UDF Il ramo auto Il contratto Il proprietario del veicolo Le garanzie: responsabilità civile auto (RCA) Le garanzie corpi veicoli terrestri (CVT)



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Il ramo auto Il contratto la struttura e le particolarità del contratto auto Il proprietario del veicolo individuare chi è l assicurato; il caso del leasing Le garanzie: responsabilità civile auto (RCA) le garanzie obbligatorie minime e le più comuni estensioni di garanzia Le garanzie corpi veicoli terrestri (CVT) l incendio, il furto, la garanzia kasko, gli eventi atmosferici e le altre garanzie danni al proprio veicolo Le formule tariffarie la forma bonus malus e le sue classi di merito. Il sinistro la denuncia di sinistro; il modulo blu e i suoi vantaggi, la nuova procedura di indennizzo diretto: quando e come si applica

Il ramo auto: il contratto Il contratto di assicurazione R.C.A., a differenza degli altri contratti di assicurazione contro i danni, non tutela una cosa o un bene particolare, ma un bene indeterminato: il patrimonio con il quale il responsabile civile è tenuto a rispondere di un fatto illecito L assicurazione R.C.A. è sottoposta ai principi generali delle altre assicurazioni contro i danni La legge 990 del 1969 e il codice civile dettano norme particolari sulla assicurazione R.C.A. L art. 1917 prescrive che l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, sono però esclusi i danni derivanti da fatti dolosi

Il ramo auto: il proprietario del veicolo, il contraente, l assicurato Il proprietario del veicolo è il soggetto che ne risulta intestatario al pubblico Registro Automobilistico (PRA) e che compare nel libretto di circolazione del veicolo stesso. Molto speso il contraente della polizza è anche proprietario del veicolo per il quale si stipula l'assicurazione, talvolta però la polizza è intestata ad un soggetto ma riguarda un veicolo di proprietà di un altro soggetto, ad esempio un familiare o, è il caso più comune, una società di leasing. Il contraente della polizza è colui che firma il contratto con la compagnia assicurativa. E in capo al contraente che ricadono tutti gli obblighi derivanti dal contratto stesso, ad esempio per quanto riguarda l'onere del pagamento del premio. L assicurato è il conducente del veicolo e le persone autorizzate all uso dello stesso. Per la prestazione alle persone si intendono, invece, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.

Il ramo auto: la responsabilità civile auto (RCA) L assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli impegna la compagnia di assicurazioni a corrispondere all intestatario del contratto, entro determinati limiti, le somme che siano a lui dovute a titolo di risarcimento dei danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo su apposita sede stradale. La legge prevede che tutti i veicoli, compresi i veicoli tenuti fermi su spazi pubblici, devono essere assicurati contro il rischio di eventuali danni che possano essere generati a seguito della loro circolazione. L'obbligo riguarda anche i rimorchi, le motociclette, i ciclomotori ed i natanti.

Il ramo auto: la responsabilità civile auto (le eccezioni) Le eccezioni inopponibili al danneggiato sono elencate nelle ESCLUSIONI di garanzia nelle condizioni di polizza R.C.A I casi più ricorrenti sono: guida senza patente (intesa anche come scaduta) o senza idoneità psicofisica; guida con foglio rosa senza istruttore abilitato; guida in stato di ebbrezza e sotto l influenza di stupefacenti; trasporto di persone non conforme a quanto stabilito dalla carta di circolazione; sinistro causato con dolo (azione volontaria).

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (CVT) Le garanzie Corpo Veicoli Terrestri (CVT) hanno per oggetto il veicolo dell assicurato e sono: Incendio Furto Kasko Collisione Il valore del veicolo da indicare in contratto viene determinato in modi diversi: valore di listino per le automobili di prima immatricolazione; media delle quotazione di mercato riportate nelle riviste specializzate (esempio: media Eurotax acquisto/vendita); valore riportato da una rivista specializzata specificata in contratto (esempio: Quattroruote).

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (collisione, infortuni del conducente, assistenza) La garanzia collisione copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa. La garanzia infortuni del conducente, purché sia munito di regolare patente ed autorizzato dal proprietario dell autovettura, prevede: il risarcimento delle spese mediche sostenute dal conducente del veicolo assicurato; il risarcimento di eventuali conseguenze irreversibili (morte, invalidità permanente) a lui causate a seguito di infortunio subito alla guida del veicolo assicurato; l'ammontare del risarcimento corrisposto in caso di morte o invalidità permanente del conducente è indicato nel contratto di assicurazione. La garanzia assistenza offre all assicurato un appoggio in caso di difficoltà quando il veicolo è inutilizzabile. Esempio: a seguito di un incidente o di un guasto viene messo a disposizione dell'assicurato un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino all'officina o al punto di assistenza più vicino.

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko) La garanzia incendio copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da fiamme sviluppatosi sia per cause esterne (es.: la caduta di un fulmine) sia per malfunzionamento del veicolo stesso (es.: corto circuito dell'impianto elettrico). La distruzione del veicolo può essere totale o parziale. La garanzia furto copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o dal danneggiamento del veicolo o di alcune sue parti a seguito di furto o rapina, realizzati o tentati. Molte compagnie estendono l'assicurazione anche agli apparecchi stabilmente installati nel veicolo (l'autoradio,...), mentre quasi nessuna include il danno causato dalla sottrazione di oggetti trasportati (ad esempio la borsetta o il cappotto lasciato sul sedile). La garanzia kasko copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato a seguito di un sinistro causato dall'assicurato stesso durante la circolazione su appropriata sede stradale. Sono coperti da questa garanzia anche i danni generati in incidenti in cui non siano coinvolti terzi o altri veicoli (es.: urto contro un palo durante un parcheggio).

