I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO. di Gesuele Bellini - Professore a contratto dell Università dell Insubria



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Decreto lavoro - D.L. n. 76/2013 I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO di Gesuele Bellini - Professore a contratto dell Università dell Insubria La disciplina del contratto a progetto è contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero) la quale, all art. 1, commi 23 e 24, aveva introdotto alcune restrizioni finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell istituto, in particolare fissando dei paletti molto rigidi e incrementando le fattispecie di presunzioni che ne caratterizzano il vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro per smascherare i veri contratti di lavoro dipendenti. L obiettivo del legislatore nella precedente riforma può sintetizzarsi nel tentativo di redistribuire più equamente le tutele dell impiego, riconducendo nell alveo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent anni (1). Al riguardo, si sono introdotti delle presunzioni di subordinazione al ricorrere di alcune caratteristiche, come per esempio quando l oggetto progetto è il medesimo inserito nell oggetto sociale dell impresa e del fine perseguito in quanto si realizza quell unione di intenti che presume un vincolo di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. Il D.L. n. 76/2013 ha dato corso a ulteriori interventi in merito all istituto di che trattasi di cui si vuole fornire di seguito una breve disamina. A distanza di un anno dalla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il legislatore ha introdotto, con il D.L. n. 76/2013, importanti novità a un ventaglio di norme ritoccando diversi istituti contrattuali, tra cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, una tipologia di contratto tra le più utilizzate dal mercato, e anche, per la sua natura ed impiego, una delle più discusse CARATTERISTICHE DEL PROGETTO Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, rispetto alle altre forme contrattuali, si caratterizza per la presenza di particolari specificità senza le quali non si integra l istituto giuridico. Esso è una forma di contratto di lavoro che può essere sottoscritto fra le parti in tutti i casi in cui vi sia la volontà da parte del committente di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa e da parte del collaboratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato. Tale tipologia contrattuale non può essere generica ma deve essere sempre ancorata a uno o più specifici progetti, costituenti elemento di validità del contratto stesso. In altre parole, il rapporto di collaborazione prestato dal lavoratore deve essere subordinato a un progetto stabilito, riportando il riferimento all oggetto del progetto da collegarsi a un determinato risultato finale che deve essere «obiettivamente verificabile» e che sia «idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente». Già la precedente riforma del 2012 aveva espunto ogni riferimento normativo che consentiva di ricondurre l oggetto della prestazione anche a limitati «programmi di lavoro» o «fasi di esso», enunciazioni queste ultime che consentivano un identificazione più elastica dell oggetto del contratto, ma probabilmente giudicata non più rispondente alla nuova nozione di progetto. (1) M. LEONARDI, M. PALLINI, Il Mulino, n. 3/2012, giugno 2012. 40 Consulenza n. 28/2013

Il contenuto del progetto, inoltre, deve specificare l attività prestata dal collaboratore in rapporto al quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile, il quale costituisce parte integrante del progetto e elemento necessario ai fini della sua validità (2). Ed ancora, il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell impresa, deve essere caratterizzato da un autonomia di contenuti ed obiettivi, mentre il rapporto giuridico che si instaura tra lavoratore e datore di lavoro, sebbene è caratterizzato da un costante coordinamento tra le parti, non costituisce un vero e proprio vincolo di subordinazione e, pertanto, il lavoratore non può essere considerato in alcun modo un dipendente, ma può qualificarsi invece come un collaboratore autonomo a tutti gli effetti nella gestione del suo lavoro, vincolato unicamente al risultato progettuale. Altra proprietà essenziale del contratto a progetto è la sua durata a tempo determinato, la cui scadenza va sempre segnalata alla firma del contratto. Invero, tale tipologia contrattuale non può mai considerarsi un lavoro a tempo indeterminato ed è sempre soggetta a durata fissa e certa o comunque determinabile, in base ai risultati lavorativi ottenuti. Non rientrano nei contratti a progetto le prestazioni occasionali, cioè rapporti lavorativi inferiori ai trenta giorni nel corso dell anno con lo stesso committente né le prestazioni di lavoro intellettuali per le quali la legge prescrive l iscrizione ad un albo. Le caratteristiche di tale contratto, con riguardo al rapporto collaboratore/committente, possono essere riassunte nella sussistenza dei seguenti elementi: autonomia gestionale del lavoratore, esente da vincoli di subordinazione nei confronti del committente; libertà nella scelta dei mezzi e nell organizzazione della propria attività; coordinamento con la struttura del committente, funzionale al raggiungimento del risultato; durata a tempo determinato Decreto lavoro - D.L. n. 76/2013 COMPITI ESCLUSI DAL PROGETTO L originario art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, novellato dalla legge n. 92/2012, in merito ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa disponeva che il progetto, funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, non potesse comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi individuabili dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L art. 7 del Titolo II del D.L. n. 76/2013, rubricato «Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale» al comma 2, lett. c), ha modificato le parole «esecutivi o ripetitivi«sostituendole con «esecutivi e ripetitivi«, in pratica così trasformando l originaria disgiunzione, introdotta dalla Riforma Fornero, in una congiunzione, con l effetto di allargare quindi il campo di contratti a progetto stipulabili. In pratica, mentre nel testo ante modifica D.L. n. 76/2013 nel lavoro di collaborazione a progetto erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi sia quelli ripetitivi, disgiuntamente considerati, adesso i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto. Pertanto, tali contratti possono riguardare, alternativamente, compiti che siano solo esecutivi o ripetitivi, potendosi dunque svolgere attività di mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal committente, o alternativamente compiti in cui non siano lasciati margini di autonomia anche operativa al collaboratore. Ne deriva la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati II TRATTAMENTO ECONOMICO In tema di corrispettivo del collaboratore a progetto, il D.L. n. 76/2013 non ha mutato la preesistente disciplina; al riguardo, il compenso del lavoratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell attività svolta e in base all art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, «non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività... in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati». Alla luce della predetta disposizione, pertanto, la retri- (2) Circ. MinLavoro n. 29/2012. Consulenza n. 28/2013 41

