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PROVINCIA DI RAVENNA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER I DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER ANNI 1. ART. 1. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di acqua minerale naturale per i dipendenti e gli ammininistratori provinciali divisa in due lotti: LOTTO 1 relativo alla fornitura di acqua mediante erogatori a colonnina; LOTTO 2 relativo alla fornitura di acqua mediante bottiglie da ½ litro. La durata dell appalto è fissata in anni 1 a decorrere dal 01/07/2011 o dalla diversa data indicata nel contratto. Il contratto, ad insindacabile giudizio della Provincia di Ravenna, potrà essere prorogato per un ulteriore anno. LOTTO 1 FORNITURA DI ACQUA PER I DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA MEDIANTE EROGATORI A COLONNINA. ART. 2. AMMONTARE PRESUNTO DELLA FORNITURA. Il consumo presunto di acqua in boccioni è stimato in lt. 25.000 per l intero anno. ART. 3. UBICAZIONE DEGLI EROGATORI. Gli erogatori a colonnina dovranno essere installati nelle sedi della Provincia di Ravenna di seguito indicate: PALAZZO DELLA PROVINCIA 10 - n. 1 erogatore piano terra zona URP; - n. 2 erogatori primo piano - n. 3 erogatori secondo piano; - n. 4 erogatori terzo piano. PALAZZO MALAGOLA VIA DI ROMA, 118 3 - n. 1 erogatore piano terra (concessioni); - n. 1 erogatore primo piano; - n. 1 erogatore piano terra sala riunione. Pagina 1 di 12

SEDE INFORMATICA VIA GARATONI, 6 2 - n. 1 erogatore piano terra; - n. 1 erogatore primo piano UFFICI DI VIALE DELLA LIRICA, 11 2 - n. 1 erogatore secondo piano (attività produttive); - n. 1 erogatore terzo piano (attività produttive). UFFICI DI VIALE DELLA LIRICA, 21 7 - n. 1 erogatore primo piano (Formazione Professionale); - n. 1 erogatore primo piano (Agricoltura); - n. 2 erogatori secondo piano (Agricoltura); - n. 2 erogatori terzo piano (Formazione Professionale); - n. 1 erogatore sesto piano (Trasporti). PALAZZO GROSSI VIA DI ROMA, 69 2 - n. 1 erogatore primo piano; - n. 1 erogatore secondo piano. SEDE POLIZIA PROVINCIALE VIA DI ROMA, 165 1 - n. 1 erogatore primo piano. CENTRO PER L IMPIEGO VIA TEODORICO, 21 2 - n. 1 erogatore primo piano. - n. 1 erogatore piano terra TOTALE EROGATORI N. 29 Nel corso della durata dell'appalto, il numero degli erogatori potrà variare in aumento o in diminuzione fino al 20% ben potendo l Amministrazione richiedere l installazione di nuovi distributori, anche presso le sedi di Lugo, Faenza e Cervia, o la rimozione di quelli esistenti. La Provincia di Ravenna si riserva altresì il diritto di richiedere lo spostamento degli erogatori da una sede all'altra (anche se di nuova istituzione) in caso di trasloco di uffici provinciali. ART. 4. PRESCRIZIONI TECNICHE. Gli erogatori dovranno essere forniti in comodato d uso gratuito e ognuno di essi dovrà essere dotato di un cavalletto portaboccioni. Gli erogatori dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: - possibilità di erogare sia acqua refrigerata che a temperatura ambiente; - sistema di refrigerazione senza clorofluorocarburi (cfc); - sistema di filtraggio dell aria; - le colonnine dovranno essere dotate di portabicchieri applicati lateralmente o integrati nel dispenser; - funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica 220V, a norma CE; - dimensioni massime cm 40x40xh120 (h senza boccione); - marcati CE; I contenitori d acqua (boccioni) dovranno avere le seguenti caratteristiche: Pagina 2 di 12

