Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Documenti analoghi
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte GUIDA AI PROCEDIMENTI DI MAGGIORE INTERESSE

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico

DELIBERA DELLA GIUNRA REGIONALE 721 DEL 10/06/2013. Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER

IL DIRETTORE / RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Provvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015.

Ai Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio. E p.c. alla Giunta comunale SEDE

DECRETO DIRETTORIALE

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

GIUNTA REGIONALE. Disegno di Legge. collegato alla manovra Economico-finanziaria, concernente:

CURRICULUM VITAE di Valentina COLUCCI FABRIZIO

e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n Firenze DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

CURRICULUM VITAE di MAURO MARCHIONNI

REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio , n.18 D.G.R. Lazio , n.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

generali DETERMINAZIONE N. 234/743 del 25/08/2015 Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL DOMINIO

COMUNE DI MORANO SUL PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VISTa il decreto-iegge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, can modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo

CDR 15 Politiche per la famiglia. MISSIONE 001 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

Allegato 2 Funzioni, attività, macroprocessi e processi delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)

CITTA DI ALESSANDRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207


COMUNE DI POLIZZI GENEROSA Provincia di Palermo

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 9 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008

D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1).

DECRETO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SEGRETARIO. Decreto n. 1 del 02 / 10 / 2015

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo. Roma, 3 OMQR, 2010

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

SETTORE SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE ORGANIZZAZIONE, RECLUTAMENTO, ASSISTENZA NORMATIVA NASTASI DOMENICO

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N 206 DEL 12 DICEMBRE 2014

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

Contratto collettivo integrativo di lavoro

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

ORIGINALE CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) Mondovì

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

Roma, Messaggio n OGGETTO:

Oggetto: FINANZIAMENTI PIANI INTEGRATI PER LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA - PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPO FILA.

REGOLAMENTO DELL UFFICIO DI PIANO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n.

L A G I U N T A R E G I O N A L E

INDICE. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. RISORSE UMANE. Determinazione nr. 459 Trieste 14/04/2016 Proposta nr. 178 Del 08/04/2016

Liceo Artistico StatalediBrera - Milano

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CITTÀ di AVIGLIANA. Provincia di TORINO. DETERMINAZIONE N. 157 del 21/05/2014. Proposta n. 157

Si riporta in allegato alla presente mail quanto disposto dal Miur in tema di sicurezza e salute nei luoghi

DECRETI PRESIDENZIALI

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL marzo 2016 Immediatamente Eseguibile

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Direzione Generale. Registro generale n. 18 del 24/01/2015. Copia dell'originale della presente determinazione viene trasmessa: Ufficio / Settore

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

ministeribiennio96-97.doc CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI PARTE ECONOMICA BIENNIO

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 18 del 02/01/2013 Codice identificativo

COMUNE DI SAN CALOGERO (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ Telefax 0963\361458

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.

COMUNE DI FONTANELLATO

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Prot. n 304 Salerno, lì 24 Marzo 2014

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa degli onorevoli D ANNA - VACCARO

REGIONE PIEMONTE BU6 07/02/2013

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (articolo 27 del decreto legislativo numero 33/2013)

Transcript:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2013 Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio e del Sottosegretario Walter Ferrazza ---------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; VISTO in particolare, l articolo 7, comma 7, del citato decreto n. 303 del 1999 secondo cui all individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato della Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 ed in particolare l articolo 6; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, concernente l individuazione dei parametri per il trattamento economico del personale degli Uffici di diretta collaborazione, in armonia con la normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego; VISTO l art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, nella parte in cui dispone che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013; VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare il comma 66 dell articolo 1, secondo il quale Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell incarico. ed il successivo comma 67, concernente la delega al Governo per l adozione di un decreto legislativo, con l indicazione di principi e criteri direttivi per l individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino l obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, con il quale il Dott. Graziano Delrio è stato nominato Ministro senza portafoglio; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, con cui al Dott. Graziano Delrio è stato conferito l incarico per gli affari regionali e le autonomie; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con cui l Ing. Walter Ferrazza è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, con cui al Dott. Graziano Delrio sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie; CONSIDERATA la necessità di determinare la struttura e la composizione dell Uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie; SU PROPOSTA del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; D E C R E T A Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina l organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di seguito Ministro, con decorrenza 29 aprile 2013, e del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, di seguito Sottosegretario, con decorrenza 3 maggio 2013. 1. Sono Uffici di diretta collaborazione: - Ufficio di Gabinetto - Ufficio legislativo Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione del Ministro) - Segreteria tecnica e particolare - Ufficio stampa Articolo 3 (Gabinetto del Ministro) 1. All Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto nominato con decreto del Ministro, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 2. Il Capo di Gabinetto sovrintende e coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione assicurando il raccordo tra gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici che fanno capo al Ministro e/o di cui lo stesso si avvale per l espletamento delle funzioni delegate. Il Capo di Gabinetto, inoltre, verifica gli atti da sottoporre all esame e alla firma