buzione del lavoratore a progetto va individuata, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di cui all art. 36 Cost. In caso di assenza di una norma pattizia specifica, per espressa previsione dell art. 62, comma 2, al collaboratore si dovrà comunque garantire un compenso che non sia inferiore «a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contralti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto». Va specificato che il riferimento normativo alle «retribuzioni minime», concerne i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria dai quali restano escluse le altre voci retributive eventualmente previste da tali contratti. FORMA DEL CONTRATTO Com è noto l originario art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 sanciva per il contratto di collaborazione la forma scritta, prevedendone però ai fini della prova la presenza di taluni elementi essenziali (indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro, descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa, le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto). Tale articolo viene ora modificato dal D.L. in esame ad opera del citato art. 7, comma 2, lett. d), eliminando le parole «ai fini della prova«, con la conseguenza che l indicazione per iscritto degli elementi essenziali del contratto, pertanto, diviene costitutiva. Questo aspetto dovrebbe condurre il datore di lavoro a porre particolare attenzione in occasione della stesura del contratto, tenuto conto che è rimasto invariato il numero di presupposti e anche la loro formulazione. Al riguardo, la norma, tuttavia, non fa una distinzione sulle possibili sanzioni in caso di violazione dei presupposti tenendo in considerazione la loro diversa natura e entità, e dunque non chiarisce quali siano le conseguenze in caso di omissioni di semplici elementi quali, per esempio, i tempi o le modalità di pagamento rispetto ad altri ritenuti più pregnanti, quali ad esempio l indicazione della durata lavorativa. Pertanto, seguendo le prescrizioni generali in tema di difetto della forma scritta, laddove è prevista come elemento costitutivo del contratto, si dovrebbe giungere alla conclusione che il contratto è convertito in subordinato e a tempo indeterminato in ogni caso quale che sia il singolo presupposto non rispettato, conseguenza questa che sembrerebbe troppo drastica a fronte di una semplice omissione come quella indicata nell esempio sopra citato. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Il legislatore, in tema di recesso o risoluzione del rapporto relativi ai contratti di collaborazione a progetto, aveva già in passato (con la legge n. 92/2012) compresso l autonomia contrattuale delle parti limitando il diritto di recesso con preavviso, laddove previsto nel contratto, al solo collaboratore, lasciando il datorecommittente vincolato all intera durata inizialmente pattuita, salva l ipotesi di giusta causa e nella circostanza che «siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto». A parte le motivazioni suaccennate la legge prevedeva che il contratto si risolvesse automaticamente al momento della realizzazione del progetto o alla scadenza indicata. Il D.L. n. 76/2013 introduce, al riguardo, un altra novità di rilievo che concerne l estensione alle collaborazioni a progetto delle procedure di convalida del recesso e della risoluzione consensuale previste dalla Legge Fornero (comprese quelle relative alla lavoratrice in gravidanza o della lavoratrice o del lavoratore nel caso di minore adottato o affidato). Invero, tale effetto è la conseguenza dell art. 7, comma 5, lett. d), punto 1, che modifica la legge n. 92/2012, introducendo dopo il comma 23, un successivo comma 23-bis, in base al quale la risoluzione del contratto per dimissioni, o per risoluzione consensuale, trova applicazione, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e contratti di associazione in partecipazione, per i quali si dovrà seguire l iter di convalida già previsto per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Tale modifica comporta certamente un aggravamento della procedura burocratica, ma mira all obiettivo di tutelare in maniera più incisiva i lavoratori a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto. La modifica sembra opportuna considerato che i cambiamenti proposti dalla Riforma Fornero restringendo al massimo le ipotesi di recessione del rapporto (ammesso solo per oggettiva inidoneità professionale del lavoratore), secondo taluni avrebbe aumentato il rischio di dimissioni in bianco. 42 Consulenza n. 28/2013

