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PROGRAMMA TUTELARSI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa, comprensiva del glossario; - Condizioni ; deve essere consegnato al Contraente Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Nota informativa aggiornata al 01/07/2015. Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it Nota Informativa 1 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18-20149 Milano - Italia c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 Sito internet: www.italiana.it E-mail: benvenutinitalianarem@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA (dati relativi all ultimo bilancio approvato) Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 425 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 384 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 249%, tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Informiamo che su www.italiana.it è disponibile un Area Riservata che permetterà di consultare la Posizione Assicurativa, come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013. L accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito. RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Al termine dell annualità è data facoltà al Contraente Assicurato di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio, entro 15 giorni dalla scadenza. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto PROGRAMMA TUTELARSI contiene garanzie assicurative nell ambito dell assistenza stradale e della tutela legale. Di seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. AVVERTENZA Sono assicurabili gli autoveicoli nonché i veicoli commerciali sino a 90 q.li nonché i motocicli (da 125 cc). Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. La SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie legate all impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza. Prestazioni e servizi forniti per motocicli (da 125 cc), autovetture ed autocarri fino a 35 q.li : AUTO SOSTITUTIVA (Art. 2.1 delle Condizioni ). Nota Informativa 2 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

INVIO DI UN TAXI (Art. 2.2 delle Condizioni ) INVIO SOCCORSO IN CASO DI FORATURA PNEUMATICO (Art. 2.3 delle Condizioni ) INVIO MECCANICO (Art. 2.4 delle Condizioni ) TRAINO VEICOLO (Art. 2.5 delle Condizioni ) MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE (Art. 2.6 delle Condizioni ) NEVICATA (Art. 2.7 delle Condizioni ) INVIO AUTOAMBULANZA (Art. 2.8 delle Condizioni ) ANTICIPO SPESE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO ALL ESTERO (Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione) SPESE DI SOGGIORNO (GARANZIA VALIDA AD OLTRE 100 KM DAL DOMICILIO ABITUALE DELL ASSICURATO) (Art. 2.10 delle Condizioni ) RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL ESTERO (Art. 2.11 delle Condizioni ) RIENTRO O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (GARANZIA VALIDA AD OLTRE 100 KM DAL DOMICILIO ABITUALE DELL ASSICURATO) (Art. 2.12 delle Condizioni ) Nota Informativa 3 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

Prestazioni e servizi forniti per autocarri oltre i 35 q.li sino a 90 q.li : Invio di un autoambulanza (Art. 2.13 delle Condizioni ) Rimessaggio e custodia (Art. 2.14 delle Condizioni ) Invio di un autista (Art. 2.15 delle Condizioni ) Rientro sanitario (Art. 2.16 delle Condizioni ) Rientro funerario (Art. 2.17 delle Condizioni ) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale (Art. 2.18 delle Condizioni ) Le seguenti prestazioni sono fornite nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco,Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liechtenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia: Recupero difficoltoso del veicolo(art. 2.19 delle Condizioni ) Soccorso stradale (Art. 2.20 delle Condizioni ) Traino (Art. 2.21 delle Condizioni ) Nota Informativa 4 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 KM DALLA SEDE DI LAVORO DELL AUTISTA Prestazioni fornite in Europa: Spese di hotel (Art. 2.22 delle Condizioni ) Servizi medicosanitari di prima necessità in viaggio (Art. 2.23 delle Condizioni ) Prestazioni fornite in Europa, esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: Spedizione di pezzi di ricambio (Art. 2.24 delle Condizioni ) Interprete a disposizione (Art. 2.25 delle Condizioni ) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all estero (Art. 2.26 delle Condizioni ) Rimpatrio del veicolo dall estero (Art. 2.27 delle Condizioni ) Rientro o prosecuzione del viaggio (Art. 2.28 delle Condizioni ) ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO O MASSIMALI In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene. Esempio di applicazione del limite di indennizzo relativo alla prestazione invio autoambulanza (ved. Art. 2.8 e 2.13 delle Condizioni ): Spese per invio ambulanza euro 300 Importo massimo previsto dalla polizza euro 200 Indennizzo euro 200 Costi a carico assicurato euro 100 Nota Informativa 5 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

