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Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

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AREA COORDINAMENTO Via Salandra, 13 00187 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2012.90 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 29 febbraio 2012 Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede AVEPA Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA AGREA Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 Trento OPPAB Via Crispi, 15 39100 Bolzano ARCEA Via E.Molè 88100 Catanzaro Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43

C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 Coordinamento CAAGCI Via A.Bargoni, 78 00153 ROMA Coordinamento CAALPA Via L.Serra, 37 00153 Roma Coordinamento CAA AIPO Via berico II, 35 00193 ROMA E p.c. Ministero Politiche Agricole imentari e Forestali - Dip.to delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di mercato Via XX Settembre 20 00186 ROMA la A Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI SIN S.P.A. Via Salandra 13 2

OGGETTO: NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI TITOLI DI CONDUZIONE Con le circolari AGEA prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 e prot. n. ACIU.2012.28 del 25 gennaio 2012, sono state apportate alcune modifiche al Manuale delle procedure del fascicolo aziendale allegato alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005. fine di rendere di più agevole comprensione e consultazione la normativa sopra citata, la presente circolare abroga e sostituisce in toto le circolari prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 e prot. n. ACIU.2012.28 del 25 gennaio 2012. Si premette innanzitutto che il Manuale delle procedure del fascicolo aziendale, allegato alla nota in oggetto, indicava nella sua formulazione originaria, fra i possibili documenti presentabili dall azienda interessata per dimostrare il possesso dell idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiedere la concessione dei benefici, anche le dichiarazioni sostitutive attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Con l espressione dichiarazione sostitutiva, più esattamente, si fa riferimento ad una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, registrata presso l Agenzia delle Entrate che, sostanzialmente, costituisce la prova della forma contrattuale contratto di affitto verbale o contratto di comodato verbale. Poiché la previsione della dichiarazione sostitutiva resa dal conduttore delle superfici interessate crea notevoli incertezze sull effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie interessata, al fine di evitare che i pubblici contributi siano erogati ai non aventi diritto, si ritiene di dover escludere la possibilità che la conduzione di superfici in affitto sia dimostrabile con dichiarazioni unilaterali tramite compilazione del modello di registrazione ai fini fiscali di un contratto di affitto verbale ovvero con la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e la conseguente allegazione del modello di registrazione ai fini fiscali, salvo quanto di seguito specificato. L esigenza di evitare le predette incertezze sull effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, peraltro, viene vieppiù rafforzata dalle recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia di agricoltura. Infatti, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, al secondo comma dell art. 25 specifica che i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Una tale formulazione comporta la necessità che gli Organismi pagatori, cui compete la gestione e l aggiornamento dei fascicoli aziendali, mettano a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni - che in forza della norma in questione sono evidentemente dispensate dal compiere sui dati del fascicolo ulteriori loro controlli - informazioni dotate del più elevato livello possibile di attendibilità. 3

Tali considerazioni inducono, come si è detto sopra, a non prevedere il ricorso, come prova dell esistenza tra due soggetti di un contratto verbale, a forme di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che, per la loro provenienza dal conduttore delle superfici, richiedono puntuali modalità di verifica ed asseverazione da parte della Pubblica Amministrazione che devono essere necessariamente adottate in ciascun caso specifico. Ciò comporta che, ai fini della verifica ora detta, se i fascicoli aziendali siano costituiti direttamente presso una Pubblica Amministrazione che abbia sviluppato un sistema di verifica o certificazione dei dati dei fascicoli aziendali che comprenda anche controlli a campione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazioni unilaterali di contratti di affitto o comodato verbali) diretta a comprovare la conduzione di superfici sia resa dal conduttore ad un pubblico ufficiale di dette amministrazioni è idonea a comprovare la conduzione delle superfici cui essa si riferisce, ferma restando la facoltà dei funzionari incaricati della ricezione della dichiarazione di effettuare autonome verifiche procedendo anche agli obblighi diretti di denuncia che fanno capo ad un pubblico ufficiale. La dichiarazione deve indicare, altresì, il CUAA del concedente. In ogni caso, e fermo restando tutto quanto precede, a seguito di approfondimenti della materia conseguenti alle segnalazioni di problematiche evidenziate da alcuni Organismi pagatori, Regioni e CAA, scaturenti dalla rigida applicazione di quanto sopra esposto, si ritiene che sia possibile comprovare il possesso di un valido titolo di conduzione di superfici con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà nei seguenti casi: a) la conduzione di superfici da parte di un coerede/comproprietario è provata con dichiarazione del medesimo attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri comproprietari/coeredi; b) la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di più coeredi/comproprietari è provata con dichiarazione del conduttore attestante la conduzione della superficie in questione E: 1) dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che esprime il consenso alla conduzione della medesima superficie di tutti i coeredi/comproprietari ovvero 2) dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che attesti l esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell articolo 1102 del codice civile. In tali casi codesti Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il CUAA del coerede/comproprietario concedente che effettua una delle dichiarazioni di cui sopra; c) la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di un comune o comunità montana o altri enti pubblici è provata con dichiarazione del conduttore attestante la conduzione della superficie in questione; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA dell ente pubblico concedente; d) la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato). Si precisa che tutte le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva. 4

L utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà non è invece consentito qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia una società o un associazione, ovvero il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, come specificato nell allegato alla presente circolare. Si conferma inoltre che le disposizioni di cui alla circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 non hanno applicazione retroattiva e quindi sono applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l inserimento nel fascicolo successivamente alla data della circolare stessa (25 novembre 2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto). la luce di quanto sopra, l allegato 2 alla nota prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 nei punti sotto elencati, è riformulato come riportato nell allegato della presente circolare. Infine, per quanto riguarda il monitoraggio sui titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell ambito del SIAN è data immediata evidenza della presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici, e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO (F. Martinelli) 5