REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE



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2 INDICE Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche Art. 2 Istituzione, localizzazione e articolazione Art. 3 Giornate e orari di svolgimento del mercato e del commercio su area pubblica in Posteggi isolati a merceologia esclusiva Art. 4 Assegnazione posteggi destinati all esercizio del commercio su aree pubbliche Art. 5 Concessione e autorizzazione Art. 6 Disposizioni in materia di subingresso Art. 7 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 8 Spostamenti di posteggio per miglioria Art. 9 Scambio consensuale di posteggio Art. 10 Ampliamento del posteggio Art. 11 Riassegnazione del posteggio Art. 12 Registro delle presenze e graduatoria dei titolari di posteggio Art. 13 Gestione presenze e assenze da parte dei titolari di posteggio Art. 14 Assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati Art. 15 Aggiornamento presenze a seguito di rilascio dell autorizzazione Art. 16 Circolazione nelle aree di mercato Art. 17 Limitazioni e divieti Art. 18 Sistemazione delle attrezzature di vendita Art. 19 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita Art. 20 Norme igienico sanitarie Art. 21 Norme di sicurezza Art. 22 Comitato consultivo di mercato Art. 23 - Sanzioni

ART. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche. 2. L esercizio delle attività è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 3. L esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in : a) mercato settimanale; b) posteggi isolati a merceologia esclusiva; c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall amministrazione comunale. d) 4. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo ordinario essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21. (art. 30 co. 5 D.lgs. 114/98 combinato con artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86-89 TULPS). 5. Il mercato, secondo le classificazioni previste dall art. 6, comma 1, della legge regionale 12/99, si definisce a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale. E ammessa la vendita delle seguenti merceologie esclusive: rosticceria, formaggi e salumi, pane e prodotti da forno. Il mercato a merceologia esclusiva segue la stessa regolamentazione del mercato ordinario compresa la determinazione delle presenze. La spunta, invece, è rivolta ai soli operatori commerciali a merceologia esclusiva. Nei posteggi a merceologia esclusiva, in caso di subingresso, il subentrante dovrà mantenere la stessa merceologia esclusiva già venduta dal cedente. ART. 2 ISTITUZIONE, LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE 1. Il mercato si svolge il lunedì nell area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante del presente regolamento, nella quale sono evidenziati: 3

a) l ampiezza complessiva dell area destinata all esercizio del commercio su aree pubbliche b) il totale di n. 23 posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche cosi individuati: - n. 6 del settore alimentare, di cui 3 a merceologia esclusiva (n. 1 posteggio riservato a rosticceria, n. 1 posteggio riservato a formaggi e salumi ed n. 1 posteggio riservato a pane e prodotti da forno); - n.16 del settore non alimentare; - n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli. 2. Con specifico provvedimento del Sindaco si provvederà alla numerazione, collocazione e assegnazione dei singoli posteggi all operatore avente diritto. 3. I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamento alla rete elettrica. 4. L esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati a merceologia esclusiva ha luogo: a) nel periodo della ricorrenza dei defunti (dal 24 ottobre al 4 novembre e dal sabato precedente la Pasqua al lunedi di Pasqua) nell area prospicente i cimiteri comunali, individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante del presente regolamento, nella quale sono evidenziate: - l ampiezza complessiva dell area; - il totale di n. 2 posteggi riservati alla vendita di piante e fiori, di cui n.1 nel cimitero di Zappolino e n.1 nel cimitero di Castelletto. 5. Al commercio su area pubblica in posteggi isolati a merceologia esclusiva si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per il mercato e di cui ai successivi artt. 4, 5,6,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23 per quanto compatibile. 6. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative con provvedimento del Sindaco. ART. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO E DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEI POSTEGGI ISOLATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA 1. Il mercato ha luogo ogni settimana nella giornata del lunedi. 2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre. 3. In occasione di particolari circostanze, dandone tempestiva informazione alle 4

