PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA CIVILE VERSO DIPENDENTI A) OGGETTO DELLA TUTELA ASSICURATIVA La compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività svolta. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in relazione all attività svolta. La garanzia è operante anche per la lesione di interessi legittimi, quando risarcibili. B) - MASSIMALI L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza (nei casi particolari oltre descritti): -R. C. T. / R. C. O ,00 unico C) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE C. 1. Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in relazione all attività svolta. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 1

2 b) Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare,(capitali interessi e spese) quale civilmente responsabile (incluso il danno biologico) : ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche e integrazioni (incluso il D. Lgs. 38/2000) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La società quindi si obbliga a rifondere all'assicurato le somme richieste dall'inail a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dell'infortunato e/o aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dell'inail e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente (incluso il danno biologico e malattie professionali). L'assicurazione è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'inail di determinate categorie di dipendenti e semprechè l'assicurato dimostri che ciò è avvenuto senza dolo. Sia la R.C.T. che la R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art.14 della legge n. 222 del La Società assicuratrice si impegna a risarcire la parte lesa indipendentemente dall accertamento di responsabilità delle persone delle quali l assicurato debba rispondere. C. 2. Validità territoriale L assicurazione ha validità nel mondo intero. C. 3. Qualifica di terzo Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con l esclusione dei dipendenti dell'assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro, e degli abusivi che occupano senza alcun permesso i locali di proprietà e/o in conduzione dell assicurato stesso. Si conferma, pertanto, che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche: il personale che presta servizio presso l Ente e non è soggetto all'i.n.a.i.l.; i dipendenti di altri enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'assicurato stesso; gli Amministratori, dipendenti di Aziende Autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'assicurato; i consulenti, gli stagisti, i tirocinanti, nonché tutti coloro che, sia in vista di una assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'assicurato medesimo o che svolgono attività presso strutture pubbliche esterne"; i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'assicurato stesso; il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori; il personale delle imprese di pulizia e manutenzione POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 2

3 i lavoratori socialmente utili gli obiettori di coscienza i neonati iscritti ai nidi pedagogici (circa n 80 nei Nidi di Cagliari, stabile di Via Cadello,) gli utenti dei servizi svolti dall Amministrazione Provinciale, anche se dipendenti dell Amministrazione stessa o loro congiunti C. 4. Esclusioni L'assicurazione R..C.T. e R.C.O. non comprende i danni: a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; b) da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili; c) da furto e da incendio; d) le cose trovantesi sui mezzi di trasporto; e) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati; f) conseguenti ad inquinamenti dell aria, dell acqua e del suolo, a impoverimento, interruzione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori; h) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; i) cagionati da emissione di onde e campi elettromagnetici. C. 5. Spese legali La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell assicurato/contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all assicurato stesso. L assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione del danneggiato. La Società non riconosce spese incontrate dall assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. C. 6. Regolazione del premio POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 3

4 Il premio, per la parte convenuta in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le modalità per la regolazione del premio sono indicate nelle Condizioni Generali di polizza. D) - DESCRIZIONE DEL RISCHIO A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il seguente contratto, si precisa che l'assicurazione opera per i seguenti rischi: a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso, locazione e manutenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, mezzi meccanici non a motore, impianti, tubazioni, attrezzature, anche sportive per giochi (altalene scivoli giostre e simili) e ricreative che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività anche nel caso in cui sono condotti ed azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età, il tutto ovunque, anche se posto su mezzi mobili ed anche se presso terzi. E inoltre garantito il rischio relativo alla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni anche a scopo elettorale, ovunque istallati nel territorio nazionale. b) Responsabilità civile derivante all'assicurato come esercente l'attività delle proprie competenze dall esercizio e/o gestione dei nidi l'infanzia, delle biblioteche, dei musei, delle gallerie d'arte, delle case-famiglia, dei parcheggi, degli impianti sportivi e ricreativi, dei giardini, delle celle frigorifere, il tutto anche se gestito da terzi. La garanzia comprende inoltre la gestione di spacci e mense aziendali e/o scolastiche (compresa l esistenza di distributori automatici di cibi e bevande). c) Responsabilità Civile derivante all'assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici,di aggiornamento e sportivi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazio strutture nelle quali i terzi siano organizzatori. Per le manifestazioni all'aperto sono esclusi i danni alle attrezzature predisposte per manifestazioni stesse, nonché i danni riportati dai protagonisti le E) - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE DI GARANZIA E.1. COMMITTENZA AUTO L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art del C.C. di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di cui al presente articolo, si precisa che la garanzia si intende operante per danni cagionati a terzi da dipendenti e non dipendenti dell'assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA o a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionate alle persone trasportate. Franchigia fissa per sinistro. 250,00. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 4

5 La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente, e quindi per i danni causati e/o subiti da: - personale alle proprie dipendenze - personale che pur non avendo un diretto rapporto di dipendenza con lo stesso siano dallo stesso utilizzati nell'esercizio delle proprie attività (collaboratori occasionali, obiettori di coscienza); - personale volontario (inclusi gli obiettori di coscienza); - personale in cassa integrazione o mobilità (Progetti di Pubblica Utilità) che svolgono saltuarie e/o regolari e continuative mansioni per conto dell'assicurato. E. 2. RESPONSABILITA CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI L assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti della R.C.T.. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e semprechè sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per le R.C.O. La Compagnia assicuratrice rinuncia a rivalsa nei loro confronti: è fatto obbligo ai soggetti assicurati di comunicare, in caso di sinistro, l esistenza di altre polizze a copertura dei rischi professionali stipulate con altre compagnie assicuratrici. In tal caso la presente copertura entrerà in secondo rischio. E.3 FABBRICATI IN PROPRIETA IN AFFITTO IN COMODATO D USO GRATUITO. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, locazione o uso gratuito dei fabbricati o porzioni di essi e parti comuni se in condominio e dei relativi impianti compresi montacarichi, ascensori e scale mobili, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti ivi comprese le strade, le aree pubbliche e i territori in genere. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. Il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso dell'assicurato. L'assicurazione è estesa al rischio: a) ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili (strade, aree pubbliche ecc.). b) Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione Provinciale anche se di proprietà di terzi. c) Resta inteso che qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi l'assicurazione sarà operante per la R.C. derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 5