del Ministro, nonché collabora con il Ministro nella predisposizione, nell aggiornamento e nella verifica dell attuazione delle direttive. 3. L Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei suoi compiti e per il disbrigo delle pratiche inerenti alle materie di competenza. 4. Il Ministro nomina un Vice Capo di Gabinetto, scelto tra dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Articolo 4 (Ufficio legislativo del Ministro) 1. All Ufficio legislativo è preposto il Capo Ufficio legislativo, nominato con decreto del Ministro tra persone dotate di elevata professionalità. L Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari dell amministrazione e segue l andamento dei lavori parlamentari, la concertazione e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento. Provvede, altresì, alla consulenza giuridica e legislativa e allo studio e progettazione normativa, agli affari di contenzioso nei confronti degli atti anche legislativi e opera in collegamento funzionale con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Capo Ufficio legislativo è scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, anche in quiescenza. 3. Il Ministro può nominare un Vice Capo Ufficio legislativo, scelto tra i Segretari comunali, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali che, fatta salva la corresponsione dell indennità di diretta collaborazione prevista al successivo articolo 13, comma 5, non comporti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri alcun onere relativo al trattamento economico in godimento presso l ex Agenzia. Articolo 5 (Segreteria tecnica e particolare del Ministro) 1. La Segreteria tecnica e particolare svolge attività di supporto tecnico per l approfondimento delle tematiche relative alle funzioni delegate al Ministro e rileva le problematiche inerenti alla predisposizione e alla raccolta dei documenti per gli interventi del Ministro, svolge attività di supporto per l elaborazione delle relative strategie tecnicogiuridiche. 2. Alla Segreteria tecnica e particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria tecnica e particolare, nominato con decreto del Ministro, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 3. La Segreteria tecnica e particolare svolge altresì attività di supporto agli impegni del Ministro, provvedendo, in particolare, al coordinamento degli impegni, alla cura dei rapporti personali con i soggetti pubblici e privati, nonché dell agenda e della corrispondenza privata del Ministro. Articolo 6 (Ufficio Stampa del Ministro) 1. L Ufficio Stampa, anche in conformità ai principi recati dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale ed

internazionale, promuove le iniziative di informazione istituzionale e sovrintende alla rassegna quotidiana della stampa. 2. All Ufficio Stampa è preposto un estraneo iscritto all albo dei giornalisti, che svolge le funzioni di Capo Ufficio. Articolo 7 (Consiglieri del Ministro) 1. Con decreto del Ministro possono essere nominati tre Consiglieri, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato ovvero tra esperti appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 2. Il Ministro può altresì avvalersi, a titolo gratuito, di tre ulteriori Consiglieri tra persone dotate di elevata professionalità, di cui almeno due scelti tra magistrati, avvocati dello Stato e professori universitari. Articolo 8 (Personale assegnato agli uffici del Ministro) 1. Agli uffici di diretta collaborazione è altresì assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a otto unità di personale, di cui due unità appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri, nonchè una unità tra personale di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengano a proprio carico almeno il 50% del trattamento economico fondamentale in godimento. Le restanti cinque unità possono essere scelte tra personale di altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, di cui quattro unità equiparate al personale di categoria A e una unità equiparata al personale di categoria B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La nomina, l attribuzione delle funzioni e degli incarichi, la determinazione del trattamento economico previsto dal successivo articolo 13, nonché l assegnazione del personale addetto gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono disposte dal Ministro con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere efficacia con il giuramento del nuovo Governo, nonché nei casi di cessazione dall incarico del Ministro che li ha disposti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. In tale ipotesi cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l erogazione al personale del trattamento economico e di ogni altro emolumento correlato all assegnazione negli uffici di diretta collaborazione. 3. Gli estranei alla pubblica amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non superiore all incarico del Ministro. Articolo 9 (Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario) 1. Il Sottosegretario si avvale di una segreteria particolare cui è preposto un Segretario particolare. Articolo 10 (Segreteria particolare del Sottosegretario) 1. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario è preposto il Segretario particolare, nominato con decreto del Sottosegretario e scelto tra il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri. La Segreteria particolare del Sottosegretario svolge attività di supporto agli impegni del Sottosegretario, provvedendo, in particolare, al coordinamento degli impegni, nonché alla