L ASPETTO SANZIONATORIO Tenuto conto delle finalità antielusive della Riforma del lavoro, restano confermate le sanzioni per le ipotesi in cui si ricorre al lavoro a progetto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo, l art. 69, comma 2 del D.Lgs. 276/2003, nell ipotesi in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. La norma fa salve dalla suddetta sanzione solo le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si configura, dunque, una presunzione relativa di subordinazione, a decorrere dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle del personale dipendente dell impresa committente, che in caso di contestazione, può essere superata solo con prova contraria, il cui onere incombe sul committente. Dopo il controllo del giudice che non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente nel caso risulti dimostrata l esistenza di un progetto ma accertata la natura subordinata del rapporto, la sanzione è la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Invero, potrebbe avvenire, infatti, che il lavoratore operi prestando la sua collaborazione nell ambito di un progetto, non autonomamente, ma come lavoratore subordinato. CASI ESCLUSI DELL APPLICAZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO La disciplina del lavoro a progetto, per espressa previsione legislativa, non si applica ad alcune categorie di collaboratori indicati dall art. 61, D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta dei casi seguenti: le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, con eccezione delle ipotesi in cui il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro; le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica); titolari di pensione di vecchiaia. La legge n. 92/2012, al fine di contrastare l abuso della collaborazione prestata dai liberi professionisti titolari di partiva IVA da parte dei datori di lavoro, utilizzata sovente per evitare l applicazione della disciplina relativa al lavoro subordinato, aveva introdotto un nuovo articolo, il 69-bis, al D.Lgs. n. 276/2003, rimasto immutato, il quale prevede che le prestazioni fornite da soggetti titolari di partita IVA siano possibilmente considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella circostanza che ricorrano almeno due dei seguenti requisiti: che la collaborazione abbia durata complessivamente superiore ad otto mesi nell arco dell anno solare; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La legge, tuttavia, specifica che la presunzione ora descritta non operi, quando: la prestazione di lavoro sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all art. 1, comma 3, legge n. 233/1990. Per il 2012 il limite che si ricava dalla norma ammonta ad euro 18.663 (cioè 14.930 x 1,25); la prestazione sia svolta nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale o appositi registri, albi, ruoli o elenchi. Consulenza n. 28/2013 43

NORME STRALCIATE DALL ORIGINARIA STESURA DEL D.L. N. 76/2013 Dal D.L. n. 76/2013 sono state stralciate per il momento due importanti modifiche che vale la pena ricordare e che coinvolgevano i rapporti di collaborazioni, la prima riguardante il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, con la previsione che amministrazioni pubbliche possano avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare l esperienza professionale di coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno 3 anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, calcolata negli ultimi 10 anni precedenti all emanazione del bando, presso la stessa Amministrazione che ha emanato il bando. La seconda norma poi stralciata avrebbe voluto allargare le maglie della flessibilità, tra cui specificare normativamente, in tema di collaborazioni a progetto, una causale da sfruttarsi in occasione dell evento «Expo». Non è detto che tali ultime novità, per ora accantonate, non siano riprese in altri provvedimenti in programma da parte del Governo. NORME MODIFICATE RELATIVAMENTE ALLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO Ante D.L. n. 76/2013 Post D.L. n. 76/2013 Legge n. 92/2012 - Art. 4 Commi 1-15: omissis 16. Il comma 4 dell art. 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all art. 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 17. Al di fuori dell ipotesi di cui all art. 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. 19. Nell ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla Legge n. 92/2012 - Art. 4 Commi 1-15: omissis 16. Il comma 4 dell art. 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all art. 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 17. Al di fuori dell ipotesi di cui all art. 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. 19. Nell ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla 44 Consulenza n. 28/2013 segue

segue NORME MODIFICATE RELATIVAMENTE ALLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO Ante D.L. n. 76/2013 Post D.L. n. 76/2013 convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 20. La comunicazione contenente l invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. 22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L accertamento e l irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. n. 276/2003 - Art. 61, comma 1 1.Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center «outbound» per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevaconvalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 20. La comunicazione contenente l invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. 22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L accertamento e l irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all art. 2549, secondo comma, c.c. Consulenza n. 28/2013 45 D.Lgs. n. 276/2003 - Art. 61, comma 1 1.Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center «outbound» per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevasegue

segue NORME MODIFICATE RELATIVAMENTE ALLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO Ante D.L. n. 76/2013 Post D.L. n. 76/2013 lentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409, numero 3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. D.Lgs. n. 276/2003- Art. 62 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; d) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; e) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa; f) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall art. 66, comma 4. lentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409, numero 3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. D.Lgs. n. 276/2003 - Art. 62 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; d) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; e) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa; f) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall art. 66, comma 4. 46 Consulenza n. 28/2013