REGOLAMENTO AZZURRI. 2) La partecipazione in rappresentative di categoria non comporta l acquisizione della qualifica di azzurro.

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Transcript:

REGOLAMENTO AZZURRI Art. 1 Definizione di atleta Azzurro 1) La qualifica di azzurro e riconosciuta esclusivamente agli atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali, partecipano effettivamente ai Campionati Europei e Mondiali o a manifestazioni internazionali ufficiali della Squadra Nazionale. 2) La partecipazione in rappresentative di categoria non comporta l acquisizione della qualifica di azzurro. Art. 2 Formazione e criteri di convocazione delle squadre azzurre 1) Sono considerate Squadre Azzurre quelle formate dai competenti Organi Federali per le manifestazioni indicate al precedente punto 1 dell art. 1, composte da atleti cinture Marrone e Nere appartenenti alle fasce di eta previste dai regolamenti internazionali, scelti nell intero territorio nazionale. 2) La composizione delle Squadre Azzurre e di competenza del Consiglio Federale, su proposta del direttore tecnico. 3) La federazione, con relativi oneri economici, si occupera solo della formazione di Squadre Azzurre nelle classi agonistiche Cadetti, Juniores e Seniores, cinture marrone e nere. Potranno essere formate rappresentative anche nelle rimanenti classi di eta, con gli stessi criteri delle altre (graduatorie), i cui oneri economici pero non saranno a carico della federazione.

4) La graduatoria azzurrabili ha validita annuale, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 30 settembre dell anno successivo. La graduatoria e stabilita dalla somma dei risultati delle competizioni nazionali valide a tal fine (quelle contrassegnate da asterisco nel calendario pubblicato sul sito www.wkakarateitalia.it). 5) I punti vengono acquisiti ad ogni gara valida, nelle varie categorie e classi previste, con il seguente criterio: KATA: 1 Classificato 10 punti; 2 Classificato 8 punti; 3 Classificato 6 punti; 4 Classificato 5 punti; 5 Classificato 4 punti; 6 Classificato 3 punti; 7 Classificato 2 punti; 8 Classificato 1 punto. KUMITE: 1 Classificato 10 punti; 2 Classificato 8 punti; 3 Classificato 6 punti; 5* Classificato 4 punti. 6) Il Direttore Tecnico, dopo aver recepito (alla vigilia di ogni evento internazionale ufficiale) le delibere del Consiglio Federale sul numero degli atleti/e da convocare (sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio), compila l elenco dei convocati sulla base dei seguenti criteri: a) Viene convocato il primo in classifica (maschi e femmine) delle varie categorie di Kumite e Kata (nei vari stili previsti). Se piu di un atleta ha, al momento della convocazione, lo stesso punteggio nella medesima categoria, verra convocato chi avra ottenuto i migliori piazzamenti (primi posti, secondi posti, ecc.). b) Nel caso il numero di atleti da convocare indicato dal Consiglio Federale sia inferiore al numero totale delle categorie contemplate, verranno convocati (fino al raggiungimento del numero previsto) gli atleti al primo posto nelle rispettive categorie e/o classi con il punteggio piu alto (Esempio: X al primo posto nei 65 Kg. con 28 punti, Y al primo posto nei 75 Kg. con 30 punti = parte Y). Se ci fossero piu atleti, nelle diverse categorie, con lo stesso punteggio si terra conto del maggior numero di gare federali valide cui l atleta ha partecipato.

7) Nel convocare i componenti le Squadre Azzurre, si terra conto non soltanto dei valori atletici e tecnici (come da criteri precedenti) ma anche di quelli morali e disciplinari. 8) I punti gara acquisiti in una classe di eta (esempio Cadetti) l anno precedente (esempio Novembre 2014) verranno riportati nella classe superiore (esempio Juniores) se l atleta passa di classe l anno seguente. 9) Nelle varie squadre azzurre possono essere convocati solo gli atleti/e in possesso dei requisiti anagrafici previsti dai regolamenti internazionali (in alcune competizioni internazionali, per essere inquadrabili nelle classi previste, fa fede giorno/mese e anno di nascita). 10) Nelle gare nazionali, ai fini della classifica azzurrabili, e data facolta agli atleti Juniores di gareggiare anche nella classe Seniores. Di conseguenza un atleta Juniores puo essere chiamato a far parte della squadra Seniores, purche nella graduatoria di quest ultima. Art. 3 Composizione delle squadre 1) Una squadra azzurra di norma e formata da tutti gli atleti regolarmente convocati in base al presente regolamento e dai vari dirigenti e tecnici stabiliti dal Consiglio Federale. 2) Il Presidente e il rappresentante ufficiale della federazione. In caso di impedimento puo delegare in sua vece un altro dirigente federale. Il rappresentante ufficiale della federazione assolve a tutte le funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le Autorita sportive e non sportive straniere. Egli ha la direzione generale della squadra e la responsabilita della sua condotta disciplinare, dal momento del concentramento a quello dello scioglimento della comitiva. Tutti i componenti la squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguirne le disposizioni. 3) Il dirigente tecnico e responsabile della conduzione tecnica della squadra e del comportamento degli atleti sul campo di gara. I tecnici sono collaboratori del dirigente tecnico. 4) Per ogni trasferta sara redatta a cura del dirigente incaricato nonche del dirigente tecnico una relazione sugli aspetti tecnici, logistici, amministrativi, e sul comportamento dei componenti la squadra. Art. 4 Divisa

