STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Cami74 Pesaro Eventi ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione culturale STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Cami74 Pesaro Eventi Cami74 Pesaro Eventi con sede in Pesaro.. Cap.61100 ( PU..) Via Antonio Cecchi 61.. ART. 2 - SCOPI L'Associazione per perseguire l'oggetto indicato nell'atto costitutivo potrà: -far circolare l informazione giornalistica, privilegiando la comunicazione nelle sue varie espressioni relative a: cronaca, eventi culturali e sportivi, storia, scienze, poesia, recensioni, video, cinema, realizzazione di siti internet, dvd, fotografie e conseguentemente mostre fotografiche, ecc., avvalendosi di materiale cartaceo e web ed usando tecniche di strumentazione digitali quali pc, macchine fotografiche digitali, telecamere ecc ; -concorrere alla formazione di giornalisti; -promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche anche a carattere sportivo; -svolgere attività web tramite giornali telematici, siti blog; -redigere materiale cartaceo, quale giornalini, pubblicazioni, libri ecc ; -produrre gadget: -organizzare e svolgere corsi di aggiornamento; -partecipare a convegni, riunioni locali e nazionali organizzate da enti e privati, di aggiornamento e studio; -promuovere festeggiamenti, mostre convegni, spettacoli pubblici ecc
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l Associazione potrà, tra l altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. L'Associazione potrà altresì acquisire partecipazioni in società commerciali, anche azionarie, partecipare alla costituzione di società di capitali e svolgere attività imprenditoriali purché non vi sia distribuzione di utili tra i membri. L'Associazione potrà accettare donazioni o eredità con beneficio di inventario. ART. 3 - DURATA La durata dell'associazione è indeterminata. ART. 4 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI Possono associarsi tutti coloro che, italiani o stranieri residenti in Italia, maggiorenni, che non abbiano pendenze penali o comportamenti contrari o lesivi al buon costume. Potranno inoltre associarsi come simpatizzanti altre Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell Associazione Culturale Cami74 Pesaro Eventi. Potranno infine essere associati come simpatizzanti Enti Pubblici e Privati, aventi finalità analoghe a quelle dell Associazione stessa. Le modalità di iscrizione all Associazione sono precisate nell apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, disponibile per la consultazione da parte degli iscritti. ART. 5 AMMISSIONI DEGLI ASSOCIATI L ammissione degli associati è libera. I nuovi iscritti devono redigere una domanda formale indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda d ammissione deve contenere l impegno ad osservare il presente statuto, l eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L adesione del maggiorenne comporta il diritto di voto nell assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data d inoltro della domanda d ammissione, deciderà in merito
all accettazione della stessa. In caso di mancato accoglimento della domanda non ha l obbligo di fornirne la motivazione. ART. 6 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI Le categorie degli associati sono le seguenti: Associati onorari: coloro che si siano particolarmente distinti in seno all Associazione e che ne abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo; Associati Fondatori: coloro che intervennero nella fase costitutiva dell Associazione; Associati ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall Associazione; Associati simpatizzanti: coloro che versano la quota appositamente stabilita dal Consiglio Direttivo ma che non partecipano all attività sociale. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione, ad esclusione degli associati simpatizzanti. ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Qualsiasi associato è tenuto ad osservare le norme dello Statuto allegato al presente Atto, le disposizioni dell Assemblea e del Consiglio, a tenere un comportamento atto a migliorare la convivenza civile e la collaborazione tra le persone. L Associato che con il suo comportamento venisse ad arrecare danno morale o materiale all Associazione è passibile di sanzioni deliberate dal Consiglio. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. ART. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Tutti i soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività sociali; all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali con l'eccezione dei soci simpatizzanti. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ART. 9 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative versate annualmente dagli associati; da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione; da attività commerciali aventi come fine il sostentamento dell'attività istituzionale; I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. ART. 10 - ORGANI SOCIALI Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; Il Presidente del Consiglio Direttivo. ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea è composta da tutti gli associati, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l anno, entro il quarto mese dalla data di chiusura dell esercizio, e straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un terzo degli Associati. In questo caso la convocazione da parte del Consiglio Direttivo è un atto dovuto. Essa delibera sia sulla nomina dei componenti degli organi associativi che sugli oggetti attinenti alla gestione dell Associazione, proponendo altresì gli orientamenti e le iniziative generali dell Associazione. La convocazione dell Assemblea è disposta
dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima del giorno stabilito mediante comunicazione scritta (od altra idonea comunicazione formale) recante l ordine del giorno, la data, l ora e il luogo dell adunanza. L Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione, da iniziarsi dopo un ora dalla fine della prima, qualunque sia il numero dagli associati presenti. Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidente in sua assenza, o altrimenti da persona designata dall assemblea. Alle riunioni viene nominato dal presidente un segretario in seno agli associati presenti. I verbali delle riunioni dell Assemblea sono redatti dal segretario in carica o in sua assenza da persona scelta dal presidente dell assemblea tra i presenti, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da un notaio o un professionista, fungendo questi da segretario. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni dovranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto in casi di particolare importanza. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. All Assemblea spettano i seguenti ordini in sede ordinaria: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; fissare su proposta del consiglio direttivo, le quote d ammissione ed i contributi associativi, nonché eventuale penale per i ritardati versamenti; deliberare sulle direttive di ordine generale dell associazione e sull attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; approvare l eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Ed i seguenti in sede straordinaria: deliberare sullo scioglimento dell Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall Assemblea Generale fra gli Associati fino ad un massimo di undici eletti. I membri del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dall Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo s intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell Assemblea Generale per le nuove elezioni del consiglio. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni culturali senza fine di lucro nell ambito della medesima disciplina o con il medesimo scopo sociale. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell Assemblea Generale è responsabile dell amministrazione sociale; approva e sottopone all Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi associati e verifica la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, revisiona all inizio di ogni anno sociale l elenco degli associati esistenti; provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente; redige l eventuale regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi, quando possibile, e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno otto giorni prima di ogni riunione mediante affissione presso la sede dell Associazione o con ogni altra forma idonea. Alle riunioni viene designato un Segretario in seno ai membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza dal Vicepresidente o, qualora egli mancasse, dal Consigliere più anzi anodi età. Le sue riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese e maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. ART. 13 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza dell Associazione sia nei rapporti interni che esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell Assemblea; provvede a quanto si addica all osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. E eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni salvo dimissioni o rielezione. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all approvazione di quest ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che ne rileva i pieni poteri. In caso di dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere, purché Associato. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del consiglio, ma senza diritto di voto. ART. 14 BILANCIO ED ENTRATE ECONOMICHE le entrate dell Associazione sono costituite da: a)contributi versati da tutti gli associati
b) eventuali contributi concessi da terze persone c) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti d)contributi da organismi internazionali e)donazioni e lasciti testamentari f)rimborsi derivanti da convenzioni g)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali h)qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purché atto al compimento dell oggetto sociale. L esercizio finanziario va dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso. Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l Assemblea generale degli Associati abbia approvato definitivamente il bilancio obbligatorio. Sullo stesso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il regime contabile dell Associazione deve essere tenuto nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia. Il bilancio dovrà essere discusso ed approvato, mediante alzata di mano,entro il 30 aprile di ogni anno, in occasione dell Assemblea Ordinaria obbligatoria. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ART. 15 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario all atto dell ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali a carattere di liberalità. I versamenti al patrimonio sociale sono a fondo perduto, gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivine a causa di morte. ART. 16 CARICHE SOCIALI E GRATUITA DELLE OPERE Tutto il lavoro svolto dagli Associati all interno dell Associazione e tutte le cariche sociali all interno della stessa sono a titolo gratuito. E previsto un rimborso dell Associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l attività prestata entro limiti da disporsi in seguito. Il Consiglio Direttivo periodicamente rileverà fra i soci la disponibilità a svolgere degli incarichi a titolo gratuito nel rispetto degli impegni di lavoro e familiari del socio. ART. 17 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: il libro dei soci; il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea; c il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale. ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART.19 VARIE Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano ed quanto previsto nel D.L. 4/12/97 n 460