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Transcript:

CONTRAENTE: PERIODO DI ASSICURAZIONE: TIPOLOGIA DI COPERTURA: Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 12 mesi senza tacito rinnovo. La copertura è prestata in forma CLAIMS MADE: La garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività), in assenza di circostanze note che possano generare una richiesta di risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza. GARANZIE PRESTATE: Responsabilità Civile professionale nell espletamento delle Attività tipiche del commercialista o del consulente del lavoro prestate nel rispetto delle normative vigenti. MASSIMALI ASSICURATI: In convenzione da 250.000,00 sino a 1.500.000,00 CONDIZIONI: NOTE: PREMIO ANNUO LORDO : TERRITORIALITA : COMPAGNIA: - Sezione RCT conduzione dei locali: 500.000,00 per sinistro; - Sezione RCO: 500.000,00 per sinistro con il sottolimite di 250.000,00 per persona; Testo: AIG RC Professionale Convenzione Prévira Retroattività: illimitata se il fatturato complessivo non supera 1.000.000,00, se il fatturato sindaco/ revisore <40% del totale, ed in assenza di circostanze note o sinistri noti Postuma alla scadenza del contratto: fino a 5 anni Franchigia: fissa di 500,00 o 1.000,00 per attività ordinaria e di 5.000,00 per attività di sindaco/revisore RCT: compresa con franchigia di 250,00 per danni a cose RCO: compresa con franchigia di 2.500,00 per danni non soggetti a rivalsa INAIL Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento pervenute all assicurato anteriormente alla data di effetto della polizza, così come quelle derivanti da fatti e/o circostanze conosciute dall Assicurato anteriormente alla data di effetto della copertura assicurativa. Commisurato al fatturato, al massimale ed alle estensioni di copertura richieste. Premio minimo a partire da 350,00 Non è richiesta la regolazione del premio Unione Europea. AIG Europe Ltd, Compagnia leader nel settore Responsabilità Civile Professionale con esperienza decennale nella copertura dei professionisti; Ufficio Sinistri italiano con il supporto di 5 claims adjuster; Team RC Professionale composto da 7 sottoscrittori dedicati al ramo professionisti. AGENZIA: Previra Assicurazioni, detenuta dalla CNPR tramite la Previra Invest Sim, opera con ampia esperienza nella RC professionale tramite il personale diretto in agenzia ed i consulenti distribuiti sul territorio nazionale. Telefono: 06/4884251 Fax 06/48916561 mail: info@previrassicurazioni.it

FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Commercialisti Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. 1 di 9

NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/06/2012 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222 Sito web: http://www.aig.co.it Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall ISVAP. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a 1.188 milioni ( 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 98 milioni ( 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 1.090 milioni ( 1.272 milioni). L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011. 2 di 9

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza la formula del tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza, il presente contratto di assicurazione fornisce le seguenti garanzie: Responsabilità Civile Professionale L Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all Assicurato nell esercizio dell attività professionale nella sua qualità di Dottore Commercialista od Esperto Contabile, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini delle norme indicate in polizza. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi delle quali sia civilmente responsabile nell esercizio dell attività. Si rinvia all art. 20 per gli aspetti di dettaglio relativi alla presente garanzia. In aggiunta, sono previste una serie di estensioni di garanzia descritte agli articoli 26, 27, 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di operatività e di attivazione. Si rinvia, inoltre, alle estensioni facoltative descritte alle lettere A), B) e C) delle Condizioni Aggiuntive, operanti solo ove espressamente richiamate. Sono inoltre previste le seguenti garanzie aggiuntive, sempre operanti: RCT Conduzione locali adibiti ad uffici. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze, comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) (valida anche in caso di rivalsa INPS). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento - ivi compresa la rivalsa I.N.A.I.L. e/o di altri Enti Previdenziali - quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni (ivi comprese le malattie professionali, considerate come tali dalla Giurisprudenza) da loro sofferti in conseguenza della loro attività. Committenza auto. La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni per lesioni a persone e per danni a cose e animali, involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi trasportati, da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. Si rinvia all art. 32 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle summenzionate garanzie. Le coperture summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 3, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 32 3 di 9

delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle lettere A), B) e C) delle Condizioni Aggiuntive, ove operanti. L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato e/o Suoi aventi causa e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza. A tal proposito, si richiama l art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dei punti 3, 4 e 5 del Frontespizio e degli artt. 20, 24, 29 e 32 delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle lettere A), B) e C) delle Condizioni Aggiuntive, ove operanti. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: 10.000.000,00 Richiesta di risarcimento 5.000.000,00 Franchigia 50.000,00 Danno liquidabile 4.950.000,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. A tal proposito si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: a) assunzione di incarichi sindacali in società; b) incremento degli introiti derivanti da consulenza per società quotate in borsa. 4 di 9

