POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO
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- Paolina Salvadori
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1 POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015
2 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto di assicurazione. Assicurato TPER S.p.A. e Dinazzano Po S.p.A. Società/Impresa Compagnia / Società assicuratrice Franchigia La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Danni corporali Morte o lesioni personali Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati Sinistro Il fatto per il quale è prevista l assicurazione e dal quale ne è derivato un danno Polizza di primo rischio Polizza Lloyd s n. A2LIA01017D e successiva appendice n. A2LIA01017F 2
3 PREMESSO - che l Assicurato/Contraente ha stipulato per il rischio Responsabilità civile impresa ferroviaria la Polizza a Primo rischio con la Compagnia Lloyd s n. A2LIA01017D e successiva appendice n. A2LIA01017F, con massimale di Euro ,00 per sinistro ed anno; - che l Assicurato/Contraente svolge servizio di trasporto passeggeri e merci nel rispetto degli accordi e convenzioni internazionali e alle condizioni di accesso al servizio contenute nel Prospetto Informativo della Rete di RFI. 3
4 DESCRIZIONE DEL RISCHIO Attività L Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante ai sensi di legge agli Assicurati in relazione all esercizio delle seguenti attività: circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al Certificato di Sicurezza rilasciato ai sensi del D. Lgs. N. 162/2007 e s.m.i.. A tal fine si precisa che la quotazione della polizza a primo rischio è avvenuta tenuto conto del fatturato annuo degli assicurati. Il fatturato del 2014 relativo ai rischi assicurati con la presente polizza è il seguente: TPER S.p.A., con sede in Via Saliceto n Bologna (BO): euro ,00 DINAZZANO PO S.p.A., con sede in Piazza Marconi n Reggio Emilia (RE): euro ,00. 4
5 PARTE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Art. 1.1 Decorrenza e durata della polizza La presente polizza viene stipulata per il periodo 1 gennaio dicembre Quindi l assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 00 del 1 gennaio Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, con un preavviso da inviare per iscritto, tramite lettera raccomandata o pec, con almeno 3 mesi di anticipo. Art. 1.2 Pagamento del premio Operatività dell assicurazione Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato da TPER S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che Il pagamento del premio relativo all eventuale annualità successiva dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all art del codice civile. Art. 1.3 Comunicazioni fra le parti Le comunicazioni del Contraente all Impresa potranno fatte con mail, fax, lettera raccomandata a.r. o a mano, e saranno indirizzate alle Sede legale della Compagnia o, nel caso in cui la polizza sia assegnata ad un Agenzia, alla sede legale di quest ultima. Le comunicazioni dell Impresa al Contraente saranno effettuate nelle stesse forme. Le parti concorderanno modalità operative per efficaci e snelli contatti fra i rispettivi uffici incaricati della gestione della polizza. Art. 1.4 Dichiarazioni inesatte del contraente e variazioni del rischio L Impresa dà atto che il Contraente ha fornito tutte le dichiarazioni necessarie per la quotazione del rischio. Si applicano gli articoli 1892, 1893, 1897 e 1898 c.c.. Il Contraente comunicherà all Impresa eventuali variazioni delle condizioni di polizza di primo rischio. Art. 1.5 Altre assicurazioni Il Contraente e l'assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'impresa eventuali altre polizze da essi stipulate. 5
6 Art. 1.6 Produzione di informazioni sui sinistri La Società si impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - il numero di sinistro TPER - il numero di sinistro della Compagnia - la data del sinistro - la sintetica descrizione dell evento - l indicazione dello stato del sinistro (se senza seguito, riservato o liquidato) - l importo liquidato - la data dell avvenuta liquidazione - l importo riservato, se trattasi di sinistro riservato. Dopo la scadenza della prima annualità, l Impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al 31 dicembre 2016, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa. Dopo la scadenza della seconda annualità, l Impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al 31 dicembre 2017, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa. Dopo la scadenza della polizza, anno per anno, l Impresa dovrà fornire i suddetti dati, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, fino a quando tutti i sinistri generati nel corso di vigenza della polizza siano stati chiusi. L Impresa si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, previa motivata richiesta, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Art. 1.7 Coassicurazione Nel caso in cui l Impresa dichiari di voler ricorrere all istituto della coassicurazione, si derogherà all art C.C., in quanto risponderanno in solido nei confronti del Contraente tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. Art. 1.8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Art. 1.9 Foro competente Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna. Art Decreto Legislativo 231/2001 e Codice Etico Decreto L impresa atto che TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento. Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER 6
7 all indirizzo: L Impresa dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo nonché del codice etico di TPER e si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità. Art Tracciabilità dei flussi finanziari Si applicherà quanto previsto dalla Legge 136/2010 s.m.i. Art Rinvio alle norme del P.I.R. (Prospetto Informativo di Rete) Si dà atto che, fermo quanto previsto dalle condizioni di polizza, si intendono recepite tutte le prescrizioni del PIR inerenti i profili della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi delle Imprese Ferroviarie. 7
8 PARTE SECONDA CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 2.1 Oggetto dell Assicurazione L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il periodo di efficacia dell assicurazione in relazione all esercizio dell attività indicata nella descrizione del rischio. Art. 2.2 Polizza di II rischio La presente polizza opera in II rischio, alle medesime condizioni normative della Polizza di primo rischio sopracitata da intendersi qui integralmente recepite, salvo quanto espressamente escluso e/o derogato nella presente polizza ed esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al Certificato di Sicurezza. L assicurazione di cui alla presente Polizza viene prestata fino alla concorrenza di euro ,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo in eccesso al massimale della polizza di primo rischio pari a euro ,00 per sinistro ed anno. Pertanto in qualunque caso di inoperatività della polizza a primo rischio, la parte di risarcimento relativa alla polizza di primo rischio sarà a carico del Contraente. In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l avvenuto pagamento dell intero massimale di risarcimento della polizza di primo rischio da parte del suo assicuratore. Art. 2.3 Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 2.4 Denuncia dei sinistri In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando l ufficio preposto dell Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà all Assicurato di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorchè non vi sia stata richiesta scritta da parte di terzo. Art. 2.5 Gestione delle vertenze di danno Spese legali L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle 8
9 controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dalla Società idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa. Sono a carico dell'impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'impresa ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse (art III c. C.C.). L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Rimangono altresì a carico dell Assicuratore le spese di difesa nel processo penale con costituzione di parte civile fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui cesso l interesse dell Assicuratore alla sua prosecuzione. 9
10 DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART C.C. Agli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione: Art Dichiarazioni inesatte e variazioni del rischio Art. 1.9 Foro competente Bologna, li Bologna, li L'Impresa Il Contraente 10
11 ALLEGATO costituente parte integrante della polizza II rischio per la responsabilità civile del rischio ferroviario PROFILO DI RISCHIO 1) RISCHIO ASSICURATO : II rischio responsabilità civile rischio ferroviario 2) CONTRAENTE : TPER S.p.A. Via Saliceto n Bologna Codice Fiscale ) DECORRENZA : 1 gennaio ) SCADENZA : 31 dicembre ) MASSIMALI : euro ,00 6) CALCOLO DEL PREMIO 6 d) Oneri fiscali:... % (per cento) 6 e) Premio finito: euro.... (...) Bologna,lì L'Impresa Il Contraente 11
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