- capacità massima di 18,9 litri; - materiale riciclabile in PET; - tappo ermetico di sicurezza. I bicchieri monouso dovranno avere le seguenti caratteristiche - capacità massima di 220 cc; - materiale in polipropilene; L acqua dovrà avere le seguenti caratteristiche: Acqua minerale naturale-oligominerale- con: Residuo fisso compreso tra: 0 e 500 mg/l Solfati: non superiori a 200 mg/l Sodio (Na): non superiore a 200 mg/l Fluoro (F): non superiore a 1 mg/l Nitrati: < 45 mg/l; A tale riguardo l impresa affidataria dovrà presentare al Servizio Provveditorato un certificato relativo alle analisi chimico fisiche e microbiologiche dell acqua che verrà fornita e i successivi aggiornamenti. I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi nonché ai parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. L impresa affidataria è tenuta altresì a rispettare tutte le norme in materia di igiene e sanità. L Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte dell affidatario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti. ART. 5. SERVIZI ACCESSORI ALLA FORNITURA Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi comprensivo dei servizi accessori di seguito elencati: a) consegna, installazione e disinstallazione degli erogatori e dei relativi cavalletti porta boccioni. Il trasporto, la consegna e l installazione degli erogatori saranno effettuati, a cura e spesa del Fornitore, nei locali indicati dall Amministrazione presso le sedi di cui all art. 3, e presso le eventuali altre sedi che saranno successivamente comunicate. La consegna degli stessi dovrà essere effettuata entro 20 gg dalla lettera d ordine. Il Fornitore provvederà, a proprie spese, a ritirare gli erogatori entro 10 gg dalla data di scadenza del contratto o dalla data di recesso del contratto stesso b) Assistenza tecnica su chiamata Gli interventi di assistenza tecnica per malfunzionamento degli erogatori installati saranno richiesti dalla Provincia a mezzo fax o via e-mail. Il fornitore dovrà intervenire, a sue spese, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi la chiamata e dovrà ripristinare l apparecchiatura entro il giorno successivo provvedendo alla sostituzione delle parti di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture. Pagina 3 di 12

Nel caso in cui l entità dei lavori da eseguire non consenta il ripristino dell operatività dell apparecchiatura entro il termine su indicato, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell erogatore con uno di caratteristiche identiche. La medesima assistenza dovrà essere prestata ai cavalletti porta boccioni. c) Contenitore per la raccolta dei bicchieri usati Il Fornitore dovrà fornire, per ogni erogatore installato, un apposito contenitore per la raccolta dei bicchieri usati di dimensioni non superiori a cm. 40x40xh80. I contenitori dovranno essere regolarmente vuotati a cura del fornitore contestualmente alla nuova fornitura d acqua. Il fornitore è obbligato a provvedere allo smaltimento dei predetti rifiuti nel rispetto della normativa vigente sul recupero e riciclaggio delle materie plastiche. d) Ritiro e smaltimento boccioni vuoti. Il Fornitore dovrà provvedere a sue spese al ritiro dei boccioni vuoti all atto della consegna della nuova fornitura. Il fornitore è obbligato a provvedere allo smaltimento dei predetti rifiuti nel rispetto della normativa vigente sul recupero e riciclaggio delle materie plastiche. Non è prevista alcuna cauzione sui boccioni. e) Manutenzione e sanificazione degli erogatori Il Fornitore dovrà garantire la perfetta manutenzione degli erogatori per tutta la durata del contratto. Sono compresi nel prezzo sia gli interventi di ordinaria che di straordinaria manutenzione. Il Fornitore dovrà altresì garantire che su ogni erogatore venga effettuato, da un tecnico specializzato, un accurato servizio di sanificazione almeno ogni sei mesi con sistema a ionizzazione. Le tubazioni dovranno essere sostituite e il serbatoio interno igienizzato o sostituito, secondo i modelli. Il fornitore dovrà rilasciare al Servizio Provveditorato il certificato di avvenuta sanificazione sull erogatore. ART. 6.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE. La Provincia procederà, nell arco della durata del contratto, alla richiesta della fornitura mediante ordinativi frazionati a seconda dell esigenza dell Ente. Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dal Servizio Provveditorato con l invio tramite fax o via e-mail di un modulo d ordine dal quale dovrà risultare: 1. il numero dei boccioni d acqua richiesti comprensivi ciascuno di n. 100 bicchieri monouso; 2. la sede e il piano di consegna; 3. il costo della fornitura comprensivo di IVA; 4. gli estremi dell impegno di spesa. Il Fornitore dovrà evadere l ordine relativo alla fornitura di contenitori di acqua, comprensiva di n. 100 bicchieri monouso per ogni boccioni, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data dell ordinativo. La consegna dei contenitori e dei bicchieri dovrà avvenire a cura e spese del fornitore al piano e presso i locali delle sedi indicate nell ordinativo. Non è previsto un importo minimo di ordinativo. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale e il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro due giorni lavorativi. Pagina 4 di 12

