CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 7 giugno 1999, n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio Art. 1. (Ratifica ed esecuzione)

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI)

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

SENATO DELLA REPUBBLICA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

* * * - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

P r o d u t tive. Circolare n.

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Ministero della Salute. Decreto 22 ottobre 2013

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la

Legge 30 luglio 2004, n.207

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MARTUSCIELLO

II Ministro dei Trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10 DEL 3 LUGLIO 2013) Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee

Deliberazione legislativa n. 62/ Art. 1 Finalità


il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Roma, 01 ottobre 2015

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014

Rc Auto: aumento dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria Decreto legislativo n. 198, G.U

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1999 (Relatore: OLIVO) SUL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 13 maggio 1998, (v. stampato Senato n. 2900) PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (NAPOLITANO) CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI) CON IL MINISTRO DELLE FINANZE (VISCO) E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (BURLANDO) Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 maggio 1998 ONOREVOLI COLLEGHI! La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4880 con l applicazione dell articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata. OLIVO, Relatore.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4880-A ALLEGATO L Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 20 marzo 1997, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengano rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento. L Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l Italia e l Estonia ed è premessa per lo sviluppo, tra l altro, dell interscambio di merci. L Accordo in particolare prevede che i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i due Paesi, mediante autobus, nelle forme di servizi regolari, in transito ed occasionali, sono soggetti ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria. L Accordo prevede, inoltre, che i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell autorizzazione, fatte salve alcune deroghe: i trasporti funebri; i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione di servizi; i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; i trasporti postali; i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali; i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell altro Stato contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; i trasporti di api e avannotti. Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4880-A mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell Accordo. I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati. È vietato il carico di cose sul territorio dell altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale). I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. L ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali. La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell equipaggio del veicolo, per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporti effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. L Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato. L Accordo non incide nè su leggi nè su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all ordinamento interno.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4880-A PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, preso atto della dichiarazione del Governo per cui il provvedimento, già approvato dal Senato, può essere licenziato senza ulteriori modificazioni, intendendosi le quote di onere relative agli anni 1999 e successivi coperte a carico del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001 in gestione, mediante il ricorso all accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, ha adottato la seguente decisione: PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4880-A DISEGNO DI LEGGE ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997. ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo 31 dell Accordo stesso. ART. 3. 1. All onere derivante dall applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4880A Lire 500