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1 ALLEGATO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI LEGNANO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI Con la presente scrittura tra il Comune di Legnano (di seguito Comune ) con sede in Legnano, Piazza San Magno Legnano C.F./P.I rappresentato da.. e la BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all esercizio di attività di acquisto di crediti d impresa (di seguito Banca e/o Factor ). con sede in.. C.F./P.I.. rappresentato da.. PREMESSO Che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale; Che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a facilitare l accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs. 163/2006, art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009, Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, D.L. n. 194/2009); Che l articolo 9, comma 3 bis, del citato D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 ha previsto che i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello Allegato 1 al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 e s.m.i.; Che l articolo 31, comma 1-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha eliminato ogni limitazione temporale alla possibilità di cui al punto precedente; Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 15/11/2011 ha approvato lo schema della presente convenzione per il sostegno dell accesso al credito dei fornitori
2 del Comune di Legnano afferenti spese di investimento, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni; Che la presente convenzione si configura quindi quale sostegno alle imprese nei confronti dell attuale crisi economica caratterizzata, da un lato, dalla tensione nell erogazione del credito e, dall altro, da sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno), costituendo strumento idoneo ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune; Che presupposto della cessione del credito è il rilascio della certificazione attestante che il credito è certo liquido ed esigibile rilasciata dall'ente indicante la data entro cui verrà effettuato il pagamento (allegato D). Che il Comune ha delineato una scheda di condizioni proposte con la quale gli operatori interessati possono offrire i loro termini contrattuali relativi alla cessione del credito, nel rispetto dei limiti minimi di prestazione richiesti e descritti nella presente convenzione; Che il Comune ha stimato un plafond annuo di crediti potenzialmente soggetti a cessione di ,00, Che è stato individuato in ,00 il plafond annuo che ogni operatore dovrà garantire per i crediti relativi a spese di investimento, cifra che potrà essere aumentata nella proposta avanzata dalla banca/factor; Che a tal fine il Comune potrà certificare istanze pervenute entro il 31/12/2012 relativamente ai crediti perfezionatisi nel corso del 2011 e 2012 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009 (modello Allegato 2 al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro la data scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune medesimo; Che il Comune provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta dal Responsabile del procedimento e controfirmata dal Dirigente del Settore Attività Economiche e Finanziarie, o suo delegato, a seguito dei dovuti riscontri sulla esigibilità dei crediti ceduti, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, restando pertanto esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa; Che, nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, gli interessi e le spese sulle cessioni pro soluto dei crediti saranno ad esclusivo carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione, sino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune; Che la Banca e/o Factor, in ogni caso, ha facoltà di applicare condizioni più favorevoli ad ogni singolo soggetto che, in virtù della presente convenzione, dovesse rivolgersi per concordare la cessione del credito; Che la Banca e/o Factor ha espresso con nota. in data. (Prot. n....) la propria disponibilità, per un plafond annuo complessivo di. (1), ad acquistare i crediti, oggetto della presente convenzione, dei fornitori del Comune che ne faranno richiesta previa certificazione positiva, trattandosi (1) Punto 1 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B)
3 in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili, alle condizioni di cui al successivo articolo 2; TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La Banca e/o Factor, nell ambito del presente accordo, si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di lavori, forniture di beni e servizi afferenti le spese di investimento del Comune, contratti di cessione del credito pro soluto di importo unitario pari o superiore a (2) (comunque non inferiore a ,00) di crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune medesimo. Il Comune provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2). Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa. La Banca e/o Factor, secondo le proprie condizioni proposte, ha esteso le condizioni della presente convenzione a crediti certificati come certi, liquidi ed esigibili, ma non specificamente afferenti spese di investimento, in aggiunta al plafond di credito concesso, per un plafond annuo di (3). ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITÀ Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, (rientranti nelle fattispecie di cui all articolo 1), potranno richiedere alla Banca e/o Factor la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca e/o Factor si riserva comunque di non accedere alla richiesta nelle ipotesi marginali di ritenuta inammissibilità da segnalare preventivamente al Comune. La cessione del credito avverrà con le seguenti modalità. Il creditore potrà presentare entro il 31/12/2012 per gli esercizi , così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. L istanza dovrà essere inviata anche al Settore Attività Economiche e Finanziarie (di seguito Settore Finanziario ) secondo lo schema allegato C. Le verifiche a cura del Settore Finanziario verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole, ai sensi dell articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000, sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i al Settore stesso da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, ivi compresa la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Settore Finanziario certificherà se il credito è certo, liquido ed esigibile, ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero l insussistenza parziale o totale nonché l inesigibilità anch essa parziale o totale dei crediti. Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci (2) Punto 2 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B) (3) Punto 8 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B)