Associazioni di categoria, il Sindaco con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato. In tal caso si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 11 4. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99) ; il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell anno successivo. 5. L esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi isolati a merceologia esclusiva ha luogo nei periodi indicati al precedente art. 2. 6. Gli orari di vendita sono stabiliti, sentite le Associazioni di categoria, con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell art. 36 co. 3 della legge 8/6/90 n. 142 così come modificato dalla legge 3/8/1999 n. 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati: a) l orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all area mercatale, b) l orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, c) l orario entro il quale deve essere liberato il posteggio, d) l orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato, e) l orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14 f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere. ART 4 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. L assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368. 2. L assegnazione del posteggio avviene, nel rispetto del settore merceologico e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al successivo art. 8, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (punto 2 lett. c) Del. reg. 1368/99) : a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un unica 5

autorizzazione; b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell azienda derivante dall autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa documentata con le modalità dell autocertificazione presentata dall operatore interessato. c) in caso di ulteriore parità: operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell ambito dello stesso mercato; d) in caso di ulteriore parità: il richiedente più giovane di età. 3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. ART. 5 CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE 1. La concessione di posteggio ha durata decennale (art. 28 del D.lgs. 114/98) ed è rinnovata d ufficio alla scadenza. 2. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 11 e l accoglimento delle domande di miglioria o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 8 e 9 comportano il mero adeguamento delle autorizzazioni e concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi del nuovo posteggio. 3. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché delle spese relative al consumo dell energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori). 4. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per : a) rinuncia del titolare; b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 co. 3 l.r. 12/99); c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati come previsto al successivo articolo 13 commi 5 e 6, d) cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti ed aziende terze che non ne abbiano titolo; 6

e) revoca dell autorizzazione amministrativa. 5. L autorizzazione amministrativa è revocata: a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/98, b) nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dal rilascio dell autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5, co.2 lett. b l.r. 12/99), in caso di comprovata necessità; c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 4; d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell azienda o del ramo d azienda ai fini dell ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 10. ART. 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO 1. Agli effetti dell applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell azienda, è consentita la continuazione dell attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell autorizzazione e della relativa concessione la cui durata sarà pari a quella del titolo originario, corredata dell atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione. Qualora nell atto di trasferimento non siano riportate indicazioni relative alle presenze, le stesse si intendono interamente cedute al subentrante. 2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell esercizio dell attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. 3. E fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell azienda. ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRODUTTORI AGRICOLI 1. Ai fini dell assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.E.R., ma unicamente presso l Albo pretorio del 7

Comune, assegnando un tempo non inferiore ai 30 giorni per la presentazione della domanda. 2. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell anno, allegando autocertificazione da cui risulti il Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti, nonché l elenco dei prodotti stessi. 3. L assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività dell operatore da intendersi come abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, comprovata con autocertificazione. 4. L assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale. 5. I posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 3. 6. I produttori agricoli presenti alla spunta verranno iscritti nell apposito registro. 7. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa. (Art.2 co. 4 l.r. 12/99). 8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato. 9. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l obbligo di presentare l autorizzazione a vendere e la concessione di posteggio. 10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per: a) rinuncia del titolare b) perdita della qualifica di produttore agricolo da parte del titolare, c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati come previsto al successivo articolo 13 commi 5 e 6. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della decadenza sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa. 11. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 12. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento. 8

ART. 8 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA 1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 12 comma 2 lett. c), salvo il caso di istituzione di nuovi mercati, per i quali si applica il comma 2. 2 Nel caso di istituzione di nuovi mercati, le graduatorie di cui al comma 1 sono formate dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell ambito del comune. 3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono secondo date prefissate e, di norma, così individuate: - ultimo lunedì del mese di novembre; - ultimo lunedì del mese di maggio. 4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria. 5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall operatore, non consentono il ripristino dell assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari. 6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate: a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell ambito dello stesso mercato; b) all individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. 7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli. ART. 9 - SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO 1. E ammesso, nell ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico. 2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta. 3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati. 4. L autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica: a) il mero adeguamento delle concessioni e autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi; 9

c) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari. ART. 10 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO 1. L ampliamento dei posteggi può avvenire: a) attraverso l acquisizione di posteggio da parte dell operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l area di mercato complessivamente considerata; b) per iniziativa dell amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, applicandosi il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1. 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l ampliamento dei posteggi contigui all area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari. 3. L acquisizione, d iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell ampliamento dei propri posteggi, avviene, previa comunicazione, sulla base delle modalità seguenti: a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999; b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio; c) rinuncia, contestuale alla richiesta di subingresso, a favore del Comune, dei titoli acquisiti finalizzata all ampliamento dei posteggi contigui interessati. 4. Resta inteso: a) che l entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati; 1

b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso. 5. E fatta salva la possibilità di autorizzare l ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell operatore interessato, a prescindere dall acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l area di mercato complessivamente considerata. ART. 11 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi: a) trasferimento del mercato in altra sede; b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell ambito dello stesso mercato, sulla base delle graduatorie previste al successivo art. 12 comma 2 lett. c). 3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi. 4. Gli operatori del mercato sono ordinati: a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica; b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico (alimentare e non alimentare). ART. 12 REGISTRO DELLE PRESENZE E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO 1. E fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 25/06/99, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come disciplinato al punto 6, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999. 1

2. Presso l Ufficio Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse: a) la planimetria di mercato con l indicazione dei posteggi, appositamente numerati, la loro ampiezza, il settore merceologico, l elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché dell autorizzazione; b) il registro delle presenze contenente l elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i giorni di presenza ed assenza; c) le graduatorie dei titolari di posteggio distinte per settore merceologico (alimentare e non alimentare), da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, formulata applicando i seguenti criteri di priorità: maggiore anzianità di attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, propria o dei danti causa autocertificata; maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata; a parità dei precedenti requisiti, il titolare di concessione più giovane di età. 3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna le graduatorie dei titolari di posteggio. 4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o del ramo d azienda comporta anche l ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99). ART. 13 - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO 1. I titolari di posteggio non presenti all orario stabilito nell Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, salvo i casi di cui al successivo comma 4. 2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell orario fissato con ordinanza sindacale (ai sensi dell art. 3, comma 5), salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate. 3. Al fine del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria: la presenza dell operatore, in ogni caso munito dell autorizzazione in originale su cui imputare le presenze, di idonea attrezzatura nonché dell esercizio effettivo dell attività commerciale. 1

4. Ai fini dell art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati: a) L assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, chiamata a svolgere incarichi elettivi e per cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio; b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell autorizzazione; c) l assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato; d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate. 5. I periodi di assenza di cui al precedente comma 4 lett. a), non concorrono a determinare la decadenza dalla concessione di posteggio, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15 giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. 6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 5, l assenza si considera giustificata unicamente a partire dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente. 7. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l esplicita indicazione del periodo di assenza. 8. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. ART. 14 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI 1. I posteggi non occupati all orario stabilito con ordinanza sindacale sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98, presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale. 1

2. Gli operatori presenti alla spunta saranno annotati nell apposito foglio giornaliero delle presenze del mercato. 3. L assegnazione di tali posteggi avviene all orario stabilito con ordinanza sindacale, in base al settore merceologico ed all ordine di posizione occupato nella graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l attività (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98). 4. Al fine del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato è necessaria la presenza dell operatore, in ogni caso munito dell autorizzazione in originale su cui imputare le presenze e di idonea attrezzatura, nonché l esercizio effettivo dell attività commerciale. 5. La graduatoria degli spuntisti è formulata in base ai seguenti criteri di priorità: Maggiore anzianità di presenza alla spunta riferita ad un unica autorizzazione. Maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata. In carenza della modalità dell autocertificazione si prenderà in considerazione l anzianità di azienda documentata dall autorizzazione amministrativa dello spuntista. A parità dei precedenti requisiti, il titolare di autorizzazione più giovane di età. 6. Non possono in ogni caso concorrere, all assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori: a) già concessionari di due posteggi nell ambito dello stesso mercato; b) sprovvisti dell autorizzazione in originale, della partita IVA e dell iscrizione alla CCIAA. 7. L operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l assegnazione non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze. 8. Qualora l operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell orario fissato con ordinanza sindacale (art.3 co. 5) per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di forza maggiore giustificate con le modalità di cui all art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento. 9. In occasione dell effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell aggiornamento della graduatoria degli spuntisti. 1

10. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata giornalmente dallo stesso ufficio. 11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati nei modi e nei termini previsti dall art. 13, commi 5 e 6 del presente Regolamento. L aggiornamento della graduatoria di spunta con l azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 29 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente. ART. 15 - AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 1. Agli effetti dell art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato il termine di 30 giorni dall avviso di ricevimento, entro il quale l interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando: a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all attività, con conseguente revoca dell autorizzazione; b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente: l automatica decadenza dell assegnazione; il contestuale mantenimento, in capo all interessato, delle presenze rese ai fini dell assegnazione. ART. 16 CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO 1. Nelle fasce orarie prefissate per l allestimento dei banchi, per l effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. 2. E vietata la sosta dei veicoli nell area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. 1

ART. 17 LIMITAZIONI E DIVIETI 1. Il Comune può stabilire, con provvedimento motivato per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, limitazioni e divieti all esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Qualora l area mercatale fosse interessata da manifestazioni culturali, sociali, religiose o da cerimonie commemorative di pubblico interesse, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, lo spostamento temporaneo del mercato in area alternativa. Per l assegnazione dei posteggi si osservano le disposizioni di cui al precedente art.10. 3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, determina le aree nelle quali è interdetto l esercizio del commercio in forma itinerante. ART. 18 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell aspetto e nel decoro. 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell area di mercato purchè nello spazio del posteggio loro assegnato. Nel caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi di sosta consentiti. 3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture. 4. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 1

5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario stabilito. 6. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi. ART. 19 - MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA 1. Pena l esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all art. 23, l operatore ha l obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. 2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa, né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque non in concessione. 3. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi. 4. Nell ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d igiene, l operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell autorizzazione. 5. E obbligatoria la presenza degli operatori nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore; in caso contrario l operatore sarà considerato assente. 6. Con l uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all esercizio dell attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresi di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali. 7. Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel qual caso sussiste sempre l obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato. 8. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2 misurati dal suolo al bordo inferiore della frangia. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli 1

di soccorso. 9. E vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. 10. E vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all incanto. 11. E vietato l utilizzo di mezzi sonori. E consentito l uso di apparecchi atti a permettere l ascolto di dischi, musicassette, CD, radio e similari, finalizzato all acquisto dei prodotti, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato stesso. 12. E vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa. 13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge. 14. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate in modo ben visibile. 15. L operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e depositarli negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume. 16. E vietato cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio. ART. 20 - NORME IGIENICO SANITARIE 1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell Autorità sanitaria. 2. In ogni caso è vietato detenere ed esporre prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo. 3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza. ART. 21 - NORME DI SICUREZZA 1. Tutti gli operatori devono munirsi di un estintore a polvere omologato di almeno 6 Kg. 2. Gli operatori sono tenuti a mantenere gli estintori in perfetta efficienza, secondo le 1

modalità di legge. 3. Il personale del settore addetto al mercato dovrà procedere ad una verifica dell avvenuta manutenzione degli estintori almeno una volta all anno. 4. In occasione dell assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitino di tali servizi. ART. 22 - COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO 1. In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da: Due rappresentanti dei concessionari di posteggio al mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni. 2. Il Comitato ha il compito di: Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato; Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato. 3. Il Comitato dura in carica tre anni. ART. 23 - SANZIONI 1. Il commercio su aree pubbliche senza l autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000.000 a 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000.000 a 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74): a) cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio (art.18 co.16 del Regolamento comunale); b) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.17 co.12 del Regolamento comunale). 3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300.000 a 2.000.000 (euro da 154,93 a 1

1032.91). L ammontare delle sanzioni è assoggettata ogni due anni, a decorrere dal 2001, agli aggiornamenti nella misura pari alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati secondo le percentuali ISTAT del mese di novembre dell anno precedente. 4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. 5. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Sindaco può disporre la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato). 6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza. ALLEGATI: - planimetria mercato settimanale del Lunedì ALL. A) - planimetria posteggio isolato piante e fiori cimitero Zappolino ALL. B) - planimetria posteggio isolato piante e fiori cimitero di Castelletto ALL. C) 2

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