ASSOCIAZIONE "ISLA NG BATA ONLUS" (ISOLA DEI BAMBINI) STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA



Documenti analoghi
STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE HIDDEN. Art E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE. È costituita l'associazione culturale GIOVANI CAPACCIOLI quale libera Associazione di

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Art L'Associazione ACEM persegue i seguenti scopi:

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuto Associazione Culturale Treenet Studios

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. L Associazione Noi di Sala è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Associazione Culturale Enrico De Stefani

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

Statuto associazione ideali Persone, Progetti, Territori

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO SIMTREA Art Art Art Art. 4. -

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS L'Energia Degli Studenti

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO Della Associazione ANTIGONE ONLUS


STATUTO DELL ASSOCIAZIONE EXPERIENCE. E una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Transcript:

ASSOCIAZIONE "ISLA NG BATA ONLUS" (ISOLA DEI BAMBINI) STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 È costituita l' ASSOCIAZIONE "ISLA NG BATA ONLUS" (ovvero Isola dei Bambini), di seguito indicata come "l'associazione". Essa è una libera ASSOCIAZIONE di fatto, apartitica, apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) regolata a norma del Codice Civile e del presente Statuto e con utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460. ART. 2 L'ASSOCIAZIONE ha sede in Roma, Via Oberdan Petrini n. 15, sc. C/7, con deliberazione del Consiglio direttivo essa può aderire, partecipare e ricercare collaborazioni con organismi associativi ed economici che si propongono iniziative analoghe e complementari. Il consiglio, con proprie delibere, può aprire filiali e recapiti in tutto il territorio nazionale e internazionale previa comunicazione agli Associati. SCOPI SOCIALI ART.3 Poiché ogni bambino ha diritto a una famiglia e a crescere nell'amore, nel RISPETTO, e nella SICUREZZA, l'

ASSOCIAZIONE "ISLA NG BATA ONLUS" (ovvero Isola dei Bambini) si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come richiamato dall'art.10, comma 1, punto B del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460. IN PARTICOLARE a) Sostenere la fondazione di una o più case famiglia in cui vengano accolti bambini ed adolescenti soli o con fratelli e sorelle, in condizione di grave difficoltà familiare, affidati temporaneamente o permanentemente dai servizi sociali e dalle autorità giudiziarie minorili o provenienti da altre realtà locali (famiglie, ospedali, istituzioni) in cui trovino un ambiente sereno per crescere in vista del reinserimento del nucleo familiare di origine o, quando ciò non è possibile, l'accompagnamento e il sostegno fino al raggiungimento della completa autonomia. b) Avviare e sostenere progetti di cooperazione internazionale a favore di soggetti disagiati e strutture assistenziali appartenenti ai paesi in via di sviluppo. IN GENERALE Svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili (ai sensi dell'art.10, comma 1, punto a - 1, 3, 4, 5, 9, 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460. a) Sensibilizzare e coinvolgere altri con dibattiti, conferenze, proiezioni di filmati o documentari, mostre, ricerche di carattere sociologico, spettacoli teatrali. ATTIVITA' EDITORIALE: pubblicazioni, bollettino anche on line, atti di convegno, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiute. Promuovere i viaggi responsabili in modo che siano anche "solidali", con visite ai progetti, conoscenza diretta dei

responsabili delle case famiglia, collaborazione attiva ed eventuale decisione di sostenere economicamente e con la sensibilizzazione il progetto stesso. b) Destinare contributi e donazioni liberali o in occasione di lieti eventi o in memoria di cari. c) Organizzare cene con amici, feste, giochi, aste benefiche, mercatini. d) Sostenere a distanza un singolo bambino o l'intera casa famiglia. e) La possibilità di vendere, acquistare, affittare, ottenere in concessione o comodato gratuito beni mobili o immobili, da parte di soggetti pubblici o privati semprechè diretti allo scopo sociale. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. ISLA NG BATA ONLUS potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art.10, comma 1 - punto c e comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni. ISCRIZIONE DEI SOCI. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ART.4 L'associazione "ISLA NG BATA ONLUS" si propone a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituizionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. All'associazione potranno aderire in generale tutte le persone fisiche di età superiore ai 18 anni di qualsiasi cittadinanza e nazionalità ed enti pubblici o privati, che ne condividano i fini.

Potranno quindi aderire anche i cittadini stranieri purchè in regola con le norme di leggi vigenti in materia di soggiorno. SOCI ART. 5 Sono SOCI di "ISLA NG BATA ONLUS" le persone od enti che verranno ammessi dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Il numero dei soci è illimitato. Al momento dell'iscrizione nel Libro Soci verrà rilasciato un tesserino attestante l'appartenenza all'associazione. ART. 6 - SOCI : DIRITTI E DOVERI Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Inoltre è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ai sensi dell'art.10, comma 1, punto h del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. I diritti del socio sono: diritto di voto, diritto di candidarsi alle cariche sociali, diritto di essere convocato per le assemblee, diritto di parola nelle assemblee, diritto di ricevere il notiziario dell'associazione (per la cui redazione sarà emanato apposito regolamento da parte degli organi sociali), diritto di essere informato su progetti, azioni umanitarie, corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa dall'associazione. La qualità di socio è intrasmissibile. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione dei SOCI è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione del socio richiedente con delibera scritta e motivata. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato. SOSTENITORI E BENEFATTORI ART. 7 Sono SOSTENITORI di "ISLA NG BATA ONLUS" le persone, gli enti, le istituzioni, gli organismi pubblici o privati che pur essendo esterni alla struttura di "ISLA NG BATA ONLUS", e quindi non essendo partecipanti alla gestione associativa, contribuiscono finanziariamente o in altri modi, alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali. I SOSTENITORI versano almeno la quota di solidarietà annuale determinata dal consiglio direttivo. Sono BENEFATTORI le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico al perseguimento dei fini dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota di solidarietà. I SOSTENITORI e i BENEFATTORI godono dei seguenti diritti: diritto di essere convocati per le assemblee e gli incontri, diritto di parola nelle assemblee gli incontri, diritto di ricevere il notiziario dell'associazione, diritto di essere informati su progetti, azioni umanitarie, corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa dall'associazione.

