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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO e AUTOBUS CON CONDUCENTE Sommario: Capo I. Il servizio di noleggio con conducente; Articolo 1 Definizione del servizio Articolo 2 Disciplina del servizio Articolo 3 Licenza d esercizio e figure giuridiche di gestione. Articolo 4 Condizioni d'esercizio Articolo 5 Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea Articolo 6 Operatività del servizio Articolo 7 Commissione Consultiva Capo II. La professione di noleggiatore Articolo 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore Articolo 9 Accesso alla professione. Capo III. L'autorizzazione all'esercizio Articolo 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni Articolo 11 Contenuti del bando Articolo 12 Titoli oggetto di valutazione Articolo 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione Articolo 14 Commissione di concorso Articolo 15 Validità della graduatoria Articolo 16 Rilascio delle autorizzazioni Articolo 17 Validità dell'autorizzazione Articolo 18 Trasferibilità dell'autorizzazione. Capo IV. L'esercizio del servizio Articolo 19 Caratteristiche degli autobus Articolo 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 21 Locazione dell'autobus Articolo 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio Articolo 23 Comportamento degli utenti Articolo 24 Riconoscibilità delle vetture Articolo 25 Interruzione del trasporto Articolo 26 Trasporto handicappati Articolo 27 Tariffe

Articolo 28 Cronotachigrafo e contachilometri Articolo 29 Impiego di tecnologie innovative Articolo 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio Articolo 31 Reclami. Capo V. Vigilanza sul servizio Articolo 32 Addetti alla vigilanza Articolo 33.Sanzioni Articolo 34 Rinuncia all'autorizzazione Articolo 35 Sospensione dell'autorizzazione Articolo 36 Revoca dell'autorizzazione Articolo 37 Decadenza dell'autorizzazione Articolo 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione Articolo 39 Irrogazione delle sanzioni Art. 40 Pubblicita' sulle autovetture Articolo 41 Norme transitorie e finali. Capo I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 1 Definizione del servizio 1.Il noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 2.Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa. Art.2 Disciplina del servizio 1.Il servizio di noleggio con conducente e' disciplinato: - dalle norme comunitarie; - dalle leggi dello Stato, in particolare dalla L. quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, dal D.lvo 285/92 e relativo regolamento di attuazione; - dal D.M. n. 448 del 20/12/1991e dalla Circ. Ministero dei trasporti n. 101 del 22/6/1992; - dalle norme contenute nel presente regolamento; Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione sono disciplinate dal presente regolamento. 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo mezzo. 3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC possono: a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. 4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), e' consentito, previa comunicazioni al Comune, conferire la licenza agli organismi collettivi previsti, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica dell intestazione dei titoli, nè richiede provvedimento autorizzativo da parte dell Amministrazione Comunale. Il conferente rientra in possesso della licenza in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Art. 4 Condizioni d'esercizio. 1.Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. 2.Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore familiare. 3.Il numero delle autorizzazioni da rilasciare è determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, tenuto conto dei seguenti criteri: a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea; b) della popolazione residente nel comune e nel comprensorio; c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi; d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale. 4. In capo ad uno stesso soggetto e' vietato: a) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi. 5. In capo ad uno stesso soggetto e' consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercito con natanti. 6.L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Art. 5 Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea 1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea. 2.Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, secondo quanto previsto dal D.M. del 4/7/1994.

