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FFOG LLI IIO IINNFFORRMAATTI I IIVVO (Delibera CICR 4.3.2003 e Disposizioni di attuazione di Banca d Italia 25.7.2003) ACQUISTO CREDITI CON GARANZIA DA PARTE DEL FORNITORE CEDENTE DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO (PRO SOLVENDO) Sezione 1 - Informazioni sull Intermediario CENTRO FACTORING S.p.A. Sede legale e sede amministrativa Via Leonardo da Vinci 22, 50132 Firenze Indirizzo telematico: mail@centrofactoring.it Capitale Sociale: Euro 25.200.000,00 i.v. Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze n.01435900582 Iscritta nell elenco generale e speciale degli intermediari finanziari al n. 28143 Aderente all Assifact Associazione Italiana per il factoring Aderente all ABI Associazione Bancaria Italiana - codice 19017 Membro della Factors Chain International Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici del servizio Descrizione del servizio Acquisto dei crediti commerciali vantati dal cliente (denominato in prosieguo anche Fornitore cedente) verso un insieme predefinito di debitori; i crediti vengono acquisiti dal Factor con la garanzia da parte del Fornitore cedente della solvenza dei debitori ceduti. Il Factor, al momento dell effettivo incasso di ciascun credito, dovrà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti detratte le somme trattenute a qualsiasi titolo dal Debitore. Ulteriori opzioni Su richiesta, il Fornitore cedente avrà la possibilità di ottenere in tutto o in parte, il pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti; detto corrispettivo potrà anche essere versato, sempre in via anticipata, alla scadenza dei crediti o ad altra data predeterminata; in tali ultime fattispecie, collateralmente, il Factor potrà concedere ai debitori del cliente, che ne facciano espressa richiesta, di poter dilazionare le scadenze dei crediti ceduti. I termini e le modalità delle dilazioni concesse saranno rese note al Fornitore cedente. Finalità economiche L utilizzo di questo servizio consente al cliente molteplici vantaggi: ridurre i costi fissi di struttura, disporre di una gestione specializzata dei crediti e degli incassi, poter aumentare la capacità finanziaria dell impresa in misura proporzionale alle necessità, monetizzare le attività correnti e pianificare i flussi finanziari. Rischi a carico del cliente Il cliente garantisce che i crediti ceduti sono, o saranno, se trattasi di crediti futuri, certi, liquidi ed esigibili alla scadenza ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L eventuale inadempimento di tali obbligazioni e/o il venir meno delle garanzie prestate dal cliente e/o l inadempimento del debitore legittima la Centro Factoring SpA a chiedere al cliente la immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti non ancora incassati, oltre a interessi ed accessori. Gli eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal Fornitore ed accordati dal Factor, saranno effettuati in euro; detti versamenti, con ogni altro compenso e rimborso dovuti anche in relazione al rischio di tasso di interesse, saranno registrati a debito del Fornitore. Il Fornitore cedente sarà inoltre tenuto a restituire quanto ricevuto nei casi in cui il credito ceduto non sia riconosciuto valido o, comunque, venga assoggettato a revocatoria, laddove esperibile, e in tutte le altre ipotesi contrattualmente previste. Sezione 3 - Condizioni economiche massime applicabili 1. INTERESSI a) per anticipazioni: 7,50% nominale annuo, anticipato 7,50% nominale annuo, posticipato, con capitalizzazione mensile (divisore 36500, anno civile) 7,50% nominale annuo, posticipato con capitalizzazione trimestrale (divisore 36500, anno civile) b) maggiorazione del tasso ordinario di interesse per anticipazioni di corrispettivo dei crediti ceduti, percepibile posticipatamente: Pagina 1 di 6

