POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO

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1 Pag 1 di 12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO La presente polizza è stipulata tra TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANA SPA Via Guido Monaco, AREZZO C.F./P.I. : e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni Definitivo

2 Pag 2 di 12 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione : Assicurato/i : Broker : Compagnia/Società : Contraente : Danni materiali : Danno corporale : Franchigia : Polizza : Polizza di primo rischio: Premio : Rischio : Sinistro : Il contratto di assicurazione Il soggetto/i fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall assicurazione la Aon SpA. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri. il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. l importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagni non riconosce l indennizzo. Il documento che prova l'assicurazione; Compagnia.. Numero.. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definitivo

3 Pag 3 di 12 PREMESSO - che l Assicurato/Contraente ha stipulato, contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio, la polizza di seguito indicata: Polizza.. Numero. Con massimale di ,00 per sinistro. - che l Assicurato/Contraente svolge servizio di trasporto passeggeri e merci nel rispetto degli accordi e convenzioni internazionali e alle condizioni di accesso al servizio contenuto nel Prospetto Informativo della Rete di R.F.I. - che l Assicurato/Contraente si assume l onere di aggiornare l Assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza del seguente massimale: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI R.C.T. Danni corporali e materiali Massimale per sinistro e per anno ,00 in eccesso ad ,00 per sinistro prestati dalla polizza di primo rischio In ogni caso, fermo il massimale sopraindicato, la massima esposizione annua della Società non potrà superare l importo omnicomprensivo di ,00 Per le garanzie prestate dalla presente polizza viene stabilito il seguente premio lordo: Premio annuo lordo dal al Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Definitivo

4 Pag 4 di 12 Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione L assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante ai sensi di legge all Assicurato in relazione all esercizio delle seguenti attività: Circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al Certificato di Sicurezza Definitivo

5 Pag 5 di 12 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Variazioni del rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede. Per i Sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, si applica l ultimo comma dell art C.C.. Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall Assicurato. Art. 2 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale L Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, per un massimo di due anni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società. Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 giorni dall inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l organizzazione di nuova gara. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. La società accorda al contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna. La facilitazione accordata non libera il Contraente dall obbligo di corrispondere l intera annualità di premio. Definitivo

6 Pag 6 di 12 Si precisa che se dai controlli effettuati dall Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato Art. 4 - Rinvio alle norme di legge del P.I.R. (Prospetto Informativo della Rete) Si da atto che, fermo quanto previsto dalle condizioni di polizza, si intendono recepite le prescrizioni di cui all Art del PIR edizione dicembre inerente i profili della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi delle Imprese Ferroviarie. Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di rcesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte Art. 6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 8 - Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 9 - Foro competente Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 11 Rinvio alle Norme di legge Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge. Definitivo

7 Pag 7 di 12 Art Pluralità di assicurati ed altre assicurazioni Il massimale stabilito in polizza per ogni sinistro rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all Assicurato in ragione della gravità della propria colpa. L Assicurato deve comunicare all Assicuratore l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l assicurazione. L Assicuratore, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 45 giorni. In caso di sussistenza di altre polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio, la presente copertura opererà in secondo rischio. Art Fusione e trasformazione della Società Assicurata - Alienazione dell Azienda Nel caso di fusione della società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. In caso di alienazione dell azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l assicurazione, l Assicurato fermo l obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso deve informare la Società e comunicare all acquirente l esistenza della copertura assicurativa. L assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell acquirente per quindici giorni da quello dell alienazione. Trascorso questo termine l assicurazione cessa se l acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. Art Coassicurazione e delega (operante se del caso) Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Definitivo

