Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Documenti analoghi
Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulle tasse della Regìa federale degli alcool

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul computo globale dell imposta

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Ordinanza sulla navigazione aerea

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulle poste (OPO) Sezione 1: Definizioni. del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2009)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sugli emolumenti del Museo nazionale svizzero

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Transcript:

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) 429.11 del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1 sulla meteorologia e la climatologia (legge), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Organi esecutivi 1 Purché la legislazione non disponga altrimenti, l esecuzione compete all Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), di seguito Ufficio federale. 2 Nell adempimento dei suoi compiti, l Ufficio federale collabora in particolare con i seguenti servizi federali ed organi incaricati di compiti della Confederazione: a. con i Politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca annessi nel campo della ricerca e dello sviluppo; b. 2 con l Ufficio federale dell ambiente (UFAM) nei settori della politica sul clima, della protezione ambientale e dell idrologia; c.... 3 d. con l Ufficio federale dell aviazione civile e con Swisscontrol SA nel settore del controllo del traffico aereo; e. con l esercito nel campo del servizio meteorologico militare e coordinato; f. con la Centrale nazionale d allarme nel settore dell Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività della Confederazione; g. con l Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe, di Davos, nel suo campo d attività; h. con l Ufficio federale dell agricoltura nel suo campo d attività. RU 2000 1163 1 RS 429.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 ago. 2006 sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell Ufficio federale delle acque e della geologia, in vigore dal 1 ott. 2006 (RU 2006 3585). 3 Abrogata dal n. I dell O del 23 ago. 2006 sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell Ufficio federale delle acque e della geologia, con effetto dal 1 ott. 2006 (RU 2006 3585). 1

429.11 Scienza e ricerca Art. 2 Collaborazione internazionale Il direttore dell Ufficio federale stipula autonomamente accordi internazionali con disposizioni esclusivamente tecniche. Art. 3 Prestazioni 1 Le prestazioni dell Ufficio federale si suddividono in un offerta di prestazioni di base e in prestazioni supplementari. 2 Le prestazioni dell offerta di base sono definite nel mandato di prestazione del Consiglio federale. Comprendono in particolare: a. approntamento di dati meteorologici e climatologici nazionali e internazionali; b. avvisi di pericolo e previsioni per il pubblico; c. informazioni meteorologiche dell aeronautica per il servizio di controllo del traffico aereo; d. informazioni climatologiche per il pubblico; e. servizi per la difesa e la protezione della popolazione. 3 Fanno parte delle prestazioni supplementari tutte le prestazioni dell Ufficio federale che non rientrano nell offerta di base e sono volte a soddisfare desideri particolari della clientela. 4 Le prestazioni meteorologiche e climatologiche di altri servizi federali si basano sulla legge e sulla presente ordinanza, nella misura in cui la legislazione specifica non preveda altrimenti. Art. 4 Utilizzazione 1 Le prestazioni dell offerta di base possono essere trasmesse o utilizzate a fini commerciali solo con il consenso dell Ufficio federale o in base ad un autorizzazione contrattuale. 2 Fanno eccezione i dati rilasciati a livello internazionale. Art. 5 Base di calcolo per le prestazioni supplementari Per il calcolo delle proprie prestazioni supplementari, l Ufficio federale si basa sulle stesse tariffe che mette in conto ai fornitori privati di prestazioni meteorologiche e climatologiche. Art. 6 Indicazione della fonte 1 I dati e le informazioni dell Ufficio federale possono essere ritrasmessi solo con l indicazione della fonte. 2 L Ufficio federale può prevedere eccezioni. 2

