REGOLAMENTO RECANTE NORME PER I TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL 1 di MASSA e CARRARA approvato con delibera n. 22 del 30/01/013 1
Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione dell accesso alle strutture aziendali di tirocinanti che svolgono attività di studio, formazione e ricerca presso l ASL 1 di Massa e Carrara nei servizi sanitari, sociali, tecnici e amministrativi. 2. La frequenza viene autorizzata nell esclusivo interesse dei frequentatori, è svolta a titolo puramente gratuito e non da diritto a compensi o rimborsi spese di qualsiasi genere a carico dell Azienda. Art. 2 Finalità Come stabilito dalla direttiva n. 5/2005 Dipartimento della Funzione Pubblica, La caratteristica peculiare dell istituto (del tirocinio) è rappresentata dall inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione. Né tanto meno l amministrazione dovrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico -. Art. 3 Soggetti ammessi alla frequenza 1. Sono ammessi alla frequenza: I laureati e/o laureandi in Medicina e Chirurgia: i primi, dovranno anche essere abilitati all esercizio della professione di medico chirurgo, regolarmente iscritti all Ordine Professionale; I laureati e/o laureandi in discipline sanitarie non mediche (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale della riabilitazione, personale di vigilanza, ed ispezione, personale dell assistenza sociale), i primi regolarmente iscritti al Collegio o all albo professionale ove previsto; I diplomati, i laureati e/o laureandi, gli specializzandi in discipline proprie dei profili o ruoli amministrativi, tecnici e professionali, limitatamente alle attività di tirocinio/stage previste dagli ordinamenti didattici pubblici e secondo la normativa vigente. 2
Art. 4 Modalità di accesso per studenti Universitari 1. Gli studenti universitari, laureandi, laureati, specializzandi, iscritti ai corsi di perfezionamento post laurea o master, che intendono svolgere il tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici presso i servizi dell ASL 1 di Massa e Carrara, previa attivazione di una convenzione tra l Ente promotore (l Università) e il Soggetto ospitante (l Azienda Usl), dovranno inoltrare la domanda (Allegato n. 1) come meglio specificato all art. 9, al Direttore Generale dell Azienda, previo parere favorevole del Direttore dell Unità Operativa/struttura dove dovrà essere svolto il tirocinio. Se non espressamente indicato nella suddetta convenzione, gli interessati dovranno presentare dichiarazione rilasciata dall Università che garantisca la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile o attivarsi in proprio se da parte dell Ente promotore non è prevista la copertura assicurativa. 2. L autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o da suo delegato, a seconda del settore prescelto. 3. L Azienda provvederà al rilascio della certificazione attestante la frequenza sulla base del riscontro dei fogli di presenza acquisiti nel settore dove è stata effettuata la frequenza stessa, sottoscritti per convalida dal Direttore dell U.O./U.F. frequentata. Art. 5 Modalità di accesso per studenti iscritti a corsi di formazione professionale 1. I responsabili dei corsi di formazione professionale gestiti da altre Aziende od Istituzioni sanitarie operanti nel SSN, da Scuole ed Istituti professionali di Stato e parificati, da Agenzia Formative Accreditate, previa stipula dell apposita convenzione secondo lo schema di cui alla legge 196/97 art. 18 (Allegato 2), avranno titolo a presentare richiesta di ammissione alla frequenza, per i propri studenti, al Direttore Generale dell Azienda. La richiesta dovrà indicare il numero di studenti, il servizio in cui verrà svolto il tirocinio, gli obiettivi, gli orari e le modalità di svolgimento dello stresso tirocinio, come da progetto formativo allegato alla convenzione (Allegato 3). 2. Dovrà essere garantita la copertura assicurativa degli studenti per infortunio e responsabilità civile o da parte dell Ente promotore o da parte dello studente stesso. 3. L autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o suo delegato, a seconda del settore prescelto. 3
Art. 6 Tipologia, durata massima del tirocinio e numero di tirocinanti * Legge n.196 del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 conv. In Legge 14 settembre 2011, n. 148 Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Caratteristiche Destinatari Condizioni di utilizzo Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nella fase di transizione della scuola mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tirocini formativi e di orientamento Durata massima di 6 mesi Neo diplomati o neo laureati Attivabili entro e non oltre 12 mesi dal diploma o dalla laurea (art. 11 Dl 138/2011) Tirocini curriculari Durata massima 12 mesi 4 mesi per studenti di scuola secondaria superiore 6 mesi per allievi di istituti professionali di stato Tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici le cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza - Studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato) - Studenti di scuola secondaria superiore - Allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione Promozione del tirocinio da parte di una università, di una istituzione scolastica, di un centro di formazione professionale convenzionato. Svolgimento del tirocinio all interno del periodo di frequenza del corso. * la durata massima per i diversamente abili è di 24 mesi (normativa regionale o norme speciali - legge 68/1999) Ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento che definisce il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare in base al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, il numero dei tirocinanti contemporaneamente in formazione non potrà essere superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. 4
