ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (fabbricati e rischi diversi) INA ASSITALIA/RAS N. 273/60/475042

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1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (fabbricati e rischi diversi) INA ASSITALIA/RAS N. 273/60/ ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività istituzionale da esso svolta quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: - proprietà e/o conduzione fabbricati; - attività didattica, di formazione, di orientamento e di consulenza; - attività di progettazione e direzione lavori edili, nonché restauro di opere aventi particolare valore artistico/culturale; - organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni; - attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale; - proprietà, locazione, comodato ed uso di macchine ed impianti vari. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. ART. 2 ESCLUSIONI L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) derivanti dall uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16 anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; c) da furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; d) provocati da persone non dipendenti dell Assicurato e di cui questi si avvalga nell esercizio della propria attività; e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate; f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione di dette operazioni; g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori; h) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso ed aperta al pubblico; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

2 j) dei quali l Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivategli dalla legge; k) da attività di ricerca e sperimentazione clinica o farmacologica effettuata su terzi. L assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. ART. 3 RISCHI ATOMICI E DANNI DA INQUINAMENTO Sono esclusi dall assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) Sono esclusi, altresì, dall assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento. ART. 4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI PARTICOLARI QUALIFICA TERZI Sono considerati terzi: - il Rettore, i Componenti del Senato Accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado; - tutti i dipendenti, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza di lavoro. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l assicurazione di responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.), il massimale R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società; - i dirigenti, incluso il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti R.C.O. Tale garanzia si intende riferita agli aventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio; - i fornitori, clienti, rappresentanti ed altri che possono prendere parte occasionalmente a operazioni di carico e scarico. PROPRIETA E/O CONDUZIONE FABBRICATI L assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati e relative parti comuni se in condominio di cui all allegato 1), da lui occupate per l esercizio delle proprie attività, nonché degli impianti e/o attrezzature stesse ivi esistenti, compreso ascensori e/o montacarichi e cancelli anche elettrici. L assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile verso terzi derivante da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti, gestione e manutenzione degli

3 impianti idrici e di riscaldamento nonché di lavori di scavo e condutture sotterranee, effettuati in proprio o ceduti in appalto: - per i danni cagionati a terzi da fatto di persone addette ai lavori di pulizia, sorveglianza, riscaldamento e di ditte appaltatrici per lavori di ordinaria manutenzione da esse eseguiti per conto dell assicurato, derivante all assicurato medesimo quale committente dei lavori stessi; - per danni cagionati da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti, con la sola esclusione dei danni cagionati da umidità o insalubrità dei locali. PROPRIETA ED USO DI MACCHINARI E MACCHINE ELETTRONICHE La garanzia è estesa alla proprietà ed uso di macchinari e macchine elettroniche di ogni genere nell ambito dei locali occupati dall Università ed in tutta l area di sua competenza. IMPRUDENZA, IMPERIZIA, NEGLIGENZA E COLPA GRAVE Le garanzie della presente polizza sono valide anche per i sinistri cagionati da imprudenza, imperizia, negligenza e colpa grave delle persone dipendenti e non delle quali l Assicurato deve rispondere a norme di legge. INGESTIONE OD ASSORBIMENTO SOSTANZE AVVELENAMENTI Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione di cibi e bevande, anche tramite distributori automatici, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste. Tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e/o da tutti i collaboratori dell Assicurato. Si precisa che la gestione dei Bar e dei distributori automatici è affidata a terzi, la presente assicurazione garantisce quindi la responsabilità civile che incombe sull assicurato in qualità di committente. SERVIZIO DI VIGILANZA Le garanzie sono estese alla Responsabilità civile derivante all Assicurato dall espletamento del servizio di vigilanza affidato a terzi e pertanto garantisce l Assicurato solo in qualità di committente. R.C. DIPENDENTI Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile derivante all assicurato, ai sensi dell art del cod. civ., per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell Assicurato o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati o a lui dati in usufrutto o da lui dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è prestata con uno scoperto pari ai massimali minimi di legge per la circolazione e comunque resterà a secondo rischio rispetto alla copertura della polizza RC per la circolazione. R.C. PERSONALE DIPENDENTI La garanzia è estesa a favore di tutti i dipendenti dell Assicurato per l eventuale responsabilità civile loro derivante nello svolgimento delle loro mansioni professionali a seguito di danni fisici occorsi sul lavoro ad altri dipendenti: tale estensione si intende prestata entro i limiti dei massimali convenuti in polizza per la garanzia R.C.O. per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con il contraente o tra loro. RIVALSA INAIL VERSO DIPENDENTI E compresa in polizza RCT personale dei dipendenti soggetti all assicurazione obbligatoria infortuni con rinuncia in favore di questi e da parte della Società assicuratrice del diritto di rivalsa.

