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Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

ha pronunciato la presente

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contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento


ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

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Transcript:

Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 76 del 2017, proposto da: Impresa di Fiore Rita, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 226; contro Ministero della Difesa, Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Farel Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio eletto presso lo studio Manuela Evola in Catania, viale Vittorio Veneto 131; per l'annullamento

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA SUPERFICIALE AREA MARINA MILITARE DENOMINATA EX STAZIONE LORAN C ISOLA DI LAMPEDUSA Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farel Impianti s.r.l. e del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con determina del 20.10.2016 la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta manifestava la volontà di esperire una procedura negoziata ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l affidamento dei lavori di pulizia dell area appartenente alla Marina Militare ex Stazione Loran dell isola di Lampedusa. Con lettera del 14.11.2016 la stazione appaltante invitava tredici imprese selezionate dall albo degli operatori economici della Direzione. Nel termine prescritto erano presentate le sole offerte dell impresa individuale della sig.ra Rita Fiore e della Farel Impianti s.r.l. La gara è stata aggiudicata a quest ultima, che ha presentato offerta economica di maggior ribasso. L aggiudicazione è contestata in giudizio dalla sig.ra Fiore, la quale rileva che la ditta aggiudicataria ha fatto ricorso ad avvalimento di impresa ausiliaria per i lavori di categoria OS23, laddove la tipologia di gara procedura negoziata ex artt. 36 e

63 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ne esclude la possibilità. Inoltre la Farel avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché il suo socio di maggioranza è stato destinatario di un decreto penale di condanna per falsità ideologica. Infine parte ricorrente ritiene immotivato proprio il ricorso in fattispecie alla procedura negoziata. L Amministrazione e la Farel si sono costituite in giudizio. La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 6 aprile 2017. DIRITTO In pregiudiziale il Collegio ritiene di dichiarare inammissibili ed espungere dagli atti della causa documenti e memorie depositati oltre i termini previsti dall art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo. Precisamente non sono ammissibili i documenti depositati dal Ministero della difesa il 13.3.2017 e le memorie depositate da parte ricorrente e dalla società controinteressata rispettivamente il 21 e il 24.3.2017. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il tipo procedimentale di gara di appalto prescelto non impedisce il ricorso all avvalimento, che discende da principi comunitari, né vi sono in contrario norme ostative. Va peraltro osservato che il motivo con il quale parte ricorrente deduce per la procedura negoziale seguita l inammissibilità dell avvalimento - di cui ha fruito l aggiudicataria riguardo alla categoria di lavori OS23 è in contrasto con il motivo che rileva l invalidità della stessa tipologia procedurale riguardo allo specifico appalto. Comunque l Amministrazione ha operato la scelta nel rispetto della norma di cui all art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che, come rilevato dalla stessa ricorrente, prevede il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici scelti negli appositi elenchi, per gli appalti di lavori di importo tra 40.000,00 e 150.000,00 euro. Correttamente, dunque, la stazione appaltante ha fatto ricorso alla procedura invitando tredici imprese iscritte all albo degli operatori economici della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta. Quanto al precedente penale del socio di maggioranza della Farel, trattasi di un decreto penale di condanna del G.I.P. di Messina del 2007, per aver dichiarato falsamente di aver smarrito la patente di guida (condanna a pena pecuniaria). Trattasi di un illecito che in tutta evidenza non ha alcuna valenza di gravità e non incide sulla professionalità dell impresa, né sulla sua affidabilità per quanto richiesto dal contratto aggiudicato. Non è perciò applicabile in fattispecie l art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, che alla lettera c) prevede l esclusione dalle gare pubbliche di appalto degli operatori economici responsabili di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente a corrispondere in solido alle parti controinteressate la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Dauno Trebastoni, Consigliere Francesco Mulieri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Antonio Vinciguerra