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Delibera n. 610 del 31 maggio 2016 OGGETTO: Richiesta di parere presentata dall Ufficio Legislativo del Ministero della Salute. Estensionee dei contratti della Dire Generale della digitalizza del sistema informativo. AG 21/2016/AP L art. 311, co. 2 d.p.r. 207/2010 prevede alla lettera a) le esigenze derivanti da «sopravvenutee disposizioni legislative e regolamentari», per le quali non ravvisa il connotato della imprevedibilità, e al comma 4 consente una estensionee contrattuale fino a concorrenza dii un quinto del prezzo complessivo o previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni. Estensione entro il quinto sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari Art. 114 d.lgs. 163/2006; art. 311,, co. 2 e 4 d.p.r. 207/2010 Il Consiglioo Visti il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e il d.lgs. 50/2016; Visto l appunto dell Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici; Considerato in fatto Con nota acquisita al prot. n. 71462 del 5 maggio 2016, l Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha sottoposto all atten dell Autorità unaa richiesta di parere in ordine o alla correttezza dell operatoo della Dire Generale della digitalizza del sistema informativo del Ministero relativamente allaa estensione di due contratti in essere e del relativo impegno di spesa. L Ufficio Legislativo riferisce in proposito che la Dire Generale ha disposto, in particolare, l estensionee del contratto stipulato il 15 novembre 2013, per un importo massimo complessivo di euro 46.021.939,,84, con l RTI Accenture S.p.a. Engineering S.p.a. Almaviva S.p.a Telecom Italia S.p.a., avente ad oggetto la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, e il contrattoo stipulato il 22 maggio 2014, per un importo di euro 10.095.165,00, con c l RTI KPMG Advisory S.p.a. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. Sinergetica S.r.l. Nolan, Nortonn Italia S.r.l.., avente ad oggetto servizi professionali a supporto dell evolue del Nuovoo Sistema Informativo Sanitario e dello sviluppo di metodologie nell ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo dell assistenzaa sanitaria. La Dire avrebbe individuato nell art. 1144 (Varianti in corso di esecu) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e nell art. 311, co. 4 (Varianti introdottee dalla sta appaltante) del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 la legittima ad agire in tal senso, motivando in particolare sulla s base della sopravvenienza di 1

disposizioni legislative e regolamentari, in quanto il 10 luglio 2014 è stato siglato il Patto della salute, che ha previsto la realizza dei sistemi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogatee nell ambito dell assistenza primaria, e la successiva legge di stabilità 232 dicembre 2014, n. 190, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 2 milionii di euro perr l anno 2015 (art. 1, co. 565). Con determine dell 11 febbraio 2015 la D.G.. disponeva quindi l indi dellaa procedura di aumento dei contratti in parola, ai sensi e per gli effetti dell art. 114 del d.lgs. 163/2006 e dell articolo 311, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010, per gli importi, rispettivamente, di euro 1.000.155,64 e di euro 999.844,36,, sulla base della considera per cui «l implementa dei predetti flussi informativii richiede la loro integra nel Sistema Informativoo Sanitario Nazionale»» (estensione contrattoo Accenture) ed è stata «valutata l esigenza di acquisire studi di fattibilità e supporto specialistico per la realizza dei predetti flussi informativi» (estensione contratto KPMG). L U.L. del Ministero nutre perplessità sulla legittimità della vicenda contrattuale sopra esposta, in quanto dubita che si possa configurare il requisito dell imprevedibilità delle circostanze sopravvenute, trattandosi di attività previste dallaa legge e dalla stessa finanziate. I servizi ulteriori apparirebbero inoltre «un quid pluris distinto dall attività del contratto originario», e pertanto non sembrerebbe ricorreree neppure l ipotesi di servizi complementari non compresi nel progetto iniziale di cui all art. 57, co. 5 d.lgs. 163/2006. L Ufficio istante richiama infine l art. 106 del Nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed evidenzia come la disciplina delle varianti, alla luce delle nuove disposizioni, appaia ancora più restrittiva e le modifiche contrattuali debbano essere previste nei documenti di gara g iniziali.. Alla luce di quanto rappresentato, L U.L. istante rileva come le nuove prestazioni contrattuali sembrino configurarsi in realtà quali nuovi affidamenti, e in tal caso avrebbero dovutoo essere rispettosi dellee procedure di evidenza pubblica. * * * Al fine di rendere il parere richiesto, si premette che le variazioni in aumento di cui si s discute si riferiscono a contratti stipulati il 15 novembre 2013 e il 22 maggio 2014, e pertanto ricadono sotto la disciplina previgente del d.lgs. 163/2006. Si richiamano pertanto le norme di riferimento. L art. 114 dell abrogatoo d.lgs. 163/ /2006 si limita a prevedere che le varianti v in corso di esecu sonoo ammesse nei casi previsti dal codice stesso e rinvia poi al Regolamento per la individua dei casi di varianti in corso di esecu dei contratti di servizi o forniture. L art. 311 del Regolamento d.p.r. 207/2010 dispone che la sta appaltante a può richiedere variazionii ai contratti stipulati solo nei casi ivi previsti e,, in particolare, può «ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2