4 RCT CONSULENTI, INCARICATI, PREPOSTI NON DIPENDENTI DELL ASSICURATO A parziale deroga dell Art. 2 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione è compresa in garanzia la RCT per danni provocati da persone non dipendenti dell Assicurato quali, a puro titolo di esempio, consulenti, incaricati e/o preposti di cui lo stesso si avvalga nell esercizio dell attività dichiarata in polizza. In favore di tali soggetti la Società dovrà rinunciare al diritto di surroga nei loro confronti esclusi i casi di dolo e ciò entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ciascun sinistro il quale resta, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità con l Assicurato e/o tra loro. DEROGA DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti di dipendenti, collaboratori, dirigenti, consulenti e tutti quelli che svolgono attività per l Università, solo per lesioni corporali e danneggiamenti a cose tangibili di terzi, esclusi i casi di dolo. R.C. VEICOLI IN SOSTA Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o dipendenti in sosta nell area dove si svolgono le attività dell Università. Tale garanzia resterà a secondo rischio rispetto ai danni cagionati da mezzi soggetti all assicurazione obbligatoria ex legge n. 990 del EVENTI NATURALI Le garanzie sono estese ai danni conseguenti ad eventi naturali come il mancato sgombero tempestivo della neve, di accumulo di foglie, allagamenti, ecc. R.C. CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi, compresi i partecipanti a gli studenti, derivante all assicurato dall organizzazione di convegni, congressi e di corsi professionali. DANNI A COSE ALTRUI La garanzia comprende i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà o in custodia presso l Assicurato. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio del mondo intero in occasione di viaggi a scopo scientifico, di apprendimento, ecc. La Società qualora non sia legalmente autorizzata o non possa per qualsiasi ragione assistere legalmente l Assicurato o a sua sola opzione scelga di non farlo, rimborserà direttamente all Assicurato tutte le somme (comprese quelle legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, per le quali l Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di una responsabilità di legge. R.C. TIROCINANTI (studenti, laureati) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danno (capitale e interessi) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività di tirocinio svolta dagli studenti iscritti alle Facoltà, a corsi di Diploma Universitario, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-lauream ecc. ai sensi dell art. 18 della L. n. 196/97 e successivo regolamento di attuazione del n. 142 nonché all attività di tirocinio pratico e di apprendimento prevista dagli ordinamenti didattici. Tale garanzia dovrà essere valida ed operante per l attività svolta all interno delle strutture dell Ateneo o in strutture extra universitarie sia pubbliche che private purché preventivamente autorizzata dall Università.