La SEZIONE TUTELA LEGALE che assicura, nel limite del massimale convenuto in polizza, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale (ved. punto 4.1 oggetto dell assicurazione, 4.9 prestazioni garantite delle Condizioni ). La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni ed esclusioni di cui ai punti 4.2 delimitazioni, 4.3 insorgenza del caso assicurativo, 4.10 esclusioni delle Condizioni. AVVERTENZA Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. 4. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITA Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione. 6. PREMI Il premio indicato nel modulo di polizza è unico ed ha la durata di un anno. Al termine dell annualità è data facoltà al Contraente Assicurato di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio, entro 15 giorni dalla scadenza. E possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla Legge vigente; assegno bancario e circolare; bonifico bancario; bollettino postale; bancomat (se l agenzia è dotata di POS). 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il premio pagato non goduto al netto delle imposte. 9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 10. REGIME FISCALE - per le garanzie relative alla Sezione Tutela legale si applica l aliquota d imposta del 12,50%; - per la sezione Assistenza si applica l aliquota d imposta del 10%. Nota Informativa 6 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO le Condizioni prevedono relativamente alla sezione assistenza - che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso alla Centrale Operativa di Blue Assistance la quale provvederà a fornire l assistenza richiesta. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti: relativamente alla sezione assistenza, nel preambolo della sezione stessa, ai punti 3.2 obblighi dell assicurato in caso di sinistro e 3.3 mancato utilizzo delle prestazioni delle Condizioni relativamente alla sezione tutela legale, ai punti 4.4 obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale e 4.5 gestione del sinistro. 12. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717802, e-mail: benvenutinitalianarem@italiana.it. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; via pec all indirizzo ivass@pec.ivass.it; corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può presentare reclamo all IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it. Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali: Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato con sede in Via dell Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@italiana.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Italiana Assicurazioni in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it. Nota Informativa 7 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s intenda intraprendere un azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it. La mediazione si introduce con una domanda all organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l assistenza di un avvocato. Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CENTRALE OPERATIVA Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente / Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato ed il consenso al trattamento dei dati personali. CONTRAENTE Chi stipula l assicurazione PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRESTAZIONI (Sezione Assistenza) Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli assicurati INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Nota Informativa 8 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

SOCIETÀ La Società Italiana Assicurazioni S.p.A.. VEICOLO L autoveicolo nonché il veicolo commerciale sino a 90 q.li nonché il motociclo assicurato. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Legale Rappresentante Andrea Bertalot Nota Informativa 9 di 9 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

PROGRAMMA TUTELARSI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. 1011 AS ed. 07/2015 Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente Assicurato sono evidenziate mediante grassetto. 1.1 DURATA CONTRATTUALE Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. La garanzia ha effetto dalle ore 24,00 della data indicata nel modulo di polizza sempreché il premio sia stato pagato a termini contrattuali, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio. Al termine dell annualità è data facoltà al Contraente Assicurato di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio, entro 15 giorni dalla scadenza. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. 1.2 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente Assicurato. 1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente Assicurato, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione 1.5 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. 1.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. Condizioni 1 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