3.Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità: a) collegano una frazione con il capoluogo o due o più quartieri della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela; b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tale caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada; c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari. d) i turni di servizio sono stabiliti dall Ufficio comunale Affari Generali Servizio trasporti, salvo diverse disposizioni; e) la tariffa è determinata con atto di Giunta, sentite le rappresentanze di categoria; f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali; g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio; h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal competente Ufficio comunale, recante la dizione «Servizio sostitutivo», l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa; 4.Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento. Art. 6 Operatività del servizio 1.Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria. 2.Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Art. 7 Commissione Consultiva 1. Con delibera di Giunta Comunale è nominata una Commissione Consultiva, composta da n.6 componenti, di cui: Il funzionario Responsabile del Settore di competenza del servizio Trasporti, con funzione di Presidente, il Comandante del Corpo di polizia Municipale, un esperto in materia di trasporti, un rappresentante per il settore taxi ed un rappresentante del settore noleggio designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale, un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti in ambito locale. 2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del comune di Cat. C o superiore. 3. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all insediamento della successiva. 4. La Commissione ha funzioni consultive sui problemi di carattere generale relativi all esercizio del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente. 5. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie: a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) determinazione delle tariffe.

6. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio. 7. La Commissione, inoltre, è convocata su istanza di almeno i due terzi dei suoi componenti. 8. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 9. Ai quattro componenti esterni è attribuito un gettone di presenza pari a quello fissato per i consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle commissioni, ai sensi dell art.82, comma 2, D.lgs. 18.8.2000, n.267. Capo II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE Art. 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore 1. L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune ed e' consentito ai cittadini italiani, ovvero a cittadini di uno stato dell Unione Europea o di altro stato, a condizione di reciprocità. I predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. Fino a quando non sarà istituito il predetto ruolo, sarà ritenuta valida l attestazione di avvenuta presentazione di istanza di iscrizione allo stesso; b) idoneita' professionale; c) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada; d) non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti; e) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio; f) idoneità morale; g) essere assicurato nominativamente, con polizza specifica per l esercizio dell attività per la quale si chiede la licenza, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati; h) non essere titolari di licenza taxi, anche se rilasciate da altro Comune; i) avere obbligatoriamente la disponibilità, nell ambito del territorio comunale, di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell utenza. 2. Non soddisfa il requisito dell'idoneita' morale chi: a) abbia riportato una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 3.Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. 4. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20

dicembre 1991 n. 448 ; b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio. Art. 9 Accesso alla professione 1. L'accesso alla professione di noleggiatore e' consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" da istituirsi presso la Camera di commercio. 2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 3. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione l essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi. 4.L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali. 5.Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4.Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992. 6.Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 5.Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992. 7.L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992. 8.I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus. Capo III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni 1.Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami. 2.Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Art. 11 Contenuti del bando 1.I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: a) numero delle autorizzazioni da assegnare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei titoli preferenziali, come previsti dal presente regolamento; c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande, delle modalità della presentazione stessa e di eventuali documenti da presentare; e) indicazione dei requisiti per il rilascio della autorizzazione; f)schema di domanda per la partecipazione al concorso. g) materie d esame che dovranno riguardare nozioni di diritto degli Enti Locali, tecnica del traffico, Codice della strada, lingua inglese. Art. 12 Titoli oggetto di valutazione 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione di cui all'articolo 14 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui e' assegnato il punteggio a fianco indicato: a) laurea punti 3; b) diploma di maturita' punti 2; c) periodi di servizio prestati in qualita' di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre intero fino ad un massimo di otto semestri (il semestre si arrotonda all unità superiore se il servizio prestato è superiore a mesi tre). 2.Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'articolo 14 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma del d.m. 20 dicembre 1991 n. 448, punti 5;. 3.Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 4.Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio complessivo (titoli e prove d esame), l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Art. 13 Assegnazione dell'autorizzazione 1. Le domande per la partecipazione al concorso per l assegnazione della autorizzazione NCC deve essere redatta secondo quanto stabilito nel bando. 2. Salvo quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione. 3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata temporaneamente la predetta dichiarazione sostitutiva, viene richiesta all interessato o acquisita d ufficio prima del rilascio dei titoli in capo ai vincitori del concorso. 4. L ufficio competente, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l elenco dei candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore di competenza.

