IL D.LGS 66/2017 SI APPLICA A TUTTI GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

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IL D.LGS 66/2017 SI APPLICA A TUTTI GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 Art. 5 D.lgs 66/2017 PF (profilo di funzionamento) (Art. 19 Dlgs 66/2017 operativo a partire dal 1 gennaio 2019) Sostituisce: PDF e DF Finalizzato a: definizione del progetto individuale (Art. 14, comma 2, L.328/2000) formazione del PEI Definizione risorse per progetto inclusione Tipologia misure di sostegno Redatto da: UVM (unità valutazione multidisciplinare) Medico specialista Specialista in neuropsichiatria Terapista riabilitazione Rapp. Ente Locale Collabora la famiglia Partecipa anche un docente della scuola Aggiornato: Ogni passaggio di grado scolastico

Art. 7 D.lgs 66/2017 PEI (piano educativo individualizzato) Finalizzato a: Individuare strumenti, strategie, modalità idonee all apprendimento Individua modalità didattiche e di valutazione Tiene conto della certificazione e del PF (profilo di funzionamento) Redatto da: (e approvato nell incontro del G.O. (gruppo Operativo) ovvero GLHO Consiglio di Classe Partecipazione genitori Professionisti interni e d esterni alla scuola UVM (unità valutazione multidisciplinare) Aggiornato: (a partire dall infanzia) All inizio di ogni anno scolastico entro 60 gg dall inizio della scuola e ogni volta che c è necessità PEI (piano educativo individualizzato - art.10 accordi metropolitani 2016-2021) Per i bambini della scuola dell infanzia (modello esemplificativo ALLEGATO 6 La bozza dei PEI deve essere trasmessa prima dell incontro del G.O. in modo che le varie figure interne ed esterne alla scuola possano verificare il documento Il PEI va consegnato in copia alla famiglia. Per i nuovi iscritti, sarà cura dei docenti incontrare le famiglie prima dell inizio della scuola. G.O. (Gruppo Operativo - art.12 accordi metropolitani 2016-2021) Costituito da: Dirigente di Istituto che lo presiede Consiglio di Classe (Referenti della formazione professionale) AUSL Educatori Famiglia Viene concordata la data e l orario con l AUSL e si riunisce presso la sede dell Istituzione scolastica, solo se ci sono gravi problemi organizzativi, si opta Per gli uffici della sede aziendale Il Dirigente Scolastico convoca per iscritto i G.O. entro il mese di novembre. Si riunisce di norma 2 volte all anno L ultimo gruppo operativo è integrato anche dai referenti d Istituto della classe entrante

Art. 9 D.lgs 66/2017 GLI ( gruppo di lavoro per l inclusione) (Art. 19 D.lgs 66/2017 operativo a partire dal 1 settembre 2017) prima era il GLHI (gruppo di lavoro H d Istituto - Circolare Ministeriale n.8/2013) (Art 15 L.104/92 abrogato a favore del nuovo Art 15; sparisce il GLIS) Organo interno di ogni scuola Si occupa di tutti i BES d Istituto e non solo degli H come era prima per il GLHI supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del piano per l inclusione Consigli di Classe nell attuazione dei PEI Raccolta dati BES d Istituto Formulazione proposte di miglioramento per l incisività degli alunni Redigere il PAI (piano annuale per l inclusione) entro il mese di giugno (circolare ministeriale n.8/2013) Presieduto dal Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti sostegno Eventualmente personale ATA AUSL Ente Locale Associazioni disabili Genitori Istituzioni private Ogni Istituto scolastico a seconda delle proprie esigenze può adottare modalità organizzative diverse: il GLI si può convocare per sezioni: DSA - H - BES

Art. 9 D.lgs 66/2017 GIT (gruppo per l inclusione territoriale) (Art. 19 Dlgs 66/2017 operativo a partire dal 1 gennaio 2019) Per ogni ambito territoriale Proporre al USR la quantità di risorse di sostegno didattico necessarie all ambito territoriale Dopo aver ricevuto e verificato le richieste provenienti dai DS delle scuole. Presiede un dirigente tecnico o dirigente scolastico 3 dirigenti di ambito territoriale 2 docenti per scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione 1 docente per il secondo ciclo d istruzione Per aiuto alle attività è integrato da: Associazioni disabili Ente Locale AUSL Art. 9 D.lgs 66/2017 GLIR (gruppo di lavoro interistituzionale regionale) (Art. 19 D.lgs 66/2017 operativo a partire dal 1 settembre 2017) prima era il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - Circolare Ministeriale n.8/2013) Presso ogni USR regionale Definizione, attuazione, verifica Accordi di Programma Supporto al GIT (gruppi inclusione territoriali) Supporto alle reti di scuole per programmazione piani di formazione per i docenti Presiede dirigente USR Rappresentanti regione Rappresentanti Enti Locali Rappresentanti associazione disabili Il numero dei componenti varia a seconda degli accordi con il Ministero dell Istruzione e delle economie disponibili

