Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Documenti analoghi
Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

1. È approvata la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI.

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

1. È approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale Parigi, 12 settembre 1974

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

Traduzione 1

Copyright Esselibri S.p.A.

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Traduzione 1 Accordo

MODELLO DI DOMANDA (1) ED ALLEGATI

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

INDICE. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO DI IMPRESA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2).

Testo. Art. 1. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non é conosciuto. CAPITOLO I Atti Giudiziari. Art.

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni. per il tramite del Prefetto di

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 ISTANZA

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )

Comune di Sorisole. Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

Traduzione 1

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO Provincia di Belluno

SOCIETA' SEMPLICI 1. ISCRIZIONE DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011)

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA

SPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 MAGGIO 2016

Modello COM 2. prodotti alimentari da parte del legale rappresentante della società o del preposto all uopo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

Il/la sottoscritto/a Sesso M F

(Mod. ONERI 05giu2014) Marca da bollo

(articolo 1, comma 1)

Convenzione 1 luglio 1985 Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Oggetto: COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA: COMUNICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTI COSTITUTIVI DI S.R.L. DI START-UP INNOVATIVE GUIDA RAPIDA

Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di

NEWSLETTER 8/2016. Corato, 31 marzo 2016 SOMMARIO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

VARIAZIONE DEL PROPRIETARIO-TITOLARE DELL IMPIANTO ASCENSORE

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

PROVINCIA DI GORIZIA

Modalità di accesso ad una DOP/IGP

Oggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale TARGRETIN BEXAROTEN) 75MG WEICHKAPSELN

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Indirizzo: Ufficio Anagrafe Via Vittorio Veneto n. 6 (orario di apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12)

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

via Iasolino n Ischia (NA) - telefono telefax sito web :

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA ) Enìa S.p.A.

Convenzione per la realizzazione dei servizi relativi al Processo Civile Telematico a favore dell Ordine dei Chimici della Provincia di Modena

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1 novembre 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il lo dicembre 1960 (Stato 4 aprile 2013) I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca, membri della Commissione Internazionale dello Stato civile, desiderosi di regolare di comune accordo talune questioni attenenti al rilascio e alla legalizzazione degli atti di stato civile, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Senza pregiudizio dell applicazione di convenzioni bilaterali che gli Stati avessero conchiuso, o a conchiudere, ogni Stato contraente si obbliga a rilasciare, senza spese, agli altri Stati contraenti, delle copie conformi, o degli estratti delle inscrizioni, di atti di stato civile compilati sul suo territorio, e concernenti cittadini dello Stato richiedente, quando la domanda è fatta per scopi amministrativi o a favore di persone indigenti. Art. 2 La domanda è presentata dalla rappresentanza diplomatica, o dai consoli, all autorità competente, designata da ogni Stato contraente nell allegato alla presente convenzione; essa ne specifica sommariamente il motivo, «interesse amministrativo» o «indigenza del richiedente». Art. 3 Il rilascio di una copia dell atto di stato civile non pregiudica la nazionalità dell interessato. Art. 4 Sul territorio degli Stati contraenti, non è richiesta la legalizzazione delle copie conformi, né degli estratti, di atti di stato civile provveduti della firma e del bollo dell autorità che li ha emessi. RU 1960 1421 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 1

0.211.112.12 Diritto civile Art. 5 Sono considerati atti di stato civile in conformità degli articoli 1, 3 e 4: gli atti di nascita gli atti di dichiarazione d un bambino nato morto gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o trascritti dagli ufficiali di stato civile gli atti di matrimonio gli atti di morte gli atti di divorzio e le trascrizioni di sentenze o di decreti di divorzio le trascrizioni di ordinanze, sentenze o decreti in materia di stato civile. Art. 6 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero. Per ciascun deposito di strumento di ratificazione, sarà compilato un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà comunicata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti. Art. 7 La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratificazione, previsto nell articolo che precede. Per ciascuno Stato firmatario che l avrà ratificata più tardi, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui esso avrà depositato il suo strumento di ratificazione. Art. 8 La presente Convenzione si applica su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ogni Stato, all atto della firma, della ratificazione o dell adesione, oppure in qualsiasi tempo successivo, potrà dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a parecchi dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati, o dei territori, dei quali assicura le relazioni diplomatiche. Il Consiglio Federale Svizzero trasmetterà, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti, una copia, certificata conforme, di tale notificazione. Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili, nel territorio o nei territori designati nella notificazione, il sessantesimo giorno successivo a quello in cui questa sarà stata ricevuta dal Consiglio Federale Svizzero. 2