5.La Giunta comunale, approvata la graduatoria finale redatta dalla Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 16. 6.Nel caso in cui risulti vincitore del concorso un soggetto sprovvisto di idoneità professionale, la Giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso. 8.La titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, sia pubblica che privata, sia a tempo pieno che a part-time. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente norma regolamentare siano in tale condizione di incompatibilità possono rimuoverla entro il termine di giorni sessanta dalla data di contestazione. Decorso il predetto termine senza che l incompatibilità sia stata rimossa, l autorizzazione viene revocata. Art. 14 Commissione di concorso 1. La procedura concorsuale è espletata da apposita Commissione. Essa è costituita da tre membri: il Funzionario Responsabile del settore di Competenza che la presiede e due esperti esterni, di cui uno esperto in materia di trasporti e l altro in lingue straniere. 2. La Commissione di Concorso viene nominata dalla Giunta. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di cat. C o superiore. 4. La Commissione opera come collegio perfetto. 5. La Commissione, entro venti giorni dalla data di ultimazione delle prove di esame, redige la graduatoria finale sulla base del merito e dei titoli, e la trasmette alla Giunta per l approvazione. 6. Ai due componenti esperti esterni è attribuito un compenso nella stessa misura prevista per le Commissioni di concorso per l assunzione del personale dipendente del Comune di Cat. C. Art. 15 Validità della graduatoria 1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 2. I posti d organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Art. 16 Rilascio autorizzazioni 1. Entro 10 giorni dall esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l Ufficio Affari Generali servizio trasporti - dà formale comunicazione ai candidati dell esito del concorso assegnando agli interessati un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati e per dimostrare la proprieta' o disponibilita' in leasing del veicolo.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta le autorizzazioni sono attribuite con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore di competenza ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. Art. 17 Validità dell'autorizzazione 1.L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta entro il 31 ottobre di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite da disposizioni dirigenziali. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore, nonché alla verifica della idoneità del veicolo ai sensi del comma 3 del presente articolo. Tale procedura si applica anche in caso di sostituzione del veicolo. 2.L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. 3.I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, per essere ammessi al servizio e per conseguire la vidimazione annuale, oltre al collaudo tecnico prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, sono sottoposti a verifica da parte del Funzionario Responsabile del Settore di competenza al fine di accertare la conformità alle caratteristiche previste dal presente Regolamento. Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione 1. La autorizzazione comunale d'esercizio è trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purchè iscritto al ruolo di cui all art. 9 del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare della autorizzazione da almeno cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d età; c) sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare, la autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile del Settore di competenza, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo di cui all art. 9 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. La inabilità permanente o l inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall ufficio medico legale presso l ASL di appartenenza. 4.In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all ufficio comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare in alternativa: a) il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo, anch egli in possesso dei requisiti prescritti. In tale ultimo caso alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento e la dichiarazione di accettazione del terzo.

