Connessione con scambio sul posto



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Connessione con scambio sul posto Che cosa è lo scambio sul posto Qualsiasi cliente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico con potenza nominale minore o uguale a 20 KW può scegliere di usufruire del servizio di scambio sul posto. E tuttavia indispensabile che sull impianto sia attiva - o venga richiesta contestualmente - una fornitura di energia elettrica intestata allo stesso nominativo che richiede il servizio di scambio e che il punto di immissione e di prelievo dell energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con il servizio di scambio sul posto, a partire dalla data di attivazione dell impianto, l energia prodotta e non assorbita immediatamente viene immessa in rete e misurata dal contatore bidirezionale installato nel punto di connessione; lo stesso contatore misura l energia prelevata dalla rete. Annualmente è previsto che venga effettuato un saldo tra l energia immessa in rete dall impianto e l energia elettrica prelevata dalla rete e che venga addebitato al cliente solo l eventuale saldo di energia prelevata in più rispetto all immessa. L eventuale saldo positivo di energia immessa viene portato a credito per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni, per essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi. In tal modo il cliente conserva l energia elettrica autoprodotta e non utilizzata. Come attivare il servizio di scambio sul posto L attivazione del servizio di scambio prevede che venga stipulato il Contratto di Scambio. Tale contratto regola le modalità di compensazione tra l energia elettrica immessa in rete dall impianto di produzione e quella prelevata dalla rete nello stesso punto di connessione attraverso una fornitura attiva, alla quale l impianto fotovoltaico verrà collegato. Nel caso di cliente di Enel Servizio Elettrico, agli adempimenti per assicurarti lo scambio sul posto provvede direttamente la stessa Enel Servizio Elettrico. Le condizioni tecniche ed economiche del servizio di scambio sono disciplinate dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, nella Delibera 28/06 e nella Delibera 89/07 (e successive modifiche ed integrazioni). Per poter usufruire del servizio di scambio è necessario richiedere, oltre alla connessione alla rete elettrica, il servizio di scambio dell'energia elettrica e, se si intende beneficiare degli incentivi, anche il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta. Pertanto dovrai inviare la tua richiesta di connessione con scambio ad Enel Servizio Elettrico, che si farà carico di provvedere ad attivare il servizio di scambio. Clicca qui per sapere come richiedere la connessione con scambio sul posto. Enel Servizio Elettrico provvede a tutto Se sei un cliente rientrato dal Mercato Libero ed hai un impianto fotovoltaico già connesso o in corso di connessione, anche in questo caso Enel Servizio Elettrico provvederà a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assicurarti il servizio di scambio sul posto. In questo caso ti preghiamo di fornire/confermare i seguenti dati: Nominativo del titolare dell'impianto Numero POD Indirizzo dell'impianto Chiamando il numero verde 800 900 800. Se vuoi richiedere il trasferimento di proprietà dell'impianto fotovoltaico e la conseguente variazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica e per il servizio di scambio, compila il modulo " Richiesta trasferimento proprietà impianto fotovoltaico " disponibile in formato.pdf nella colonna a destra e invialo, dopo averlo sottoscritto, ad Enel Servizio Elettrico S.p..A. Casella Postale 1100 - Fonti Rinnovabili - 85100 Potenza.