SEZIONE I : ASSISTENZA Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti. Italiana Assicurazioni S.p.A., a norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A. All Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di validità dell assicurazione, Italiana Assicurazioni S.p.A, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza. Per poterne usufruire, l Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, attivabile a mezzo: telefono: - dall Italia: Numero Verde 800-193193 - dall estero: prefisso internazionale + 39 011.7417377 comunicando le generalità dell Assicurato; il numero di polizza; il numero di targa del veicolo assicurato; il tipo di assistenza richiesta; il numero di telefono del luogo di chiamata e l indirizzo anche temporaneo. Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora l Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa. ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni della Sezione Assistenza operano in Europa, fatte salve le eccezioni di seguito evidenziate. COSA ASSICURA Italiana Assicurazioni S.p.A., in caso d impossibilità d utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza, fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. La garanzia di soccorso stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. La garanzia opera a condizione che il veicolo si trovi su aree ad uso pubblico destinate alla circolazione di veicoli o su aree ad esse equivalenti. Sono esclusi e restano totalmente a carico dell Assicurato i costi dei dispositivi e di eventuali pezzi di ricambio. Condizioni 2 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER MOTOCICLI (DA 125 CC), AUTOVETTURE ED AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI 2.1 Auto sostitutiva In caso di furto che determini la perdita totale del veicolo, la Società prenota un autovettura sostitutiva presso un punto di autonoleggio convenzionato, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dallo stesso. La Società tiene a proprio carico le spese corrispondenti al noleggio di un autovettura di cilindrata compresa tra 1000 e 1400 c.c. fino ad un massimo di 30 giorni e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento dopo il furto, qualora il veicolo sia in grado di circolare oppure non oltre le ora 12.00 del giorno successivo a quello di riconsegna del veicolo da parte dell Ente riparatore qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente. Sono a carico dell Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta da parte del punto convenzionato di costituire un deposito cauzionale ; lo stesso deve essere versato direttamente dall Assicurato. 2.2 Invio di un taxi In caso del verificarsi degli eventi indicati in polizza e il guasto non sia immediatamente risolvibile, la Società provvede a prenotare e ad inviare un TAXI al fine di consentire all assicurato di raggiungere la propria residenza / domicilio. I costi sono a carico dell Assicurato. 2.3 Invio soccorso in caso di foratura del pneumatico In caso di foratura del pneumatico del veicolo, la Società provvede a: - Invio di mezzo di soccorso: La Società invia sul luogo dell assistenza il mezzo di soccorso che procederà, laddove possibile, ad effettuare un intervento direttamente sul posto o in alternativa a trasportare il mezzo presso la più vicina officina autorizzata presente nel raggio di 60 Km dal luogo di fermo. I costi di riparazione o sostituzione del pneumatico restano a carico dell Assicurato. 2.4 Invio meccanico In caso di avaria del veicolo impossibilitato a muoversi, la Società provvede a: Invio di meccanico: La Società invia sul luogo dell assistenza il meccanico che procederà, laddove possibile, ad effettuare un intervento direttamente sul posto o in alternativa a trasportare il mezzo presso la più vicina officina autorizzata presente nel raggio di 60 Km dal luogo di fermo. I costi di riparazione o sostituzione eventuali pezzi restano a carico dell Assicurato. 2.5 Traino veicolo In caso di avaria del veicolo impossibilitato a muoversi, la Società provvede a: - Invio mezzo per il traino del veicolo stesso: La Società invia sul luogo dell assistenza un mezzo per il traino che procederà a trasportare il mezzo presso la più vicina officina autorizzata presente nel raggio di 60 Km dal luogo di fermo. I costi di riparazione o sostituzione eventuali pezzi restano a carico dell Assicurato. 2.6 Mancato rifornimento di carburante In caso di mancato rifornimento di carburante che, rendendo il veicolo indisponibile ed inutilizzabile, ponga l Assicurato in una situazione di difficoltà che richieda un aiuto immediato, la Società provvede a: - Invio di un mezzo di soccorso: La Società invia sul luogo dell assistenza un mezzo di soccorso al fine di rifornire il veicolo con un quantitativo di carburante sufficiente a raggiungere il più vicino distributore o trasporti lo stesso presso il più vicino distributore di carburante presente nel raggio di 60 Km dal luogo di fermo. Sono esclusi e restano totalmente a carico dell Assicurato i costi del carburante. 2.7 Nevicata In caso di una nevicata che, rendendo il veicolo indisponibile ed inutilizzabile, ponga l Assicurato in una situazione di difficoltà che richieda un aiuto immediato, la Società provvede a: - Invio di un un mezzo di soccorso: La Società provvede all invio di un mezzo di soccorso per il montaggio delle catene nel caso in cui le stesse siano a bordo del veicolo e, in assenza di catene a bordo, il veicolo Condizioni 3 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

