LEGA NORD TOSCANA REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE (approvato dal Consiglio Federale nel corso della seduta del 12 aprile 2012) PREMESSA In forza dell art. 35 dello Statuto vigente, il Congresso Nazionale è l organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord per L Indipendenza della Padania. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati. Art. 1 - Convocazione Il Congresso Nazionale è convocato dal Commissario Federale per la Toscana, mediante delibera del Consiglio Federale. L atto di convocazione deve contenere l ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che non può avvenire prima di 24 (ventiquattro), ore dalla prima convocazione. Deve essere esposto, ben visibile, nella Sede Nazionale e nelle sedi provinciali, almeno 10 (dieci) giorni prima della data del Congresso. Con il medesimo preavviso (fa fede la data del timbro postale di spedizione), viene inviata comunicazione scritta agli aventi diritto, a mezzo raccomandata A/R o con altro mezzo che possa confermare l avvenuto recapito della convocazione al destinatario. Il Congresso è valido, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in seconda convocazione sarà valido con qualunque numero dei presenti. Esso delibera a maggioranza semplice. Tutti i convocati dovranno presentarsi, all ora stabilita, alla Commissione Verifica Poteri esibendo la tessera di socio ordinario militante dell anno in corso, pena l esclusione dall assise congressuale. Art. 2 - Congressisti Partecipano ai lavori del Congresso Nazionale con diritto di parola e di voto: tutti i Som della Nazione, in regola con il tesseramento dell anno in corso e che abbiano una anzianità di militanza di almeno 2 anni (due), che precede la convocazione del Congresso Nazionale. Partecipano con solo il diritto di parola: Il Segretario Federale; Il Presidente Federale; Tutti dovranno essere in regola con l art. 04 del Regolamento Federale Vigente della Lega Nord per L Indipendenza della Padania. Nello spazio riservato ai congressisti, non sono ammesse altre persone al di fuori del servizio d ordine, salva diversa decisione della Presidenza. Ai Som e Sostenitori, anche se non aventi diritto al voto, è consentito assistere, nello spazio a loro assegnato, senza diritto di parola, previa esibizione all ingresso, della tessera di iscrizione dell anno in corso al Movimento. Art. 3 - Commissione Verifica Poteri 1
Contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale, il Commissario Federale per la Toscana nomina, con apposita delibera, la Commissione Verifica Poteri composta da tre membri in regola con l'art. 30 dello Statuto La Commissione Verifica Poteri procede all accertamento della identità personale degli aventi diritto e della relativa iscrizione al Movimento per l anno in corso ai sensi dell art. 02 del presente Regolamento; vidimando tutte le pagine degli elenchi dei congressisti aventi diritto. La Commissione nomina, al suo interno, un Presidente e delibera a maggioranza semplice dei componenti; il giudizio della Commissione è inappellabile. Espletati gli accertamenti, il Presidente della Commissione rilascia un documento personale /diritto al voto. Tale documento di identificazione dovrà essere firmato da almeno due membri della Commissione, numerato progressivamente e portato sempre in modo ben visibile, durante tutta l assise. Il possesso di tale documento consente l accesso al settore riservato ai Som aventi diritto. Esaurite le formalità di cui sopra, il Presidente della Commissione Verifica Poteri, dà comunicazione del numero dei congressisti presenti. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso; si dovrà procedere alla verifica del numero legale. Trascorsa un ora senza che si sia raggiunto il numero legale, il Congresso verrà automaticamente riconvocato per il giorno e l ora previsti dalla seconda convocazione. In seconda convocazione il Congresso sarà valido indipendentemente dal numero dei presenti. Art. 4 Presidente del Congresso Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, assume la Presidenza provvisoria dell Assemblea congressuale e pone immediatamente in votazione l elezione del Presidente del Congresso tra coloro che hanno presentato la propria candidatura scritta, presso la Segreteria Nazionale, almeno 24 (ventiquattro), ore prima dell ora di prima convocazione. Essa avviene a scrutinio palese, per alzata di mano e a maggioranza semplice. Si procederà all appello nominale qualora lo richiedano un terzo dei congressisti o vi sia incertezza sull esito del primo scrutinio. In presenza di un solo candidato che non raggiunga il quorum della maggioranza semplice, il Presidente provvisorio metterà in votazione un altro o altri nominativi. Art. 5 - Ufficio di Presidenza del Congresso Il Presidente del Congresso prende immediatamente possesso della carica. Egli nomina, fra i congressisti aventi diritto al voto: un Vicepresidente; due Segretari di cui uno verbalizzante; tre Soci Questori, per la cura dell ordinato svolgimento dei lavori dell Assemblea. I Soci Questori interverranno dietro specifico mandato del Presidente, ma non fanno parte dell Ufficio di Presidenza. I compiti dell Ufficio di Presidenza