimilata a una pensione o ad una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale. Detta tipologia di pensione rientra nella nozione di «pensione», prevista dall art. 67 del regolamento (CE) n. 883/2004. Congedo parentale - Indennità Con sentenza del 27 febbraio 2014, n. C-588/12, la Corte si è pronunciata in merito all interpretazione delle clausole 1 e 2, punto 4 dell accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l accordo quadro sul congedo parentale. La Corte ha stabilito che la clausola 2, punto 4 del detto accordo quadro, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l indennità forfettaria di tutela dovuta ad un lavoratore che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di tale lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia determinata sulla base della retribuzione diminuita percepita da quest ultimo alla data del suo licenziamento. Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego La Corte, con sentenza C-595/12, pubblicata il 6 marzo 2014, ha stabilito che un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità costituisce una discriminazione basata sul sesso. In particolare, una lavoratrice in congedo obbligatorio di maternità non può essere esclusa da un corso di formazione proprio a causa della fruizione del congedo obbligatorio in quanto, questo costituisce un trattamento contrario al diritto dell Unione. La Corte ha espressamente ribadito che la maternità non deve in alcun modo penalizzare la carriera della donna lavoratrice. 604 13/2014 PRATICA LAVORO