verrà portato presso il centro più vicino ove risulta possibile acquistare mezzi atti alla circolazione del veicolo su strade innevate oppure presso il deposito del soccorritore presente nel raggio di 60 Km dal luogo di fermo. 2.8 Invio autoambulanza Qualora a seguito d infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Società invierà direttamente un autoambulanza tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di 200 per sinistro. La presente garanzia si attiva solamente in caso d incidente di circolazione e l autoambulanza viene inviata direttamente sul luogo dell incidente. 2.9 Anticipo spese per la riparazione del veicolo all estero Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell Assicurato necessiti riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dello stesso fino a 750,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria. L Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria. 2.10 Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell Assicurato) In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di 250,00 complessive e 75,00 per notte e per persona. 2.11 Rimpatrio del veicolo dall estero Se, in caso di guasto, incidente o incendio avvenuto all estero, il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Società, dopo aver preso contatto con l officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell immobilizzo fino all officina preventivamente segnalata. La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) fino ad un massimo complessivo di 1.000,00 per evento. Analogamente, in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono. 2.12 Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell Assicurato) In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempari ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all Assicurato in Italia un autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili. Condizioni 4 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI SINO A 90 Q.LI 2.13 Invio autoambulanza Qualora, a seguito d incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un autoambulanza, tenendone il costo a carico dell Impresa sino ad una percorrenza massima di 200 km per l andata ed il ritorno. Qualora i predetti soggetti abbiano provveduto direttamente a reperire l autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa. In entrambi i casi l'impresa terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di 200. 2.14 Rimessaggio e custodia In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e qualora si sia dato luogo all erogazione della prestazione Traino di cui al successivo art.2.17 e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte,tenendone il costo a carico dell Impresa con il limite di 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità dell Impresa inerente alla custodia. 2.15 Invio di un autista Qualora nel corso del viaggio l autista del veicolo assicurato subisca un infortunio he gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia,provvede a fornire, tenendone il costo a carico dell Impresa con il limite di 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio. 2.16 Rientro sanitario Qualora nel corso del viaggio l Assicurato, a seguito d infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a: 1)organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell Assicurato tra: aereo sanitario appositamente equipaggiato; aereo di linea (eventualmente barellato); treno/vagone letto (prima classe); autoambulanza; altri mezzi adatti alla circostanza. 2)fare assistere l Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa. Tutti i costi d organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l Assicurato, sono a carico dell Impresa. Non danno luogo al trasferimento: le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; gli infortuni che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto. 2.17 Rientro funerario Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell Impresa con il limite complessivo di 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s intende prestata con il limite complessivo di 20.700. In presenza d un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all inumazione. Condizioni 5 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe),in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. 2.18 Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti: a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b. informazioni di primo aiuto : informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria. Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'assicurato, provvede a trasmetterlo. La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi. Prestazioni fornite nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco,Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca,Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liechtenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia: 2.19 Recupero difficoltoso del veicolo Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un officina (vedi anche le prestazioni Interventi e riparazioni sul posto e Traino di cui al successivo art.2.17). Le spese di recupero sono a carico dell Impresa con il limite di 960 per ogni anno di durata dell assicurazione. Tali limiti includono le eventuali spese a carico dell Impresa per le prestazioni Interventi e riparazioni sul posto e Traino. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell Assicurato stesso. 2.20 Soccorso stradale Interventi e riparazioni sul posto In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico dell Impresale spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d immobilizzo del veicolo assicurato,dell eventuale diritto fisso di chiamata e dell eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di 260. 2.21 Traino Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico dell Impresa, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell intervento è a carico dell Impresa entro il limite di 700 per ogni anno di durata dell assicurazione. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 km DALLA SEDE DI LAVORO DELL AUTISTA Prestazioni fornite in Europa: 2.22 Spese di hotel In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e a seguito di una delle prestazioni di cui ai precedenti punti 2.15 Recupero difficoltoso del veicolo e 2.16 Soccorso stradale, qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d una o più notti, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico dell Impresale spese di pernottamento e di prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e comunque con il limite di 80 per notte. Condizioni 6 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

