Informativa per la clientela



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Informativa per la clientela Informativa n. 12 dell 8 marzo 2013 Incentivi per l acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni complessive - Provvedimento attuativo INDICE 1 Premessa... 3 2 Veicoli agevolabili... 3 2.1 Categorie di veicoli agevolabili... 3 2.2 Requisito delle basse emissioni complessive... 4 2.2.1 Veicoli a trazione elettrica... 4 2.2.2 Veicoli a trazione ibrida... 4 3 Modalità di utilizzo del veicolo ai fini dell agevolazione... 4 3.1 Veicoli strumentali... 5 3.2 Veicoli agevolabili indipendentemente dalle modalità di utilizzo... 5 4 Entità dei contributi... 5 4.1 Contributi per gli anni 2013 e 2014... 5 4.2 Contributi per l anno 2015... 5 5 Fondi disponibili e destinazione delle risorse... 6 5.1 Anno 2013... 6 5.2 Anni 2014 e 2015... 6 6 Ulteriori condizioni per la fruizione dei contributi... 6 6.1 Periodo di acquisto e di immatricolazione dei veicoli... 6 6.2 Ripartizione dei contributi... 6 6.3 Rottamazione di un vecchio veicolo... 7 7 Modalità di accesso alle agevolazioni... 7 7.1 Registrazione dei venditori presso il sistema informatico del Ministero dello Sviluppo economico... 7 7.2 Prenotazione dei contributi presso il sistema informatico del Ministero dello Sviluppo economico... 7 7.2.1 Avvio delle operazioni di prenotazione... 7 7.2.2 Conferma della prenotazione... 7 7.2.3 Annullamento della prenotazione... 7 1

7.2.4 Conclusione delle operazioni di prenotazione... 8 7.2.5 Monitoraggio... 8 7.3 Consegna del vecchio veicolo per la demolizione... 8 8 Rimborso del contributo al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici.. 8 8.1 Documentazione da ricevere dal venditore... 8 8.2 Conservazione della documentazione... 8 9 Utilizzo da parte delle imprese costruttrici o importatrici del relativo credito d imposta.. 8 9.1 Modalità di utilizzo del credito d imposta... 9 9.2 Revoca e recupero del credito d imposta indebitamente fruito... 9 2

1 PREMESSA Gli artt. 17-bis, 17-decies, 17-undecies e 17-duodecies del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, prevedono la concessione di un contributo per l acquisto, anche in locazione finanziaria: di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, con eventuale rottamazione di un vecchio veicolo; negli anni 2013, 2014 e 2015. Con il DM 11.1.2013 (pubblicato sulla G.U. 12.2.2013 n. 36) sono state emanate le disposizioni attuative di tale incentivo. 2 VEICOLI AGEVOLABILI 2.1 CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli, come definite dall art. 47 del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada). CATEGORIA L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e DEFINIZIONE Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h 3

CATEGORIA L6e L7e M1 N1 DEFINIZIONE Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm cubi per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t 2.2 REQUISITO DELLE BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE Per poter accedere alle agevolazioni, i suddetti veicoli devono essere a basse emissioni complessive, cioè devono rispettare le seguenti condizioni: essere a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno; produrre emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. 2.2.1 Veicoli a trazione elettrica A tali fini, per veicoli a trazione elettrica, si intendono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo. 2.2.2 Veicoli a trazione ibrida Per veicoli a trazione ibrida, invece, si intendono: i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). 3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VEICOLO AI FINI DELL AGEVOLAZIONE Per essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, devono essere destinati all uso di terzi, cioè quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell interesse di persone diverse dall intestatario della carta di circolazione. L uso di terzi comprende: la locazione senza conducente; il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; 4

il servizio di linea per trasporto di persone; il servizio di trasporto di cose per conto terzi; il servizio di linea per trasporto di cose; il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 3.1 VEICOLI STRUMENTALI Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa come previsto dall art. 164 del TUIR. 3.2 VEICOLI AGEVOLABILI INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI UTILIZZO Indipendentemente dalle modalità di utilizzo, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che a 95 g/km, acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti, quindi anche dalle persone fisiche che non agiscono nell ambito dell attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (c.d. privati ). 4 ENTITÀ DEI CONTRIBUTI A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi. 4.1 CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2013 E 2014 Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono previsti i seguenti contributi. TIPOLOGIA VEICOLI CONTIBUTO PREVISTO LIMITE MASSIMO a 50 g/km a 95 g/km a 120 g/km 20% del prezzo di acquisto 20% del prezzo di acquisto 20% del prezzo di acquisto 5.000,00 euro 4.000,00 euro 2.000,00 euro 4.2 CONTRIBUTI PER L ANNO 2015 Per gli acquisti effettuati nell anno 2015, sono invece previsti i seguenti contributi. TIPOLOGIA VEICOLI CONTIBUTO PREVISTO LIMITE MASSIMO a 50 g/km a 95 g/km a 120 g/km 15% del prezzo di acquisto 15% del prezzo di acquisto 15% del prezzo di acquisto 3.500,00 euro 3.000,00 euro 1.800,00 euro 5