3 punti percentuali oltre il tasso ordinario. La suddetta maggiorazione si applica in caso di superamento dell importo indicato quale limite massimo per anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti. N.B. La misura complessivamente ottenibile (a + b) non potrà eccedere il valore corrispondente al tasso soglia usura, così come periodicamente rilevato e ottenuto ai sensi della L.n.108/96, diminuito di 0,50 punti percentuali (in via esemplificativa pari alla data del 1 luglio 2009 a 7,81 per classi di importo fino a 50.000,00 euro e pari a 6,07 per classi di importo oltre 50.000,00). c) di mora: da calcolarsi su base annua ad un tasso corrispondente al tasso soglia usura, così come periodicamente rilevato e ottenuto ai sensi della L.n.108/96, diminuito di 0,50 punti percentuali, rapportato ad ogni giorno di mora, (in via esemplificativa pari alla data del 1 luglio 2009 a 7,81 per classi di importo fino a 50.000,00 euro e pari a 6,07 per classi di importo oltre 50.000,00). 2. C O M M I S S I O N I di factoring flat (una tantum sull'ammontare dei crediti ceduti): gestione 8,00% di factoring pro mese (per mese o frazione sull'ammontare dei crediti ceduti): gestione 2% di anticipazione massima del corrispettivo (per valuta, sull'importo massimo del pagamento anticipato del corrispettivo): 1,00% di plusfactoring (sull'ammontare dei crediti scaduti per ogni mese o frazione): 2% di gestione insoluti (per mese o frazione sull'importo di ogni insoluto dalla data di scadenza del relativo credito): 1,50% 3. ALTRE CONDIZIONI E SPESE Spese di istruttoria e contrattuali: euro 2.000,00 Spese operative per l instaurazione del rapporto di factoring: euro 75.000,00 Spese di revisione rapporto: euro 2.000,00 Spese legali: per pratica euro 3.000,00 Spese per valutazione debitori (annualmente per ogni debitore ceduto): euro 150,00 Spese operative (una tantum per ogni nuovo debitore ceduto accolto): euro 50,00 Spese di tenuta conto e invio e/c: - forfetarie: euro 500,00 - per movimento: euro 8,00 Spese di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario: euro 110,00 Spese di handling (per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti): euro 75,00 Spese per riproduzione e duplicato documenti: euro 100,00 Spese per certificazione contabile: per copia euro 300,00 Spese per preavviso bonifico via fax: euro 50,00 Spese per incasso: euro 20,00 per ogni incasso Spese per generazione effetti: euro 20,00 Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti o altri mezzi di incasso: euro 70,00 cadauno Spese per insoluti- protesti / richiamo effetti: euro 100,00 cadauno Spese di segnalazione insoluto: euro 50,00 per ciascun insoluto Spese per atto di cessione perfezionata mediante scrittura privata autenticata /atto pubblico: euro 3.000,00 Spese per invio comunicazioni a clientela: - forfetarie per ogni liquidazione del conto: euro 2.000,00 - per ogni debitore: euro 10,00 Spese per docum. in telematico: euro 30,00 cadauno Spese per accrediti: euro 50,00 per ogni accredito Spese per operazione: euro 50,00 per ogni atto di cessione o conferma di cessione di crediti Spese per telefax: euro 50,00 per ogni documento inviato Spese per copia contratto idoneo alla stipula: euro 300,00 Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti (spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, imposta di bollo, IVA se dovuta, ecc.) Pagina 2 di 6

4. V A L U T E (in giorni lavorativi): per l'incasso di cambiali /effetti / ricevute bancarie od altri mezzi di incasso salvo buon fine, cartacei od elettronici: 22 giorni per incassi a mezzo assegni bancari o circolari: 20 giorni per incassi a mezzo bonifico bancario: 20 giorni per incassi a mezzo versamento in conto corrente postale: 20 giorni per somme versate dal cedente: 22 giorni per pagamento corrispettivo delle cessioni di credito: 10 giorni per pagamento corrispettivo delle cessioni di credito a data prefissata (maturity): 365 giorni Sezione 4 - Condizioni contrattuali regolanti il servizio o le operazioni Si riporta in sintesi il contenuto delle clausole contrattuali di natura non economica di cui alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring. Oggetto del contratto- Oggetto del contratto è la disciplina delle cessioni di crediti esistenti e/o futuri, i connessi obblighi e diritti delle parti nonchè la disciplina delle prestazioni che il Factor può rendere al Fornitore (tra cui il pagamento anticipato del corrispettivo e l assunzione in tutto o in parte del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore ceduto). Termini e modalità delle cessioni di credito - Obbligo del Fornitore a proporre la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore, salvo espressa deroga consentita dal Factor; ogni credito è ceduto unitamente ai privilegi, alle garanzie personali e reali e agli altri accessori. Il Factor acquisisce inoltre ogni diritto e facoltà circa la