1) Tutti i componenti le squadre azzurre saranno forniti dalla federazione del materiale di rappresentanza per la trasferta (abbigliamento, borse, protezioni, ed altro eventuale). 2) L abbigliamento stabilito dovra essere indossato dal momento del ritrovo per la partenza e fino allo scioglimento della squadra. Gli atleti azzurri hanno l obbligo di indossare esclusivamente l abbigliamento ed i materiali tecnici forniti dalla federazione. 3) La tenuta di gara puo essere indossata solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali l atleta sia stato convocato dalla federazione. Art. 5 Capitano della squadra 1) Il Direttore Tecnico, di volta in volta, designera il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra gli atleti compresi nella squadra stessa. Il Capitano, oltre che per spiccati requisiti di ordine morale, deve avere un certo numero di presenze in squadra nazionale o acquisito le maggiori benemerenze per eccellenza di risultati. 2) La qualifica di Capitano costituisce titolo di altissimo onore ed impegna chi ne e insignito ad essere di alto esempio ai propri compagni. 3) Le funzioni di Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo, di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione ai dirigenti della squadra delle esigenze e delle necessita degli atleti. Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla squadra. Art. 6 Alfiere della squadra 1) L atleta piu giovane di eta facente parte della squadra, sara di volta in volta designato al ruolo di alfiere. 2) Compito dell alfiere e quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali. Art. 7 Doveri degli atleti azzurri 1) L onore di vestire la maglia azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla WKA KARATE ITALIA. 2) Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, controlli, selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali.

3) L atleta che senza un giustificato e documentato motivo: a) Non dia la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali; b) Non si presenti ai raduni della squadra dopo aver dato la propria disponibilità; c) Si ritiri o abbandoni la squadra durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica; d) Venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali, sarà deferito agli organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti organi federali. 4) Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione. 5) Le societa di appartenenza degli atleti convocati sono tenute a tenere i contatti tra gli atleti e gli organi federali competenti. Le societa sono tenute a far rispettare ai propri atleti le disposizioni federali ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle squadre. 6) Durante il periodo dei raduni nessun convocato potra disputare con la propria società attivita agonistica di qualsiasi genere, se non espressamente autorizzato. 7) La società che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell assenza dell atleta convocato, sara anch essa deferita agli organi disciplinari. 8) Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l atleta assume l obbligo della piu assoluta disciplina e dell osservanza delle disposizioni federali e del rappresentante ufficiale della federazione. 9) L atleta Azzurro deve fare tutto cio che e nelle sue possibilita fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell Italia e della federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealta e cavalleria, impegnandosi al massimo delle proprie possibilita. 10) La qualifica di azzurro costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell applicazione delle relative sanzioni. Art. 8 Norma Generale

1) Pur essendo liberi tutti di essere iscritti anche in altre federazioni, tutti gli atleti convocati nelle squadre nazionali della WKA KARATE ITALIA non possono essere tesserati anche ad altre federazioni. 2) Entro i termini stabiliti nella convocazione, l atleta e la sua societa di appartenenza dovranno far pervenire agli uffici della WKA KARATE ITALIA apposita dichiarazione di non tesseramento ad altre federazioni. 3) Qualora venga dichiarato il falso l atleta e la sua societa di appartenenza verranno deferiti agli organi federali competenti per i provvedimenti del caso, e chiamati a risarcire economicamente la WKA KARATE ITALIA per gli eventuali costi sostenuti (biglietti aereo, hotel, ecc.).