Decreto 102/2014: contenuti e attuazione Ilaria Bertini Unità Tecnica Efficienza Energetica UTEE Direttore Aggiunto www.efficienzaenergetica.enea.it 1
D.Lgs. 102/2014 Strategia Europa 2020 e in attuazione della direttiva 27/2012/EU stabilisce un quadro di misure per la promozione dell'efficienza energetica per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di ridurre i consumi di energia primaria di 20 milioni di toeentro il 2020 2
Art.5 Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale A partire dal 2014 e fino al 2020 gli immobili della Pubblica Amministrazione centrale dovranno essere sottoposti a riqualificazione energetica nella misura minima del 3% all anno Stanziamenti di risorse fino a 380 milioni di euro per l intero periodo 2014-2020 Per l attuazione saranno applicati i seguenti criteri: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l esecuzione dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento Strumenti: fondo per l EE (art. 15), FTT, EPC, ESCO, incentivi comunitari/nazionali/locali 3
Fondo nazionale per l efficienza energetica Miglioramento EE edifici della PA Priorità di accesso creare nuova occupazione; Effcientamentointeri edifici ad uso residenziale (edilizia popolare) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; EE dei servizi e Realizzazione introdurre reti misure di Finalità protezione antisismica in infrastrutture pubbliche teleriscaldamento/ aggiunta alla riqualificazione energetica; (illuminazione pubblica) teleraffrescamento realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione EE e riduzione distribuita dei a biomassa. consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. 4
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni 5
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all ENEA e all ISPRA che ne cura la conservazione. 6
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme relative agli auditor energetici. 7
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia 5. L ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l anagrafica del soggetto obbligato e dell auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 8
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia 5. L ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all impresa. L attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. 7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell articolo 16. 9
Art. 16 Sanzioni Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 10
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Entroil30giugnodiogniannoENEA,apartiredall anno2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti. 11
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell ottenimento della certificazione ISO 50001. 12
Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento, certificazione 1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per l approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell energia, sistemi di gestione dell energia, diagnosi energetichee alle disposizioni del presente decreto. 13
Art. 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica Il regime obbligatorio di efficienza energetica è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi 14
Art. 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica 1) Aggiornamento delle attuali linee guida 2) Valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi. 15
Art. 7 Le 14 guide operative ENEA sono liberamente scaricabili da: http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/ 16
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Guide operative INDICE 1. PERCHÉ UNA GUIDA OPERATIVA 2. GENERALITÀ SUL SETTORE 2.1 DATI DESCRITTIVI 2.2 I CONSUMI DI ENERGIA 3. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 4. L INDIVIDUAZIONE DELLABASELINE 5. STIME RELATIVE AL POTENZIALE DI PENETRAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO 6. L ALGORITMO DI CALCOLO DEI RISPARMI 7. INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 8. BIBLIOGRAFIA 9. TRE REGOLE DA SEGUIRE 10. GLOSSARIO 18
Assistenza sui CB Più di 45.000 download ad oggi 19
Art. 13 ENEA, in collaborazione con le Regioni, le associazioni di categoria, in particolare le ESCO e quelle dei Servizi energetici e con le associazione dei consumatori, predisponga un Programma triennale di formazione ed informazione per promuovere l'uso efficiente dell'energia. Accrescere l atteggiamento favorevole verso l E.E.attraverso una comunicazione che rafforzi il sentimento positivo e contribuisca al un cambiamento negli atteggiamenti contrari; Favorire la conoscenzae l accesso alle informazioni, attraverso una comunicazione chiara, trasparente, rigorosa che utilizzi un linguaggio non tecnico ma facilmente comprensibile; Stimolare i comportamenti orientati all E.E.all insegna della condivisione di valori comuni attraverso comportamenti e scelte individuali; 20
Progettazione Il Piano sarà quindi sviluppato all insegna della gradualità. Nello specifico, sono previste tre distinte fasi: Start up 2015: fase iniziale, basata su un attività massiva di informazione/comunicazione sugli obiettivi del Programma, attraverso messaggi il più possibile semplici e diretti sui temi dell efficienza e del risparmio Central 2016: fase centrale del Programma, nella quale la copertura informativa viene massimizzata e diffusa ove si riscontrino carenze. Avvio delle azioni mirate verso i destinatari individuati Final2017: comunicazione dei risultati e prospettive future. Analisi dell impatto comunicativo globale. Valutazione e preparazione per il periodo di programmazione successivo. Per ogni anno sarà previsto un PIANO DI ATTUAZIONE (piano operativo annuale) 21
Grazie per l attenzione 22