Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2013 Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio e del Sottosegretario Walter Ferrazza ---------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; VISTO in particolare, l articolo 7, comma 7, del citato decreto n. 303 del 1999 secondo cui all individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato della Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 ed in particolare l articolo 6; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, concernente l individuazione dei parametri per il trattamento economico del personale degli Uffici di diretta collaborazione, in armonia con la normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego; VISTO l art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, nella parte in cui dispone che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013; VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare il comma 66 dell articolo 1, secondo il quale Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell incarico. ed il successivo comma 67, concernente la delega al Governo per l adozione di un decreto legislativo, con l indicazione di principi e criteri direttivi per l individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino l obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, con il quale il Dott. Graziano Delrio è stato nominato Ministro senza portafoglio; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, con cui al Dott. Graziano Delrio è stato conferito l incarico per gli affari regionali e le autonomie; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con cui l Ing. Walter Ferrazza è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, con cui al Dott. Graziano Delrio sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie; CONSIDERATA la necessità di determinare la struttura e la composizione dell Uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie; SU PROPOSTA del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; D E C R E T A Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina l organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di seguito Ministro, con decorrenza 29 aprile 2013, e del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, di seguito Sottosegretario, con decorrenza 3 maggio 2013. 1. Sono Uffici di diretta collaborazione: - Ufficio di Gabinetto - Ufficio legislativo Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione del Ministro) - Segreteria tecnica e particolare - Ufficio stampa Articolo 3 (Gabinetto del Ministro) 1. All Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto nominato con decreto del Ministro, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 2. Il Capo di Gabinetto sovrintende e coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione assicurando il raccordo tra gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici che fanno capo al Ministro e/o di cui lo stesso si avvale per l espletamento delle funzioni delegate. Il Capo di Gabinetto, inoltre, verifica gli atti da sottoporre all esame e alla firma
del Ministro, nonché collabora con il Ministro nella predisposizione, nell aggiornamento e nella verifica dell attuazione delle direttive. 3. L Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei suoi compiti e per il disbrigo delle pratiche inerenti alle materie di competenza. 4. Il Ministro nomina un Vice Capo di Gabinetto, scelto tra dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Articolo 4 (Ufficio legislativo del Ministro) 1. All Ufficio legislativo è preposto il Capo Ufficio legislativo, nominato con decreto del Ministro tra persone dotate di elevata professionalità. L Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari dell amministrazione e segue l andamento dei lavori parlamentari, la concertazione e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento. Provvede, altresì, alla consulenza giuridica e legislativa e allo studio e progettazione normativa, agli affari di contenzioso nei confronti degli atti anche legislativi e opera in collegamento funzionale con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Capo Ufficio legislativo è scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, anche in quiescenza. 3. Il Ministro può nominare un Vice Capo Ufficio legislativo, scelto tra i Segretari comunali, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali che, fatta salva la corresponsione dell indennità di diretta collaborazione prevista al successivo articolo 13, comma 5, non comporti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri alcun onere relativo al trattamento economico in godimento presso l ex Agenzia. Articolo 5 (Segreteria tecnica e particolare del Ministro) 1. La Segreteria tecnica e particolare svolge attività di supporto tecnico per l approfondimento delle tematiche relative alle funzioni delegate al Ministro e rileva le problematiche inerenti alla predisposizione e alla raccolta dei documenti per gli interventi del Ministro, svolge attività di supporto per l elaborazione delle relative strategie tecnicogiuridiche. 2. Alla Segreteria tecnica e particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria tecnica e particolare, nominato con decreto del Ministro, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 3. La Segreteria tecnica e particolare svolge altresì attività di supporto agli impegni del Ministro, provvedendo, in particolare, al coordinamento degli impegni, alla cura dei rapporti personali con i soggetti pubblici e privati, nonché dell agenda e della corrispondenza privata del Ministro. Articolo 6 (Ufficio Stampa del Ministro) 1. L Ufficio Stampa, anche in conformità ai principi recati dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale ed
internazionale, promuove le iniziative di informazione istituzionale e sovrintende alla rassegna quotidiana della stampa. 2. All Ufficio Stampa è preposto un estraneo iscritto all albo dei giornalisti, che svolge le funzioni di Capo Ufficio. Articolo 7 (Consiglieri del Ministro) 1. Con decreto del Ministro possono essere nominati tre Consiglieri, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato ovvero tra esperti appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. 2. Il Ministro può altresì avvalersi, a titolo gratuito, di tre ulteriori Consiglieri tra persone dotate di elevata professionalità, di cui almeno due scelti tra magistrati, avvocati dello Stato e professori universitari. Articolo 8 (Personale assegnato agli uffici del Ministro) 1. Agli uffici di diretta collaborazione è altresì assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a otto unità di personale, di cui due unità appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri, nonchè una unità tra personale di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengano a proprio carico almeno il 50% del trattamento economico fondamentale in godimento. Le restanti cinque unità possono essere scelte tra personale di altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, di cui quattro unità equiparate al personale di categoria A e una unità equiparata al personale di categoria B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La nomina, l attribuzione delle funzioni e degli incarichi, la determinazione del trattamento economico previsto dal successivo articolo 13, nonché l assegnazione del personale addetto gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono disposte dal Ministro con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere efficacia con il giuramento del nuovo Governo, nonché nei casi di cessazione dall incarico del Ministro che li ha disposti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. In tale ipotesi cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l erogazione al personale del trattamento economico e di ogni altro emolumento correlato all assegnazione negli uffici di diretta collaborazione. 