5 FONDI DISPONIBILI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 5.1 ANNO 2013 Ai fini della concessione dei contributi in esame, per l anno 2013 è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro. Per l anno 2013, le suddette risorse sono così utilizzate: una quota pari a 3,5 milioni di euro è riservata all acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all uso di terzi, o utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa, che a 50 g/km; una quota pari a 7 milioni di euro è riservata all acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all uso di terzi, o utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa, che a 95 g/km; una quota pari a 4,5 milioni di euro è riservata all acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro è riservata all acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che a 50 g/km; le rimanenti risorse, pari a 25 milioni di euro, sono destinate all acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all uso di terzi, o utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa, che a 120 g/km. 5.2 ANNI 2014 E 2015 Per gli anni 2014 e 2015, invece, è previsto uno stanziamento, rispettivamente, di 35 e di 45 milioni di euro. Per tali anni, le modalità di ripartizione delle suddette risorse avverrà con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sulla base del monitoraggio delle agevolazioni relativo all anno precedente. 6 ULTERIORI CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI 6.1 PERIODO DI ACQUISTO E DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI In ogni caso, per poter essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse emissioni complessive devono essere acquistati e immatricolati nel periodo dal 14.3.2013 al 31.12.2015. Veicoli già immatricolati Pertanto, le agevolazioni non spettano qualora il veicolo acquistato sia stato già immatricolato in precedenza. Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, ciò vale anche per i veicoli c.d. a km 0. 6.2 RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI Le agevolazioni in esame spettano a condizione che: i suddetti contributi siano ripartiti in parti uguali tra: un contributo statale, nei limiti delle previste risorse; uno sconto praticato dal venditore; nell atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall atto d acquisto, al netto delle imposte. 6

6.3 ROTTAMAZIONE DI UN VECCHIO VEICOLO In generale, per la fruizione dei contributi devono essere rispettate anche le seguenti condizioni: contestualmente all acquisto del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore un veicolo: appartenente alla stessa categoria del veicolo acquistato (es. ciclomotore con ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, veicolo commerciale con veicolo commerciale); che risulti immatricolato almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo; nell atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari. Eccezioni L obbligo di rottamare un precedente veicolo non si applica in relazione ai veicoli a basse emissioni complessive che a 95 g/km, agevolabili nei confronti di tutte le categorie di acquirenti. 7 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 7.1 REGISTRAZIONE DEI VENDITORI PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO I venditori dei veicoli agevolati che intendono partecipare all iniziativa in esame devono provvedere a registrarsi: presso un apposito sistema informatico: secondo la procedura resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico sul sito www.bec.mise.gov.it. 7.2 PRENOTAZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO I venditori dei veicoli agevolati devono inserire nel suddetto sistema informatico la prenotazione dei contributi, ottenendo, secondo la disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. 7.2.1 Avvio delle operazioni di prenotazione Il Ministero dello Sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi. Nel 2013, le prenotazioni possono avvenire dal 14.3.2013, a partire dalle ore 9.00. 7.2.2 Conferma della prenotazione Entro 90 giorni dalla prenotazione, pena il non riconoscimento del contributo statale, i venditori devono confermare l operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. 7.2.3 Annullamento della prenotazione È possibile annullare una prenotazione ed effettuare una nuova prenotazione, qualora vi siano ancora risorse disponibili. La prenotazione annullata non costituisce però titolo preferenziale. 7

7.2.4 Conclusione delle operazioni di prenotazione Il Ministero dello Sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi, per esaurimento delle risorse disponibili. 7.2.5 Monitoraggio Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica periodicamente, sul medesimo sito, informazioni sull andamento della misura agevolativa, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle risorse disponibili. 7.3 CONSEGNA DEL VECCHIO VEICOLO PER LA DEMOLIZIONE Nei casi in cui le agevolazioni sono subordinate alla rottamazione di un vecchio veicolo, i venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, devono: consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico; provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione, tramite lo sportello telematico dell automobilista. 8 RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AL VENDITORE DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUT- TRICI O IMPORTATRICI Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo, ricevendo dallo stesso la prevista documentazione. 8.1 DOCUMENTAZIONE DA RICEVERE DAL VENDITORE Ai suddetti fini, il venditore del veicolo nuovo deve consegnare all impresa costruttrice o importatrice la seguente documentazione: copia della fattura di vendita e dell atto di acquisto; copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo. Rottamazione di un vecchio veicolo Nei casi in cui le agevolazioni sono subordinate alla rottamazione di un vecchio veicolo, il venditore deve consegnare anche la seguente documentazione: copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell estratto cronologico; originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell automobilista; certificato dello stato di famiglia qualora l intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo; documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. 8.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE La suddetta documentazione dovrà essere conservata dalle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. 9 UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DEL RELATIVO CREDITO D IMPOSTA Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano, sotto forma di credito d imposta, l importo del contributo rimborsato al venditore. 8

9.1 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta in esame può essere utilizzato per il versamento: delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell IRES e dell IVA, dovute, anche in acconto; per l esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l originale del certificato di proprietà e per i successivi. 9.2 REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D IMPOSTA INDEBITAMENTE FRUITO In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste: viene disposta la revoca del credito d imposta concesso e si procede al relativo recupero; fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo. 9