Meteorologia e climatologia - O 429.11 Art. 7 Commissione federale di meteorologia 1 La Commissione federale di meteorologia funge da consulente del Consiglio federale, del Dipartimento e dell Ufficio federale nelle questioni specialistiche. 2 La Commissione è composta da sette a nove membri ed è istituita dal Consiglio federale. 3 Il Dipartimento emana il regolamento interno sulla base dell ordinanza del 3 giugno 1996 4 sulle commissioni. Sezione 2: Emolumenti Art. 8 Principi 1 Per le prestazioni dell offerta di base l Ufficio federale riscuote emolumenti. 2 Il Dipartimento stabilisce in un ordinanza le tariffe applicabili e disciplina i dettagli per il calcolo degli emolumenti straordinari (art. 11) nonché per la riduzione e il condono degli stessi (art. 12). 3 Gli emolumenti per la messa a disposizione di dati internazionali sono calcolati sulla base delle disposizioni degli organi internazionali competenti. 4 Le prestazioni meteorologiche e climatologiche di altri servizi federali sono calcolate in base a questa sezione, nella misura in cui la legislazione specifica non preveda altrimenti. Art. 9 Obbligo di pagare gli emolumenti È assoggettato all obbligo di pagare gli emolumenti chiunque chiede prestazioni dell offerta di base. Le spese (art. 13) sono calcolate separatamente. Art. 10 Calcolo degli emolumenti in base al dispendio Gli emolumenti relativi alle prestazioni dell offerta di base per le quali non è stata stabilita una tariffa si calcolano nel modo seguente: a. costi di personale diretti e indiretti; b. costi per il rilevamento dei dati; c. dispendio di mezzi informatici; d. costi d infrastruttura. Art. 11 Calcolo degli emolumenti straordinari 1 Per le prestazioni che sono fornite, su domanda, d urgenza o fuori del normale orario di lavoro, l Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento degli emolumenti ordinari. 4 RS 172.31 3

429.11 Scienza e ricerca 2 Per prestazioni destinate a fini commerciali possono essere riscossi supplementi fino al 400 per cento degli emolumenti ordinari, conformemente all intensità d utilizzo e agli usi internazionali. Art. 12 Riduzione e condono degli emolumenti 1 L Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, in particolare: a. se le persone assoggettate offrono le loro prestazioni a condizioni particolari; b. in caso di concessione di sconti di quantità; c. se le prestazioni sono destinate all insegnamento o alla ricerca; d. per Cantoni e Comuni, se le prestazioni sono impiegate per l adempimento di compiti pubblici. 2 La riduzione o il condono dell emolumento può essere soggetto a condizioni, segnatamente in relazione all uso previsto della prestazione. Art. 13 Spese Per spese si intendono i costi che si aggiungono alle singole prestazioni, segnatamente: a. i costi per i supporti d informazioni come stampati, registrazioni audio e video, supporti di dati; b. le spese di trasmissione come spese postali, tasse per prestazioni di telecomunicazione ed altri intermediari; c. i costi di viaggio e di trasporto; d. i costi dei lavori che l Ufficio federale fa eseguire da terzi; e. i costi di materiale; f. l imposta sul valore aggiunto. Art. 14 Preventivo In caso di prestazioni particolarmente costose e di prestazioni di una certa importanza che sono calcolate in base al dispendio, l Ufficio federale informa gli assoggettati sull ammontare prevedibile degli emolumenti e delle spese. Art. 15 Anticipo L Ufficio federale può, in casi giustificati e segnatamente in caso di domicilio all estero o di pagamento arretrato, esigere dagli assoggettati un anticipo. Art. 16 Decisione sugli emolumenti 1 Di regola, l Ufficio federale decide l ammontare degli emolumenti e delle spese subito dopo la fornitura della prestazione. 2 Per le prestazioni fornite in abbonamento gli emolumenti sono riscossi in anticipo. 4

Meteorologia e climatologia - O 429.11 3 Contro la decisione sugli emolumenti è ammissibile il ricorso al Dipartimento entro 30 giorni dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale. Art. 17 Esigibilità 1 L emolumento è esigibile: a. al momento del ricevimento della decisione; b. in caso di contestazione, col passaggio in giudicato della decisione su ricorso. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni. Art. 18 Prescrizione 1 Il credito d emolumento si prescrive in cinque anni dalla scadenza. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere nei confronti dell assoggettato. Sezione 3: Disposizioni finali Art. 19 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 25 novembre 1998 5 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione è modificata come segue: Allegato Elenco delle unità amministrative dell Amministrazione federale Dipartimento federale dell interno 1. Unità dell Amministrazione federale centrale:... Art. 20 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. il regolamento del 7 luglio 1971 6 dell Istituto svizzero di meteorologia; b. l ordinanza del 19 giugno 1995 7 sugli emolumenti dell Istituto svizzero di meteorologia. 5 RS 172.010.1. La modifica qui appresso è inserita nell O menzionata. 6 [RU 1971 1055, 1986 888] 7 [RU 1995 3192] 5

429.11 Scienza e ricerca Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2000. 6