5 R.C. STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA (ex D.Lgs. 257/91) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danno (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività svolta dagli iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in qualità di medici specializzandi, ai sensi del D.Lgs. 257/91, così come prevista dal loro corso di studi. Dovrà essere prevista la possibilità di sospensione del rischio assicurato per singoli soggetti, per cause ammesse dalle norme vigenti ed il conseguente rimborso del premio pagato e non goduto. R.C. PROFESSIONALE INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI ECC. E TECNICI UU.TT. SEZIONE I: copertura RC per danni materiali (attività progettista e/o direttore lavori e collaudatore) Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all esercizio dell attività professionale indicata in polizza. L assicurazione vale per la R.C. che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, e comprende anche i danni corporali o materiali cagionati a terzi compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all attività dell Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L attività dell Assicurato deve riferirsi a lavori di progettazione e/o direzione di: - costruzioni civili, industriali, rurali; - impianti di servizi generali interni a stabilimenti o a costruzioni civili; - impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane; e comunque il cui costo complessivo singolo non superi 10 miliardi. Si precisa a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, che resta sempre escluso dalla garanzia la progettazione e/o direzione dei lavori riguardanti: - impianti telefonici; - opere subacquee; - strade ferrate o ferrovie; - bacini o dighe. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da interruzione e sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tale garanzia il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di 500 milioni, con l applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di 1 milione ed il massimo di 10 milioni. Art. 2 Delimitazioni dell assicurazione L assicurazione non vale:

6 a) se al tempo dell esplicazione dell attività professionale indicata in polizza, l Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale; b) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore e/o dipendente; d) per i danni alle opere in costruzione o a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori; e) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori; f) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; h) per i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico; i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere o simili; j) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge; k) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso e necessità cui sono destinate; sono però compresi i danni materiali e corporali che derivino da effetti pregiudizievoli delle opere stesse; l) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data della stipula della presente polizza, salvo quanto previsto dal successivo art. 7); m) all ambiente e/o conseguenti a inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per danni derivanti da sviluppo di energie e radioattività. Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell'assicurato conseguente alla progettazione o direzione di lavori di montaggio d impianti specificamente connessi all attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso. Ultimazione della o delle opere Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori si deve intendere la data in cui si sia verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia ancora in vigore: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo; consegna anche provvisoria dell opera al committente; uso delle opere secondo destinazione. Art. 3 Limiti di indennizzo L assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Lire per ciascun sinistro ed un massimo di Lire per più sinistri verificatisi nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. Qualora la garanzia sia estesa ai danni verificatisi dopo l ultimazione dei lavori, per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

7 L assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di Lire ed un massimo di Lire fermo quanto disposto all ultimo comma dell art. 1) (danni indiretti). Nel caso in cui la garanzia sia estesa anche al danno alle opere, relativamente ai danni subiti dalle opere stesse e alle spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera, lo scoperto del 10% per ciascun sinistro avrà un minimo di Lire ed un massimo di Lire Se l Assicurato stipula altre polizze che coprano gli importi compresi nello scoperto, la garanzia di cui alla presente polizza cessa di operare a partire dal giorno di efficacia della nuova polizza. SEZIONE II: copertura RC per danni patrimoniali (Attività diverse da quelle di progettista e direttore dei lavori e collaudatore, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e regolamenti relativi alle professioni di ingegnere, architetto o geometra). Art. 4 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (compreso il committente) nell esercizio dell attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e regolamenti vigenti. L assicurazione comprende altresì le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso. Art. 5 Delimitazione dell assicurazione L assicurazione non vale: a) se al tempo dell esplicazione dell attività professionale garantita in polizza, l Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale; b) per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio; c) per le perdite patrimoniali inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società ed enti; d) per le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi; e) per le perdite patrimoniali conseguenti a sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi; f) per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivategli dalla legge; g) per perdite patrimoniali conseguenti a danni all ambiente e/o all inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per danni derivanti da sviluppo di energia o radioattività. Art. 6 Limiti di indennizzo L assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Lire per ciascun sinistro ed un massimo di Lire per più sinistri verificatisi nello stesso periodo; le sanzioni di natura fiscale, multe ammende conseguenti ad errori imputabili all Assicurato stesso sono prestate nell ambito del massimale suddetto con un sottolimite di Lire 300 milioni e con l applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di Lire