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: a) riduzione significativa degli introiti derivanti dall esercizio dell attività professionale assicurata; b) esito favorevole all assicurato di una significativa vertenza di danno con un proprio cliente. 6. Premi Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell art. 4 delle Condizioni di Assicurazione e sul Frontespizio di Polizza. Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte della Società o dell Intermediario. 7. Rivalse Non è previsto un diritto di rivalsa della Società nei confronti dell Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui la Società (su richiesta dell Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero della relativa franchigia. 8. Diritto di recesso La Società ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni sinistro denunciato ai termini di Polizza. Tale facoltà di recesso può essere esercitata, con trenta giorni di preavviso, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo ed acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. A tal proposito si rinvia al articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. 5 di 9

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo In caso di Richiesta di Risarcimento, l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. A tal proposito, si richiama l art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 Roma contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. 6 di 9

Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. 14. Arbitrato In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell errore professionale, sulle sue conseguenze, sull ammissibilità del risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri. A tal proposito, si richiama l art. 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Resta fermo il diritto per entrambe le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 7 di 9

GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo ISVAP Massimale Polizza Premio Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. la somma dovuta dall Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 8 di 9

Assicuratore Surrogazione La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE Limited Rappresentanza Generale per l'italia 9 di 9

DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono : per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione ; per Assicurazione si intende il contratto di Assicurazione ; per Contraente si intende il soggetto che stipula l Assicurazione ; per Danni si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati ; per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per Perdita patrimoniale si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni ; per Polizza si intende il documento che prova l Assicurazione ; per Premio si intende la somma dovuta dall Assicurato alla Società ; per Richiesta di risarcimento si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l Assicurazione; per Sinistro si intende il fatto per il quale è prestata l Assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale per Società si intende l impresa assicuratrice NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) Art. 2 - Dichiarazioni dell Assicurato Variazioni o comunicazioni. Le dichiarazioni e le informazioni rese dall Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le variazioni o modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto. Tutte le comunicazioni dell'assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Agente/broker; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell Assicurato o della Spett.le Broker/Agente. Art. 3 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.) Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG Europe Limited, la massima somma risarcibile da AIGs in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento Art. 4 - Pagamento del premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio e la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Art. 5 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Agente oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art. 1915 C.C.). Art. 9 - Pagamento dell indennizzo Valutato il danno, verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo. Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 11 - Durata dell Assicurazione A parziale deroga dell articolo 1899 c.c. l Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza. Art. 12 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico della Contraente. Art. 13 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Art. 14 - Rischi esclusi. Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di : a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo. b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili; d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale. Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi. Art. 15 - Diritto di surrogazione. La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'assicurato stesso. Art. 16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana. 1 Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis Paris La Défense 34 Place des Corolles 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 17 - Delimitazione dell Assicurazione Ai fini dell Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi : a) l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che si avvalgono delle prestazioni dell Assicurato; d) Le aziende con qualifica di Assicurato addizionale Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale. Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l Assicurazione cessa: a) in caso di decesso dell Assicurato o scioglimento dello Studio Associato; b) in caso di cessazione da parte dell Assicurato dell esercizio della professione con conseguente cancellazione dall Albo professionale; c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall Albo professionale; In caso di decesso o cessazione dell attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato. CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Art. 20 Oggetto dell Assicurazione - COMMERCIALISTA L Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all Assicurato nell esercizio dell attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista od Esperto Contabile, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs 28 giugno 2005, nr. 139 - Costituzione dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dalla legge del 5 Agosto 1991 n 249 (consulente del lavoro) e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell esercizio di attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo : a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell Agenzia delle Entrate deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva C di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza; b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per responsabilità attribuibili all Assicurato stesso; c) le responsabilità derivanti all Assicurato nell espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell espletamento dell incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci; d) le responsabilità derivanti all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale; e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell importo di ogni sinistro con il minimo di 500,00 f) l apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, all asseverazione per studi di settore come da nornativa vigente. g) La responsabilità civile derivante all Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy h) La responsabilità derivante all Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all attività professionale esercitata. L Assicurazione vale inoltre: 1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142); 3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l incarico di effettuare tale pagamento; 4. per l attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall art. 1130 del Codice Civile; 5. si intende parificata all attività dell Assicurato quella svolta dall azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell Assicurato o nella quale l Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell Assicurato stesso. 6. per l uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto, ivi compreso la PEC (posta elettronica certificata), anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche ( a titolo esemplificativo e non limitativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell Agenzia delle Entrate Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006, etc.) 7. per l attività dell Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Dottore Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale, e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori; 8. per l attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D. Lgs 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, D. Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. In caso di Sinistro trova piena applicazione quanto previsto all art. 3 della presente polizza Altre assicurazioni. 9. per l'attività di consulente del lavoro esercitata direttamente dal Contraente o dai suoi collaboratori svolta, in maniera non predominante rispetto all'attività di commercialisti cui all'oggetto della presente copertura, nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 12 del 1979 e successive modifiche legislative e/o regolamenti Art. 21 - Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e/o Suoi aventi causa e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità 2 Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis Paris La Défense 34 Place des Corolles 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza. Art. 22 - Rischi esclusi L Assicurazione non vale: a) Attività professionale diversa in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; b) Titoli al portatore per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore; c) Sindaco e/o revisore di conti di Società ed enti e/o Consiglio di Amministrazione per qualsiasi sinistro inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l estensione della Condizione Aggiuntiva A); per qualsiasi sinistro inerente l incarico di Amministratore di Società o di Enti ad eccezione dei casi previsti al punto 7) dell art. 20 ; d) CAAF per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente all attività svolta dall Assicurato in qualità di responsabile presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413; e) Gestione di polizze e servizi finanziari per qualsiasi sinistro attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connesso, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue: a) operazioni sul capitale b) finanziamenti c) ricapitalizzazioni d) liquidazioni o vendite di beni e) azioni o quote societarie in genere o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti. f) Valore futuro/rendimento per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall Assicurato in relazione a quanto segue: a) disponibilità di fondi b) proprietà immobiliari o personali c) beni e/o merci d) qualsiasi forma di investimento e) che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. g) Enti pubblici/authority di regolamentazione per qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall attività professionale assicurata effettuata dall Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati; h) Rischio contrattuale puro per qualsiasi sinistro riconducibile ad una : a) penalità contrattuale in genere. b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all Assicurato. c) Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagamento. i) Atti dolosi per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti. j) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all Assicurato prima dell inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all Assicurato all inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; l) Esclusione Giurisdizione USA/Canada: qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l Assicurato: i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada. m) Visto pesante qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l assicurazione esclude le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante ) n) Assistenza fiscale qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l assicurazione esclude le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge Art. 23 Estensione territoriale L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell Assicurato in Italia e in qualsiasi altro Paese d Europa. Resta comunque inteso che l Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l interpretazione della polizza. Art. 24 Limiti di indennizzo. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo. La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell Assicurato per sinistro per l attività di commercialista, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza. Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri. Art. 25 Arbitrato In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell errore professionale, sulle sue conseguenze, sull ammissibilità del risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine al quale è iscritto l Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 26 Cessazione dell attività E' facoltà dell'assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, semprechè esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell attività, con le seguenti modalità: a) per i primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un intera annualità di premio; b) per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% di un intera annualità di premio. Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che: 1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall art. 10) - Disdetta in caso di sinistro, nonchè in caso di sospensione o radiazione dall Albo. 2. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione. Art. 27 Garanzia a favore degli eredi In caso di morte dell Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall Assicurato, a 3 Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis Paris La Défense 34 Place des Corolles 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. Art. 28 Attività di Tributarista. La garanzia è estesa alle seguenti attività: - tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; - redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali; - domiciliazione ai fini fiscali; - rappresentanza per i rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per responsabilità attribuibili all Assicurato stesso. Qualora per l elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura dell Assicurato. L Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142). Art. 29 - Assicurati Addizionali Consulenti. STUDIO ASSOCIATO: Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza. La garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l attività svolta come studio associato sia per l attività esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato. È facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario e nei successivi documenti di rinnovo,che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza. La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro. Art.30 Assicurati Addizionali Aziende. (vedere art. 20.5) Qualora dichiarato nella Proposta e semprechè tale attività rientri nel corrispettivo del fatturato, la presente Polizza si intende operativa anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili ed elaborazione dei dati contabili indicata nel questionario. D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche all azienda di elaborazione dati indicata nel questionario assuntivo. La quale beneficerà di tutte le garanzie prestate con la presente polizza. Si precisa inoltre che il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati. Art 31 - Dichiarazioni contenute nel questionario Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società, allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza. In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa. Art. 32 C) Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) 1. RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a 500,00 Ferme le esclusioni di cui al punto 14. di polizza Rischi esclusi dall Assicurazione si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni: a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell attività aziendale; b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; d) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; f) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti: a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 2. Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l applicazione di una franchigia pari a 2.500,00 per danneggiato. L Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n 38 INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di 500.000,00 per sinistro. Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. Precisazioni: Novero dei terzi: Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell Assicurato. Per prestatori di lavoro si intendono: I lavoratori alle dirette dipendenze dell Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n 38 I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n 196. Per retribuzioni lorde si intendono: 4 Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis Paris La Défense 34 Place des Corolles 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali. 3. Rivalsa INPS Tanto l Assicurazione R.C.T. quanto l Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222. 4. Committenza auto La Società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide esclusivamente se espressamente richiamate) A) Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici. A parziale modifica dell esclusione di cui all Art 22 punto c) delle Condizioni Particolari, l Assicurazione vale per quanto l Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa o Enti, e di Revisore dei conti in società di capitali non quotate in borsa e in Enti Pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell art. 2403 bis del Codice Civile. L Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto. Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l applicazione di una franchigia a carico dell Assicurato come indicato in polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra. S intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti. S intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione. Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell incarico. Si intendono compresi gli incarichi in Banche, istituzioni finanziarie, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di finanziamento con sottolimite 250.000,00 per sinistro e anno e con l applicazione di uno scoperto 10% minimo 2.000,00 e massimo 20.000,00 per sinistro. Si intendono esclusi dalla coperture gli incarichi sindacali in società sportive. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza. B) Assistenza Fiscale - visto pesante. L Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante ), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e semprechè l Assicurato abbia i requisiti per l esplicazione di tali attività. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza. C) Assistenza Fiscale e Compensazioni Credito IVA (visto leggero) Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alle responsabilità civile derivante all Assicurato dall apposizione dei visti di conformità (visto leggero): a) Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge; b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, dal DLgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in 1.033.000,00. L Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l ammontare delle stesse sia inferiore all importo della franchigia di cui all art. 5 del frontespizio di polizza. L Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. L'Assicurato ha confermato che il massimale di copertura RC Professionale pari a 1.033.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere. In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all attività di cui al presente articolo, l assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ AIG EUROPE Limited Rappresentanza Generale per l Italia 5 Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis Paris La Défense 34 Place des Corolles 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Modalità di adesione alla convenzione AIG per la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale Per richiedere una quotazione, ricevere supporto per una rapida e corretta compilazione del questionario obbligatorio e beneficiare di una consulenza personalizzata contattare Previra Assicurazioni. Compilare in ogni sua parte il questionario RC Professionale che verrà inviato. Inviare il questionario a Previra Assicurazioni tramite fax o e-mail. Un consulente contatterà il professionista per inviare il modulo di adesione alla Convenzione ed illustrare nel dettaglio le condizioni della soluzione assicurativa proposta. Recapiti e riferimenti Previra Assicurazioni Srl Piazza di San Bernardo 106 00187 Roma Telefono 06/4884251 06/4822098 Fax. 06/48916561 e-mail: cnpr@previrassicurazioni.it orario di apertura dell ufficio: LUN VEN Mattino 9,00 13,00 Pomeriggio 14,30 18,00