Richiesta di connessione con scambio sul posto Per richiedere la connessione con scambio sul posto per il tuo impianto fotovoltaico di potenza minore o uguale a 20 kw, utilizza il modulo di richiesta disponibile in formato.pdf nella colonna a destra e spediscilo al seguente indirizzo: Enel Servizio Elettrico Casella Postale 1100 FONTI RINNOVABILI 85100 POTENZA All interno del modulo dovrai inserire le seguenti informazioni: dati del richiedente (nominativo/ragione sociale, codice fiscale /partita IVA) e i recapiti (indirizzo/telefono fisso/cellulare/fax/e-mail) da utilizzare per i successivi contatti; dati relativi all'impianto (art. 3 dell'allegato alla Delibera 89/07); estremi della fornitura cui lo stesso sarà collegato (intestatario, indirizzo e numero cliente); richiesta del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione, per beneficiare delle incentivazioni tariffarie previste dal Decreto Ministeriale del 19/2/07; intenzione di usufruire dello scambio sul posto ai sensi della Delibera 28/06. Alla Richiesta dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: planimetria catastale con indicazione dell'area dell'impianto fotovoltaico; schema unifilare dell'impianto a corrente alternata tra i generatori e convertitori ed il punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema devono essere indicati in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; documentazione progettuale (Copia del progetto preliminare dell'impianto firmato da professionista o tecnico abilitato) degli interventi previsti secondo la Norma CEI 0-2; ricevuta del versamento effettuato per il corrispettivo fisso, attualmente stabilito dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas in 32,57, iva inclusa. Il pagamento del corrispettivo fisso dovrà essere effettuato sui conti correnti di Enel Servizio Elettrico riportati all interno del modulo Istruzioni per il pagamento del corrispettivo fisso disponibile in formato.pdf nella colonna a destra, specificando in stampatello, nella causale del versamento: il NOMINATIVO ed il CODICE FISCALE del richiedente la connessione con scambio; la dicitura RICHIESTA CONNESSIONE SCAMBIO con l INDIRIZZO COMPLETO dell impianto; il NUMERO CLIENTE se è già esistente la fornitura di energia elettrica. ATTENZIONE: Nel caso di domande pervenute incomplete non potranno decorrere i termini previsti dalla Delibera AEEG n. 89/07 per la comunicazione del preventivo. Al ricevimento della Richiesta (e della documentazione necessaria), è previsto che Enel Distribuzione contatti il cliente per un sopralluogo presso l'impianto finalizzato alla definizione di un preventivo con indicazione degli oneri dovuti e dei tempi necessari per la connessione dell'impianto stesso. E previsto inoltre che il cliente riceva una specifica informativa su criteri e modalità di connessione e su ulteriore documentazione tecnica che dovrà essere presentata.

Delibera n. 89/07 Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007); gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 11 novembre 1961, n. 949; il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86); il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6; il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04); la deliberazione dell Autorità 30 gennaio 2004,n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); la deliberazione dell Autorità 29 luglio 2004,n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04); la deliberazione dell Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05); la deliberazione dell Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06); la deliberazione dell Autorità 9 giugno 2006,n. 111/06 come modificata e integrata; la deliberazione dell Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06; la deliberazione dell Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07); la deliberazione dell Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07); il documento per la consultazione 26 febbraio 2007 relativo alle condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007); le risposte al documento per la consultazione 26 febbraio 2007.

Considerato che: l articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l altro, sulle fonti energetiche rinnovabili; la legge n. 481/95: a. all articolo 1, comma 1, attribuisce all Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell efficienza dei servizi di pubblica utilità; b. all articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l Autorità emani direttive concernenti la produzione e l erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche; c. all articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all utente; d. all articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h); ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall Autorità per l erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica; l articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall Autorità in materia; con la deliberazione n. 281/05 l Autorità ha adottato condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; con la deliberazione n. 40/07 l Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità (di seguito: procedimento n. 40/07); e che, nell ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007; in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007: a. le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l altro, che: i. la valutazione del tipo di intervento necessario all erogazione del servizio di connessione sia lasciata in capo ai distributori e non sia derivata da un meccanismo convenzionale, pur potendo valere la classificazione delle tipologie di intervento già stabilite dalla deliberazione n. 4/04 in lavori semplici o complessi; ii. ai fini della connessione di impianti di produzione, a fronte di qualunque richiesta di connessione di nuovi impianti o di potenziamenti di impianti esistenti, è sempre necessario svolgere adeguate verifiche che potrebbero rivelare la necessità di effettuare adeguamenti della rete elettrica esistente; iii. gli adeguamenti di cui al precedente punto ii. potrebbero essere necessari anche in casi in cui l eventuale connessione esistente a cui la richiesta di connessione per l immissione si riferisce sia già dimensionata in prelievo