4 attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l indicazione della data entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e/o Factor, il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca e/o Factor al fine del perfezionamento dell operazione di cessione. Ad avvenuta accettazione della cessione del credito, la Banca e/o Factor considererà estinto il rapporto con il fornitore relativamente all importo della cessione medesima, anche ai fini dell utilizzo del castelletto di credito concesso al fornitore. Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche eventualmente attraverso il Segretario Generale del Comune, da notificarsi al Settore Finanziario, nelle forme previste dalla Legge. Lo stesso provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze dell 8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca e/o Factor cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presenta convenzione. È fatto obbligo per i cessionari di attenersi alla determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 dell autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, recante linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell articolo 3 L. 13 Agosto 2010, n.136, che dispone, per i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione, l obbligo di indicare il CIG e il CUP, ove richiesto, e ad effettuare pagamenti mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati. Gli oneri relativi alla cessione del credito sono ad esclusivo carico dell Impresa cedente. In particolare il tasso massimo applicato, è pari all Euribor, maggiorato di uno spread del % (4). Eventuali altre spese di istruttoria a carico dell impresa cedente sono quantificate in (5) per pratica. Restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc. La durata minima di ogni operazione è fissata in giorni (6). La Banca e/o Factor, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca/Intermediario Finanziario applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor, rilevato sul Sole 24 ore del giorno (4) Punto 3 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B) (5) Punto 4 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B) (6) Punto 5 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B)
5 antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a % annuo (7), da versarsi in via posticipata all estinzione del debito. Il factor concede al comune un termine di tolleranza aggiuntivo per il conguaglio del debito, stabilito in giorni (8). ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO Le condizioni proposte relative alla presente convenzione per il contratto di factoring durano fino al 31/12/2012 e comunque valide fino alla conclusione delle pratiche di factoring avviate dai creditori entro il termine ultimo del 31/12/2012, salvo facoltà di rinnovo da esercitarsi mediante formale accordo tra le parti. Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all altra parte a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30 giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. Letto, approvato e sottoscritto Legnano, lì.. Per il Comune di Legnano Il Dirigente del Settore Attività Economiche e Finanziarie (o suo delegato) Per la Banca /Intermediario Finanziario (7) Punto 6 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B) (8) Punto 7 della scheda condizioni proposte (ALLEGATO B)
6 ALLEGATO F - Schema di accettazione Piazza San Magno, Legnano (MI) CF e PI SETTORE 2 ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE SERVIZIO CONTABILITÀ E CONTROLLO Telefono Fax resp.spesa@legnano.org Legnano, A: Banca/Intermediario Finanziario e [Indirizzo della Cedente] Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati Gentili Signori, con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data con atto rogato dal notaio, notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a in data,, intervenuta tra (in qualità di Cedente ) e della Banca/Intermediario Finanziario (in qualità di Cessionaria ), la presente amministrazione accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che: a) non esistono situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell Economia e delle Finanze dell 8 ottobre 2009, n. 29 b) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell articolo 1248 primo comma del codice civile. Con la presente si ribadisce inoltre che la cessione relativa al presente credito è soggetta alla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti disciplinata dall art. 3 L. 136/2010. Si comunica che il CIG/CUP relativa al contratto sottostante il credito ceduto è.
7 In allegato si trasmette lo schema di Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari con preghiera di restituirlo all ufficio scrivente debitamente compilato e sottoscritto....
8 Comunicazione da compilare, timbrare, sottoscrivere e restituire allo scrivente ufficio utilizzando una delle seguenti modalità: - posta ordinaria - posta elettronica all'indirizzo.. -fax al n. Spett.le UFFICIO. COMUNE DI LEGNANO PIAZZA S. MAGNO LEGNANO Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della L. 136/2010. II sottoscritto nato a... prov.. il... e residente in... via... in qualità di della società... con sede in... via... Codice fiscale n.... e P.IVA n.... Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, COMUNICA ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 che in merito alla fornitura di CUP/CIG.: il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente: Banca. Sede/Agenzia di Intestato a... Codice IBAN:... che la/e persona/e autorizzata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono: Cognome.. Nome Nato a.. prov... il Codice Fiscale Carica Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa., Luogo data
9 Timbro e/o firma del sottoscrivente AI sensi dell art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità all ufficio comunale competente.
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