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TRIBUNALE DI MONZA CAMERA PENALE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA DI MONZA GIUDICE DI PACE DI MONZA GIUDICE DI PACE DI DESIO Prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d ufficio ed ai difensori di persona irreperibile (D.M. 20.07.2012 n. 140).

PRINCIPI GENERALI Il presente prontuario si propone, nell ambito delle attività connesse alla liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d ufficio ed ai difensori di persona irreperibile e nel rispetto dei parametri di cui alla tabella B-Avvocati allegata al D.M. 20.07.2012 n. 140 che regolano la fattispecie in esame, diversi obiettivi condivisibili tra i quali: Standardizzazione della modulistica in uso; Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva; Riduzione del numero di opposizioni; Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza); Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario; Riduzione delle spese generali sostenute dall Amministrazione (copie, notifiche, varie); Le parti concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare nuove procedure di servizio attraverso le quali è possibile prevedere una naturale riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali. In particolare, l emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell udienza consentirebbe all Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del provvedimento emesso dal Giudice ed, ai beneficiari, una sensibile riduzione della tempistica per la riscossione del credito. In ragione di quanto appena esposto si conviene che le istanze di liquidazione saranno presentate in udienza e decise nel corso della stessa udienza con lettura alle parti al fine di eliminare gli 2

adempimenti di cancelleria. A tal fine si conviene che in tutti i procedimenti in cui è possibile prevedere, in ragione dell esperienza professionale e delle scelte difensive precedentemente concordate col proprio cliente, un udienza definitoria, il legale interessato predisponga, con anticipo l istanza di liquidazione degli onorari e la relativa nota spese, depositandola in cancelleria prima dell udienza e/o nel corso della stessa. Si allegano i seguenti modelli da utilizzare in regime di convenzione: Istanza di liquidazione; Legenda Nota_1_Consenso all acquisizione degli atti; Nota_2_Direttissima (con o senza rito alternativo) Nota_3_ Irreperibile (rito ordinario); Nota_4_Applicazione pena su richiesta; Nota_5_Abbreviato Ordinario; Nota_6_Patrocinio rito ordinario o Abbreviato Condizionato. Nota_7_Riesame Ciascuna nota, in linea con il dettato normativo (art. 14 D.M. 140/12), prevede 5 fasi processuali (ad eccezione delle note 1, 4, 5 e 7 in cui è stata esclusa la fase istruttoria): studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l attività. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 1 c. 3 D.M. 140/12), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. 3

Gli importi per le prime quattro fasi sono stati concordemente calcolati partendo del valore medio di cui alla Tabella B-Avvocati allegata al D.M. 140/12 per la competenza del Tribunale Monocratico. Sono state previste percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio ed allo status dell assistito (irreperibile dichiarato o di fatto; ammesso al Gratuito Patrocinio). Sono state concordate riduzioni maggiori per CAA, direttissima, irreperibili, riti e procedimenti cautelari; minori per abbreviato condizionato e procedimenti ordinari con parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in quanto si è ritenuto di riconoscere un compenso più alto per quei processi in cui l attività difensiva è più pregnante. L importo così ottenuto (valore medio percentualmente ridotto) è stato ridotto nella misura del 50% ex art. 12 c. 7 D.M. 140/12 (prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115). Gli importi di cui alle note sono calcolati per procedimenti fino 2 udienze (una di smistamento ed una istruttoria, con percentuale di abbattimento del 60%) celebrati, come sopra indicato, avanti il Tribunale Monocratico. Per lo svolgimento di ulteriori udienze istruttorie, con esclusione quindi di quelle di mero rinvio (legittimo impedimento, astensione, assenza testi ecc.) si veda la legenda allegata. In base alla competenza sono stati previsti diminuzioni/aumenti percentuali, come previsto nella Tabella B-Avvocati. Per la fase esecutiva e i procedimenti di convalida avanti il GIP (ex art. 14 c. 7) sono stati concordemente previsti i seguenti valori forfettizzati (da inserire nella cella C8), senza riduzioni intermedie e con il solo abbattimento del 50% previsto dall art. 12 c. 7 D.M. 140/12: - incidenti d esecuzioni de plano: inserire il valore 10 importo finale 100,00 - convalida avanti il GIP ed incidenti d esecuzioni con camera di consiglio: inserire il valore 20 importo finale 200,00. Sono state concordate percentuali di aumento (vedi legenda) per i giudizi con più imputati aventi la medesima posizione processuale ovvero, nel caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difenda una persona contro più parti. Quanto alle spese ed agli onorari relativi alla procedura civile per il recupero coattivo del credito (fase di merito ed esecuzione con esito negativo), facendo riferimento alla tabella A-Avvocati del D.M. 140/12 e applicando le riduzioni previste per legge, si è concordata la liquidazione di 290,00. Non verrà invece più liquidata la voce Rimb. Forf. 12,50%. 4

