UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE



Documenti analoghi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Università degli Studi di Trento polizza RCTO n. BERCB01041F Lloyd s of London

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod ed.

ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"

ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 7 Polizza assicurativa

POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

Sezione II - Responsabilità Civile

FIBA/CISL ANNO 2014 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: - pag. 1 -

CONDIZIONI GENERALI COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

ALLEGATO SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

CAPITOLATO D ONERI PER IL RISCHIO RCT (Responsabilità Civile Terzi) RCO (Responsabilità Prestatori d opera)


Art.25 Operatività della garanzia Responsabilità Civile L assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche sia interne che esterne, senza

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

COMUNE di ARZACHENA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

i nostri amici a ZAMPE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono

RESPONSABILITA CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. di INFORMEST

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità Novità normative introdotte.

LOTTO 1 CAPITOLATO SPECIALE RESPONSABILITA CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Comune di Treviso

UNIPOL ASSICURAZIONI,

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

CAPITOLATO PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

Comune di Argenta Provincia di Ferrara

RC DELLA COOPERAZIONE

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono

L assicurazione della responsabilità civile professionale

ASSICURAZIONE INFORTUNI, ASSISTENZA, RESPONSABILITA CIVILE E TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI I ISTITUTI SCOLASTICI. S c h e d e d i s i n t e s i

COMUNE DI SIGNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI. La presente polizza è stipulata tra

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

PLANNING ASSICURATIVO AZIENDA TIPO. Scadenze Riepilogo polizze Azienda Schede tecniche singole polizze Gestione sinistri

CAPITOLATO LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Polizza responsabilità civile terzi

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. ARTIGIANO

Protocollosicurezzacnism.doc vers. 17 luglio pag. 1 di 5

Allegato Tecnico per i Titolari, i Soci e i componenti degli organi sociali delle Società associate e familiari conviventi

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO

Polizza Responsabilit à Civile verso Terzi e prestatori di lavoro

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Lotto 8

. di <<.>> Provincia di <<.>> CIG. N. Polizza Responsabilità Civile n. Pagina 1 di 17 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

Allegato Tecnico per i Titolari, i Soci e i componenti degli organi sociali delle Società associate e familiari conviventi

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

2011/2014 VADEMECUM ASSICURATIVO SOCIETA AFFILIATE

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. La presente polizza è stipulata tra

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA SOMMARIO. Decorrenza ore 24.

R.C.T. ISTITUTI SCOLASTICI

COMUNE DI MONZA Piazza Trento e Trieste Monza P.I

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Torino, 15 ottobre Centro Congressi Lingotto. Torino, 15 ottobre Centro Congressi Lingotto. All Consulting

ALLEGATO 01 SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (2015/2018) CODICE C.I.G.: D77

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA. La presente polizza è stipulata tra CITTA DI ORBASSANO

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

CAPITOLATO SPECIALE D ONERI LOTTO 3) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE 1 RISCHIO

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

Assicurazioni U.N.P.L.I. Assicura zioni 1

Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni CONVENZIONERCT PERSCUOLE DISCI ASSOCIATEAMSI.

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

Condizioni Generali di Assicurazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

PROVINCIA DI BRINDISI

Assicurazione responsabilità civile

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) (LOTTO N 04)

COMUNE DI CORSICO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E PRESTATORI D OPERA. La presente polizza è stipulata tra

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

!!!!! CONVENZIONE!ASSICURATIVA! PER!L'!ASSICURAZIONE!! RESPONSABILITA!CIVILEVERSO!TERZI,!VERSO!PRESTATORI!DI!LAVORO!!

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

PROVINCIA DELL OGLIASTRA CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

PROVINCIA DI AREZZO. Capitolato di Assicurazione RCT/O DURATA DEL CONTRATTO

Transcript:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Il presente elaborato riflette le condizioni contrattuali della polizza attualmente in vigore, tuttavia non deve essere considerato come un analisi vincolante della copertura ed in caso di sinistro o di necessità interpretative ci si dovrà basare unicamente sulla polizza originale che è il solo documento che rileva a detti fini. N. POLIZZA: 1600129 COMPAGNIA: LLOYD S OF LONDON DECORRENZA: ore 24.00 del 31/12/2007 SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2012 ASSICURATI l'ente Contraente - tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività e/o attività presso consorzi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e/o studentesche e /o ricreative e/o di volontariato (aventi o meno personalità giuridica) ed i loro aderenti - perfezionandi, dottorandi, dottorandi in proroga, borsisti, specializzandi, diplomandi, tirocinanti, stagisti, dottori di ricerca, studenti e frequentanti a qualsiasi titolo dell Università - studenti che svolgono temporaneamente una attività retribuita ai sensi della legge 390/91 art. 13 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni - appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell ambito dell Università. MASSIMALI Responsabilità civile Terzi 5.000.000,00 unico per sinistro; Responsabilità civile Dipendenti 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.500.000,00 per singolo prestatore d opera. VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione ha validità nel mondo intero. ATTIVITA ASSICURATA E OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato nello svolgimento delle attività dell Università degli Studi di Trento, istituzionali e non, ordinarie o straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, nulla escluso od eccettuato, o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa quella di ricerca e consulenza in ogni settore, comprese quelle in ambito medico, veterinario, ingegneristico. Sezione R.C.T. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a 1

cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. Sezione R.C.O. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile : 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12/06/84 N. 222. La copertura è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, sempre escluse asbestosi e silicosi. ESCLUSIONI (SEZIONE R.C.T.) 1. Sono esclusi i danni ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. n. 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; 2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è compresa tuttavia la RC derivante dall esistenza ed uso da parte delle persone autorizzate di apparecchi a Raggi X e raggi GAMMA o altre emissioni e di altre apparecchiature (ad es. Tac, Pet, Rmn, acceleratori di particelle e ciclotroni, rilevatori di metalli, sterilizzatori ecc.) e dalla generazione di campi elettromagnetici, a fini di ricerca, sperimentazione ecc. 3. Da furto; è compresa tuttavia la responsabilità civile dell Assicurato per i danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse per compiere l azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull Assicurato; 4. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, 2

alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e a danni a cose di terzi. PRECISAZIONI ED ESTENSIONI A puro titolo esemplificativo l'assicurazione vale anche per: 1. la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, capannoni pressostatici, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici; attività rurali; attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. 2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività; nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente. 3. Premesso che l Assicurato favorisce l inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la responsabilità civile personale di dette persone, con l esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori. 4. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'assicurato. 5. La responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato. 6. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario. 7. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a gite, tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. 8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. 9. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: Datore di Lavoro ; Responsabili del servizio di protezione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 3

10. La responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. 11. La responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno. 12. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. 13. A deroga del p.to 4 dell Art. Esclusioni e fino alla concorrenza del limite stabilito per i danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso; non sono comunque compresi i danni derivanti da: - alterazioni di carattere genetico; - dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge. Sono comprese altresì le spese sostenute dall Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l obbligo da parte dell Assicurato di darne avviso alla Società. 14. La responsabilità civile dell Assicurato per i danni provocati a seguito di sperimentazione autorizzata e/o svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche effettuata su esseri umani consenzienti o animali, ivi comprese le attività preliminari, fermo che la presente polizza opererà in secondo rischio, per l eccedenza rispetto alle somme e garanzie ove fosse operante specifica copertura. 15. La responsabilità civile dell Assicurato per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali, tossici, nocivi ecc. che abbiano provocato a Terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento accidentale di qualsiasi natura a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei Terzi responsabili. 16. La responsabilità civile derivante all assicurato per i danni cagionati da beni che l Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo o derivante dalla proprietà di beni concessi in comodato od uso a qualsiasi titolo a Terzi. 17. La responsabilità civile derivante all Assicurato dalla gestione diretta e/o affidata a Terzi di mense e/o spacci e/o bar e/o distributori automatici all interno delle strutture del Contraente/Assicurato compreso il rischio derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande anche se affidate a Terzi. 18. La responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a Terzi di alloggi, studentati, strutture, impianti sportivi e/o ricreativi e/o culturali ecc. 19. La responsabilità civile derivante all Assicurato dalla gestione e/o attività sportive e/o ricreative anche se svolte o organizzate tramite Terzi La responsabilità civile dell Assicurato derivante dallo svolgimento di attività di ricerca, consulenza, sperimentazione in genere. 20. La responsabilità civile derivante all Assicurato dalla gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge del suo status giuridico e assunti con l approvazione degli organi competenti, come a titolo esemplificativo e non limitativo asili, asili nido, scuole in genere ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a Terzi, considerati Terzi anche i dipendenti di tali Enti. 21. La responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 22. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all Assicurato mentre circolano all interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e dalla Legge n. 990/1969 e successive modifiche. 4

23. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e Terzi in genere, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, le somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. 24. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici; l assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 25. La responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari. 26. La responsabilità civile derivante dall esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l utilizzo di cani. 27. La responsabilità civile derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all obbligo di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e alla Legge n. 990/1969 e successive modifiche o sostituzione. 28. La responsabilità civile derivante dalla caduta di neve da fabbricati e piante. 29. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione anche se affidata a Terzi delle aree di parcheggio dei visitatori, proprietà e/o utilizzo di distributori di carburanti. 30. La responsabilità dell'assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili; premesso che l'assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Università degli Studi di Trento deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando l Ufficio preposto dell Ateneo ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente: 1. in caso di sinistro per il quale ha luogo l inchiesta giudiziaria a norma di legge; 2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. 5