6 d) danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, recinzioni, cancelli anche automatici; e) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00= per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell'assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di. 250,00=; L'assicurazione non comprende i danni: - derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; - derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario E.4.- COLLABORATORI OCCASIONALI E IMPRESE Considerato che l Amministrazione può cedere in appalto parte di lavori di propria competenza, si precisa che l Assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile che ricada su di essa per danni cagionati o subiti da dette imprese, da loro titolari e/o dipendenti. Parimenti, in considerazione del fatto che l Amministrazione può avvalersi dell opera di persone non dipendenti (quali, ad esempio, obiettori di coscienza, tirocinanti, stagisti, persone di cui ci si avvalga della collaborazione coordinata e continuativa etc), si precisa che la garanzia dovrà comprendere la responsabilità civile che ricada su di essa per danni cagionati o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell Amministrazione stessa. Nel caso previsto dal presente comma l Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa. E.5. ALTRE ESTENSIONI DELLA GARANZIA (a) Responsabilità civile e personale del Segretario Generale, Direttore Generale e Dirigenti dell'amministrazione Provinciale per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto dalle condizioni di polizza. (b) Danni cagionati da mezzi di trasporto sotto carico e scarico ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi dove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'assicurato, franchigia. 155,00= per sinistro. (c) Responsabilità civili derivante all'assicurato ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis C.C. per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di ,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro liquidabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di. 250,00. (d) La società rinuncia al diritto di rivalsa, anche nel caso di colpa grave, nei confronti dei diretti responsabili, dipendenti o non, per i fatti dei quali l assicurato debba rispondere a norma di legge. (e) La società si obbliga a tenere indenne i dipendenti dell'assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali, cagionate, in occasione di lavoro ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R n La copertura è operante anche nei casi in cui non sussista a termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro. (f) Danni derivanti da colpa dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 6

7 (g) Danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo, purché denunciati entro un anno dal fatto. (h) Responsabilità civile derivante agli assicurati per danni subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il contraente assicurato e da dipendenti del contraente assicurato distaccati presso altre società od Enti; (i) Responsabilità civile derivante all assicurato dallo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell art. 18 della L. n. 196/97, presso aziende private, nell ambito del progetto sperimentale dei Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari. (j) L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi tavole rotonde mostre, mercati e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo nonché quelli cagionati ai locali stessi. (k) Danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei corsoli protettivi e dei mezzi di protezione, in genere da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza. (l) Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di Polizza con massimo risarcimento ,00= per sinistro ed anno assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di ,00. (m) Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito di esecuzione lavori che per volume e peso non possono essere rimossi. La garanzia si intende prestata con una franchigia fissa di. 155,00 e massimo risarcimento di ,00 per sinistro per anno. (n) L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. (o) Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di. 250,00 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da incendio e/o furto e/o i danni da circolazione. (p) Danni derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, con l'esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché fabbricati, cose in essi contenute, manufatti in genere che si verifichino nel raggio di trecento metri dal fornello di mina. (q) Responsabilità civile dell'assicurato per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di ,00= per uno o più sinistri verificatesi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. (r) Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento e franamento del terreno con un massimo risarcimento di ,00= per uno o più sinistri verificatesi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, franchigia assoluta per ogni sinistro. 516,00=, solamente per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di ,00=. (s) Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato o commissionati da terzi. (t) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalle violazioni delle disposizioni di cui D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni. (u) E incluso il danno biologico senza franchigia. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 7

8 (v) L'Assicurazione R.C. verso tutti i dipendenti (INAIL e non INAIL) è estesa al rischio delle malattie professionali ( tabelle o non, secondo le voci delle tabelle 4 e 8 allegate al D.P.R n e successive integrazioni). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano di conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In nessun caso la società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a ,00= per anno assicurativo, con l'intesa, che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'assicurato la società potrà reintegrare il massimale a condizione da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla preesistente situazione. (v) Relativamente ai sinistri che si verificano nelle strade provinciali, l Assicurazione risarcirà i danni alle cose fino ad un massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione di franchigia. Per i danni alle persone, invece, rimangono fermi i massimali previsti in via generale dalla presente polizza. F) GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL LORDO DELLO SCOPERTO E/O FRANCHIGIA. La Società si impegna ad accertare l entità dei danni e a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia prevista. Il contraente dà ampio mandato alla Società di trattare, definire e liquidare anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientrante nella franchigia, per questo si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 60 giorni dalla relativa richiesta. La Società avanzerà le richieste di rimborso con cadenza trimestrale, con evidenza, su richiesta del Contraente, della documentazione giustificativa della liquidazione di alcuni sinistri campione. Nel caso in cui il Contraente, nei limiti prescritti, non abbia effettuato il pagamento dovuto, l assicurazione resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui sopra e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Nel caso in cui la presente polizza risulti cessata per qualsiasi motivo, qualora il contraente non adempia all obbligo di cui sopra, l impegno assunto dalla Società con la presente clausola viene a cessare e la liquidazione del danno al Terzo danneggiato avverrà al netto sia dello scoperto e/o franchigia di polizza, sia della somma ancora dovuta dal Contraente e non rimborsata alla Società. POLIZZA N 2 ASSICURAZIONE R.C.T. R.C.O. 8

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