Oggetto Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell applicazione.

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Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 6 Roma, 18 gennaio 2018 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione della performance Comitati consultivi provinciali Oggetto Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell applicazione. Quadro normativo Decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, articoli 4 e 6. Legge 23 novembre 2000, n. 343: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca, articolo 4, comma 5-bis. Legge 23 dicembre 2000, n. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), articolo 11. Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 189. Circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32: Regolamento Fondo per le vittime dell amianto. Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

Premessa L'articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 1 ha esteso nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera il beneficio previsto dall articolo 6 (sgravi contributivi) 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 3 ha poi disposto l estensione del predetto beneficio per gli anni 2001, 2002 e 2003, sempre nel limite del 70 per cento, 1 Articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 in vigore dal 26 novembre 2000: 5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca. 2 Articolo 6, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, testo vigente: 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione. 1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre l996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, é prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo. 3 Articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388: 2

oltre che alle imprese che esercitano la pesca costiera, anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Il beneficio è stato prorogato nella stessa misura per gli anni 2004-2007 e poi applicato per gli anni 2008-2011 nel limite dell 80 per cento, per il 2012 nel limite del 60 per cento, per il 2013-2014 nel limite del 63,2 per cento, per il 2015 nel limite del 57,5 per cento, per il 2016 nel limite del 50,3 per cento e per il 2017 nel limite del 48,7 per cento 4. 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. 4 Legge 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), articolo 2, comma 5: Per l'anno 2004 sono Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 510: Per l'anno 2005 sono Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), articolo 1, comma 119: Per l'anno 2006 sono Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 391: Per l'anno 2007 sono Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 1, comma 172: Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Legge 22 dicembre 2008, n. 203 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), articolo 2, comma 2: Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 55: I benefici di cui all articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall anno 2013. Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), articolo 1, comma 74: I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. Legge 11 dicembre 2016 n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 431: A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento. 3

Da ultimo l articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento. L agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). Sospensione dell applicazione dell agevolazione Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo 0012233.22-12-2017 ha espresso l avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame, al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso in ossequio alle regole disposte dal Trattato sul funzionamento dell Unione europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, è sospesa l applicazione della riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall Inail dal 1 gennaio 2018. Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018: a) dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l assicurazione dei componenti l equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 Pesca costiera ; b) dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti 5. Sono altresì dovuti in misura intera i premi speciali unitari di cui all articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dovuti dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori. La sospensione dell applicazione dell agevolazione dal 1 gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno. Sono in corso di aggiornamento le basi di calcolo dei premi per i soggetti interessati dalla sospensione dell applicazione della riduzione contributiva. Sono altresì in corso di aggiornamento i servizi per l autoliquidazione 2017/2018 Invio telematico dichiarazione salari e Alpi online relativi alle posizioni assicurative 5 Circolare Inail 29/1984. 4

territoriali (PAT) e il servizio Invio delle retribuzioni e calcolo del premio relativo alle posizioni assicurative navigazione (PAN). Della disponibilità dei servizi online sarà data appena possibile informativa con apposita nota. Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello 5