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NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO Percentuali di contribuzione 93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS quota datore quota dal al calcolata su calcolata su quota TFR calcolata su di lavoro lavoratore 05/06/2007 ad oggi 1% retribuzione utile al calcolo del TFR 1% retribuzione utile al calcolo del TFR 50% 1-2 TFR 1 2 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. Dal 1 gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". Opzioni quota lavoratore Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. LABORFONDS dal al quota lavoratore calcola su fonte 01/01/2007 ad oggi - 1 base imponibile prevista dalle fonti istitutive D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 1 Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1 gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Destinatari LABORFONDS DAl 05/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso. Altre informazioni SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE Maturato economico. Ai sensi dell art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. VICENDE CONTRIBUTIVE Dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione). I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso. I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993: - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso; - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso. Dal 1 gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando: - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva; - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'inps (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA FARMACIA RURALE ALL ANGELO Indice: 05/06/2007 Accordo aziendale Laborfonds 05/06/2007 ACCORDO AZIENDALE PER L ADESIONE SU BASE CONTRATTUALE COLLETTIVA AL FONDO PENSIONE LABORFONDS Oggi, in data 05/06/2007 fra La farmacia rurale All Angelo (di seguito denominata brevemente: AZIENDA ), con sede in Rasun Anterselva, Via Principale, 189, nella persona del suo legale rappresentante, Roberta Olivotto e i signori De Nardi Renato(CGIL), rappresentanti dei dipendenti dell AZIENDA (di seguito denominati brevemente: RAPPRESENTANTI SINDACALI, e congiuntamente all AZIENDA: PARTI ). Premesso che - ai dipendenti dell AZIENDA si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Farmacie private (di seguito CCNL Farmacie private ); - il CCNL Farmacie private non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione; - Laborfonds Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (di seguito denominato FONDO ), è stato costituito per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; - ai sensi dell art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; - in caso di modifiche al CCNL Farmacie private o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione ed approvazione del FONDO; - il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo Statuto e dalla norme interne del FONDO. Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue: Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. La finalità del presente Accordo è quella di istituire a livello aziendale un trattamento di previdenza complementare in deroga a quanto previsto dal CCNL Farmacie private. A tale scopo a decorrere dal 01/01/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. L adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e dell AZIENDA. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione al FONDO in maniera autonoma. La misura della contribuzione dovuta dall AZIENDA e dai lavoratori, dal 01/01/2007, è la seguente: - quota a carico dei dipendenti: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR; - quota a carico dell AZIENDA: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR; - quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l intero TFR maturando o una percentuale pari al 50% del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.

I dipendenti possono aumentare volontariamente la contribuzione a loro carico a scaglioni dell 1% fino ad un massimo del 10%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. Brunico, 05/06/2007 Letto, approvato e sottoscritto.