BHALOBASA ONLUS STATUTO



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

COMUNE DI ESCALAPLANO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO dell'associazione

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Transcript:

Associazione BHALOBASA ONLUS STATUTO

2

Titolo I Definizione, finalità, durata ART. 1 E costituita una Associazione denominata Associazione Bhalobasa ONLUS. ART. 2 L Associazione ha sede in Lari (PI), via Gramsci, n.23, frazione Perignano. ART. 3 L Associazione, democratica e senza fini di lucro, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del Codice Civile e del D.Lgs. n.460/97, nonché del presente statuto. ART. 4 L Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell Associazione). Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all interno dei suddetti Organi sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo. ART. 5 L Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell assistenza sociale e socio-sanitaria, dell assistenza sanitaria, della beneficenza e nella tutela dei diritti civili pro muovendo forme concrete di solidarietà con le popolazioni di altre nazionalità, attraverso: - raccolta di fondi per la realizzazione di microprogetti, specialmente nel campo educativo e sanitario, mediante organizzazione di mercatini, cene, serate di beneficenza, raccolte di offerte o quant altro si presenti fattibile per il raggiungimento dello scopo; - sostegni a distanza di bambini per permettere la frequenza a scuola, con invio delle somme mensilmente stabilite e la corrispondenza fra i sostenitori ed i bambini (o scuole) mediante lettere e pagella informativa annuale; - promozione di viaggi in tutte le aree in cui l Associazione opera per favorire il contatto con le popolazioni locali e accrescere la conoscenza e gli interscambi culturali; 3

- rafforzamento di una cultura della solidarietà mediante la stampa di un giornalino periodico e l organizzazione di incontri, serate, dibattiti e la partecipazione ad iniziative promosse da altre Organizzazioni od Associazioni. E fatto divieto all Associazione di svolgere attività in settori diversi da quelli sopra elencati. L Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge. ART. 6 La durata dell Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050. L Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato. 4 Titolo II I Soci ART. 7 Sono Soci dell Associazione, il cui numero è illimitato: a) i Soci ordinari; b) i Soci sostenitori; c) i Soci onorari. ART. 8 I Soci ordinari sono coloro che partecipano alle diverse attività promosse dall Associazione e si impegnano al conseguimento dei suoi scopi. I Soci sostenitori sono coloro che, condividendo i fini e gli scopi della Associazione, intendono sostenerne l azione attraverso il versamento di contributi, quote periodiche o donazioni. I Soci onorari sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sostengono con il loro contributo e la loro adesione ideale l impegno della Associazione e ne permettono lo sviluppo. ART. 9 I soggetti che intendono far parte dell Associazione in qualità di Socio ordinario o sostenitore, devono rivolgere domanda scritta motivata al Consiglio Direttivo, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente. ART.10 Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso Consiglio o dell Assemblea dei Soci. Il Socio onorario non

è tenuto a versare la quota associativa annuale. ART. 11 L ammissione dei Soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta motivata del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L iscrizione nel libro Soci avverrà solo dopo che il Socio ammesso abbia provveduto al versamento delle quote associative. ART. 12 Il Socio è tenuto ad osservare le norme previste dal presente statuto. Ogni Socio è tenuto a versare la quota associativa entro 30 giorni dalla data della richiesta del Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto; gli associati maggiori d età hanno diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell Associazione). Eventuali prestazioni di lavoro dipendente o libero professionali potranno essere ammesse, esclusivamente nei limiti di cui al comma 6, articolo 10, D. Lgs. 460/97. ART. 13 La qualità di associato si perde per dimissioni od esclusione. La domanda di dimissioni deve essere presentata al Consiglio Direttivo motivando la propria decisione. L Assemblea può escludere l associato quando siano venuti meno i requisiti di ingresso. Motivi di esclusione sono la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali, lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell Associazione, la non ottemperanza alla disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo. In prima istanza l organo Assembleare può optare per un richiamo scritto in ordine alle inadempienze. Persistendo i motivi dell esclusione, questa deve essere formalmente comunicata al Socio. 5