disponibilità della merce venduta o di quanto comunque oggetto di contratto. Garanzie prestate dal Fornitore - Garanzie da parte del Fornitore in ordine allo stato dei crediti, alla titolarità dei medesimi, alla mancanza di situazioni pregiudizievoli o di pretese da parte del debitore o di terzi su tali crediti, nonché sulla situazione del debitore e sulla solvenza del medesimo. Corrispettivo - La cessione comporta il diritto del Fornitore a ricevere un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti, salvo eventuali detrazioni a qualsiasi titolo operate dal Debitore. Il corrispettivo è dovuto dal Factor al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. Le parti possono convenire che il Factor anticipi la corresponsione del corrispettivo delle cessioni di credito Rapporti con i Debitori - Per il Fornitore sussiste l obbligo di astenersi da qualsiasi iniziativa sui crediti ceduti ( incasso, modifica delle condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, concessione abbuoni, riduzioni di prezzo, dilazioni di pagamento e/o restituzione di merce, transazioni ecc.), senza il consenso scritto del Factor. Collaborazione - Il Fornitore é tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor comunicando ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante sia i debitori ceduti (rapporti pregressi ceduti e/o le eventuali controversie nonché ogni notizia riguardo la solvibilità dei medesimi o le loro eccezioni) che le notizie in ordine alla propria Azienda (modifiche societarie, compagine sociale, attività, procuratori ecc.). Il Fornitore deve inoltre notiziare il Factor di ogni eventuale atto di pignoramento o di sequestro notificatigli. Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - Il Factor registra su apposite evidenze i crediti ceduti e cura l'incasso dei medesimi. Pagamento anticipato del corrispettivo - Su richiesta del Fornitore, il Factor può pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate, come su qualsiasi somma a qualsiasi titolo addebitata, decorrono interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita fra le parti. Qualora i crediti ceduti restino anche parzialmente insoluti, il Factor, fermo restando il suo diritto di agire contro il Debitore e di addivenire a transazioni con il medesimo, ove ritenga di avvalersi verso il Fornitore della garanzia della solvenza del debitore, da questi prestata, può chiedergli la restituzione di ogni corrispettivo versato in via anticipata oltre ai compensi maturati e, ove non vi provveda, agire verso di lui. Compensazione volontaria -Il Factor ha diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti, a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Norme in materia di trasparenza del rapporto Il Factor può modificare la misura dei compensi pattuiti, anche in senso sfavorevole al Fornitore nei modi e tempi previsti dall Art. 118 del Testo Unico Bancario (Dlgs n. 386/1993, così come modificato dalla c.d. Legge Bersani). In caso di disaccordo, il Fornitore ha facoltà di recedere, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni con liquidazione del rapporto alle condizioni precedentemente praticate. Durata Recesso - Il contratto ha durata indeterminata; é facoltà delle parti, purché adempienti, recedere Pagina 3 di 6

dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Al Fornitore cedente non vengono applicate in tal caso penalità o spese di chiusura. Risoluzione - Il contratto di factoring può essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor può inoltre risolverlo per inadempimento del Fornitore nei casi in cui il medesimo non adempia agli obblighi posti a suo carico. Effetti dello scioglimento - Salvo il caso della liquidazione del rapporto a seguito della mancata accettazione da parte del Fornitore della variazione dei compensi del Factor, lo scioglimento del contratto non pregiudica la validità e la perdurante efficacia delle cessioni di crediti perfezionate. Il Fornitore deve restituire immediatamente al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. In caso di ritardo sull'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorrono interessi moratori nella misura espressamente convenuta. Ad avvenuta restituzione del corrispettivo anticipato, il Fornitore ha diritto di ottenere dal Factor il trasferimento di tutti o parte dei crediti non ancora incassati. I pagamenti sono imputati a crediti e voci stabiliti dal Factor. Foro convenzionale - Per ogni controversia sulla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto e delle conseguenti cessioni di credito nonché di ogni altro rapporto ad essi riconducibile, Foro competente è quello di Firenze, con rinunzia espressa ad ogni altro Foro, anche facoltativo. Procedura di reclamo Il cliente può inviare direttamente al Servizio Revisione Interna della Centro Factoring SPA una comunicazione concernente le proprie doglianze, cui Centro Factoring SpA si impegna a dare risposta entro 60 giorni dalla ricezione. Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del cliente di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) né di investire della controversia l autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale. Altre clausole contrattuali di natura non economica che possono essere aggiunte alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring in relazione a particolari modalità di sviluppo del rapporto di factoring. Anche di queste clausole si riporta un sintesi del loro contenuto. Modalità operativa di Non notification - Che cos è Trattasi di modalità operativa mediante la quale il Factor, su richiesta del Fornitore, non comunica la cessione dei crediti al Debitore. Quando si applica Di norma tali modalità operative si applicano a debitori nei confronti dei quali il Fornitore intenda operare, anche per ragioni di natura commerciale, senza dare la comunicazione della cessione del credito. Come si attua Il Fornitore, viene incaricato dal Factor, con espresso obbligo di rendiconto, ad incassare le somme relative ai crediti che sono stati oggetto di cessione. Obblighi del Fornitore Egli ha l obbligo di comunicare al Factor qualsiasi fatto o atto che incida su tali crediti e, con modalità temporali definite, il mancato pagamento da parte del debitore. Casi in cui il Factor può dare notizia della cessione al Debitore - Conseguenze Il Factor può notiziare il debitore della cessione in ogni momento lo ritenga opportuno, ma sono previsti alcuni casi in cui la notizia deve essere comunque data (come nel caso in cui il Fornitore non trasferisca al Factor le somme incassate oppure informi del mancato pagamento dei crediti o dia notizia di eventi che possono incidere sulla solvibilità del debitore). Il Fornitore può chiedere che il Factor non proceda alla comunicazione della cessione ma in tal caso, se il Factor si è assunto il rischio del mancato pagamento del debitore, la garanzia prestata dal Factor diviene inefficace di diritto, con effetto retroattivo per tutti i crediti nei confronti dello stesso debitore. Può inoltre risultare pattuito che nelle operazioni pro solvendo ( cioè quelle in cui il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore) in caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Fornitore sia tenuto a rimborsare al Factor le quote di corrispettivo versate anticipatamente. Pagina 4 di 6

Sezione 5 - Offerta Fuori Sede Soggetto offerente: Società Soggetto Offerente*: Qualifica individuale (ragione sociale ) (nome, cognome e qualifica) (iscritta all Albo di. al n..) (Estremi iscrizione Albo) Data firma offerente N.B.: La compilazione deve essere effettuata anche dal dipendente Sezione 6 - Legenda esplicativa delle principali nozioni sopra riportate Factor: oltre alla Centro Factoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Fornitore: l'impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b). Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni. Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di mancato pagamento e ove vi sia assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo. Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato, in via anticipata, dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti o ad altra data predeterminata, anche coincidente con la scadenza dei crediti ceduti (maturity) Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio. Compensazione volontaria: facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili. Pagina 5 di 6

Compensi del Factor: commissioni, interessi, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest ultimo nello svolgimento del contratto di factoring. Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Interessi di mora: Interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale. Pagina 6 di 6