Rilascio gratuito e dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile. Conv. 0.211.112.12 Ogni Stato, che abbia fatto una dichiarazione secondo le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà successivamente dichiarare, in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessa d essere applicabile a uno, o a parecchi, degli Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero trasmetterà, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti, una copia, certificata conforme, della nuova notificazione. La Convenzione cesserà d essere applicabile ai territorio considerato, il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto tale notificazione. Art. 9 Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desideri aderirvi, notificherà il suo intendimento, mediante un atto, il quale sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Questo ne trasmetterà a ciascuno degli Stati contraenti, per via diplomatica, una copia certificata conforme. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che a essa aderisce, il trentesimo giorno a contare da quello dei deposito dell atto di adesione. L atto di adesione potrà essere depositato soltanto dopo l entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell articolo 7, capoverso l. Art. 10 La presente Convenzione potrà essere riveduta allo scopo d introdurvi mutamenti completivi. La proposta di revisione sarà presentata al Consiglio Federale Svizzero, il quale la notificherà agli Stati contraenti, come anche al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Art. 11 La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni, a contare dalla data indicata nell articolo 7, capoverso l. Essa sarà rinnovata tacitamente di dieci in dieci anni, eccetto che non sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Consiglio Federale Svizzero, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti. La disdetta avrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti. 3

0.211.112.12 Diritto civile In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lussemburgo, il 26 settembre 1957, in un solo esemplare, il quale sarà depositato nell archivio dei Consiglio Federale Svizzero e del quale una copia, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti. (Seguono le firme) 4

Rilascio gratuito e dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile. Conv. 0.211.112.12 Allegato Con riserva dell applicazione di convenzioni particolari designanti un altra autorità, l autorità prevista nell articolo 2 della presente Convenzione è: per la Repubblica Federale di Germania, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto per la Repubblica d Austria, il Ministero federale dell Interno 2 per il Regno del Belgio, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto 3 per la Repubblica Francese, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto per la Repubblica Italiana, gli Ufficiali di stato civile 4 per il Granducato del Lussemburgo, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto per il Regno dei Paesi Bassi, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto per la Repubblica portoghese, l ufficio dello stato civile detentore dell atto 5 per la Confederazione Svizzera, l Ufficio federale di giustizia, Settore Infostar (SIS), a Berna 6 per la Repubblica Turca, l ufficiale di stato civile tenutario dell atto. 2 RU 1976 2298 3 RU 1968 1035 4 RU 1976 2298 5 RU 1982 2300 6 RU 2013 1073 5

0.211.112.12 Diritto civile Campo d applicazione il 4 aprile 2013 7 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Austria 1 settembre 1965 A 1 ottobre 1965 Belgio 13 maggio 1966 12 giugno 1966 Francia 22 gennaio 1959 3 gennaio 1960 Germania 24 novembre 1961 24 dicembre 1961 Italia 7 novembre 1968 A 7 dicembre 1968 Lussemburgo 13 giugno 1960 13 luglio 1960 Paesi Bassi 4 dicembre 1959 3 gennaio 1960 Aruba 4 dicembre 1959 3 gennaio 1960 Curaçao 4 dicembre 1959 3 gennaio 1960 Parte caraibica (Bonaire, Sant Eustachio e Saba) 4 dicembre 1959 3 gennaio 1960 Sint Maarten 4 dicembre 1959 3 gennaio 1960 Portogallo 28 gennaio 1982 A 27 febbraio 1982 Svizzera 1 novembre 1960 1 dicembre 1960 Turchia 12 febbraio 1963 14 marzo 1963 7 RU 2013 1073. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 6