sono: a) assicurare il regolare svolgimento del programma dei lavori congressuali; b) assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali; c) verificare la regolarità e la ammissibilità di presentazione dei documenti e/o mozioni, e di emendamenti, agli stessi. Eventuali documenti dovranno essere depositati 48 (quarantotto), ore prima dell ora di prima convocazione del Congresso presso la Segreteria Nazionale e sottoscritti da almeno 5 Som aventi diritto; d) assicurare la tenuta del Verbale del Congresso e dei documenti da allegare agli atti dello stesso; e) assicurare l ordine in sala durante gli interventi degli oratori e le operazioni elettorali attivando, nel caso, i Questori e gli addetti al Servizio d Ordine; f) Dirimere eventuali controversie interpretative o procedurali con giudizio inappellabile. Per le operazioni elettorali, l Ufficio di Presidenza potrà avvalersi di almeno 3 scrutatori, da esso designati e sottoposti all approvazione del Congresso per alzata di mano. 2
Art. 6 - Competenze del Congresso Nazionale Al Congresso Nazionale compete: a) eleggere, al suo interno, il Segretario Nazionale, che è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale, fatta eccezione per le cariche spettanti di diritto; b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Nazionale che risulterà composto da n 11 consiglieri eletti in macro aree, così definite: N 2 consiglieri nella macro area 1 Massa Carrara Lunigiana / Lucca; N 4 consiglieri nella macro area 2 Firenze / Prato / Pistoia ; N 3 consiglieri nella macro area 3 Pisa / Livorno ; N 2 consigliere nella macro area 4 Siena / Arezzo / Grosseto. c) eleggere i 3 componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) eleggere i 3 componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; e) elegge i Delegati al Congresso Federale, tra quanti hanno maturato un anzianità minima di militanza di anni 5 (cinque), alla data di prima convocazione del Congresso Nazionale; f) deliberare in ordine a tutte le materie che saranno ad esso sottoposte, dal Consiglio Nazionale o sui documenti posti all ordine del giorno; a maggioranza semplice dei suoi partecipanti. Art. 7 - Candidature Le candidature a membro elettivo del Consiglio Nazionale e a Delegato al Congresso Federale dovranno essere inoltrate, a mezzo fax e/o e-mail, alla Segreteria Nazionale almeno 48 (quarantotto), ore prima dell orario indicato sull avviso di prima convocazione del Congresso e dovranno indicare chiaramente se ci si intende candidare per la carica di Consigliere Nazionale e/o Delegato Federale. Le candidature alla carica di Segretario Nazionale dovranno essere inoltrate, a mezzo fax e/o e- mail, alla Segreteria Nazionale, almeno 48 (quarantotto), ore prima dell orario di prima convocazione del Congresso. Le candidature alla carica di Segretario Nazionale, dovranno essere sottoscritte da almeno 40 (quaranta), e fino ad un massimo di 50 (cinquanta), Soci Ordinari Militanti aventi diritto. Ogni congressista può sottoscrivere una sola candidatura. Nel caso di firme doppie, le stesse saranno depennate e non conteggiate per il raggiungimento del numero richiesto di sottoscrizioni. Le firme di presentazione dovranno essere raccolte su un modulo predisposto dalla Segreteria Nazionale. I candidati alla carica di Segretario Nazionale dovranno depositare, insieme alla candidatura, un programma dettagliato che informi i congressisti su come intendono operare per la migliore gestione del Movimento. E consentita la candidatura ad una sola carica, con l eccezione della carica di Delegato al Congresso Federale. Le candidature a componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri dovranno essere depositate almeno 24 (ventiquattro), ore prima dell orario indicato sull avviso di prima convocazione. L anzianità minima per potersi candidare alle cariche Nazionali è di anni 3 (tre).. Art. 8 - Interventi I candidati alla carica di Segretario Nazionale avranno la priorità di intervento al fine di esporre ai congressisti il loro programma. Il Presidente congressuale disciplinerà gli interventi dei congressisti e degli ospiti. Coloro che intendono intervenire dovranno presentare la richiesta scritta presso la Commissione Verifica Poteri; prima dell inizio dei lavori. La durata massima degli interventi verrà stabilita dal Presidente del Congresso, sulla base delle richieste pervenute e tenendo in debita considerazione i tempi disponibili. Superati i limiti di tempo prescritti, il Presidente provvederà a togliere la parola. Il Presidente dà la parola secondo l ordine di presentazione delle domande, salvo l opportunità di alternare gli oratori favorevoli o contrari ad un dato argomento o ad un dato candidato. I Congressisti iscritti a parlare che, chiamati a parlare, non sono presenti, perdono il diritto di parola acquisito con l iscrizione. 3