I SOSTENITORI e i BENEFATTORI non hanno diritto di voto nelle assemblee. Le persone che intendono partecipare alle assemblee in qualità di rappresentanti di associazioni, enti od organismi pubblici o privati che sono SOSTENITORI o BENEFATTORI devono essere adeguatamente accreditate. ART. 8 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni emanate dagli organi preposti. In caso di comportamento o atti difformi da tali principi che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. I soci espulsi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento di espulsione per iscritto ed entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento stesso. ART. 9 Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. PATRIMONIO E ESERCIZI SOCIALI ART. 10 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni mobili e immobili; contributi;

donazioni e lasciti; attività marginali; ogni altro tipo di entrate. I contributi sono costituiti dalle quote associative annuali versate dai SOCI, dalle quote di solidarietà annuali versate dai SOSTENITORI ambedue stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie. I proventi derivanti da attività marginali vanno inseriti in apposita voce di bilancio: l'assemblea delibera sulla utilizzazione di tali proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità dell'organizzazione. È fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (ai sensi dell'art.10, comma 1, punto e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460). Ai sensi dell'art.10, comma 1, punto d del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART.11 L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni socio.

ORGANI DI DIREZIONE ART.12 Gli organi dell associazione sono: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei probiviri; L ASSEMBLEA ART.13 L assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa. Essa è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, e convocata in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. In prima convocazione, l Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all albo della sede. Un socio può essere rappresentato a mezzo delega di un altro socio.

ART. 14 L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: eleggere il consiglio direttivo e il collegio dei probiviri; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; approvare il regolamento interno. L assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull eventuale scioglimento dell associazione. All apertura di ogni seduta l Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 15 L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da 7 (sette) membri eletti dall assemblea fra i propri componenti. I componenti del Consiglio Direttivo, anche se fissato in numero di 7 (sette) possono validamente deliberare anche quando temporaneamente si dovessero trovare in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette). I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall assemblea con delibera della stessa a maggioranza dei due terzi dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti un Presidente, il Vice Presidente, un Segretario e un Cassiere. Escluso il Presidente, un consigliere può assumere, con il consenso del Consiglio Direttivo al massimo due delle cariche previste. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo ambito una Segreteria, determinandone il numero dei membri e la durata in carica. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque rientranti nell oggetto sociale. Può anche deliberare l adesione ad organismi associativi ed economici, la cui azione possa tornare utile all Associazione ed ai Soci e risolvere amichevolmente eventuali controversie. Il consiglio direttivo ha, inoltre, i seguenti compiti: provvedere al funzionamento dell Associazione; procedere alla convocazione dell Assemblea ed elaborarne il programma preparare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione generale da presentare all Assemblea per l approvazione. Procedere all attuazione delle linee programmatiche decise dall Assemblea; Decidere l esclusione di un Socio per comportamenti incompatibili con lo statuto. Il Consiglio direttivo può affidare particolari compiti a membri aggiunti, che avranno solo voto consultivo. I consiglieri restano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto dell associazione nell ambito del loro mandato. Il Consiglio Direttivo verrà convocato a seconda delle esigenze operative dell Associazione dal Presidente o da almeno due suoi componenti ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l adunanza. L avviso dovrà contenere l ordine del giorno, il giorno e l ora della convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere o se questi viene meno per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni per integrare il numero dei consiglieri stessi. Comunque, è compito del presidente, udito il Consiglio Direttivo, accettare o respingere le dimissioni di un Consigliere. ART.16 1. IL RESIDENTE ha la legale rappresentanza dell Associazione e la firma sociale, convoca e presiede il consiglio direttivo e ne dirige i lavori, firma i verbali e tutti gli atti che possono portare impegno per l Associazione. Su mandato del consiglio direttivo può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; prende inoltre provvedimenti d urgenza che dovrà sottoporre per la ratifica al Consigli Direttivo nella prima riunione successiva. Può delegare la firma sociale ad altri membri del consiglio per determinati incarichi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, pervia approvazione del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. 2. IL VICE PRESIDENTE sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dell attività generale. 3. IL SEGRETARIO tiene il registro dei Soci annualmente aggiornato, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo

e delle Assemblee, cura la corrispondenza e le pratiche amministrative conseguenti alle decisioni e necessarie al buon funzionamento dell attività dell Associazione. E responsabile della custodia e conservazione degli atti ufficiali; collabora inoltre con il cassiere per la riscossione e registrazione delle quote associative e delle quote di solidarietà. 4. IL CASSIERE cura la contabilità e tiene su apposito registro l amministrazione delle finanze; in collaborazione con il segretario provvede alla riscossione e alla registrazione delle quote associative e delle quote di solidarietà, riferisce al Consiglio Direttivo sull andamento contabile di cui è responsabile. ART. 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre soci eletti in Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione o sui dinieghi di ammissione. ART. 18 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge così come richiamato dall art. 10, comma 1 punto f del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. ART. 19 L Associazione si impegna ad assicurare i soci effettivi che prestano concreta attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie

connessi con lo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo la normativa prevista dall art. 4, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 226. ART. 20 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività. ART. 21 Per quanto non disposto e non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni e le norme del Codice Civile e delle leggi specifiche vigenti in materia.