2.23 Servizi medico sanitari di prima necessità in viaggio Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato mentre è in viaggio, l Impresa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all ente erogatore, tenendo a carico dell Impresa i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti: a. in Italia, 260 per evento; b. all estero, 800 per evento. La garanzia non è operante nei seguenti casi: 1)situazioni patologiche di cui il Contraente sia a conoscenza alla data d inizio della copertura; 2)cure per malattie mentali, infortunio intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili; 3)infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idroscì, di uso di guidoslitte per competizione; 4)infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o da azioni delittuose commesse dal conducente del veicolo assicurato; 5)cure ed interventi riguardanti l eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite; 6)prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo. Prestazioni fornite in Europa, esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: 2.24 Spedizione di pezzi di ricambio In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, qualora i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l officina ove è ricoverato il veicolo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo,ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. All atto della richiesta l Assicurato deve fornire i seguenti dati: 1) marca e modello del veicolo assicurato; 2) numero di telaio (completo di prefisso); 3) anno di fabbricazione del veicolo assicurato; 4) cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio. 2.25 Interprete a disposizione Qualora il l Assicurato sia fermato od arrestato all estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 520. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni S.p.A. per l attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. 2.26 Anticipo spese per la riparazione del veicolo all estero Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell Assicurato necessiti riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dello stesso fino a 750,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria. L Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. Condizioni 7 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria. 2.27 Rimpatrio del veicolo dall estero Se, in caso di guasto, incidente o incendio avvenuto all estero, il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Società, dopo aver preso contatto con l officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell immobilizzo fino all officina preventivamente segnalata. La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) fino ad un massimo complessivo di 1.000,00 per evento. Analogamente, in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono. 2.28 Rientro o prosecuzione del viaggio In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempari ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all Assicurato in Italia un autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili. COSA NON ASSICURA 3.1 DELIMITAZIONI Italiana Assicurazioni S.p.A. non presta le garanzie previste in polizza qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: 1. stato di guerra, rivoluzione, saccheggi ed in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; 2. eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni; 3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 4. atti dolosi dell Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio; 5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti; 7. atti di pura temerarietà dell Assicurato o dell autista del veicolo assicurato. L assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada e qualora l indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall accadimento degli eventi assicurati. Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie. GESTIONE DEI SINISTRI 3.2 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro. Italiana Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni. Condizioni 8 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

3.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato o per negligenza di questi. Italiana Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. SEZIONE II : TUTELA LEGALE NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto di Italiana Assicurazioni da ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A. con sede in Verona, 37135 - Viale del Commercio 59, tel.: 045/8290411, fax: 045/8290449 045/8290557 (in seguito denominata ARAG) alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. COSA ASSICURA 4.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Italiana Assicurazioni S.p.a. nel limite del massimale di euro 5.000 per anno e per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell Art. 4.5 Gestione del sinistro ; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art.. 4.5 Gestione del sinistro ; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale. 4.2 DELIMITAZIONI L Assicurato è tenuto a: a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; b. ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di : - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 4.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: a. per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; b. per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto; c. in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. Condizioni 9 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : a. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: a. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; b. indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE a. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. b. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. c. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. d. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. e. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. f. Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: - informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 4.5 GESTIONE DEL SINISTRO Italiana Assicurazioni S.p.a. ricevuta la denuncia del sinistro, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Condizioni 10 di 14 Mod. 1011 AS ed. 07/2015