6 TITOLO III Patrimonio sociale e bilancio ART. 14 Le risorse economiche dell Associazione sono costituite: dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da eventuali entrate per servizi prestati dall Associazione; dai contributi degli associati. Le quote associative annuali sono stabilite dall Assemblea la quale può decidere annualmente di variarne o confermarne l ammontare. ART. 15 L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto preventivo, quello consuntivo e la relativa relazione. Da tale rendiconto deve risultare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 16 Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei revisori; TITOLO IV Organi dell Associazione

TITOLO V L Assemblea ART. 17 Fanno parte dell Assemblea i Soci in regola con gli obblighi statutari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L Assemblea è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati. L Assemblea ordinaria, valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci sulle questioni poste all ordine del giorno. L Assemblea straordinaria, valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci sulle questioni poste all ordine del giorno. Le seconde convocazioni possono avere luogo trenta minuti dopo le prime. La convocazione va fatta, a cura del Consiglio Direttivo, con avviso scritto affisso all albo della sede e comunicato ai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell Assemblea. Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci partecipanti con diritto di voto. Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all albo della sede del relativo verbale. ART. 18 L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: delibera la programmazione delle attività associative valutandone gli esiti; può nominare gruppi di lavoro e dare singole mansioni a tecnici, operai o semplici membri dell Associazione. I lavori e i pareri delle eventuali commissioni a valore meramente consultivo; può istituire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze; può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Soci onorari; nomina gli organi sociali; approva l eventuale emanazione di regolamenti interni; approva i Rendiconti Preventivi e Consuntivi, le Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. 7

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l eventuale scioglimento dell Associazione. All apertura di ogni seduta l Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. 8 TITOLO VI Il Consiglio Direttivo ART. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, eletti dall Assemblea tra i propri componenti ed eventualmente da un Presidente Onorario scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci onorari dell associazione. Il Presidente Onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo verrà stabilito dall Assemblea prima di procedere alla nomina. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono partecipanti almeno 2/3 dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall Assemblea scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. ART. 20 Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo dell Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all anno ed è convocato da: il Presidente; almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordina-

ria amministrazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo: convocare delle Assemblee; osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee; predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea; formalizzare proposte per la gestione dell Associazione; elaborare il bilancio consuntivo e preventivo e la relativa relazione; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse; Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all albo dell Associazione. TITOLO VII Il Presidente ART. 21 Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti. In caso di assenza o impedimento di questi, il Vicepresidente ne assume le mansioni. Può invitare ai lavori del Consiglio, in qualità di relatori, anche persone che non ne facciano parte. 9 TITOLO VIII Il Collegio dei revisori ART. 22 L Assemblea nomina il Collegio dei revisori. Questi è composto da tre membri, anche non Soci, eletti dall Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori devono accertare la regolarità formale e sostanziale della contabilità dell Associazione e dei relativi Libri, redigono apposita relazione al rendiconto preventivo e consuntivo. Possono accertare periodicamente la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Approva o respinge la delibera del Consiglio Direttivo sulla sostituzione degli amministratori che sono venuti meno nel corso dell esercizio.

Il Regolamento Organizzativo e la Carta dei Valori ART. 22 bis Al fine di garantire il corretto funzionamento dell Associazione, il Consiglio Direttivo può proporre all approvazione dell Assemblea un Regolamento Organizzativo, sia generale che riguardante singole attività o inerente il funzionamento di settori associativi. Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all approvazione dell Assemblea la Carta dei Valori che rappresenta il riferimento dei valori e dei principi non negoziabili sui cui si fonda l Associazione Bhalobasa Onlus. 10 TITOLO IX Modifiche statutarie, Scioglimento e Disposizioni generali ART. 23 Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall Assemblea. ART. 24 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea straordinaria che determinerà le modalità di liquidazione. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662. ART. 25 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

11

Associazione Bhalobasa Onlus Via Gramsci 23 56035 Perignano (Pi) www.bhalobasa.it comunicazione@bhalobasa.it