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1 SCHEMA DI PROTOCOLLO PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI ATTRAVERSO LA CESSIONE, PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO, DEI CREDITI CERTIFICATI A FAVORE DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI Tra le parti PAT Enti strumentali (.) e le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE - le Parti, nell ambito dell attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono facilitare, per quanto di rispettiva competenza, l accesso al credito dei fornitori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali mediante lo strumento della cessione e certificazione dei crediti; - visti i commi 3 bis e 3 ter dell art. 9 del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009 (così come modificato dalla Legge di stabilità del 2012) e il D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, con i quali è stata introdotta, al fine di far affluire liquidità alle imprese, la possibilità per i titolari di crediti, che derivano da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, nonché da obbligazioni relative a prestazioni professionali, di presentare all amministrazione istanza di certificazione del credito; - considerato che il credito certificato può essere utilizzato dal creditore per la cessione a banche o intermediari finanziari, per ottenerne un anticipazione; - visto il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 25 giugno 2012 con il quale sono state definite le modalità di certificazione del credito, in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; - vista la circolare n. 36 della Ragioneria generale dello Stato di data 27 novembre 2012 che fornisce indicazioni operative in merito all applicazione del Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 25 giugno 2012 ( D.M. certificazione ); - considerati gli stringenti vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità che non consente alla Provincia di effettuare pagamenti per spese in conto capitale oltre i limiti imposti dal medesimo Patto; - considerata la necessità di garantire comunque il pagamento ai propri fornitori delle prestazioni regolarmente eseguite;
2 - ravvisata l opportunità di acquisire la disponibilità di banche ed intermediari finanziari ad anticipare i crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti che la Provincia e i suoi Enti pubblici strumentali, individuati nell Allegato 1 (di seguito la Provincia e i suoi Enti strumentali), certificano su istanza presentata dal creditore tramite la Piattaforma per la certificazione dei crediti prevista dalla normativa statale sopra richiamata (di seguito anche PCC); - considerato che la Provincia Autonoma di Trento stima un plafond di crediti certificati e potenzialmente soggetti a cessione, pro-soluto o pro-solvendo, pari a 100 milioni di euro; - vista la deliberazione n.... del..., con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di protocollo per operazioni di cessione del credito pro-soluto o pro-solvendo (di seguito il Protocollo ) per il sostegno dell'accesso al credito dei propri fornitori, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di crediti afferenti spese di investimento, in linea con la Normativa di Riferimento, che le banche e intermediari finanziari aderenti dovranno sottoscrivere; - le banche ed intermediari finanziari aderenti si impegnano ad applicare, in favore delle imprese creditrici, il Protocollo riconoscendo, alla quota di plafond che le stesse intendono dedicare alla iniziativa, le condizioni offerte e comunicate con la Scheda di adesione (Allegato 2); TUTTO CIO PREMESSO, le parti firmatarie convengono quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 2. Le banche e gli intermediari si rendono disponibili a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, prestazioni professionali e lavori pubblici contratti di cessione pro soluto o pro solvendo dei crediti vantati nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, stipulati mediante scrittura privata ai sensi del comma 7 bis dell articolo 37 del D.L. 66/2014, convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89. Ai sensi del medesimo articolo la notifica e l accettazione della cessione del credito avvengono attraverso la PCC. 3. Il presente Protocollo si applica alle cessioni pro-soluto o pro-solvendo dei crediti in conto capitale: - certificati dalla Provincia e dai suoi Enti pubblici strumentali tramite la PCC; - di importo minimo per singolo contratto di cessione di euro riferito anche a più fatture. 4. Sono esclusi dal Protocollo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia motivo. 5. Le Parti prendono atto che l ammontare stimato dei crediti che hanno le caratteristiche per essere certificati entro il 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 100 milioni. Al raggiungimento
3 di tale importo la Provincia si riserva la possibilità di sospendere l operatività del presente Protocollo, comunicandolo alle banche e agli intermediari finanziari aderenti. Art. 2 Impegni della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti Strumentali 1. La Provincia e i suoi Enti pubblici strumentali si impegnano a rilasciare, tramite la PCC, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini previsti dal comma 3bis dell art. 9 del D.L. n. 185/20008, agli operatori economici creditori che ne facciano richiesta la certificazione ai fini della cessione pro-soluto o pro-solvendo del credito. 2. La Provincia e i suoi Enti pubblici strumentali si impegnano a pagare i crediti ceduti alle banche e intermediari finanziari entro e non oltre il 28 febbraio Qualora gli Enti pubblici strumentali non rispettino tale scadenza, la Provincia con il presente Protocollo è autorizzata a corrispondere quanto dovuto direttamente alla banca o all intermediario finanziario a valere sulle assegnazioni disposte o che saranno disposte a favore dell ente medesimo. Al verificarsi di tale situazione la Provincia si impegna a pagare quanto dovuto dall Ente pubblico strumentale stesso entro 30 giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte della banca o dell intermediario finanziario, senza addebito, per tale periodo, degli interessi moratori previsti al successivo comma Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito, nell ipotesi di cessione pro-soluto, la Provincia e i suoi Enti pubblici strumentali si impegnano a corrispondere alle banche e intermediari finanziari