8 Per ogni altro tipo di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Lire ed un massimo di Lire NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II Art. 7 Inizio e termine della garanzia La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di validità dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell assicurazione. La garanzia è operante ai sensi degli artt e 1893 C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Inoltre, relativamente all attività di progettista e/o direttore dei lavori, si conviene che nei primi due anni di validità del contratto, la garanzia assicurativa verrà limitata alle sole richieste di risarcimento avanzate in relazione ad errori (atti od omissioni) commessi: a) dopo la data di effetto della polizza; b) anche precedentemente a tale data, purché relative a prestazioni che riguardino opere: - la cui costruzione abbia avuto inizio dopo la data di effetto della polizza; - in fase di costruzione alla data di effetto della polizza, con esclusione in ogni caso dei danni subiti o causati dalla porzione già costruita a tale data, e fermo restando che nel caso di estensione di garanzia ai danni all opera, sono sempre esclusi i danni subiti dalla porzione stessa. Per individuare tale porzione si farà riferimento al Giornale di Cantiere di cui alla legge n del e successive variazioni, oppure, in assenza del Giornale suddetto, al primo certificato attestante lo stato di avanzamento dei lavori successivo alla data di effetto della polizza, rilasciato da chiunque per conto terzi, o da altri documenti ufficiali. Art. 8 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Europea per l attività di progettista e direttore dei lavori, mentre nei paesi USA, Canada e Messico è limitata alla sola attività di progettazione, restando quindi esclusa l attività di direzione dei lavori. Art. 9 Persone non considerate Terzi Non sono considerate terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art Esclusioni Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2) e 5) (delimitazione dell assicurazione), la garanzia non opera per i danni riconducibili a responsabilità del professionista per attività svolte: ai sensi della legge Merloni n. 109/94 e successive modifiche. La garanzia è comunque operante, nei limiti e nei termini di polizza, per i casi di morte, lesioni corporali e danni materiali a cose tangibili di terzi per i danni provocati a terzi da lavori su committenza anche di enti pubblici in genere, restando comunque esclusa ogni responsabilità diretta e specificatamente derivante dalla legge Merloni n. 109/94 e successive modifiche;

9 ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19/09/94 in qualità di consulente esterno specializzato in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 14/08/96 relativamente a tutte le funzioni dallo stesso previste. L assicurazione non vale altresì per danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità. Art. 11 Vincolo di solidarietà L assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione quindi di ogni responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza. Art. 12 Gestione delle vertenze di danno/spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando dove occorra legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ad azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 13 Cessazione dell assicurazione Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo si considera risolto nei seguenti casi: - decesso dell Assicurato; - cessazione da parte dell Assicurato dell esercizio della professione con conseguente cancellazione dall Albo professionale; - radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall Albo professionale. In tali casi il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza. Art. 14 Sostituzione del contratto L Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio. In caso di esistenza di precedente copertura assicurativa stipulata per il medesimo rischio con altra Società, la presente garanzia opererà per l eccedenza rispetto alle somme ivi previste e nei limiti del massimale indicato nella presente polizza. Condizioni particolari Compreso il danno alle opere in costruzione in cui e su cui si eseguono i lavori per sinistri verificatisi sia durante l esecuzione dei lavori che dopo la loro ultimazione. L assicurazione di cui all art. 1) è prestata per i danni verificatisi durante l esecuzione dei lavori di ciascuna opera, ed entro i 10 anni successivi alla data di sua ultimazione (vedere art. 14), fermo restando che la garanzia farà esplicito riferimento ad opere progettate, dirette e completate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo. Condizione particolare 2 Danno alle opere Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, la garanzia a parziale deroga dell art. 2) lett. d), è estesa ai danni alle opere in costruzione a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.