Art. 10 D.lgs 66/2017 IL Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI (in pratica, ciò che risulta dagli incontri dei G.O. ), propone al GIT la quantità necessaria di organico di sostegno a partire dalla scuola dell infanzia; il GIT a sua volta informa USR, nonché il GLIP ovvero il GLIR (Circolare Ministeriale n. 8/2013). Accordo di programma metropolitano per l inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (L.104/92) Valenza 5 anni - 2016-2021 Gruppo Tecnico interistituzionale metropolitano (Paragrafo 5.2 - accordi metropolitani 2016-2021) Rimane in vigore 5 anni Composto da: Rappresentanti del GLIP (Art. 15 L. 104/92 sostituito come riportato da Art. 9 D.lgs 66/2017) Rappresentante scuole paritarie Rappresentante Enti formazione professionali Associazioni della disabilità Il gruppo si riunisce almeno 3 volte l anno Aggiornamento accordi di programma metropolitano Sostenere attività di monitoraggio interno agli enti Sostenere e diffondere gli accordi metropolitani

Educatore d Istituto (Premessa pag. 3 - accordi metropolitani 2016-2021) Fermo restando che il minore disabile ha la precedenza nella disponibilità dell educatore, qualora il ragazzo sia assente, l educatore può essere utilizzato in progetti più ampi che interessano alunni non certificati ma comunque rientranti tra i bisogni educativi speciali. L allegato 8 del presente accordo, ha una visione generale dell utilizzo dell educatore d Istituto, perché in caso di assenza del bambino, l educatore deve essere utilizzato dando la precedenza ai BES. Educatore di Istituto Allegato 8 (nuovi accordi metropolitani 2016-2021) Il modello dell'educatore d'istituto ha l'obiettivo di qualificare l'attività educativa e di rendere disponibile questa risorsa per contribuire a costruire, in integrazione con le diverse professionalità presenti nella scuola, un ambiente inclusivo in cui le competenze degli educatori sono messe a disposizione in modo programmato per tutto il contesto scolastico ed educativo. Questo modello può essere applicato in tutti quegli istituti, comprese le scuole dell'infanzia comunale e paritarie, ove sussistono la progettualità, le condizioni e la disponibilità organizzativa necessarie, sulla base di specifiche definite a livello territoriale. Questo modello si sostanzia nell'assegnazione all'istituto scolastico di un monte ore complessivo, definito sulla base delle necessità dei singoli allievi con disabilità, ed onnicomprensivo dell'assistenza educativa, delle ore di programmazione, di documentazione e di partecipazione a gruppi operativi, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Gli operatori assegnati all'istituto, sulla base del monte ore, svolgeranno la loro attività secondo modalità individuali e di piccolo gruppo, per consentire la realizzazione di interventi educativi flessibili in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni con disabilità e, sulla base della progettualità della scuola, esplicitata nel PAI, anche degli alunni che esprimono Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). Con questa modalità organizzativa l operatore non viene sollevato dall'incarico automaticamente in caso di assenza dell'alunno con disabilità, ma viene riformulato il monte ore assegnato alla scuola, solamente a seguito di assenze prolungate (sulla base di specifici accordi con gli enti locali fornitori) o nel caso di trasferimento o rinuncia dell utente. Per un utilizzo efficace di tale istituto è necessario rafforzare le modalità di raccordo con i dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole dell infanzia comunali e paritarie, volte a condividere e definire lo sviluppo della progettazione degli interventi da realizzare nei giorni di assenza del singolo minore, nonché modalità e strumenti di monitoraggio e di verifica.

Art 22.1 (accordi metropolitani 2016-2021) Il docente di sostegno è assegnato alla classe. Gli educatori lavorano nell area relazionale, delle autonomie e della comunicazione. Non sono sostitutivi dell insegnante di sostegno Art. 6 D.lgs 66/2017 Redatto da: Ente Locale Collaborazione con la famiglia (che lo richiede) Collaborazione istituzione scolastica PROGETTO INDIVIDUALE (Art. 14, comma1, L.328/2000) Art. 14. (Progetti individuali per le persone disabili) 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta del- l interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di con- dizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.