3. Gli estranei alla pubblica amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non superiore all incarico del Ministro. Articolo 9 (Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario) 1. Il Sottosegretario si avvale di una segreteria particolare cui è preposto un Segretario particolare. Articolo 10 (Segreteria particolare del Sottosegretario) 1. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario è preposto il Segretario particolare, nominato con decreto del Sottosegretario e scelto tra il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri. La Segreteria particolare del Sottosegretario svolge attività di supporto agli impegni del Sottosegretario, provvedendo, in particolare, al coordinamento degli impegni, nonché alla
cura dei rapporti personali con i soggetti pubblici e privati, dell agenda e della corrispondenza privata del Sottosegretario. 2. Il Segretario particolare, altresì, svolge attività di supporto tecnico per la predisposizione e la raccolta dei documenti necessari all approfondimento delle tematiche assegnate al Sottosegretario, nonchè di raccordo con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica in materie afferenti gli affari regionali e le autonomie. Articolo 11 (Consiglieri del Sottosegretario) 1. Con decreto del Sottosegretario possono essere nominati sei consiglieri, di cui uno a titolo gratuito, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra appartenenti ad altre categorie anche estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità e particolarmente qualificati nelle materie di interesse specifico. Articolo 12 (Personale assegnato alla Segretaria del Sottosegretario) 1. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario è assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a due unità di personale di cui una unità appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri. La restante unità può essere scelta tra personale di altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. 2. La nomina, l attribuzione delle funzioni e degli incarichi, la determinazione del trattamento economico previsto dal successivo articolo 13, nonché l assegnazione del personale addetto all Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario è disposta dal Sottosegretario con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere efficacia con il giuramento del nuovo Governo, nonché nei casi di cessazione dall incarico del Sottosegretario che li ha disposti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. In tale ipotesi cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l erogazione al personale del trattamento economico e di ogni altro emolumento correlato all assegnazione negli uffici di diretta collaborazione. 3. L estraneo alla pubblica amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo è assunto con contratto individuale di lavoro, regolato dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non superiore all incarico del Sottosegretario. Articolo 13 (Trattamento economico) 1. Al Capo di Gabinetto del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 1) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 84.400,00 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al Capo Ufficio legislativo del Ministro è attribuita solo l indennità di diretta collaborazione nella misura prevista dall articolo 2, comma 2, del DPCM 10 maggio 2013, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 7 del medesimo decreto. 3. Al Capo Segreteria tecnica e particolare del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 2) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 35.000,00 già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Al Vice Capo di Gabinetto del Ministro, in aggiunta al trattamento economico in godimento, compresa la retribuzione di posizione variabile, è attribuito il trattamento economico accessorio di cui al comma 4 dell articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2013. 5. Al Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministro è attribuita solo un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 15.000 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Al Capo Ufficio Stampa del Ministro è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dall articolo 6, comma 3, lett. a) punto 2) del DPCM 10 maggio 2013 e un indennità di diretta collaborazione nella misura prevista dall articolo 2, comma 4, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 7 del medesimo decreto. 7. Per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con decreto del Ministro può essere attribuito a due Consiglieri di cui al comma 1 del citato art. 7 un compenso annuo lordo non superiore a euro 20.000,00 ciascuno e al restante Consigliere un compenso annuo lordo non superiore a euro 10.000,00. 8. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui al presente decreto è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, un indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi di lavoro straordinario per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, ai sensi dell art. 2, comma 6, del DPCM 10 maggio 2013, negli importi lordi annui sotto indicati: - numero 4 unità euro 16.733,00 - numero 4 unità euro 13.634,00. 9. Al Segretario particolare del Sottosegretario, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, è attribuita un indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 35.700 annui lordi, già ridotta in applicazione dell articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto altresì conto delle disposizioni di cui all articolo 6, comma 4, del DPCM 10 maggio 2013. 10. Per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario, con decreto del Sottosegretario può essere attribuito ai Consiglieri a titolo oneroso di cui al comma 1 del precedente art. 11, un compenso annuo lordo non superiore a euro 9.000,00 ciascuno. 11. Al personale non dirigenziale assegnato alla Segreteria particolare del Sottosegretario di cui al presente decreto è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, un indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi di lavoro straordinario per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, ai sensi dell articolo 4, comma 2, del DPCM 10 maggio 2013, nell importo lordo annuo sotto indicato: - numero 2 unità euro 13.634,00. Articolo 14 (Determinazione dei trattamenti economici) 1. Nei decreti di determinazione dei trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, adottato in applicazione del citato articolo 23- ter. Articolo 15 (Misure per il contenimento della spesa) 1. Nell ambito dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, i trattamenti economici definiti nel presente decreto rimangono invariati anche per gli anni successivi al 2013. Articolo 16 (Norme finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013. Articolo 17 (Oneri di gestione) 1. Gli oneri derivanti dall attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai competenti organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 27 giugno 2013 p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 199