10 Ferma ogni altra Norma che regola l Assicurazione si precisa che l assicurazione comprende altresì le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera, con l obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull utilità delle spese ai fini previsti o sull entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell Agenzia a cui è stata assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Condizioni aggiuntive Involontario mancato rispetto dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità A parziale deroga dell art. 10) delle esclusioni, la garanzia di cui alla sezione II danni patrimoniali, sarà operante anche per le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell Assicurato in conseguenza di un involontario mancato rispetto dei vincoli urbanistici, norme edilizie ed altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità. Tale estensione riguarderà esclusivamente le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall Assicurato alla Società durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti comportamento colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell assicurazione. Ferme le esclusioni di cui agli artt. 5) e 10), la presente garanzia non sarà operante: 1) se l opera non è stata realizzata in conformità alla concessione edilizia rilasciata per l opera stessa; 2) per contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell ambito delle regolazioni di violazioni edilizie. Tale estensione di garanzia verrà prestata con il sottolimite di 100 milioni già indicato nell art. 18, e con l applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Lire Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94) La copertura assicurativa si intende estesa alla RC ascrivibile all Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché alle perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dall art. 4 comma 4 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche od integrazioni. La garanzia non è operante: - per le spese affrontate dal Committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall Assicurato; - per mancata rispondenza delle opere all uso e necessità cui sono destinate; - per la consapevole inosservanza delle norme previste dalla legge; - per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti o dal rapporto con il committente e/o datore di lavoro.

11 Fermi i massimali di cui alle sezioni di garanzia I e II, la presente estensione sarà prestata con i seguenti sotto limiti: milioni per sinistro e anno assicurativo per i danni materiali; milioni per sinistro e anno assicurativo per i danni patrimoniali, comprese le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell Assicurato nonché dal Committente all Assicurato stesso. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta per ciascun sinistro con un minimo di Lire Tale estensione di garanzia riguarderà esclusivamente le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall Assicurato alla Società durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell assicurazione. Dlgs. 494 del 14/08/96 L estensione di garanzia di cui alla precedente condizione aggiuntiva D) viene estesa alla RC derivante all Assicurato nell espletamento dell attività di coordinatore della progettazione o di coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs. 494/96 e successive modifiche od integrazioni. Restano confermate le esclusioni e i sottolimiti e scoperti di cui alla precedente condizione aggiuntiva. ESTENZIONE GARANZIA R.C.T. La garanzia, inoltre, si estende, come indicato nella descrizione del rischio, a tutte le attività istituzionalmente svolte dall Università comprese quelle di seguito elencate: - danni causati da recinzioni e cancelli elettrici o da muri di recinzione; - titolari o dipendenti ditte terzi mentre svolgono attività nell ambito delle varie ubicazioni dell Università La Sapienza per danni a loro causati dall Assicurato o da loro causati a terzi; - tubature dell acqua potabile; - acquedotto; - tutela del suolo; - approvvigionamento idrico; - controlli dei rifiuti solidi urbani; - tutela degli alimenti; - odori e rumori molesti; - inquinamento accidentale; - attività medico legali; - somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate; - esistenza o esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente all elaborazione di esiti e referti; - esercizio di asili, colonie estive ed invernali, scuole di istruzione professionale, compresi danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza; - attività sportiva e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica; - proprietà di cani e servizio di guardie armate compreso l eccesso colposo di legittima difesa; - danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio; - danni da furto, sottrazione, smarrimento di cose consegnate e non; - danni a cose di terzi trovantesi nell ambito di esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

12 Tutte queste attività rientrano nel quadro della polizza essendo parte delle attività istituzionali dell Università, garantite dalla polizza nella sua premessa e definizione. R.C.O. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965, n verso i dipendenti per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione. La Società si impegna a rifondere all assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o aventi diritto sempre che sia stata esperita azione di regresso dell INAIL e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. L Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare delle posizioni assicurative accese presso l INAIL, fermi l obbligo in sede di regolazione del premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate al personale INAIL e non INAIL; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R n. 1124, cagionati ai dipendenti INAIL e non INAIL per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente; 3) per tutto il personale durante l orario di servizio, ivi inclusa la guida di automezzi o autovetture di proprietà, se in servizio. ESTENSIONE GARANZIA R.C.O. La garanzia R.C.O. si estende a: Responsabilità personale dei preposti La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) viene estesa a favore delle persone incaricate dall Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti nello svolgimento delle relative mansioni professionali da dipendenti dell Assicurato o loro sottoposti. Malattie professionali L assicurazione inerente alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell Assicurato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n è estesa al rischio delle malattie professionali secondo la tassativa elencazione di cui alle tabelle in vigore al momento della stipulazione del contratto. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verificare e/o controllare sullo stesso stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso sia tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto imputabili, le norme che regolano l assicurazione in generale in punto di denuncia sinistri, l Assicurato ha l obbligo di denunciare alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia con la massima tempestività. Danno biologico La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione;