b) La volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune che provvede entro 30 giorni con atto motivato nel quale: - In caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi; - In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento. c) La volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma 5. 5. Nel caso di cui al comma 4, lett. b), qualora sia stata rilasciata l autorizzazione, il terzo o l erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio previsti dal presente regolamento, entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 4, lett. c), l erede deve comprovare il possesso degli stessi requisiti, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del diciottesimo anno di età. 6. I termini di cui ai commi precedenti sono improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo e la sua eventuale messa a concorso. 7. Ogni determinazione relativa agli eredi minori deve uniformarsi alla decisione del Giudice tutelare. 8. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all erede o al terzo subentrante, entro un mese dal ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui al presente regolamento, può essere rilasciata una autorizzazione provvisoria alla guida. 9. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 10.Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio del servizio NCC autobus «mortis causa» è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. 11.Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o «mortis causa» subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale; b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione; c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. 12.Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Capo IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 19 Caratteristiche degli autoveicoli 1. Il servizio è esercitato con autoveicoli aventi tutte le caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia e che siano immatricolati da non più di sette anni. \\ Art. 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 1.Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa», il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo. 2.Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale. 3.La Giunta comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio. 4.Per il servizio di NCC esercìto a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio taxi. Tuttavia è consentito l uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 5.Le prenotazioni di trasporto per il servizio NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse. 6.Qualora il servizio taxi non sia esercìto, è possibile autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche, ai sensi dell art.11, comma5, L. 15.01.1992, n.21. In tal caso, il servizio deve essere disciplinato con appositi turni di almeno sei ore giornaliere, emessi a cura del funzionario responsabile del settore di competenza. 7. Le aree di stazionamento sono definite dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza, sentito il Comando di Polizia Municipale. Art. 21 Locazione dell'autobus 1. Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea. Art. 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio 1.Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari; g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri; h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. i) attenersi agli ordini ed istruzioni che, in qualsiasi circostanza, possono venire loro impartiti dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica; j) tenere a bordo del veicolo la autorizzazione allo scopo di certificarne l impiego in servizio; k) comunicare, all ufficio comunale Affari Generali Servizio Trasporti - eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle predette disposizioni; l) comunicare per iscritto, al competente ufficio, entro e non oltre i successivi cinque giorni, il conferimento della licenza o il recesso, la decadenza o l esclusione dai soggetti previsti dal presente regolamento; 2.Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato: a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5; b) portare animali propri in vettura; c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata; e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo; f) rifiutare il trasporto gratuito dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap. Art. 23 Comportamento degli utenti 1.Agli utenti del servizio è fatto divieto di: a) fumare in vettura; b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Art. 24 Riconoscibilità delle vetture 1.Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura inamovibile NCC, dello stemma del comune che ha rilasciato l autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 25 Interruzione del trasporto 1.Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. Art. 26 Trasporto handicappati 1.Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. 2.Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. Art. 27 Tariffe 1.Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993. Art. 28 Cronotachigrafo e contachilometri 1.I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 2.I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale. Art. 29 Impiego di tecnologie innovative 1.Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto. Art. 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio 1.Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente. Art. 31 Reclami 1.Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio comunale Affari Generali Servizio Trasporti - o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione. 2.All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

Capo V VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 32 Addetti alla vigilanza 1.La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata all Ufficio Affari Generali servizio trasporti per gli aspetti amministrativi, ed alla polizia municipale e agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo. 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689 e art. 12 Dlgs. 285/92. Art. 33 Sanzioni 1.Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d.3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Dlgs. 285/92; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 2.Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni: a) violazione dell'articolo 4, comma 6, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo; b) violazione dell'articolo 24, comma 1, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento; c) violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea; d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 6 comma 2; e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 20, comma 2; f)violazione degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, punti d), g), h), ed i); g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 2, punti da a) ad f); h) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, punti a) e b); i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 28, comma 2; l) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 31, comma 2. 3.La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2. Art. 34 Rinuncia all'autorizzazione 1.Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all ufficio comunale Affari Generali Servizio Trasporti -. Art. 35 Sospensione dell'autorizzazione 1.L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati ; b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4; c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 26; d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2; e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio. 2.Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza, sentita la commissione di cui all'articolo 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. 3.La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 36 Revoca dell'autorizzazione 1.Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448; b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 8; c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 18; d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 35; e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio; f) per motivi di pubblico interesse. 2.La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione 1.Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20, comma 1. 2.La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione 1.Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione. Art. 39 Irrogazione delle sanzioni

1.Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Art. 40 Pubblicita' sugli autoveicoli 1.Nel rispetto della vigente normativa (Dlgs. 285/92 e successive modificazioni), l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall ufficio Affari Generali Servizio trasporti - sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7. 2.La pubblicità sui veicoli non deve, comunque, superare il numero di due affissioni di dimensioni massime pari a 20 x 40 centimetri o superficie equivalente. 3.La pubblicità sulle vetture deve essere in regola con il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità mobile. Art. 41 Norme transitorie e finali 1. Alla prossima vidimazione annuale i le autorizzazioni saranno rinnovate solo ai noleggiatori in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento. i Approvazione: D.C. n. 10 del 29.04.2005.