b) per cause impreviste e imprevedibili accertatee dal responsabile dell procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di sele del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificitàà dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecu del contratto». Ai sensi del comma 4 la sta appaltante può chiederee all'esecutore, nelle ipotesi di cui alle riportate lettere a), b) e c), una varia in aumento o in diminu delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contrattoo originario, senza diritto ad alcuna indennità ad ecce del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre tale limite, la sta appaltante procede alla stipula di un attoo aggiuntivo al contrattoo principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. Per completezza, appare opportuno segnalare che l art. 106 del Nuovo N Codice degli Appalti (d.lgs.. 50/2016), rubricato Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, prevede al comma 1 che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nelle ipotesii seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loroo valore monetario, sono state previste nei documenti di gara inizialii in clausole chiare, precise e inequivocabili; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale (e se, ai sensi del comma 7, l eventuale aumento di prezzo nonn eccede il 50 per cento del valore del contrattoo iniziale), ove o un cambiamento dell contraentee produca entrambi i seguenti effetti: risulti impraticabile per motivi economici e o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fornitii nell'ambito dell'appalto iniziale; e comporti per l'amministra aggiudicatricee o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistentee duplica dei costi; c) se la necessità di modifica è determinata da circostanzee impreviste e imprevedibili per l'amministra aggiudicatrice o per l'entee aggiudicatore. In tali casi le modifiche all' oggetto del contratto assumono la denomina di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessii rilevanti; purchè la modifica non alteri la natura generalee del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la sta appaltante aveva inizialmentei e aggiudicato l'appalto, in quanto vi è una clausola di revisione inequivocabile; o per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazior oni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisi o insolvenza; o nel caso in cui l'amministra aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali. 3

Ciò premesso, si osserva quanto segue. I contratti stipulati dalla D.G. presentano entrambi un oggetto connotato daa notevole ampiezza; il primo riguarda la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, il i secondo i servizi professionali a supporto dell evolu del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dello sviluppo di metodologie nell ambito del Sistema nazionale di verifica v e controllo dell assistenzaa sanitaria. Essi risultano stipulati pochi mesi prima dellaa firma del Patto della salute 2014-2016 del 10 luglio 2014, a tenore del quale la Cabina di regia r del NSIS «determina le modalità e i tempi di realizza, i contenuti informativi, il periodico aggiornamento nell ambito del Nuovo Sistemaa Informativo Sanitario, del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito delle cure primarie», obiettivo per il quale la legge di stabilità 190/2014 ha, come sopra evidenziato, autorizzato la l spesa di 2 milioni di euro per l anno 2015. Come sopra ricordato, l art. 311, comma 4, d.p.r. 207/2010 si riferisce appuntoo alla possibilità, per la S.A., di esigere una varia in aumento o in diminu delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contrattoo originario. Tale possibilità è ancorata alle descritte ipotesi di esigenze derivanti da sopravvenutee disposizioni legislative e regolamentari; o di cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabiler e del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie nonn esistenti al momento; o infine di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecu. Si osserva in proposito che il tenore dell art. 311 distingue alla lettera l a) lee esigenze derivanti da «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», per le qualii non si ravvisa il connotato della imprevedibilità, mentree alla lettera b) prevedee la specifica ipotesi di «cause impreviste e imprevedibilii accertate dal responsabile del procedimento». Come evidenziato con Parere n. 28 del 13 marzo 2013, infatti, l art.114 del l Codice ha affidato al Regolamento l individua dellee ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a varianti nell ambito dei contratti di servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi e forniture, nel rispetto dell art.132, in quanto compatibile. Quindi l art. 311 del Regolamento sostanzialmentee recepisce la disciplina in tema di varianti negli appalti di lavori e individua, al comma 2, le tassative ipotesi che fanno ecce allaa regola della immodificabilità del contratto. «La possibilità di introdurre le varianti disciplinate dal succitatoo comma 2 è però subordinata al rispetto del c.d. quinto d obbligo, analogamente a quanto già previsto per la generalità dei contratti pubblici (art. 11 del R.D.. n. 2440/1923): il diritto potestativo della sta appaltante di d imporre all esecutoree variazionii contrattuali viene limitato quantitativamente all aumento o alla ridu del quinto del prezzo complessivo previsto in contratto. In tal caso, la modifica delle prestazioni viene disciplinata con un atto di sottomissione, che devee necessariamente ricalcare la disciplina contrattuale originariamentee prevista. Superato il limite del quinto d obbligo, l appaltatore puòò recedere dal contratto, ovvero le 4