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (tutela giudiziaria, cristalli, ritiro patente) La garanzia tutela giudiziaria prevede il risarcimento delle spese legali sostenute dall assicurato a seguito di un incidente o di sinistro rientrante in garanzia. La garanzia cristalli rimborsa il costo di sostituzione dei cristalli installati sul veicolo rotti per cause accidentali o per fatto di terzi. La garanzia ritiro patente prevede il risarcimento dei danni generati all assicurato dalla sospensione, disposta dalla competente autorità, della patente di guida. Solitamente il danno viene risarcito in maniera forfettaria tramite il pagamento di un indennità giornaliera per il periodo in cui la patente resta sospesa.

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (perdita chiavi, atti vandalici, eventi naturali e socio-politici) La garanzia perdita chiavi rimborsa le spese sostenute dall assicurato per il rifacimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio dell antifurto, dei documenti di circolazione e dei certificati di proprietà a seguito di smarrimento o sottrazione. La garanzia atti vandalici prevede la copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti di vandalismo. La garanzia eventi naturali copre i danni subiti dal veicolo assicurato causati di eventi atmosferici (ad esempio alluvioni, grandine, fuoriuscita di corsi d'acqua, inondazione, tempesta...). La garanzia eventi socio-politici copre i danni subiti dal veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (ricorso terzi, responsabilità civile dei trasportati) La garanzia ricorso terzi risarcisce i danni subiti da terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La garanzia la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo copre i danni causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso. Tipico esempio è il passeggero di un veicolo che apre la portiera per scendere e urta un motociclista provocandogli lesioni.

Il ramo auto: forme tariffarie (bonus/malus) La formula BONUS/MALUS prevede che il premio stabilito all inizio del rapporto assicurativo subisca nell anno successivo modifiche in più o in meno rispettivamente in presenza o in assenza di sinistri avvenuti con colpa monitorati dalla compagnia in un determinato periodo della vita contrattuale. sono previste diverse classi (le cosiddette classi di merito) in cui vengono inseriti gli assicurati in base al tempo trascorso senza che abbiano causato incidenti. Ogni compagnia è libera di stabilire le proprie classi di merito ma, per consentire il passaggio di un cliente da una compagnia ad un altra, esiste una classe unificata (CU) che segue regole uguali per tutti. È alla CU che ci si riferisce nel seguito; la prima volta che viene stipulata la polizza viene assegnata la classe d ingresso - classe 14 -; ad ogni denuncia di sinistro, seguita da risarcimento, la compagnia, attribuisce all assicurato una classe di merito superiore che comporta un incremento di premio; in assenza di sinistri durante l anno assicurativo la compagnia provvede ad assegnare all assicurato una classe di merito inferiore con conseguente diminuzione di premio.

Il ramo auto: forme tariffarie (bonus/malus) Con il decreto Bersani (Legge n. 40/ 2007 ) Art.5, Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, diventano maggiori le garanzie per i consumatori sulle polizze assicurative R.C. Auto. Tali garanzie sono: quando si verifica un sinistro le assicurazioni non potranno variare la classe di merito fintanto che non sia stata accertata la responsabilità dell assicurato (Art.5 comma 2 - aggiornamento del codice delle assicurazioni 4-ter); risulterà obbligatoria la comunicazione tempestiva da parte dell assicurazione di eventuali variazioni peggiorative in base alla classe di merito (Art.5 comma 2- aggiornamento del codice delle assicurazioni 4-quater). Con il decreto Bersani è destinata inoltre a sparire la figura dell'agente assicurativo monomandatario, che può vendere polizze di una sola compagnia assicurativa. Spazio quindi ai "broker ed agli agenti plurimandatari, che hanno il compito di vendere la polizza più adatta al cliente.

Il ramo auto: il sinistro Per quanto riguarda la denuncia di sinistro si devono rispettare le seguenti formalità: il codice civile ART.1913 prevede che l assicurato debba dare comunicazione / denuncia dell accaduto entro 3 GIORNI dalla data di avvenimento dello stesso; per denunciare qualunque tipo di sinistro si può utilizzare il modulo di constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro approvato dall ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) che viene consegnato all assicurato ad ogni scadenza di rata o ogni volta che ne faccia richiesta.

Il risarcimento diretto E stata recentemente disciplinata la procedura del risarcimento diretto dei sinistri auto di cui agli articoli 149 e 150 del nuovo codice delle assicurazioni private, tramite la quale il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti rivolgendosi direttamente al proprio intermediario o alla propria compagnia di assicurazione e non più a quella del responsabile. Dal 1 febbraio 2007, la nuova procedura rapida definita dal decreto Bersani è applicabile nel caso di scontro tra due veicoli (anche ciclomotori) soltanto se entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e per danni causati alle cose trasportate di proprietà, al veicolo, alla persona con lesioni leggere (fino al 9% di invalidità permanente) di cui non si è responsabili o lo si è solo in parte. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

RC auto: conclusioni In questa unità didattica avete approfondito il ramo danni quantitativamente più importante: il ramo auto. Avete conosciuto la storia dell assicurazione obbligatoria in Italia e avete individuato i veicoli ai quali si applica l obbligo assicurativo. Avete analizzato la struttura della polizza auto e avete conosciuto i più importanti principi tariffari. Avete compreso le regole evolutive generali della tariffa bonus malus. Avete compreso i vantaggi dell utilizzo del modulo di constatazione amichevole (modulo blu). Avete conosciuto i principi del sistema di risarcimento diretto recentemente introdotto. Avete infine conosciuto i principi che regolano l assicurazione corpi veicoli terrestri.