Contestualmente al primo ordinativo di fornitura dei boccioni verrà inviato l ordinativo relativo agli erogatori a colonnina in comodato d uso. La prima fornitura di boccioni, pertanto, in deroga ai tempi di consegna sopra previsti, sarà effettuata contemporaneamente all installazione degli erogatori entro i termini di cui all art. 5 lett. a). L avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all Ente. La firma posta su tale documento all atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell ordinativo di fornitura. La Provincia si riserva di accertare la quantità e qualità della merce consegnata in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. E responsabilità del Fornitore garantire il trasporto con mezzi adeguati tali da non alterare la qualità del prodotto. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che saranno riscontrate conformi dall Amministrazione e comunicate al Fornitore. Pagina 5 di 12

LOTTO 2 FORNITURA DI ACQUA PER I DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA MEDIANTE BOTTIGLIE DA ½ LITRO ART. 7. AMMONTARE PRESUNTO DELLA FORNITURA Il consumo presunto di acqua in bottiglie da ½ litro è stimato in 44.000 bottiglie pari a lt. 22.000 per l intero anno. ART. 8. SEDI DI CONSEGNA. Le sedi presso le quali dovranno essere effettuate le consegne sono: Ravenna- Palazzo della Provincia, Piazza Caduti per la Libertà 2/4; Ravenna Via di Roma n. 165; Ravenna.- Via Mangagnina; Cervia- Via Ippolito Nievo n. 2; Faenza- Via Camangi n. 29; Faenza- Via Donati n. 11; Faenza- Via Malpighi n. 92; Lugo- Via Carducci n. 16; Lugo- Via Bedazzo n. 38/2; Lugo- Via Baracca n. 54. Il suddetto elenco potrà variare nel corso della durata contrattuale in relazione alle mutate esigenze dell Ente. ART. 9. PRESCRIZIONI TECNICHE L acqua, naturale o frizzante, dovrà avere le seguenti caratteristiche: Acqua minerale oligominerale- con: Residuo fisso compreso tra: 0 e 500 mg/l Solfati: non superiori a 200 mg/l Sodio (Na): non superiore a 200 mg/l Fluoro (F): non superiore a 1 mg/l Nitrati: < 45 mg/l; A tale riguardo l impresa affidataria dovrà presentare al Servizio Provveditorato un certificato relativo alle analisi chimico fisiche e microbiologiche dell acqua che verrà fornita e i successivi aggiornamenti. Sarà la Provincia di Ravenna, a suo insindacabile giudizio, ad indicare in fase di ordinativo i quantitativi di acqua frizzante e naturale. Il prezzo offerto in sede di gara è unico e vale quindi sia per l'acqua naturale che per quella frizzante. Pagina 6 di 12

ART. 10. SERVIZI ACCESSORI ALLA FORNITURA. Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alla consegna di ciascuna fornitura quali ad es. le spese di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna ai piani se e quando richiesto. ART. 11. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA La Provincia procederà, nell arco della durata del contratto, alla richiesta della fornitura mediante ordinativi frazionati a seconda dell esigenze dell Ente. Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dal Servizio Provveditorato con l invio tramite fax o via e-mail di un modulo d ordine dal quale dovrà risultare 1. il numero delle bottiglie richieste; 2. la sede e il piano di consegna; 3. il costo della fornitura comprensivo di IVA; 4. gli estremi dell impegno di spesa. Il fornitore dovrà evadere l ordine entro 5 giorni dalla data di ricevimento dell ordine stesso. Non è previsto un importo minimo di ordinativo. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale e il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro due giorni lavorativi. L avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all Ente. La firma posta su tale documento all atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell ordinativo di fornitura. La Provincia si riserva di accertare la quantità e qualità della merce consegnata in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. E responsabilità del Fornitore garantire il trasporto con mezzi adeguati tali da non alterare la qualità del prodotto. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che saranno riscontrate conformi dall Amministrazione e comunicate al Fornitore. Pagina 7 di 12

