DECRETO N. 11246 Del 08/11/2016 Identificativo Atto n. 551 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA Oggetto OCM SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - REG. UE 1308/2013 ART.151 E D.M. 7 APRILE 2015 N. 2337 CONFERMA DELL'ALBO REGIONALE DEI PRIMI ACQUIRENTI LATTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PRIMO ACQUIRENTE LATTE. L'atto si compone di pagine di cui pagine di allegati parte integrante
IL DIRIGENTE DELLA UNITA ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE VISTI: il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; il DM n. 2337 del 7 aprile 2015 recante Modalità di applicazione dell articolo 151 del Reg. (UE) n.308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; la circolare AGEA n. 4388 del 6/07/15 recante Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna produttiva 2015/16 la l. r. 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni; CONSIDERATO che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 all art. 3 stabilisce che: i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili; al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda; le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell apposito Albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati; i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti alla data del 21/05/2015 (data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2015, n. 2337) conservano la loro validità; qualora l acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l avvenuta decadenza nell apposito albo di cui al comma 6; CONSIDERATO inoltre che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 all art. 6 stabilisce che: 1
i Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori; i produttori devono consegnare latte di vacca da loro prodotto solo a Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti e a tal fine si avvalgono dell Albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN; CONSIDERATO che con d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15675, la Regione Lombardia, nell ambito del precedente regime quote latte, ha istituito l Albo regionale delle ditte Primi Acquirenti (ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003, n.119); RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi della nuova normativa di riferimento della OCM latte (Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 151), l Albo regionale delle ditte Primi acquirenti, nonché la competenza di Regione Lombardia nella gestione dell Albo; CONSIDERATO che la circolare AGEA n. 4388 del 6/07/15 stabilisce che le Regioni, a cui gli acquirenti presentano domanda di riconoscimento, possono disciplinare in modo autonomo le modalità di presentazione delle domande stesse; RITENUTO quindi necessario definire la procedura per il rilascio del riconoscimento, nello specifico i sottoelencati punti: i requisiti che la ditta deve possedere per ottenere il riconoscimento; la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda: la competenza nella fase istruttoria della DG Agricoltura, che si avvale del supporto degli Uffici Territoriali Regionali o della Provincia di Sondrio per la conclusione della stessa; i tempi per la conclusione del procedimento e per il rilascio/diniego del riconoscimento stesso tramite decreto del Dirigente competente della DG Agricoltura; PRESO ATTO che i requisiti per l ottenimento del riconoscimento sono analiticamente individuati dall art 3 del DM 7 aprile 2015, n. 2337; RITENUTO, per quanto riguarda la tempistica, di fissare i termini massimi per la conclusione del procedimento di rilascio della qualifica di Primo Acquirente in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda alla Regione Lombardia. Tali termini si ritengono congrui in considerazione del coinvolgimento nell istruttoria degli Uffici Territoriali Regionali competenti per provincia, che devono svolgere una verifica in loco presso la sede dell azienda e redigere un verbale con espresso parere; RITENUTO, per garantire la necessaria pubblicizzazione all Albo e alla procedura per il rilascio del riconoscimento, nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e 2
comunitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Zootecnia e Politiche ittiche individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016; VISTO l art. 17 della l.r. n. 20 del 7/07/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura; DECRETA 1. di confermare, ai sensi della normativa di riferimento dell OCM latte (Reg. UE n. 1308/2013 art. 151 e DM 7 aprile 2015, n. 2337), l'istituto dell Albo dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia; 2. di confermare che i riconoscimenti rilasciati ai sensi della precedente normativa (D.L. 28 marzo 2003 n. 49 e legge n.119/2003) e che non erano revocati o decaduti alla data del 21/05/2015 (data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2015, n. 2337) conservano la loro validità; 3. di confermare la competenza della DG Agricoltura nell attività di aggiornamento e tenuta dell Albo stesso, nonché nel rilascio e nella revoca dei riconoscimenti; 4. di stabilire che i requisiti per ottenere la qualifica di Primo Acquirente sono quelli analiticamente individuati dall art 3 del DM 7 aprile 2015, n. 2337; 5. di disporre che le domande di riconoscimento debbano essere presentate alla Regione Lombardia - DG Agricoltura, utilizzando la modulistica allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 6. di stabilire che l istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura e che gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio esercitano un attività di verifica in loco presso la sede della ditta, che è propedeutica alla conclusione dell istruttoria da parte della DG Agricoltura; 7. di stabilire che il procedimento si conclude con un decreto del Dirigente competente della DG Agricoltura, di rilascio o di diniego del riconoscimento stesso e che i termini entro cui il procedimento deve essere concluso sono fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda alla Regione Lombardia; 3
8. di procedere alla revoca del riconoscimento con decreto del Dirigente competente della DG Agricoltura, ed alla conseguente cancellazione dall Albo dei Primi Acquirenti, nel caso in cui l acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo continuativo superiore a 12 mesi: 9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. IL DIRIGENTE ANDREA MASSARI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 4