Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

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Transcript:

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 2007 1 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare. Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. 2 I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. 3 Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d esercizio. 4 Lo studio sui costi è verificato dall Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. 5 Sulla base dello studio sui costi e della verifica di cui al capoverso 4, la Commissione chiede al Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e 1 RS 732.17 2014-3268 4043

delle comunicazioni (DATEC) di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare. Art. 4a 4044 Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. 2 La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. Art. 5 cpv. 1 lett. a 1 Per costi amministrativi si intendono in particolare: a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione nonché per i comitati e i gruppi di specialisti; Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo 1 I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento, incluso il supplemento di sicurezza. 2 Per messa fuori servizio definitiva si intende: a. nel caso di una centrale nucleare, l interruzione definitiva dell esercizio produttivo; b. nel caso di un altro impianto nucleare, l interruzione definitiva dell esercizio. 3 I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva. 4 I calcoli sono fondati su una durata d esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo. 5 La durata d esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. Art. 8a Importo dei contributi 1 L importo dei contributi è determinato in base: a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei

lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi calcolati; b. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro; c. ai costi amministrativi dei Fondi. 2 Il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza sono fissati nell allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l allegato 1 d intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca. Art. 9 cpv. 2 e 2 bis 2 La Commissione effettua una tassazione intermedia se: a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all ultimo calcolo dei costi; b. a causa dell evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; c. le basi di calcolo di cui all articolo 8a capoverso 2 sono adeguate. 2bis Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all allegato 2. Art. 13a cpv. 1 e 2 1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all allegato 2 in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell investimento, l importo che supera il valore matematico. 2 Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, in almeno due chiusure del bilancio consecutive, il valore teorico previsto per quel momento, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell investimento, l importo che supera tale valore teorico Art. 20 Organi 1 Gli organi dei Fondi sono: a. la Commissione; b. l Ufficio; c. il Servizio di revisione. 2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio. La durata del mandato coincide con la 4045

legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 3 Il mandato dei membri della Commissione e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest ultima. 4 Ai membri della Commissione si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all articolo 8i dell ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA). Art. 21 cpv. 1 e 2 bis 1 La Commissione si compone di undici membri al massimo. 2bis I collaboratori del DATEC e dell IFSN non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati. Art. 21b Segreto 1 Le deliberazioni della Commissione, dei suoi comitati e dei gruppi di specialisti non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti. 2 I membri della Commissione e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d ufficio e all obbligo di testimoniare. 3 Il DATEC è l autorità competente ai sensi dell articolo 320 numero 2 del Codice penale 3. 4 L obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione. Art. 21c Indennizzo dei membri della Commissione 1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l indennità è retta per analogia dagli articoli 8l 8t OLOGA 4 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. 2 Per i presidenti dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti. 3 Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti. Art. 23 lett. a a ter, i, n, s e t La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. chiede al DATEC di stabilire le prescrizioni per l allestimento dello studio sui costi; 2 RS 172.010.1 3 RS 311.0 4 RS 172.010.1 4046

a bis. dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; a ter. chiede al DATEC di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; n. emana le direttive relative agli investimenti; s. fornisce all Ufficio federale dell energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all esercizio della vigilanza; t. allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. Art. 29 Vigilanza I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Art. 29a Competenze 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: a. nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; b. nomina il Servizio di revisione; c. approva i rapporti annuali; d. dà lo scarico alla Commissione; e. se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. 2 Il DATEC ha le seguenti competenze: a. emana un regolamento sull organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; b. stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; c. stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. 3 L UFE è competente per la preparazione e l esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. Art. 33b Modifica di altri atti normativi L ordinanza del 25 novembre 1998 5 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione è modificata come segue: 5 RS 172.010.1 4047

Allegato 1, lett. B., n. VII./2.2.2 2. Unità amministrative dell Amministrazione federale decentralizzata: 2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico 2.2.2 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installations nucléaires Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1 secondo la versione qui annessa. L allegato esistente diventa l allegato 2. III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2016. 7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4048

Allegato 1 (art. 8a cpv. 2) Reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza Per il calcolo dei contributi secondo l articolo 8a capoverso 1 si suppone: 1. un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione); 2. un tasso di rincaro dell 1,5 per cento; 3. un supplemento di sicurezza del 30 per cento. 4049

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