Art. 7 Doveri relativi alla frequenza 1. I tirocinanti saranno tenuti ad osservare le disposizioni che gli verranno impartite dal Direttore dell U.O./U.F. interessata, ed avranno gli stessi obblighi etici, giuridici e deontologici del personale dipendente. In particolare dovranno osservare il regolamento aziendale sulla privacy e quanto disposto dal regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118 del 2 marzo 2010. 2. I tirocinanti, dovendo seguire un piano di studio redatto dalla Scuola e/o Università di appartenenza ed effettuare le frequenze nel pieno rispetto del programma, concorderanno i giorni e gli orari con il Direttore della U.O./U.F. dove svolgeranno la frequenza, in relazione agli obiettivi di tirocinio o di formazione. Art. 8 Responsabile aziendale del tirocinio e competenze del tutor aziendale Responsabile dell attività di tirocinio è il dirigente responsabile della struttura frequentata. Il responsabile suddetto assegna un tutor aziendale al tirocinante. Il tutor aziendale è individuato dal responsabile tra i dipendenti a tempo indeterminato che: - lavorino all interno della struttura indicata per il tirocinio; - siano inquadrati nel profilo professionale richiesto; - siano iscritti, ove previsto, al relativo albo; - abbiano competenza in materia. Il tutor svolge l attività di guida, programmazione e supervisione dell attività di tirocinio, secondo le indicazioni ed il progetto formativo degli Enti promotori. Al termine del tirocinio, ove richiesto, redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante. Art. 9 Domande di tirocinio 1. Per poter ottenere l ammissione alla frequenza in qualità di tirocinanti presso le strutture aziendali gli interessati, oltre ad accertarsi con la propria Università/Istituto/Scuola dell esistenza della Convenzione di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, dovranno inoltrare la domanda, redatta sugli appositi moduli e completa dei dati richiesti da indirizzarsi al Direttore Generale dell ASL 1, unitamente ai seguenti documenti: a) copia o autocertificazione in carta libera del percorso di studio o titolo di studio che giustifichi la frequenza nella disciplina o profilo o settore operativo; b) copia iscrizione al relativo albo professionale, se previsto per la propria disciplina; 5
c) una foto tessera; d) copia del documento di identità; e) certificazione anamnestica, che sarà poi presentata alla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi Medicina Preventiva, rilasciata dal proprio medico curante, per l espletamento di quanto previsto al successivo punto 4), specificando che non sono presenti gravi patologie e/o malattie infettive; f) copia della polizza per infortunio personale e responsabilità civile, se non prevista dal proprio Ente promotore. La frequenza avverrà esclusivamente a rischio del tirocinante e l Azienda non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali infortuni o infezioni che si dovessero verificare nel corso della frequenza stessa, nonché di eventuali danni arrecati a terzi. 2. Le domande, presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l inizio della frequenza, dovranno contenere il nulla osta alla frequenza da parte del Direttore o dal Responsabile del settore prescelto. Nella domanda il tirocinante dovrà indicare: - i dati anagrafici completi di recapito per le comunicazioni da parte dell Azienda; - i titoli di studio, professionali, abilitanti e le eventuali iscrizioni a ordini, albi e collegi professionali, se previste per il corrispondente profilo del personale del SSN; - i motivi della richiesta; - la struttura/servizio che intendono frequentare; 3. L'U.O. Politiche e Gestione del Personale, competente in materia di tirocini formativi e curriculari, provvederà a: - raccogliere le istanze; - acquisire il parere del Direttore dell' U.O./U.F. di riferimento, con l'indicazione di un "tutor" qualora diverso dal Direttore; - trasmettere alla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi il nominativo dell aspirante tirocinante, con l indicazione della struttura di destinazione e della mansione da svolgere, al fine di acquisirne il prescritto parere. 4. L U.O. Prevenzione Protezione dai Rischi valuterà la necessità di sottoporre il tirocinante a visita medica di idoneità da parte del Medico Competente e, in caso affermativo, questi effettuerà i necessari accertamenti per esprimere parere di idoneità alla mansione. 5. E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. 6. L'Azienda USL 1 di Massa e Carrara assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 che riunisce e armonizza le disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 6
lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, nonché di quanto disposto dal regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118 del 2 marzo 2010. I tirocinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni riguardante la privacy come qualunque dipendente dell Azienda. Art. 10 Posti disponibili 1. Il numero dei tirocinanti complessivamente presenti in Azienda non potrà essere superiore al 10% del personale dipendente, secondo quanto stabilito dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142. 2. Il numero dei tirocinanti accolti nelle singole Unità Operativa/Unità Funzionale sarà soggetto a variazioni, previa valutazione in accordo con i Direttori dei diversi settori, per non ostacolare l attività lavorativa ordinaria. Art. 11 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge n.196 del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142, alla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e al D.M. n. 142 del 25 marzo 1998. Carrara IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis 7