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo. Ai sensi dell art. 12 c. 6 D.M. 140/12, costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. UTILIZZO TABELLE Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze gemelle n. 17405 e 17406 (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze del 12.10.12 1 ), i parametri concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi DOPO l entrata in vigore del D.M. 140/12 (23.08.2012). Per i procedimenti conclusi precedentemente alla sopra indicata data, troveranno applicazione i criteri e le tabelle di cui al precedente protocollo. Nota_1_Consenso all acquisizione degli atti Da utilizzarsi indipendentemente dallo status dell assistito e quindi anche in caso di imputato ammesso al Gratuito Patrocinio. Nota_2_Direttissima (con o senza rito alternativo) Da utilizzarsi indipendentemente dallo status dell assistito (e quindi anche in caso di imputato ammesso al Gratuito Patrocinio) e dal tipo di rito che è stato celebrato. Comprende anche la fase cautelare. Nota_3_ Irreperibile (rito ordinario) Da utilizzarsi in caso di rito ordinario per la difesa di imputati che si trovino nelle condizioni elencate ai successivi paragrafi 2 e 3. Nota_4_Applicazione pena su richiesta Da utilizzarsi indipendentemente dallo status dell assistito e quindi anche in caso di imputato ammesso al Gratuito Patrocinio. Nota_5_Abbreviato Ordinario Da utilizzarsi indipendentemente dallo status dell assistito (e quindi anche in caso di imputato ammesso al Gratuito Patrocinio). Nota_6_Patrocinio rito ordinario o Abbreviato Condizionato Da utilizzarsi solo in due ipotesi: 1 Cass. Civ. Sez Un n. 17405 e 17406: In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata 5

- imputato ammesso al Gratuito Patrocinio per cui si celebri il rito ordinario - celebrazione di giudizio abbreviato condizionato, indipendentemente dallo status dell assistito Nota_7_Riesame Da utilizzarsi indipendentemente dallo status dell assistito (e quindi anche in caso di imputato ammesso al Gratuito Patrocinio) per i procedimenti ex artt. 309 e 310 c.p.p. 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. a) istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto 1) In udienza: se l interessato è presente, sottoscrive l istanza davanti al cancelliere ed esibisce un documento per consentire la verifica dell identità. Se l interessato è assente, l istanza, sempre da questi sottoscritta, è presentata dal difensore, che autentica la sottoscrizione. Qualora l autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dl sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo 2. 2) Nel corso dell udienza di convalida dell arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile, se l interessato è cittadino di stati non appartenenti all Unione europea, può essere avanzata riserva di presentazione dell istanza: questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della lettera raccomandata A.R. inviata all Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell istanza, nonché della prova dell avvenuta spedizione. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza dell avviso di ricevimento e della risposta dell Autorità Consolare; tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in Cancelleria a cura dell interessato medesimo. 3) Fuori udienza: può essere presentata direttamente dall interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d identità, o dal difensore (o da un suo incaricato) con le modalità indicate sub 1). Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 3 4) Fuori udienza: l istanza può essere anticipata a mezzo fax, cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l invio dell originale per posta. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del fax 4. In ogni caso l istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d identità 5. Qualora l interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati 2 art.38, co. 3 D.P.R. 28.12.2000, n 445. La presentazione dell istanza in udienza consente al giudice di decidere immediatamente, senza dover richiamare in seguito il fascicolo, agevola il lavoro della Cancelleria, evita all avvocato di doversi recare più volte negli uffici. 3 Art. 38 d.p.r. 28.12.2000, n 445 4 Art. 109 d. P.R. n. 115/02. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di anticipazione via fax ai fini della decorrenza del beneficio potrà essere avanzata in caso di proposizione dell atto di querela o per la proposizione di incidente d esecuzione. In tal modo potrà essere richiesta la liquidazione di attività (stesura dell atto di querela o dell istanza propositiva dell incidente) che altrimenti sarebbero escluse. 5 La certezza sull identità è, infatti, condizione necessaria affinché il giudice e l amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente. 6

