STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Cami74 Pesaro Eventi ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLE DONNE. Art. 1 Costituzione Denominazione Sede. Art. 2 Durata. Art. 3 Scopi

Statuto dell Associazione Culturale Fatti d Arte

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Cami74 Pesaro Eventi ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione culturale STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Cami74 Pesaro Eventi Cami74 Pesaro Eventi con sede in Pesaro.. Cap.61100 ( PU..) Via Antonio Cecchi 61.. ART. 2 - SCOPI L'Associazione per perseguire l'oggetto indicato nell'atto costitutivo potrà: -far circolare l informazione giornalistica, privilegiando la comunicazione nelle sue varie espressioni relative a: cronaca, eventi culturali e sportivi, storia, scienze, poesia, recensioni, video, cinema, realizzazione di siti internet, dvd, fotografie e conseguentemente mostre fotografiche, ecc., avvalendosi di materiale cartaceo e web ed usando tecniche di strumentazione digitali quali pc, macchine fotografiche digitali, telecamere ecc ; -concorrere alla formazione di giornalisti; -promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche anche a carattere sportivo; -svolgere attività web tramite giornali telematici, siti blog; -redigere materiale cartaceo, quale giornalini, pubblicazioni, libri ecc ; -produrre gadget: -organizzare e svolgere corsi di aggiornamento; -partecipare a convegni, riunioni locali e nazionali organizzate da enti e privati, di aggiornamento e studio; -promuovere festeggiamenti, mostre convegni, spettacoli pubblici ecc

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l Associazione potrà, tra l altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. L'Associazione potrà altresì acquisire partecipazioni in società commerciali, anche azionarie, partecipare alla costituzione di società di capitali e svolgere attività imprenditoriali purché non vi sia distribuzione di utili tra i membri. L'Associazione potrà accettare donazioni o eredità con beneficio di inventario. ART. 3 - DURATA La durata dell'associazione è indeterminata. ART. 4 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI Possono associarsi tutti coloro che, italiani o stranieri residenti in Italia, maggiorenni, che non abbiano pendenze penali o comportamenti contrari o lesivi al buon costume. Potranno inoltre associarsi come simpatizzanti altre Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell Associazione Culturale Cami74 Pesaro Eventi. Potranno infine essere associati come simpatizzanti Enti Pubblici e Privati, aventi finalità analoghe a quelle dell Associazione stessa. Le modalità di iscrizione all Associazione sono precisate nell apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, disponibile per la consultazione da parte degli iscritti. ART. 5 AMMISSIONI DEGLI ASSOCIATI L ammissione degli associati è libera. I nuovi iscritti devono redigere una domanda formale indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda d ammissione deve contenere l impegno ad osservare il presente statuto, l eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L adesione del maggiorenne comporta il diritto di voto nell assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data d inoltro della domanda d ammissione, deciderà in merito

all accettazione della stessa. In caso di mancato accoglimento della domanda non ha l obbligo di fornirne la motivazione. ART. 6 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI Le categorie degli associati sono le seguenti: Associati onorari: coloro che si siano particolarmente distinti in seno all Associazione e che ne abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo; Associati Fondatori: coloro che intervennero nella fase costitutiva dell Associazione; Associati ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall Associazione; Associati simpatizzanti: coloro che versano la quota appositamente stabilita dal Consiglio Direttivo ma che non partecipano all attività sociale. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione, ad esclusione degli associati simpatizzanti. ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Qualsiasi associato è tenuto ad osservare le norme dello Statuto allegato al presente Atto, le disposizioni dell Assemblea e del Consiglio, a tenere un comportamento atto a migliorare la convivenza civile e la collaborazione tra le persone. L Associato che con il suo comportamento venisse ad arrecare danno morale o materiale all Associazione è passibile di sanzioni deliberate dal Consiglio. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. ART. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Tutti i soci hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività sociali; all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali con l'eccezione dei soci simpatizzanti. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ART. 9 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative versate annualmente dagli associati; da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione; da attività commerciali aventi come fine il sostentamento dell'attività istituzionale; I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. ART. 10 - ORGANI SOCIALI Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; Il Presidente del Consiglio Direttivo. ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea è composta da tutti gli associati, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l anno, entro il quarto mese dalla data di chiusura dell esercizio, e straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un terzo degli Associati. In questo caso la convocazione da parte del Consiglio Direttivo è un atto dovuto. Essa delibera sia sulla nomina dei componenti degli organi associativi che sugli oggetti attinenti alla gestione dell Associazione, proponendo altresì gli orientamenti e le iniziative generali dell Associazione. La convocazione dell Assemblea è disposta

dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima del giorno stabilito mediante comunicazione scritta (od altra idonea comunicazione formale) recante l ordine del giorno, la data, l ora e il luogo dell adunanza. L Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione, da iniziarsi dopo un ora dalla fine della prima, qualunque sia il numero dagli associati presenti. Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidente in sua assenza, o altrimenti da persona designata dall assemblea. Alle riunioni viene nominato dal presidente un segretario in seno agli associati presenti. I verbali delle riunioni dell Assemblea sono redatti dal segretario in carica o in sua assenza da persona scelta dal presidente dell assemblea tra i presenti, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da un notaio o un professionista, fungendo questi da segretario. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni dovranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto in casi di particolare importanza. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. All Assemblea spettano i seguenti ordini in sede ordinaria: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; fissare su proposta del consiglio direttivo, le quote d ammissione ed i contributi associativi, nonché eventuale penale per i ritardati versamenti; deliberare sulle direttive di ordine generale dell associazione e sull attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; approvare l eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Ed i seguenti in sede straordinaria: deliberare sullo scioglimento dell Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall Assemblea Generale fra gli Associati fino ad un massimo di undici eletti. I membri del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dall Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo s intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell Assemblea Generale per le nuove elezioni del consiglio. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni culturali senza fine di lucro nell ambito della medesima disciplina o con il medesimo scopo sociale. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell Assemblea Generale è responsabile dell amministrazione sociale; approva e sottopone all Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi associati e verifica la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, revisiona all inizio di ogni anno sociale l elenco degli associati esistenti; provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente; redige l eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi, quando possibile, e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno otto giorni prima di ogni riunione mediante affissione presso la sede dell Associazione o con ogni altra forma idonea. Alle riunioni viene designato un Segretario in seno ai membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza dal Vicepresidente o, qualora egli mancasse, dal Consigliere più anzi anodi età. Le sue riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese e maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. ART. 13 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza dell Associazione sia nei rapporti interni che esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell Assemblea; provvede a quanto si addica all osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. E eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni salvo dimissioni o rielezione. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all approvazione di quest ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che ne rileva i pieni poteri. In caso di dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere, purché Associato. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del consiglio, ma senza diritto di voto. ART. 14 BILANCIO ED ENTRATE ECONOMICHE le entrate dell Associazione sono costituite da: a)contributi versati da tutti gli associati

b) eventuali contributi concessi da terze persone c) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti d)contributi da organismi internazionali e)donazioni e lasciti testamentari f)rimborsi derivanti da convenzioni g)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali h)qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purché atto al compimento dell oggetto sociale. L esercizio finanziario va dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso. Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l Assemblea generale degli Associati abbia approvato definitivamente il bilancio obbligatorio. Sullo stesso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il regime contabile dell Associazione deve essere tenuto nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia. Il bilancio dovrà essere discusso ed approvato, mediante alzata di mano,entro il 30 aprile di ogni anno, in occasione dell Assemblea Ordinaria obbligatoria. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ART. 15 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario all atto dell ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali a carattere di liberalità. I versamenti al patrimonio sociale sono a fondo perduto, gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivine a causa di morte. ART. 16 CARICHE SOCIALI E GRATUITA DELLE OPERE Tutto il lavoro svolto dagli Associati all interno dell Associazione e tutte le cariche sociali all interno della stessa sono a titolo gratuito. E previsto un rimborso dell Associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l attività prestata entro limiti da disporsi in seguito. Il Consiglio Direttivo periodicamente rileverà fra i soci la disponibilità a svolgere degli incarichi a titolo gratuito nel rispetto degli impegni di lavoro e familiari del socio. ART. 17 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: il libro dei soci; il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea; c il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale. ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART.19 VARIE Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano ed quanto previsto nel D.L. 4/12/97 n 460