DECRETO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. n /2016

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DECRETO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO n. 269-17177/2016 Oggetto: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. - ART. 17 BIS COMMA 4 L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ. LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino; Premesso che per il Comune di Sant'Ambrogio di Torino: la strumentazione urbanistica risulta la seguente: - è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 103-18680 del 28/09/1992; - ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con deliberazione C.C. n. 61 del 28/09/1998 e n. 16 del 03/04/2001; - ha approvato, con D.C.C. n. 10 del 26/02/2013, la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., ai sensi della L.R. 56/77; - lo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP delle Valli (ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone) ha convocato la Conferenza dei Servizi preliminare, svoltasi in data 15 ottobre 2015, nell ambito della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 160/2010 (ex D.P.R. 447/98 e s.m.i.) finalizzato all adozione di una Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Sant'Ambrogio di Torino, relativo all'ampliamento di impianto produttivo, richiesto dalla "Vibrolux s.r.l.". Tale Variante è stata trasmessa alla Città Metropolitana in data 17/09/2015 (pervenuta il 22/09/2015), per la valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento; (Prat. 17B_SUAP/006/2015); i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono: - popolazione: 4.200 abitanti nel 1971, 4.084 abitanti nel 1981, 3.993 abitanti nel 1991, 4.267 abitanti nel 2001 e 4.753 nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico positivo

nell ultimo ventennio; - superficie territoriale di 837 ettari di cui 577 ha di pianura, 260 ha di montagna. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 457 ettari (55% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, di 100 ettari con pendenze tra 5% e 25% e di 280 ettari con pendenze superiori al 25%; si segnala la presenza di 264 ettari di aree boscate (32% del territorio comunale); capacità d'uso dei suoli fertili ai fini agricoli: 482 ettari in classe II (pari al 58% del territorio comunale); - il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 6 della Città Metropolitana di Torino denominata VALLI SUSA e SANGONE, costituita ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell articolo 27 dello Statuto; - è compreso nell Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val Susa e Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri); - è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Collina Morenica di Rivoli"; - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.); - sistema economico-produttivo: appartiene all ambito produttivo di "II livello" con il Comune di Avigliana (art. 24 NdA PTC2); - è individuato come "Centro Storico di interesse Provinciale" di tipo "D"; - infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dall Autostrada A 32, dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 188 del Colle Braida e n. 198 di Villar Dora; è attraversato dal sedime della Linea Ferroviaria Torino - Modane; è interessato da un tracciato relativo alla Nuova Linea Ferroviaria ad Alta Capacità Torino- Lione;. è attraversato da 5,2 km di piste ciclabili; - assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia ; è, altresì, attraversato dalle acque pubbliche del canale Naviglio; il "Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico" segnala la presenza di complessivi 392 ettari (pari al 45% circa del territorio comunale) in fascia A, B e C; segnala, inoltre, la presenza di un limite di progetto tra le fasce B e C della lunghezza di 2.2 km; la Banca Dati della Regione Piemonte evidenzia che nel territorio comunale sono presenti 368 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno inferiori ai 50 anni; è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;

- tutela ambientale: complesso abbaziale "Sacra di San Michele", vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; la parte montana è oggetto di individuazione effettuata con i Decreti Ministeriali previsti dall art. 2 del D.M. 24 settembre 1984 (c.d. Galassini) per una superficie di 344 ettari;. è interessato da 157 ettari di aree da sottoporre a vincolo paesaggistico;. sono presenti fasce perifluviali per circa 207 ettari;. corridoi di connessione ecologica per circa 180 ettari; preso atto dei motivi che hanno indotto l'amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli elaborati tecnici trasmessi; dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Sant'Ambrogio di Torino di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un ampliamento di attività produttiva, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Valle Susa e Val Sangone: - ha convocato, con nota del 17 settembre 2015 (ns. prot. n. 132317/2015 pervenuto il 22/09/2015), la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta presso la sede della Città Metropolitana di Torino, in data 15 ottobre 2015; - nel corso della seduta ha illustrato l iter del procedimento di Variante Semplificata ed i tempi nei quali lo stesso deve svolgersi e concludersi; - ha convocato una Conferenza dei Servizi che si è svolta il 17 maggio 2016, nella quale sono stati definiti gli elaborati della Variante semplificata al P.R.G.C. connessa alla procedura in oggetto da porre in pubblicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 bis della L.R. 56/77; rilevato che, nello specifico, la Conferenza dei Servizi ha per oggetto il procedimento proposto dal soggetto attuatore "Vibrolux s.r.l." e dalla proprietà "Mo.Ma Immobiliare s.a.s.", per l'ampliamento di attività produttiva esistente pari ad una superficie coperta di circa mq 643,55 che interessa un'area fondiaria di mq 1.297, in parte già destinata dal Piano vigente ad usi produttivi e per la restante parte ad uso agricolo; dato altresì atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 15/10/2015 il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha prodotto un elaborato illustrativo da cui risulta che le aree interessate dalla Variante sono classificate "di transizione", ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2; tale valutazione è stata condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei Servizi; visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 147760/lb8 del 20/10/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da cui risulta che "la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale, fatto salvo il rispetto di alcune indicazioni nelle fasi di realizzazione dell intervento di ampliamento;

visto il provvedimento di esclusione dal procedimento di Vas della Variante in oggetto, emanato dal competente Organo tecnico in data 13 novembre 2015; vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decretolegge 24/06/2014, n. 90; visto l art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015; rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge; dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: "la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano..la città metropolitana. la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"; dato atto che la Città Metropolitana è stata rappresentata ai lavori della Conferenza dei Servizi come segue: - nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/10/2015, dall'arch. Gianfranco Fiora, funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015; - nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17/05/2016. dal geom. Luciano Viotto, funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato dal Dirigente del Servizio, ing. Giannicola Marengo con atto prot. 60999/2016 del 17 maggio 2016; dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città

Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell Ente; esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2; evidenziato che, in relazione alle prescrizioni delle N.d.A. del PTC2, il presente giudizio di compatibilità si fonda sui seguenti elementi di valutazione: - le aree oggetto di Variante risultano localizzate all'interno dell'ambito produttivo di "Livello II", posto al confine con l'area industriale esistente del Comune di Avigliana; - gli immobili interessati sono localizzati in parte in "Aree di transizione" (art. 16 NdA PTC2), come definite dalle "Linee guida" (Allegato 5 al PTC2); - l'ampliamento dell'attività produttiva esistente persegue un indubbio interesse generale che si concreta mediante uno sviluppo economico e produttivo fondato su criteri certi di programmazione, con significative ricadute occupazionali; - sotto il profilo del rischio idrogeologico, il Comune di Sant'Ambrogio di Torino ha approvato la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I. con D.C.C. n. 10 del 26/02/2013, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50, comma 2, delle N.d.A. del PTC2; - in conformità all'art. 13 delle N.d.A. del PTC2, a fronte di un limitato uso di suolo libero, sono state valutate positivamente le proposte di mitigazione e compensazione di carattere ambientale; visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.; visto il comma 8, art. 1, della Legge 7 aprile 2014 n. 56; acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 13/07/2016, ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000; visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano; visto l art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l urgenza; DECRETA

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Sant'Ambrogio di Torino, esaminato nelle sedute della Conferenza dei Servizi svoltesi in data 15 ottobre 2015 e 17 maggio 2016, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell articolo 50 "Difesa del suolo"; 2. che rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Sant'Ambrogio di Torino non vengono formulate osservazioni; 3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi; 4. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. Torino, 22 luglio 2016 La Sindaca Metropolitana ( Chiara Appendino)