mediante esibizione dello stesso, purché l interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 6 I sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dal art.116 d.p.r. 30.5.2002 n 115, con le modalità più avanti indicate. 7 E necessario indicare il codice fiscale dell interessato. Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all art. 4 del d.p.r. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale 8. L autocertificazione 9 dei redditi vale anche per il nucleo familiare: solo l interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni 10. Devono essere indicati tutti i cespiti, anche quelli non soggetti a dichiarazione, percepiti nell anno solare anteriore alla proposizione dell istanza, anche se non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. b) Istanza di liquidazione: Deve essere completa. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L avvocato deve inoltre: dichiarare di essere iscritto nell elenco speciale previsto dall art.81 d.p.r. 30.5.2002 n 115 e allegare copia del decreto di ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio (qualora non sia presente nel fascicolo del giudice); specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale 11. In tutti i casi in cui è possibile prevedere un udienza conclusiva del procedimento l istanza di liquidazione dev essere predisposta in anticipo dal difensore e depositata in cancelleria prima dell udienza, ovvero, nel corso della stessa. c) Liquidazione: Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite 12. Non sono liquidate le attività di stesura dell istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quelle ad essa prodromiche, perché si tratta di atti che rientrano nella fase introduttiva e che possono essere compiuti personalmente dall interessato per i quali non è necessaria l assistenza del difensore. 6 art. 45 d.p.r. n. 445/00 7 Cfr. 2 sub n. 5. 8 Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 14.5.2004, n 144; Cass. pen. Sez. IV 10.3.2003, n 2684; art. 90 d.p.r. n. 115/02 9 L autocertificazione ha natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall art. 79, 1 co., lett. c) d.p.r. 115/2002 e deve essere resa nelle forme di cui all art. 46, 1 co., lett. o), del d.p.r. 445/2000. 10 Non sono, pertanto, richieste autocertificazioni rilasciate dai componenti del nucleo famigliare. 11 Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione. 12 Ad es., all esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell atto d appello. 7

Neppure può essere liquidato il compenso per la redazione della nota spese (e le attività ad essa prodromiche), giacché si tratta di opera non qualificabile come prestazione defensionale a favore dell assistito, la sola il cui pagamento, a determinate condizioni, può essere imposta allo Stato. Non può essere liquidato alcun compenso per attività superflue o sovrabbondanti rispetto all impegno profuso. Il decreto di liquidazione è specificatamente motivato: sono indicate le fasi processuali per le quali è riconosciuto il compenso, gli importi liquidati, le percentuali di aumento/riduzione, il totale riconosciuto. La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto e/o concordato. Quando l istanza di liquidazione viene depositata in cancelleria prima o durante l udienza conclusiva, il Giudice provvede all emissione del relativo decreto di pagamento nel corso dell udienza stessa, dandone lettura alle parti presenti e facendone prendere nota dal cancelliere nel verbale di udienza. Le parti presenti possono dichiarare a verbale di rinunciare ai termini per proporre opposizione e se non vi sono altre parti che hanno diritto alla notifica del provvedimento il decreto potrà essere dichiarato immediatamente esecutivo dal cancelliere ed inviato all Ufficio preposto per il pagamento senza ulteriori adempimenti. 2. LIQUIDAZIONE DELL ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D UFFICIO (ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115). A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE 1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato. Il difensore deve allegare all istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti: 1) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all assistito; 2) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa; 3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un attività lavorativa o l esistenza di crediti,; 2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno. Il difensore deve allegare all istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati sub a) 3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile. Il difensore deve allegare all istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti: 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se di diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l assistito ha esercitato la sua attività lavorativa; 2) verifica anagrafica aggiornata negativa; 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l assistito non è detenuto; 8