aderenti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso annuo omnicomprensivo offerto dalle banche e intermediari finanziari aderenti maggiorato di 100 bps, derivanti dall eventuale ritardato pagamento dei crediti ceduti vantati nei suoi confronti e nei confronti dei suoi enti strumentali. Art. 3 Impegni delle banche e intermediari finanziari aderenti 1. Con riferimento alle operazioni di cessione effettuate ai sensi del presente Protocollo, le banche e gli intermediari finanziari aderenti, fatta salva l insindacabile valutazione del merito creditizio e dei rischi legali connessi alle singole specifiche operazione di anticipo, si impegnano a: a. applicare al plafond massimo che le stesse intendono dedicare alla iniziativa, le condizioni offerte e comunicate con la Scheda di adesione (Allegato 2) che, con riferimento al tasso annuo di interesse, non potranno superare quello indicato nel successivo Art. 4; b. corrispondere agli operatori economici, quale corrispettivo della cessione pro-soluto, il valore del credito certificato scontando gli interessi calcolati applicando il tasso offerto al momento della loro adesione;
4 c. rendere disponibile agli operatori economici, nel caso di cessione pro solvendo un importo pari al 100% del credito certificato applicando il tasso offerto al momento della loro adesione; d. effettuare il pagamento di cui al punto b), ovvero rendere disponibile la somma di cui al punto c), al soggetto cedente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cessione del credito debitamente certificato tramite PCC. Non va concesso il pagamento/anticipo nel caso in cui la certificazione rilasciata dalla Provincia o suo Ente pubblico strumentale riporti nelle annotazioni che per il soggetto richiedente sussiste una irregolarità contributiva (Durc irregolare). 2. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti sono tenuti ad accreditarsi nella Piattaforma per la certificazione dei crediti PCC e a perfezionare tutti gli adempimenti in essa previsti. 3. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti, relativamente ai crediti certificati, si impegnano a non intraprendere nei confronti della Provincia o dei suoi Enti strumentali, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12 mese dalla data di presentazione dell istanza di certificazione), nessuna azione, in via giudiziale o stragiudiziale, volta al recupero anticipato dei crediti stessi o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dal Protocollo. Art. 4 Condizioni Economiche 1. Gli operatori economici titolari di crediti nei confronti della Provincia e dei suoi Enti Strumentali possono richiedere alla banca o intermediario finanziario aderente il perfezionamento di operazioni di sconto pro soluto o di anticipo pro solvendo con cessione di crediti certificati. Gli oneri delle operazioni di cessione del credito sono a carico dell impresa cedente. 2. Alle operazioni di cessione pro-soluto di cui trattasi viene applicato un tasso annuo massimo pari all Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread omnicomprensivo (inclusivo quindi delle spese di istruttoria) di 200 bps, fermo restando che ciascuna banca e intermediario finanziario aderente potrà applicare condizioni più vantaggiose secondo quanto offerto in sede di adesione (Allegato 2). 3. Alle operazioni di cessione pro-solvendo di cui trattasi viene applicato un tasso annuo massimo pari all Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread omnicomprensivo (inclusivo quindi delle spese di istruttoria) di 200 bps, fermo restando che ciascuna banca e intermediario finanziario aderente potrà applicare condizioni più vantaggiose secondo quanto offerto in sede di adesione (Allegato 2). 4. I valori massimi sopra definiti ai commi 2 e 3 per l individuazione degli spread potranno essere oggetto di successive revisioni, motivate da mutamenti significativi delle condizioni di mercato. A tal fine, eventuali modifiche dei valori massimi medesimi verranno effettuate previa consultazione tra le Parti sottoscrittrici. A seguito di tale consultazione la Provincia proporrà i valori di riferimento per il periodo successivo, ferma restando la possibilità di recesso per la banca o intermediario finanziario che non accetterà le nuove condizioni. La
5 modifica del valore di riferimento degli spread, pubblicata sul sito della Provincia e comunicata a tutti gli aderenti, avrà validità a partire dalle cessioni perfezionate nell ambito degli accordi dal 15 giorno successivo alla comunicazione. Art. 5 Impegni di pubblicità 1. La Provincia renderà disponibili sul proprio sito internet l elenco dei soggetti aderenti ed i relativi spread applicati, nonché i dati dei Plafond disponibili riferiti alle singole banche e intermediari finanziari aderenti, ai quali gli operatori economici potranno rivolgersi. Art. 6 Durata del Protocollo 1. Il presente Protocollo ha validità per le domande di cessione presentate agli aderenti entro il 31 dicembre 2014 e per i pagamenti/anticipi che verranno effettuati entro il 31 gennaio Il Protocollo è prorogabile, mediante scambio di corrispondenza tra la Provincia, i suoi Enti strumentali ed i soggetti aderenti, fino al 31 dicembre 2015 e per i pagamenti avvenuti entro il 31 gennaio Il presente Protocollo è aperto all adesione, anche successiva, di altri soggetti interessati. L adesione potrà avvenire mediante l invio alla Provincia, dalla casella PEC del mittente all indirizzo PEC serv.bilancio@pec.provincia.tn.it, della Scheda di Adesione (Allegato 3 per le banche /intermediari finanziari; Allegato 4 per gli Enti pubblici strumentali), senza necessità di stipulare un nuovo Protocollo. La scheda di adesione dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero sottoscritta con modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica certificata unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore. L accettazione dell adesione da parte della Provincia avverrà mediante invio di apposita comunicazione al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata. 3. Le parti possono recedere dal presente Protocollo con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata o all indirizzo Pec serv.bilancio@pec.provincia.tn.it. In caso di recesso, restano salvi gli impegni assunti dalla parti fino alla data di comunicazione dello stesso. Letto, accettato e sottoscritto. Trento, Per la Provincia autonoma di Trento Per la Banca Per l Ente
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