cura dei rapporti personali con i soggetti pubblici e privati, dell agenda e della corrispondenza privata del Sottosegretario. 2. Il Segretario particolare, altresì, svolge attività di supporto tecnico per la predisposizione e la raccolta dei documenti necessari all approfondimento delle tematiche assegnate al Sottosegretario, nonchè di raccordo con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica in materie afferenti gli affari regionali e le autonomie. Articolo 11 (Consiglieri del Sottosegretario) 1. Con decreto del Sottosegretario possono essere nominati sei consiglieri, di cui uno a titolo gratuito, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra appartenenti ad altre categorie anche estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità e particolarmente qualificati nelle materie di interesse specifico. Articolo 12 (Personale assegnato alla Segretaria del Sottosegretario) 1. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario è assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a due unità di personale di cui una unità appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri. La restante unità può essere scelta tra personale di altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. 2. La nomina, l attribuzione delle funzioni e degli incarichi, la determinazione del trattamento economico previsto dal successivo articolo 13, nonché l assegnazione del personale addetto all Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario è disposta dal Sottosegretario con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere efficacia con il giuramento del nuovo Governo, nonché nei casi di cessazione dall incarico del Sottosegretario che li ha disposti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. In tale ipotesi cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l erogazione al personale del trattamento economico e di ogni altro emolumento correlato all assegnazione negli uffici di diretta collaborazione. 3. L estraneo alla pubblica amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo è assunto con contratto individuale di lavoro, regolato dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non superiore all incarico del Sottosegretario. Articolo 13 (Trattamento economico) 1. Al Capo di Gabinetto del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 1) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 84.400,00 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al Capo Ufficio legislativo del Ministro è attribuita solo l indennità di diretta collaborazione nella misura prevista dall articolo 2, comma 2, del DPCM 10 maggio 2013, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 7 del medesimo decreto. 3. Al Capo Segreteria tecnica e particolare del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 2) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 35.000,00 già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Al Vice Capo di Gabinetto del Ministro, in aggiunta al trattamento economico in godimento, compresa la retribuzione di posizione variabile, è attribuito il trattamento economico accessorio di cui al comma 4 dell articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2013. 5. Al Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministro è attribuita solo un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 15.000 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Al Capo Ufficio Stampa del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 2) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione nella misura prevista dall articolo 2, comma 4, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 7 del medesimo decreto. 7. Per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con decreto del Ministro può essere attribuito a due Consiglieri di cui al comma 1 del citato art. 7 un compenso annuo lordo non superiore a euro 20.000,00 ciascuno e al restante Consigliere un compenso annuo lordo non superiore a euro 10.000,00. 8. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui al presente decreto è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, un indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi di lavoro straordinario per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, ai sensi dell art. 2, comma 6, del DPCM 10 maggio 2013, negli importi lordi annui sotto indicati: - numero 4 unità euro 16.733,00 - numero 4 unità euro 13.634,00. 9. Al Segretario particolare del Sottosegretario, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, è attribuita un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 35.700 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto altresì conto delle disposizioni di cui all articolo 6, comma 4, del DPCM 10 maggio 2013. 10. Per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario, con decreto del Sottosegretario può essere attribuito ai Consiglieri a titolo oneroso di cui al comma 1 del precedente art. 11, un compenso annuo lordo non superiore a euro 9.000,00 ciascuno. 11. Al personale non dirigenziale assegnato alla Segreteria particolare del Sottosegretario di cui al presente decreto è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, un indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi di lavoro straordinario per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, ai sensi dell articolo 4, comma 2, del DPCM 10 maggio 2013, nell importo lordo annuo sotto indicato: - numero 2 unità euro 13.634,00. Articolo 14 (Determinazione dei trattamenti economici) 1. Nei decreti di determinazione dei trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, adottato in applicazione del citato articolo 23- ter. Articolo 15 (Misure per il contenimento della spesa) 1. Nell ambito dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, i trattamenti economici definiti nel presente decreto rimangono invariati anche per gli anni successivi al 2013. Articolo 16 (Norme finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013. Articolo 17 (Oneri di gestione) 1. Gli oneri derivanti dall attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai competenti organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 27 giugno 2013 p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 199