4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile. Il difensore deve allegare all istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti: 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia; 2) verifica anagrafica aggiornata negativa; 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l assistito non è detenuto; 5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile. Il difensore deve allegare all istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti: 1) indicazione nell istanza degli atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l incertezza dell identificazione, l assenza di dimora o di domicilio in Italia; 2) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali alias, dal quale risulti che l assistito non è detenuto; 3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito; 4) nell ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa. In ognuno dei casi sopra indicati l istanza deve essere completa. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. B) LIQUIDAZIONE Vale quanto espresso al 1 sub lett. c). Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell art. 97 c. 4 c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia 13. Oltre all importo risultante dalla nota, il Giudice liquiderà, a titolo di onorari e spese per la procedura di recupero coattivo del credito professionale (fase di merito ed esecuzione con esito negativo), la somma forfettaria di 290,00. Il giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta. L integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l istanza sarà rigettata. 3. LIQUIDAZIONE DELL ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (ART.117 D.P.R. 30.5.2002 N.115). 13 Ordinanza 11.1.2005, n 8 Corte Costituzionale. 9

- E ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all esito della procedura prevista dall art.159 c.p.p.; - Lo status d irreperibile deve esistere al momento della liquidazione; - La disciplina si estende al latitante 14 Vale quanto espresso al 1 sub lett. c). Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell art. 97 c. 4 c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia. 4. ESECUZIONE DEL DECRETO DI PAGAMENTO. A) Documenti da allegare all istanza di liquidazione. Ciascuna istanza di liquidazione deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla seguente documentazione, necessaria all ufficio Liquidazioni e Spese di Giustizia, nonché al Magistrato che procederà alla liquidazione: A.1) Per i decreti di pagamento letti in udienza, con tutte le parti presenti, gli unici atti da allegare all istanza sono: - provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (se ricorre l ipotesi); - modello con i dati fiscali e bancari unitamente a copia della carta d identità del richiedente (solo se tale modello non è stato già depositato in precedenza ovvero è variata la posizione fiscale e/o i dati bancari del beneficiario). In questi casi il cancelliere che assiste in udienza nel formare il sottofascicolo per la liquidazione da inviare all Ufficio preposto allegherà copia del verbale di udienza da cui è possibile evincere le parti presenti ed, eventualmente, la rinuncia all opposizione; A.2) Per i decreti di pagamento emessi fuori udienza, ovvero, letti in udienza con imputato/assistito o P.M. assenti, gli atti da allegare all istanza a cura del richiedente sono: - decreto di citazione a giudizio; - ultima elezione di domicilio; - provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (se ricorre l ipotesi); - decreto di irreperibilità (se ricorre l ipotesi ex art 117 del DPR 115/02); - certificazione DAP (se ricorre l ipotesi ex art 116 o art 117 del DPR 115/02); - copia della sentenza/provvedimento definitorio del procedimento; - modello contenente i dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente, con allegata copia della carta d identità del richiedente (solo se lo stesso non è stato già depositato in precedenza ovvero, nel frattempo, è variata la posizione fiscale e/o i dati bancari del beneficiario) B) Presentazione della fattura. 10

Al fine di ridurre ulteriormente i tempi per l invio dei pagamenti all ufficio del Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia, gli avvocati che aderiscono alla presente convenzione e che emettono fattura con IVA ad esigibilità differita possono presentare tale documento fiscale insieme all istanza di liquidazione. Successivamente, quando l ufficio Spese di Giustizia sarà in grado di emettere il modello di pagamento previsto, l avvocato riceverà da tale ufficio una e-mail con l indicazione della data di invio della fattura al Funzionario Delegato. Gli avvocati con IVA ordinaria possono emettere fattura anche successivamente, all atto della messa in esecuzione del decreto di pagamento, dietro invito via e-mail dell ufficio Spese di Giustizia. Sottoscritto in Monza, nella stanza del Presidente del Tribunale, il 27.02.2013 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MONZA dr. Anna Maria DI ORESTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE FORENSE DI MONZA avv. Francesca SORBI IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MONZA avv. Marco NEGRINI IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI MONZA dr. Giuseppe AIRO IL COORDINATORE DELL UFFICIO G.I.P. dr. Alfredo DE LILLO IL COORDINATORE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI DESIO dr. Gabriella MARICONDA IL COORDINATORE DELL UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONZA dr. Angela EPIFANI IL COORDINATORE DELL UFFICIO GIUDICE DI PACE DI DESIO dr. Gabriella BOVOLENTA 11