Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

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Transcript:

Allegato A Comune di Locorotondo Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio Approvato con Deliberazione di C.C. n.ro 53 del 28/09/2017

Articolo 1. Composizione 1. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità Commissione, è un organo collegiale tecnico - consultivo istituito ai sensi dell art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell art. 8 della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 28/2016. 2. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque componenti, esterni all Amministrazione Comunale, di cui almeno quattro in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali, oltre ad un sesto componente aggiuntivo, laureato in Ingegneria o architettura o Agrotecnico laureato, esperto in materia di VAS. 3. Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali: - tutela paesaggistica e pianificazione territoriale Ingegnere o Architetto; - storia dell'arte e dell'architettura Architetto; - scienze agrarie e forestali Agronomo ovvero Agrotecnico laureato o dottore in scienze forestali; - scienze della terra e geomorfologia Geologo; - tutela delle zone di interesse archeologiche (art. 142 co.1 lett. m del codice e art. 75 co. 3 NTA PPTR ) e delle aree a a rischio archeologico (art. 76 co. 2 lett. C NTA del PPTR) Archeologo. - tutela paesaggistica (componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia di tutela paesaggistica anche appartenente ad altra pubblica amministrazione o iscritto ad un albo professionale) - Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico; 4. Ai lavori della Commissione partecipano il Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandato il rilascio dell Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004 e art. 90 della NTA del PPTR e dell'accertamento della Compatibiltà Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, ed in materia di VAS, senza diritto di voto. 5. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato con decreto sindacale, può essere individuato un sub-responsabile del procedimento, ferma restando la competenza del Responsabile Unico deputato al rilascio del provvedimento finale. Articolo 2. Nomina e durata 1. La Commissione, viene nominata con Determinazione Dirigenziale, compresa anche dei cinque componenti sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o impedimento temporaneo di un componente, svolge le proprie funzioni nell ambito territoriale. 2. Il Comune capofila ai fini della nomina dei componenti, si avvarrà di avviso pubblico, anche attraverso short list il cui schema di avviso sarà approvato con determina del Dirigente dell Ufficio Tecnico. 3. Il responsabile ai fini della nomina dei componenti, si avvarrà di apposito avviso pubblico; i componenti verranno scelti attraverso valutazione dei curricula secondo i criteri da definirsi in apposito avviso pubblico, il cui schema sarà approvato con determinazione del responsabile del settore tecnico; 4. La Commissione resta in carica per 3 anni dalla nomina ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta 5. Alla scadenza del termine, La Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre un anno dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti. 6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il responsabile del Settore tecnico provvederà alla sua sostituzione con apposita determinazione. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 7. La selezione dei curricula raccolti dagli avvisi pubblici resta in vigore per l intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti. 8. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto un importo di 10,00 cadauno a procedimento concluso (parere favorevole o sfavorevole). 9. La selezione di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata.

Articolo 2bis. Contenuti dell'avviso pubblico Criteri di ammissibilità I Componenti della Commissione locale paesaggio saranno individuati tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di idoneo titolo attinente alla categorie disciplinari di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del presente regolamento, potranno partecipare alla selezione anche dipendenti pubblici con esclusione di quelli in servizio presso l amministrazione del Comune di Locorotondo previa autorizzazione delle amministrazioni di competenza; Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata; Le domande ammissibili pervenute entro i termini verranno valutate considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità, ed il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alla funzioni connesse all'incarico; Una commissione tecnica composta da tre dirigenti o funzionari, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai seguenti criteri: 1. (per i laureati) massimo 10 punti per i titoli di studio di cui: - per il diploma di laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea con la formula Pi = (Vi/110)x5. Dove Vi è la votazione di laurea conseguita; - lode 0,5 punti; - Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in riferimento alle funzioni connesse all'incarico: 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli. 2. (per il tecnico non laureato) massimo 10 punti per il titolo di studio di cui: - per il diploma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturità con la formula (Vi/100)x5. Dove Vi è la votazione di maturità espressa in centesimi; - max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi in materia di Paesaggio; 3. (per tutti) massimo 25 punti per attività professionale nelle materie attinenti svolta ed ulteriori titoli significativi di cui: - attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari elencati al comma 3 dell'art 1 del presente regolamento nell'ambito della libera professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti; - servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti; - altri elementi desumibili dal curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non considerati nei punti precedenti es. esperienza in altre Commissioni Locali del Paesaggio ) massimo punti 5. Articolo 3. Casi di incompatibilità 1. Sono incompatibili gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 2. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall aula, quando: 1. siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall intervento sottoposto all esame della Commissione; 2. siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista; Dell osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale. 3. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta di almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art.2. Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari 1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione, salvo quanto previsto al c. 2 dello stesso art. 3.

2. L ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune, accertata la ricorrenza dell ipotesi decadenziale, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo di norma dall elenco dei curricula acquisiti. 3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata con determina del responsabile del settore tecnico sulla scorta di relazione del responsabile del procedimento con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2. Articolo 5. Attribuzioni 1. La Commissione nell esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori e non vincolanti in relazione ai procedimenti: - di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art. 10 della LR20/2009 per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; - di autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'art. 106 delle NTA del PPTR; - nei procedimenti di Verifica di assogettabilità a VAS di cui all'art. 8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché nei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra, previa convocazione del componente aggiuntivo esperto per i procedimenti di VAS; 2. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti. 3. La Commissione può inoltre: a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l illustrazione del progetto; d. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e archeologica. 4. La commissione, nell esprimere il parere di cui al comma 1, del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. Articolo 6. Organi e procedure 1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le funzioni di sostituto sono svolte dal componente più anziano. 2. La convocazione compete al responsabile unico del procedimento o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica certificata o per SMS, almeno tre giorni prima della seduta. 3. Il Comune garantirà, la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso Comune. 4. Il Comune fornirà la sede e le attrezzature necessarie per l espletamento delle attività della Commissione; Il Comune assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali, provvederà al servizio di segreteria. 5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo richiedente e/o progettista limitatamente per l illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio del provvedimento finale che provvede all illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal responsabile unico del procedimento, anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di

segretario verbalizzante la seduta. 7. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell adunanza della Commissione stessa che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali. 8. Il verbale deve indicare un numero progressivo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all istruttoria della pratica o all argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l esito della votazione e su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario. 9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti. 10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto. 11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente. 12. La Commissione deve sempre motivare l espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Articolo 7. Funzioni del Responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche 1. Il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio del provvedimento finale partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione; Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Comune Capofila con Determinazione del Dirigente dell Ufficio Tecnico. I comuni partecipanti all associazione individuano uno o più sub - responsabili del procedimento, ferma restando la competenza del Responsabile Unico deputato al rilascio del provvedimento finale. 2. Il Responsabile del Procedimento ed i sub - responsabili, devono essere in ogni caso, soggetti diversi da quelli cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica. 3. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il Comune ricevente nomina un sub - responsabile del procedimento che istruisce la pratica, rimettendo gli atti al Responsabile Unico del Procedimento presso i rispettivi comuni nel termine di giorni 10 dall avvenuta ricezione. 4. Il Responsabile Unico del Procedimento completa l istruttoria e rimette gli atti alla Commissione nei successivi 10 giorni per l acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa. 5. Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere della Commissione trasmette ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati all'istanza, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento finale la cui competenza rimane in capo al Comune capofila. 6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 10 dal parere della Commissione fatti salvi i provvedimenti di cui all art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Articolo 8. Termini per l espressione del parere 1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque in termine congruo rispetto a quello assegnato dal precedente articolo al Responsabile Unico del Procedimento. 2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazione richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione. Articolo 9. Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali.