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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10 ottobre 2014 (n. 28) GAZZETTA DECRETO 23 settembre 2014. REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ Anno 68 - Numero 43 UFFICIALE PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 10 ottobre 2014 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it Disciplina per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore.

2 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) DECRETI ASSESSORIALI ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DECRETO 23 settembre 2014. Disciplina per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore. L ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870 sulle Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell attività amministrativa; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell attività di autoriparazione ; Visto l articolo 80, commi 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (codice della strada); Visti gli articoli 239, 240 e 241 e l appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione del codice della strada); Vista la circolare prot. n. 88/95/CE del 22 maggio 1995 relativa alle Visite ispettive periodiche e occasionali sulle attrezzature tecniche delle officine di autoriparazione e successiva circolare prot. n. 6902/604 del 4 agosto 2000; Vista la circolare 21 novembre 1996, n. 147/96 del Ministero dei trasporti e della navigazione e successive modifiche ed integrazioni concernente l Attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore in concessione alle officine di autoriparazione ; Visto l articolo 10 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la circolare 4 marzo 1999, n. 15/99 del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla Revisione autoveicoli ex art. 80 comma 8 del C.d.S. ; Visto il D.M. 22 marzo 1999, n. 143 del Ministero dei trasporti e della navigazione Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell articolo 80, comma 12, del C.d.S. ; Visto il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana - recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti ; Visto l art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana, così come integrato dall art. 127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004; Vista la circolare D.G. 19 novembre 2001, prot. 2026/404 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l Attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore, ciclomotori e motoveicoli affidate in regime di autorizzazione ex art. 80 C.d.S. alle imprese titolari di officine di autoriparazione ; Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e alla appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione ; Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l efficienza, l informatizzazione della pubblica amministrazione e l agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale ; Considerato che l art. 102, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha soppresso le funzioni relative al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l esecuzione delle revisioni e che il successivo art. 105, comma 3, lett. d), ha previsto che l attività svolta dalle imprese di autoriparazione per l esecuzione delle revisioni sia sottoposta ad autorizzazione da parte dell amministrazione competente; Considerato che nel territorio della Regione siciliana continuano, quindi, ad applicarsi le norme previste dall art. 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e dagli articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360; Ritenuto, pertanto, al fine di uniformare il processo autoritativo per l attività di revisione dei veicoli a motore alle procedure nazionali e quindi di regolamentare il procedimento amministrativo di rilascio dell autorizzazione alle imprese che richiedono di effettuare l esercizio della superiore attività su tutto il territorio della Regione siciliana, di emanare il regolamento per l esercizio dell attività di revisione su veicoli a motore; Vista la relazione prot. n. 39858 area 6 Coordinamento uffici motorizzazione civile; Ritenuto, per le sopracitate ragioni che il decreto del dirigente generale del 23 ottobre 2002, n. 598 debba essere abrogato; Decreta: Articolo unico 1. È abrogato il decreto del dirigente generale del 23 ottobre 2002, n. 598. 2. È approvato il regolamento per l esercizio dell attività di revisione veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, allegato al presente decreto. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet: www.regione.sicilia.it Palermo, 23 settembre 2014. TORRISI

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 3 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE Art. 1 Ambito di applicazione Allegato 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t., ai sensi dell art. 80 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 239, 240 e 241 - appendice X al titolo III - del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. 2. Sono legittimati allo svolgimento dell attività di cui al comma 1 i seguenti soggetti: a) le imprese di autoriparazione così come previste dall art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) i consorzi di imprese di autoriparazione, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione iscritte ciascuna nel registro delle imprese o nell albo delle imprese artigiane di cui all art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 122; c) le imprese che svolgono, in prevalenza, attività di commercio di veicoli e che esercitano l attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio. 3. Qualora l impresa eserciti più di una attività può partecipare a raggruppamenti individuati nell ambito del consorzio per coprire esclusivamente il numero delle attività effettivamente svolte, necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura delle quattro attività di cui al precedente comma 2, lett. a), senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento. Art. 2 Attribuzione dei servizi della Motorizzazione civile 1. Ai sensi dell articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 relativo alle Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti, nell ambito del territorio della Regione siciliana l esercizio dell attività di revisione veicoli, ai sensi dell articolo 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e degli articoli 239, 240 e 241 del correlato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 36, è sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dei servizi provinciali della Motorizzazione civile competenti per territorio. Art. 3 Esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore 1. I soggetti di cui all art. 1, comma 2, possono svolgere l attività di revisione dei veicoli a motore a condizione che risultino iscritti nel registro o nell albo di cui all art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 e che: a) esercitino effettivamente tutte le attività di autoriparazione previste dall art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992 di seguito indicate: i) meccanica e motoristica; ii) carrozzeria; iii) elettrauto; iv) gommista. Le categorie i) e iii) possono risultare iscritte come meccatronica. b) detengano nei locali le attrezzature e le dotazioni per potere praticare le attività di cui alla precedente lett. a) 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all art. 1, comma 2, del presente regolamento dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8 e 9. 3. Il permanere dei requisiti che legittimano all esercizio dell attività di revisione è sottoposto a verifica periodica, da effettuarsi almeno una volta ogni anno, da parte del competente servizio provinciale della Motorizzazione civile. Art. 4 Apertura di ulteriori sedi L esercizio dell attività di revisione presso ulteriori sedi da parte della medesima impresa è soggetto al rispetto delle norme del presente regolamento. Art. 5 Requisiti per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore 1. Per l avvio dell attività di revisione è necessario che il titolare di impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, dimostri il possesso dei seguenti requisiti: a) disporre di adeguata capacità finanziaria come specificato all art. 6; b) disporre di locali da adibire a sede, idonei allo svolgimento dell attività, secondo quanto previsto dall art. 7; c) possedere idonee attrezzature e strumentazioni, secondo quanto previsto nell appendice X del D.P.R. n. 495/1992; d) disporre di un soggetto avente i requisiti di responsabile tecnico, secondo quanto previsto all art. 9. 2. I requisiti personali e professionali del titolare dell impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell Unione europea, ovvero di altro stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, il richiedente sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa in materia; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi; f) non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall art. 444 del codice di procedura penale; g) non essere sottoposto a procedimenti penali; h) aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; i) essere fisicamente idoneo all esercizio dell attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario; j) aver superato il corso di formazione di cui all art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992. 3. Ai sensi dell art. 10, comma 1, della legge n. 575/1965 non possono ottenere l autorizzazione i soggetti ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione di cui alla legge succitata. Il requisito in argomento deve essere accertato in capo all impresa ed a tutti i soggetti indicati all art. 2 del D.P.R. n. 252/1998, nonché a tutti i responsabili tecnici e sostituti provvisori di questi ultimi. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 28. Art. 6 Capacità finanziaria 1. La capacità finanziaria posseduta dall impresa non potrà essere inferiore a 154.937,07 e dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50. 2. Il titolare dell impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, è tenuto a comunicare al servizio Motorizzazione civile che ha rilasciato l autorizzazione la perdita del requisito della capacità finanziaria entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 28. Art. 7 Locali 1. Per l esercizio dell attività di revisione le imprese devono dotarsi di appositi locali per i quali possano dimostrare la disponibilità giuridica. Detti locali, oltre a possedere tutte le prescritte autorizzazioni amministrative e risultare a norma con i prescritti requisiti di legge, devono possedere i requisiti di cui all art. 239, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992, ovvero: a) superficie di officina non inferiore a 120 mq.; b) larghezza netta interna, lato ingresso, non inferiore a 6 m.; c) ingresso avente larghezza e altezza rispettivamente non inferiori a 2,5 m. e 3,5 m..

4 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 2. Ai sensi dell art. 239, comma 4-bis, del D.P.R. n. 495/1992 le imprese, anche se aderenti ad un consorzio, che intendono effettuare la revisione esclusivamente su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere locali in regola con i seguenti requisiti: a) superficie di officina non inferiore a 80 mq.; b) larghezza netta interna, lato ingresso, non inferiore a 4 m.; c) ingresso con larghezza e altezza rispettivamente non inferiore a 2 m. e 2,5 m.. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 29. Art. 8 Attrezzature 1. Per effettuare le revisioni dei veicoli le imprese devono dotarsi, in modo permanente, delle attrezzature e delle strumentazioni indicate nell appendice X del D.P.R. n. 495/1992. 2. Per la sostituzione, anche temporanea, delle attrezzature e/o delle strumentazioni impiegate nell attività di revisione, le imprese sono tenute a darne preventiva comunicazione scritta al competente servizio di M.C.; contestualmente, dovrà essere indicato il periodo di sospensione dell attività necessario a consentire le operazioni in argomento. Con le medesime modalità, l impresa deve comunicare preventivamente il riavvio dell attività di revisione che è soggetta a sopralluogo tecnico per la verifica dell idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni da parte del servizio di M.C. competente per territorio. 3. Le attrezzature devono risultare dotate di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e il termine entro il quale le stesse devono essere sottoposte a verifica periodica da parte di uno dei soggetti abilitati a tale scopo. Copia di ciascun libretto metrologico, atta a dimostrare l avvenuto aggiornamento, deve essere depositata presso il servizio di M.C. competente per territorio. 4. Le imprese sono tenute a mantenere in piena efficienza le attrezzature e le strumentazioni per le operazioni di revisione. Se, in occasione dei controlli effettuati nell ambito dell attività di vigilanza di cui all art. 24, viene riscontrato il mancato funzionamento o l inefficienza anche di una sola delle attrezzature/strumentazioni in dotazione, ovvero il mancato rispetto dei termini utili per la verifica periodica prevista al precedente comma 3, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la contestuale emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 29. Art. 9 Responsabile tecnico 1. Le imprese, a norma del D.P.R. n. 360/01, devono essere dotate di responsabile tecnico. 2. Ai fini dell ottenimento dell autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l impresa si avvalga di più sedi, l impresa richiedente dovrà designare un responsabile tecnico, per ogni sede, preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione. A tal fine dovrà presentare istanza secondo il facsimile mod. B allegato al presente decreto. 3. Può essere designato quale responsabile tecnico: a) il titolare di ditta individuale; b) un socio, nel caso di società di persone; c) un socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; d) uno degli amministratori, nel caso di società di capitali; e) il legale rappresentante del consorzio di imprese; f) un soggetto diverso da quelli di cui sopra, purché sia: i) dipendente; ii) collaboratore in impresa familiare; iii) lavoratore autonomo; iv) collaboratore coordinato e continuativo; v) dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro. 4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio. 5. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni. 6. E facoltà dell impresa/consorzio nominare più di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. 7. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 28. Art. 10 Sostituzione del responsabile tecnico 1. In caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico, quest ultimo può essere sostituito per un periodo non superiore a trenta giorni l anno. A tal fine, il titolare dell impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, può, previa comunicazione scritta al servizio provinciale della Motorizzazione civile che ha rilasciato l autorizzazione, nominare un Sostituto provvisorio che, in alternativa: a) abbia superato il corso di formazione di cui all art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992; b) risulti dipendente presso l impresa titolare dell autorizzazione e sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali: i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto di terzo livello commercio). 2. Per le finalità di cui al comma 1, il ruolo di Sostituto provvisorio può inoltre essere ricoperto dallo stesso titolare dell impresa individuale nonché dai soci lavoratori laddove dimostrino di svolgere, da almeno tre anni, attività lavorativa equivalente a quella dell operaio specializzato di cui al comma 1, lett. b). 3. È facoltà dell impresa nominare uno o più Sostituto provvisori purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. 4. Ogni qual volta l impresa abbia necessità di sostituire il responsabile tecnico con il sostituto provvisorio individuato ai sensi del comma 1, provvede a darne immediata comunicazione scritta al competente servizio provinciale della Motorizzazione civile che ha rilasciato l autorizzazione, indicando il periodo in cui il sostituto verrà effettivamente adibito alle attività di revisione. 5. Decorso il periodo di cui al comma 4 senza che il responsabile tecnico originario abbia ripreso la propria attività, ovvero l impresa non provveda alla sostituzione definitiva dello stesso o a comunicare la proroga del periodo di sostituzione, comunque nel limite dei trenta giorni complessivi, si provvederà all emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell attività, di cui all art. 28. Art. 11 Dimissioni o licenziamento del responsabile tecnico 1. In caso di dimissioni o di licenziamento del responsabile tecnico l impresa autorizzata all effettuazione delle operazioni di revisione deve darne immediata comunicazione scritta al competente servizio Motorizzazione civile che ha rilasciato l autorizzazione. 2. Nel caso in cui l impresa, od il consorzio di imprese, rimanga sprovvista dell unico responsabile tecnico procede alla sostituzione definitiva dello stesso. 3. Per le finalità di cui al comma 2, il titolare dell impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, nomina il nuovo responsabile tecnico previa comunicazione scritta al competente servizio Motorizzazione civile che ha rilasciato l autorizzazione. Art. 12 Disciplina dell autorizzazione 1. Le imprese di autoriparazione che intendono, per la prima volta, ottenere l autorizzazione all esercizio dell attività di revisione veicoli, ai sensi dell articolo 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e degli articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, possono fare richiesta al servizio Motorizzazione civile competente per territorio, presentando istanza con la quale devono dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, secondo il fac-simile di cui al mod. A allegato al presente decreto. 2. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista, dovrà essere allegata: a) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo; b) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo per rilascio autorizzazione; c) attestazione del pagamento di 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per accertamento requisiti ; d) attestazione del pagamento di 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per spese di istruttoria e vigilanza ;

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 5 Art. 13 Disciplina dell autorizzazione per soggetti già titolari di concessione 1. Le imprese, già titolari di concessione non scaduta, ottenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che intendono continuare ad operare nell attività di revisione veicoli, hanno l obbligo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, di adeguarsi alle disposizioni contenute nelle precitate norme, presentando istanza al servizio della Motorizzazione civile territorialmente competente con la quale devono dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento secondo il fac-simile di cui al mod. A1 allegato al presente decreto, allegando la certificazione di rito attestante il possesso dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della concessione originaria. 2. Alle suddette imprese è consentito, entro i termini previsti dal comma precedente, l esercizio dell attività di revisione veicoli, ai sensi dell articolo 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e degli articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360. 3. La mancata presentazione dell istanza comporta, allo scadere del termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, l immediata sospensione dell attività anche mediante l immediata disattivazione del collegamento telematico con il C.E.D. Del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista, dovrà essere, inoltre, allegata: a) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo da allegare alla domanda; b) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo per rilascio autorizzazione; c) attestazione di pagamento di 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per spese di istruttoria e vigilanza. 5. Le imprese all atto della presentazione della istanza dovranno dimostrare di essere in regola con il pagamento degli oneri annuali di concessione. Art. 14 Disciplina dell autorizzazione per soggetti già titolari di concessione scaduta e non rinnovata 1. Le imprese le cui concessioni quinquennali sono già scadute e non sono state rinnovate, che intendono continuare ad operare nell attività di revisione veicoli, potranno richiedere il rilascio dell autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, presentando istanza al servizio Motorizzazione civile territorialmente competente con la quale devono dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento secondo il fac-simile di cui al mod. A2 allegato al presente decreto. 2. Alle stesse è inibito l esercizio dell attività fino a quando non avranno dimostrato di aver provveduto all adeguamento della strutture e delle attrezzature, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485, così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 360/01. A tal fine il servizio Motorizzazione civile competente per territorio provvederà ad acquisire tutta la documentazione necessaria e ad effettuare il sopralluogo previsto dall art. 16 del presente decreto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 3. A seguito del sopralluogo, nelle more della definizione dell istruttoria, il dirigente del servizio Motorizzazione civile competente per territorio potrà autorizzare, temporaneamente, l impresa allo svolgimento dell esercizio dell attività di revisione. Tale esercizio, comunque, non potrà essere svolto per un periodo superiore ai 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 4. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista, dovrà essere, inoltre, allegata: a) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo da allegare alla domanda ; b) attestazione del pagamento di 16,00 per imposta di bollo per rilascio autorizzazione; c) attestazione del pagamento di 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per spese di istruttoria e vigilanza ; d) attestazione del pagamento di 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per accertamento requisiti. 5. Le imprese all atto della presentazione della istanza dovranno dimostrare di essere in regola con il pagamento degli oneri annuali di concessione. Art. 15 Imposte e diritti 1. Il pagamento delle imposte di bollo di cui al comma 4, lett. a) e b) degli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento possono essere effettuate mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 U.P.B. 6 - del bilancio della Regione siciliana. 2. Il pagamento dei diritti di motorizzazione di cui al comma 4, lett. c) degli art. 12, 13 e 14 del presente regolametno possono effettuarsi mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura pagonline dell Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B. 1, della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione siciliana. 3. Il pagamento dei diritti di motorizzazione per accertamento dei requisiti di cui al comma 2, lett. d), dell art. 12 e dell art. 14 del presente regolamento può essere effettuato mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della Motorizzazione civile, ovvero con procedura pagonline dell Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B. 6, della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione siciliana, mediante versamento sul c/c postale 16628596. Art. 16 Verifica requisiti 1. Sulla scorta dell istanza di rilascio dell autorizzazione di cui agli artt. 12, 13, e 14 del presente regolamento, il servizio Motorizzazione civile competente per territorio disporrà, ove previsto, il sopralluogo al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti nei modi e termini previsti dalla circolare 4 marzo 1999, n. 15/99 del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla Revisione autoveicoli ex art. 80 comma 8 del C.d.S., dalla circolare prot. n. 88/95/CE del 22 maggio 1995 relativa alle Visite ispettive periodiche e occasionali sulle attrezzature tecniche delle officine di autoriparazione e successiva circolare prot. n. 6902/604 del 4 agosto 2000. 2. Del sopralluogo è redatto apposito verbale secondo il mod. F allegato al presente regolamento, sottoscritto dagli incaricati del sopralluogo, dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante (ove presente); la consegna di copia del verbale costituisce notifica del medesimo. 3. Le imprese, all atto del sopralluogo, dovranno provvedere alla corresponsione dell indennità di missione al personale dovuta ai sensi della legge n. 870/86. 4. Sulla scorta del sopralluogo e dell istruttoria, il dirigente del servizio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio disporrà il rilascio o il diniego dell autorizzazione. 5. Ai sensi dell art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, prima della formale adozione dell eventuale provvedimento di diniego l Amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 6. Il provvedimento finale di diniego dell istanza deve indicare i termini e le autorità cui è possibile ricorrere. Art. 17 Registro delle revisioni 1. All atto del rilascio dell autorizzazione il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve trasmettere al servizio Motorizzazione civile competente il registro delle revisioni per la vidimazione. 2. Il registro, composto di 200 fogli legati e numerati progressivamente da 1 a 200, deve riportare: a) numero progressivo dell operazione di revisione; b) tipo di veicolo; c) targa; d) numero di telaio; e) data di presentazione della domanda; f) data di esecuzione dei controlli; g) operazioni effettuate; h) esito della revisione; i) data di restituzione dei documenti all interessato. 3. Il frontespizio del registro deve riportare un numero progressivo crescente per ogni registro successivo e per ogni centro di revisione.

6 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 4. Sul registro non sono ammesse righe bianche tra i dati di una revisione e la successiva, cancellature, raschiature, abrasioni o manomissioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate congiuntamente dal responsabile tecnico e dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa o del consorzio. 5. L impresa o il consorzio hanno la possibilità di predisporre ed utilizzare il registro secondo un modello informatizzato, che deve contenere i medesimi dati previsti nel precedente comma 2 per il registro manuale. 6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l applicazione delle sanzioni previste all art. 28. Art. 18 Documenti e certificazioni 1. Ai fini dell effettuazione della revisione, l impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all interessato. 2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate nonché l esito della revisione con l indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione al servizio Motorizzazione civile competente. 4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento. 5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 28. Art. 19 Insegne 1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione l impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all esterno dei locali, l insegna avente le caratteristiche di cui al Mod. G allegato al presente regolamento. 2. L insegna deve contenere: a) il logo e l intestazione del servizio provinciale della Motorizzazione civile; b) il numero del provvedimento di autorizzazione; c) la data del suddetto provvedimento. 3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l applicazione delle sanzioni previste all art. 29. Art. 20 Tariffe 1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico decreto ministeriale. 2. All atto del rilascio dell autorizzazione di cui agli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento il servizio della Motorizzazione civile competente per territorio consegna all impresa, od al consorzio, la tabella vidimata contenente gli importi vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell utente così specificati: a) il corrispettivo per l impresa; b) i diritti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri; 3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione. 4. La mancata affissione della tabella comporta l applicazione delle sanzioni previste all art. 29. 5. L applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all irrogazione delle sanzioni previste dall art. 29, la contestuale comunicazione all Autorità giudiziaria. Art. 21 Orari di svolgimento delle operazioni di revisione 1. Entro 5 giorni dal rilascio dell autorizzazione il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve comunicare al servizio della Motorizzazione civile competente i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione. 2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione. 3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l applicazione delle sanzioni previste all art. 29. 4. Qualora, per cause di forza maggiore, l attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, ovvero in caso di chiusura per ferie, il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione al servizio della Motorizzazione civile competente. 5. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 29. Art. 22 Archivio 1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all art. 18, la fotocopia integrale delle carte di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa delle medesime quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose). 2. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile e consultabile, per almeno cinque anni. 3. Oltre tale termine, ad eccezione dei registri di cui al precedente art. 17, la documentazione potrà essere distrutta anche attraverso il conferimento ad idonea ditta autorizzata allo smaltimento. Della distruzione della documentazione dovrà essere redatto e custodito agli atti, apposito processo verbale sottoscritto congiuntamente dal responsabile tecnico pro-tempore e dal legale rappresentante dell impresa o del consorzio 4. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 29. 5. La distruzione dei registri di cui al precedente art. 17 o dei documenti di cui all art. 18 del presente regolamento prima dello scadere dei termini di cui al precedente comma 3 comporta l applicazione della sanzione di cui al successivo art. 28. Art. 23 Registro delle imprese esercenti l attività di revisione dei veicoli 1. È istituito il registro delle imprese esercenti l attività di revisione veicoli, ai sensi dell articolo 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e degli articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione. 2. Il registro, distinto per sezioni in base al territorio ove opera l impresa, è tenuto presso l area 6 - coordinamento uffici Motorizzazione civile, che provvederà alla sua tenuta ed alla pubblicazione nel sito del Dipartimento. 3. All atto del rilascio dell autorizzazione il servizio della Motorizzazione civile competente provvederà a trasmettere i dati relativi all impresa beneficiaria del provvedimento autorizzatorio, ai fini dell inserimento del soggetto nel registro di cui al comma 1. Parimenti, ciascun servizio M.C. provvederà a comunicare all area 6 eventuali provvedimenti di revoca o di sospensione delle autorizzazioni concesse, ai fini dell aggiornamento del registro. Art. 24 Vigilanza 1. La vigilanza amministrativa e tecnica sull applicazione delle norme del presente decreto spetta al personale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti, in servizio presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, competente per territorio, munito di apposita tessera di riconoscimento per l espletamento del servizio, di cui al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 912 dell 8 maggio 2014. 2. Sono soggette a vigilanza le attività inerenti la revisione svolte dai soggetti di cui all art. 1, comma 2. 3. Per l accertamento delle violazioni di competenza, i soggetti preposti alla vigilanza possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, compresa l istanza di revisione straordinarie di cui all art. 80, comma 10, del codice della strada; in tal caso le spese sono a carico dell impresa che ha eseguito la revisione. 4. Il personale di cui al comma 1 effettuerà, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l autorizzazione. 5. Qualora, nell ambito dell espletamento dell attività di controllo di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri enti o uffici pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione. 6. Dell attività di vigilanza è redatto apposito Verbale di ispezione, di cui al mod. H allegato al presente regolamento, sottoscritto

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 7 dagli incaricati dell ispezione, dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante (ove presente); la consegna di copia del verbale costituisce notifica del medesimo. Art. 25 Sanzioni 1. Nel caso i soggetti di cui all art. 24, comma 1, accertino irregolarità a carico dell impresa o del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 28 e 29 del presente regolamento. Art. 26 Contestazione e notificazione delle violazioni 1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente con le procedure di cui al comma 6 dell art. 24, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all estero, all interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell accertamento. 2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile. Art. 27 Scritti difensivi 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all art. 26 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al dirigente del servizio della Motorizzazione civile competente per territorio scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti. 2. Il dirigente sente l interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette provvedimento motivato di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta, così come previsto dai successivi artt. 28 e 29 del presente regolamento. Art. 28 Revoca - interdizione definitiva dell attività 1. Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l attività di revisione ovvero quando, relativamente all impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 5, 6, 8 e 9 ovvero qualora emerga, nell ambito dei controlli di cui al precedente art. 24, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l autorizzazione sarà revocata. 2. L organo competente ad irrogare la sanzione di cui al precedente comma è il dirigente del competente servizio provinciale della M.C. Art. 29 Sospensione - interdizione provvisoria dell attività 1. Per le violazioni che prevedono l applicazione a carico dell impresa o il consorzio della sanzione della sospensione, il competente servizio della Motorizzazione civile provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate, all assegnazione di un termine per la regolarizzazione delle mancanze. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 senza che l impresa o il consorzio abbia ottemperato, il servizio della Motorizzazione civile provvederà all adozione del provvedimento di sospensione, con l interruzione contestuale dell attività tramite la disattivazione del collegamento con il C.E.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La sospensione avrà effetto fino a che il titolare dell impresa individuale o il legale rappresentante nei restanti casi, non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti oggetto del provvedimento e comunque non oltre i termini dallo stesso prescritti, oltre i quali troverà applicazione la sanzione di cui all art. 28. 4. Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell impresa o al legale rappresentante del consorzio. 5. L organo competente ad irrogare la sanzione di cui ai precedenti commi è il dirigente del competente servizio provinciale della M.C. Art. 30 Comunicazione di avvio del procedimento 1. Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell attività amministrativa. 2. L avvio dei procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo verrà comunicato al titolare dell impresa individuale, o al legale rappresentante nei restanti casi, ai sensi dell art. 8 della legge n. 241/1990, per l esercizio dei diritti di cui all art. 10 della medesima legge, fatti salvi i casi di provvedimenti cautelativi a effetto immediato di cui all art. 21-bis della legge in argomento. Art. 31 Abrogazioni 1. Il decreto del dirigente generale n. 598 del 23 ottobre 2012 è abrogato. 2. Ogni altra disposizione contraria al presente regolamento è abrogata dalla di pubblicazione.

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C O P N IA O T N R V AT A L TA ID A DA P L E R SI L TO A C UF O M FIC M I E AL R C E IA D L EL IZ L Z A A G Z IO.U N.R. E S. Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28) 13

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C O P N IA O T N R V AT A L TA ID A DA P L E R SI L TO A C UF O M FIC M I E AL R C E IA D L EL IZ L Z A A G Z IO.U N.R. E S. 20 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 10-10-2014 (n. 28)

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