parti possono stipulare concordemente un atto aggiuntivo al contratto principale; in tal t caso tale atto aggiuntivo integra un nuovo contratto, come tale non necessariamente soggetto alle originarie condizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez.v, 15 dicembre 2005, n. 7130; TAR Sicilia Catania, sez.i, 15 maggio 2008, n.922)» (Parere 28/2013 cit.). La giurisprudenza (TAR Lazio Roma sez. II bis 15 aprile 2013, n. 3801) ha sottolineato in propositoo che occorre distinguere le varianti (consentite) in corso di esecu dalla rinegozia (nonn consentita). A questa stregua, le modifiche dell'opera sono vietate nella misura inn cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizza di operee differenti rispetto a quelle poste a base di gara. Pertanto non è consentito all Amministra procedere a un sostanziale affidamento diretto anzichè addivenire ad una modifica dellee condizionii contrattuali preesistenti a seguito dell'introdu del nuovo assettoo normativoo e nei limiti consentitii dall'art. 3111 del d.p.r. n. 207 del 2010. E ha rammentato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, «le modifiche sostanziali apportatee alle disposizioni essenziali di un contrattoo di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudica quando q presentino caratteristichee sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenzialii di tale appalto (Cortee giustizia CE Grande Se, 13 aprile 2010, n. 91). Pertanto, la modifica di un contratto di d concessione di servizii in corso di validità deve ritenersi "sostanziale" qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudica originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (anche la giurisprudenza nazionale avverte che, conn lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica e con la conseguente cristallizza, negli atti di gara, dellee condizionii del contratto alla cui conclusione essa risulta preordinata, l'ente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale che resta regolato inderogabilmente allee risultanzee della gara e perdee correlativamente la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle già esternate e conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale». Nel caso di specie, pertanto, sembra che la Dire Generale, nel richiamare r espressamente l art. 311, co. 4 d.p.r. 207/2010, abbia inteso disporre le estensioni contrattuali in oggetto sulla base dellee sopravvenute previsioni del Patto per la salute, siglato a luglio 2014, ai sensi del quale la Cabina di regia del NSIS «determina le modalità e i tempi di realizza, i contenuti c informativi, il i periodicoo aggiornamento nell ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito delle cure primarie», e della successiva legge di stabilità che ne ha disposto il finanziamento. L ipotesi di cui alla lettera a) del predettoo articolo si riferisce appunto a a esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, e non contempla il presupposto della imprevedibilità, che invece figura alla letteraa b). In linea puramente teorica, quindi, l estensione del contratto principale, avente ad oggetto la gestione e lo sviluppo del Sistemaa Informativo Sanitario 5

Nazionale, ai fini dell inserimento della nuova fun di monitoraggio delle prestazioni, nonn sembrerebbe destituita di fondamento. L Ufficio Legislativo del Ministero sembra ritenere che la realizza del nuovo sistema informativoo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito delle cure primarie rappresenti in realtà «un quid pluris distinto dall attività oggetto del contratto originario in quanto, se non altro, sorretto da proprie specifiche finalità e dotato di una propria copertura finanziaria». In proposito si osserva tuttavia che la lettera della norma giustifica proprio p le estensioni fino al quinto per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, e pertanto il quid pluris, nel caso di specie, appare legittimato l alla stregua delle precedenti considerazioni. Ill Consiglioo ritiene, nei limiti di cui in motiva, che: - l art. 311, co. 2 d.p.r. 207/2010 prevede alla lettera a) le esigenze derivanti da «sopravvenutee disposizioni legislative e regolamentari», per le quali non ravvisa il connotato della imprevedibilità, e al comma 4 consente una estensione contrattuale fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni. Raffaele Cantone e Depositatoo presso la Segreteria dell Consiglio in data 7 giugno 2016 Il Segretario, Maria Esposito 6