13 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai dipendenti INAIL e non INAIL per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore all 11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n INTERPRETAZIONE NORME In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle norme tutte di assicurazione. MASSIMALI - R.C.T.: Lire 10 miliardi per sinistro col massimo di: Lire 3 miliardi per danni a persona; Lire 1 miliardo per danni a cose o animali; e con i seguenti limiti di risarcimento dovuti a: - danni a cose altrui Lire ; - danni a veicoli in sosta Lire ; - danni ai mezzi sotto carico e scarico Lire ; - danni da inquinamento accidentale Lire ; - danni da furto, smarrimento, ecc. Lire R.C.O.: Lire 5 miliardi per sinistro col massimo di Lire 3 miliardi per persona.

14 R.C. PROFESSIONALE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA Art. 1 DEFINIZIONE Con il termine sinistro, si definisce la richiesta di risarcimento relativa ai danni per i quali è prestata l assicurazione. Art. 2 - PREMESSA Premesso che: - L Azienda Università degli Studi di Roma La Sapienza (di seguito denominato Assicurato ) dichiara di adempiere, nella qualità di sostituto di imposta dei propri lavoratori dipendenti agli obblighi imposti dai commi 13, 14 e 15 dell art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nel testo in vigore alla data di sottoscrizione della presente assicurazione; - L Assicurato si impegna a comunicare al momento della sottoscrizione della polizza il nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento degli adempimenti di cui sopra, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione, si conviene quanto segue: Art. 3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni patrimoniali involontariamente e direttamente cagionati ai dipendenti in conseguenza di errori accidentalmente commessi nell esercizio degli adempimenti descritti in premessa. Art. 4 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione: - i danni subiti dall amministratore, dal legale rappresentante dell Assicurato e dalle persone che si trovano con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché, in quanto convivente, di affine o di parente, diverso dai precedenti; - i danni subiti dai dipendenti dell Assicurato addetti allo svolgimento degli adempimenti per i quali è prestata l assicurazione nonché da quelli che si trovano con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio e, in quanto convivente, di affine o di parente; - i danni derivanti dall utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente od indirettamente ai terzi utenti dell esercizio assicurato; - i danni derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; - i danni derivanti dal compimento di operazioni od atti diversi da quelli indicati al comma 13 dell art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413; - i danni derivanti da omissioni nel pagamento delle imposte per conto degli utenti. Art. 5 INIZIO E TERMINE DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e denunciate nei limiti e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato l atto od il fatto che ha originato il danno. Agli effetti di quanto disposto dall art del Codice Civile, l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionale da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

15 Art. 6 LIMITI DI INDENNIZZO La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza di: Lire per anno assicurativo, con il limite di Lire per ogni sinistro, fermo il limite di Lire per ogni sinistro in serie Limitatamente alle sanzioni in genere, s intende pattuito un sottolimite di un terzo del massimale per sinistro. Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. Per sinistri in serie si intendono più sinistri originati da un medesimo errore, anche se riferito a più dichiarazioni e manifestazioni in diversi periodi annui di assicurazione. Art. 7 SCOPERTO OBBLIGATORIO Resta tra le parti convenuto che la garanzia è prestata con uno scoperto pari ad 1/10 dell importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di Lire Per quanto riguarda sanzioni in genere, la garanzia è prestata con uno scoperto pari a 2/10 dell importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Lire per ogni contribuente danneggiato. Gli scoperti dovranno restare a carico dell Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altre Società.

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