8 Pag 8 di 12 Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza. Art Associazione temporanea di Imprese (operante se del caso) Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese: Compagnia.. Società mandataria Compagnia.. Società mandante Compagnia.. Società mandante Il termine Società indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l Associazione Temporanea di Imprese. La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l incasso deipremi di polizza avverrà per il ramite del Broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese: Compagnia.. Quota % Compagnia.. Quota % Compagnia.. Quota % Art Validità territoriale L assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana. Art Clausola Broker Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006 (ora IVASS), il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 9 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Nell eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente. si considererà come effettuata agli Assicuratori; Definitivo

9 Pag 9 di 12 Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente. si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s intenderà come fatta all assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Art Tracciabilità dei flussi La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.... Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art del C.C.) Art Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società o l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30 aprile e al 30 ottobre di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel) Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: - numerazione attribuita alla pratica - data di accadimento, - estremi di controparte e/o assicurato - stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) - importo liquidato o posto a riserva Si precisa in proposito che: i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker; in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. Definitivo

10 Pag 10 di 12 SEZIONE 3 RISCHI COPERTI Art.1 - Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e danni materiali di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatto verificatosi durante il periodo di efficacia dell assicurazione in relazione all esercizio dell attività indicata nella descrizione del rischio. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. Art. 2 - Polizza di II Rischio La presente Polizza opera in II rischio, alle medesime condizioni normative della Polizza di primo rischio sopracitata da intendersi qui integralmente recepite, salvo quant altro espressamente escluso e/o derogato nella presente polizza di eccesso e senza prestazione e/o integrazione di condizioni particolari sottolimitate nella polizza di primo rischio indicata nella premessa ed esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al Certificato di Sicurezza. Resta fra le Parti convenuto che l assicurazione di cui alla presente Polizza viene prestata fino a concorrenza di un massimale di ,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo in eccesso al massimale della polizza di primo rischio pari ad ,00 per sinistro. In caso di nullità, annullamento e/o inefficacia totale o parziale della polizza d primo rischio in corso la parte di risarcimento relativa alla polizza di primo rischio che risulti inoperativa, invalida, diversamente inesigibile o inesistente rimarrà a carico dell Assicurato/Contraente. In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l avvenuto pagamento dell intero massimale di risarcimento della polizza di primo rischio da parte del suo assicuratore. Art. 3 Esclusioni La presente polizza, per quanto non già escluso dalla polizza di primo rischio, prevede le seguenti esclusioni: Le garanzie sottolimitate nella polizza di primo rischio; Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) e malattie professionali; Responsabilità Civile Prodotti; Responsabilità Civile Professionale; Responsabilità Civile Amministratori (D&O); Responsabilità Civile Vettoriale; Danni da interruzione e/o sospensione di attività; Danni a terzi da incendio; Danni da inquinamento; Danni patrimoniali puri; Danni direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; Danni direttamente o indirettamente derivanti da amianto; Danni derivanti dal trasporto di merci pericolose. Definitivo

11 Pag 11 di 12 Art. 4 - Modifica alla polizza di Primo Rischio L Assicurato/Contraente deve dare avviso alla Società di qualsiasi modifica delle condizioni della polizza di primo rischio durante il periodo di assicurazione. Tale modifica, in quanto rilevante ai fini della presente polizza di secondo rischio, impegnerà la Società soltanto dopo il suo consenso scritto. Art. 5 - Sanzioni Economiche Embargo La presente copertura non opera per quelle attività o rischi, la cui copertura assicurativa comporterebbe violazione di una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dalla società idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Le spese sostenute per desistere all azione giudiziaria promossa contro l Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Definitivo

12 Pag 12 di 12 SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINALI Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. L'ASSICURATO LA SOCIETÀ Allegato UNO Clausole Vessatorie: Ai sensi degli artt. N e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 12 Art. 15 Sezione 2 Norme che regolano il contratto in generale Variazioni del rischio Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Rinvio alle norme di legge del P.I.R. Recesso per sinistro Pluralità di assicurati ed altre assicurazioni Validità territoriale Art. 4 Sezione 3 Rischi Coperti Modifica alla polizza di primo rischio L ASSICURATO/CONTRAENTE Definitivo

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