per una potenza pari o superiore alla complessiva potenza in immissione richiesta; iv. ai fini della semplicità dell accesso al sistema elettrico per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia è opportuno non prevedere la prestazione di garanzie finanziarie introdotta, viceversa, per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche in media e in alta tensione; v. sempre al fine della semplicità, sarebbe opportuno adottare, per la determinazione delle condizioni economiche del servizio di connessione, il medesimo sistema di corrispettivi medi convenzionali attualmente applicabile per la connessione dei clienti finali, fatta eccezione per la connessione di impianti di produzione fortemente delocalizzati rispetto alla rete elettrica esistente in analogia alle disposizioni di cui al Titolo V del provvedimento Cip n. 42/86; vi. ai fini di una più ordinata gestione dei rapporti tra soggetti esercenti il servizio di distribuzione e gli utenti di tale servizio, sarebbe opportuno prevedere l unicità del soggetto titolare del punto di connessione; vii. in linea generale, la presenza e l atteso incremento dell ammontare di generazione distribuita potrebbero comportare esigenze di sviluppo delle reti di distribuzione dell energia elettrica e modalità di gestione delle medesime reti diverse da quelle attuali; viii. la fissazione di indennizzi automatici in seguito a ritardi nella realizzazione della connessione dovrebbe rifarsi alla metodologia già adottata nell ambito della deliberazione n. 281/05; b. i produttori hanno rappresentato, tra l altro, che: i. sarebbe opportuno stabilire un limite di potenza (ad es. 50 kw) al di sotto del quale, la connessione sia comunque effettuata in bassa tensione; ii. le condizioni regolanti le procedure per la connessione e le regole tecniche per la connessione dovrebbero trovare applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale riducendo al minimo (al limite annullando) eventuali margini di discrezionalità dei singoli distributori; iii. l unicità del soggetto titolare del punto di connessione potrebbe ostare all adozione di schemi gestionali delle realtà di produzione e consumo volti al conseguimento di maggiore flessibilità ed efficienza gestionale; iv. dovrebbe essere stabilito un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella realizzazione della connessione che dia un segnale rilevante ai distributori, prevedendo, in particolare, che sia eliminata la previsione dell esonero al versamento degli indennizzi automatici in caso di ritardi nell attivazione della connessione per cause imputabili a soggetti terzi; v. sarebbe auspicabile la redazione di un corpo normativo unitario relativo alla connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche; le osservazioni al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 formulate dalle imprese distributrici hanno evidenziato una struttura di costo sottostante all erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione dell energia elettrica differente da quella relativa alla connessione di impianti di consumo che si sostanzierebbe in un asimmetria di trattamento della potenza richiesta rispettivamente in immissione e in prelievo, con ciò determinando la conseguenza di non poter assumere la potenza eventualmente disponibile in prelievo come potenza sicuramente disponibile anche per l immissione; gli elementi di cui al precedente alinea riguardano solamente gli aspetti infrastrutturali delle reti di distribuzione e non riguardano eventuali costi corrispondenti all introduzione di nuove modalità di gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita; fermi restando gli elementi indicati nei due precedenti alinea, lo stato evolutivo del procedimento n. 40/07 e le valutazioni quantitative fornite in esito al processo di consultazione non consentono ancora una precisa quantificazione dei parametri atti alla

completa finalizzazione della struttura di corrispettivi per la connessione della generazione distribuita; pertanto, allo stato attuale, pur nel rispetto dei principi di efficienza economica di cui alla legge n. 481/95, risulta possibile unicamente esprimere una differenziazione di carattere metodologico nella struttura dei corrispettivi per la connessione della generazione distribuita rispetto alla connessione dei clienti finali, lasciando la completa caratterizzazione di tale struttura al momento in cui saranno disponibili maggiori elementi in esito al procedimento n. 40/07. Ritenuto opportuno: adottare condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv secondo lo schema indicato nel documento per la consultazione 26 febbraio 2007 modificato e integrato in aderenza agli esiti del processo di consultazione, prevedendo: a. nelle more della finalizzazione del procedimento n. 40/07, la fissazione di una struttura di corrispettivi per la connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica differenziata rispetto alle connessioni di impianti di consumo, pur tuttavia lasciando inalterati gli effetti economici che si avrebbero rispetto alle condizioni risultanti dall applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento Cip n. 42/86 per i clienti finali, fatta eccezione per un corrispettivo fisso da versare all atto della presentazione delle richiesta di connessione; b. ai soli fini dell erogazione del servizio di connessione, la gestione unitaria del punto di connessione da parte del soggetto che richiede la connessione; c. l introduzione di una soglia minima al di sotto della quale la connessione deve essere erogata sicuramente in bassa tensione; stabilire un sistema di indennizzi automatici che l impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che: a. il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato; b. la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi; c. in virtù del principio esposto alla precedente lettera b), l indennizzo automatico sia fissato pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni giorno di ritardo del completamento della connessione, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, corrispondenti ad un indennizzo automatico di euro 900 (novecento), indipendentemente dall entità della potenza richiesta per la connessione; procedere all adozione di condizioni dedicate alla connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento solo in esito ai procedimenti per l attuazione del decreto legislativo n. 20/07 al fine di contestualizzare le osservazioni trasmesse al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 con gli esiti dei predetti procedimenti DELIBERA 1. di approvare le condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv di cui all Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di abrogare l articolo 4 della deliberazione n. 28/06; 3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.