Art. 9 - Deleghe La partecipazione al Congresso Nazionale da parte degli aventi diritto, può essere effettuata solo personalmente e non sono ammesse deleghe. Art. 10 Operazioni di voto Prima di procedere alle operazioni di voto, il Commissario Federale per la Toscana uscente dovrà depositare, aggiornato a quella data, il bilancio consuntivo (accompagnato dalla relazione scritta dal Segretario Amministrativo), e dall inventario dei beni; mobili ed immobili della Sezione Nazionale. Tale inventario sarà redatto a termini di legge e sotto la diretta responsabilità del Segretario Amministrativo. Il Segretario Nazionale neo-eletto, come prima azione, firmerà a sua volta un documento di presa consegna di quanto elencato in inventario e di cui da quel momento diviene responsabile. Entro e non oltre trenta giorni dall avvenuta elezione, si dovrà procedere alla verifica di quanto riportato sul documento ricevuto; verbalizzando le opportune osservazioni. Durante tale periodo saranno ammessi i soli atti di ordinaria amministrazione. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, salvo altrimenti indicato. Per ogni tipo di elezione sarà distribuita una singola scheda di diverso colore, opportunamente vidimata e firmata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri. Il Presidente del Congresso aprirà le votazioni con la chiamata dei Som aventi diritto; suddivisi per macro area. Ad ogni macro area viene assegnato un numero di riferimento riportato sulla scheda. I voti di preferenza riferiti a candidati diversi dalla propria macro area, non saranno conteggiati. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente del Congresso dichiara chiuse le votazioni e dà inizio allo spoglio delle schede coadiuvato dai componenti del seggio elettorale. Art. 11 - Votazioni La candidatura a Segretario Nazionale di un parlamentare o di un europarlamentare o di un consigliere regionale, deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale; senza espressa autorizzazione, la candidatura non può essere accettata. Le votazioni del Segretario Nazionale, si svolgono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Per l elezione del Segretario Nazionale risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei voti validi. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto i risultati migliori. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio sarà proclamato eletto Segretario Nazionale, il candidato più anziano di militanza al Movimento. Per l elezione dei Consiglieri Nazionali, saranno predisposti appositi elenchi suddivisi per ciascuna macro area, nei quali verranno inseriti, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati. La votazione dei membri del Consiglio Nazionale, avverrà sulla base di liste suddivise macro area per macro area, a scrutinio segreto e con la possibilità di esprimere sino a due preferenze. Risulterà eletto Consigliere Nazionale il candidato di ciascuna lista che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra più candidati, risulteranno eletti i candidati più anziani di militanza al Movimento. Per l elezione dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Delegati al Congresso Federale, saranno predisposti appositi e separati elenchi nei quali saranno inseriti in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati. La votazione dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Delegati al Congresso Federale, avverrà con preferenza unica e con scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra più candidati, risulteranno eletti i candidati più anziani di militanza al Movimento. Coloro i quali, pur non risultando eletti, ottenendo anche solo un voto, verranno automaticamente considerati membri supplenti. 4
Art. 12 - Scrutini Ultimate le operazioni di voto, il Presidente del Congresso dichiara chiuse le votazioni e dà inizio allo spoglio delle schede, coadiuvato dai componenti del seggio elettorale. Il Seggio Elettorale dovrà procedere nelle operazioni di spoglio, con il seguente ordine: a) Segretario Nazionale; b) Consiglieri Nazionali; c) Collegio Nazionale dei Probiviri; d) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; e) Delegati al Congresso Federale. Finite le operazioni di spoglio il Presidente del Congresso proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusa l assemblea congressuale. Tutte le operazioni vanno verbalizzate in modo dettagliato. I verbali vanno redatti in triplice copia e controfirmati dai componenti del seggio elettorale. Una copia dei verbali (insieme all elenco degli eletti), verrà esposta nei locali della Sede Nazionale, una copia sarà inviata alla Segreteria Organizzativa Federale ed una sarà allegata, oltre che trascritta, al libro verbali del Consiglio Nazionale; non oltre le 48 (quarantotto), ore dalle avvenute votazioni. Art. 13 - Diritti dei Congressisti Ogni partecipante con diritto di voto e di parola, nel caso ravvisi irregolarità nell andamento delle votazioni può inoltrare ricorso al Segretario Nazionale entro 48 (quarantotto), ore dalla chiusura del Congresso con raccomandata A/R; specificando in modo dettagliato le ragioni del ricorso. Ogni componente del Congresso Nazionale può esporre liberamente le proprie opinioni e proposte nei tempi e nei modi previsti dal Presidente, senza turbare la libertà della discussione; l ordine della seduta o la dignità degli altri soci. Art. 14 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Lega Nord per l Indipendenza della Padania; approvato dal Congresso Federale del 1-2-3 marzo 2002. 5