CONDIZIONI DI FORNITURA VALIDE PER ENTRAMBI I LOTTI. ART. 12. CORRISPETTIVI. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà quindi vantare alcun diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del prezzo indicato in sede di offerta. I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA. ART. 13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il pagamento delle forniture eseguite sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il Fornitore dovrà allegare alle fatture copia degli ordinativi ricevuti nel periodo di riferimento. Il pagamento dell importo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura come attestata dal timbro di registrazione apposto dall Ufficio competente, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Eventuali spese di pagamento ( ad es. bolli o spese bancarie ) sono a carico del Fornitore. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dall Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. ART. 14. CONTESTAZIONI IN CASO DI FORNITURA DIFFORME PER QUANTITA O QUALITA. Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità l Amministrazione potrà richiedere via fax, senza alcun onere per la Provincia, il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione della parte di fornitura contestata. Il ritiro della merce in eccesso dovrà essere effettuato entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. La sostituzione della merce in merito alla quale sono stati segnalati problemi sulla qualità dovrà invece avvenire entro 24 ore dalla segnalazione e, se trattasi di fornitura di acqua mediante erogatori a colonnina, il Fornitore, se necessario, dovrà procedere alle necessarie operazioni di manutenzione e sanificazione degli erogatori interessati. Il Fornitore nei casi in cui siano stati segnalati problemi sulla qualità dell acqua dovrà altresì comunicare per iscritto al Servizio Provveditorato la natura e le cause del problema segnalato. ART. 15. VARIAZIONI QUANTITATIVE. Tenuto conto che i consumi di acqua sono presunti, la fornitura potrà subire, in fase di esecuzione Pagina 8 di 12

del contratto, una variazione del 20%, sia in aumento che in diminuzione, rispetto ai quantitativi indicati negli atti di gara. Il Fornitore non potrà quindi pretendere indennizzi o maggiori compensi di qualsiasi natura nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la prestazione non dovesse raggiungere la quantità stimata. Parimenti, qualora nell arco della durata contrattuale si dovesse far fronte ad un incremento dei consumi, il Fornitore si obbliga ad evadere gli ordinativi di fornitura emessi agli stessi patti e condizioni. ART. 16. GARANZIA PROVVISSORIA Le imprese partecipanti dovranno documentare la costituzione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell importo a base di gara, ai sensi dell art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ART. 17. GARANZIA DEFINITIVA A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto se il ribasso offerto non è superiore al 10%, in caso contrario l'importo della garanzia viene determinato sulla base di percentuali più alte così come previsto dall art. 113 del D.Lgs n 163/2006 al quale integralmente si rinvia. La garanzia provvisoria presentata a corredo dell offerta è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. ART. 18. COLLAUDO In ragione della natura, tipo ed articolazione delle forniture oggetto del presente foglio condizioni si conviene espressamente che l attestazione di regolarità delle stesse sarà costituita dalla liquidazione dei documenti di spesa presentati dal Fornitore valendo, in ogni caso, sulla buona qualità dei beni forniti, le garanzie prescritte da leggi o regolamenti. ART. 19. PENALI. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per le consegne degli erogatori a colonnina, dei boccioni e delle bottiglie, non imputabile all Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati dall art. 14, relativo a forniture difformi per quantità e qualità, sarà applicata una penale pari al 2% del corrispettivo. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati dall art. 5 lett. b), relativo all assistenza tecnica su chiamata, sarà applicata una penale pari a 20,00. Per ogni giorno di ritardo, anche non lavorativo, rispetto ai termini fissati dall'art. 5 lett. e), e quindi a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza del semestre di sanificazione, sarà applicata una penale pari ad 20,00. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore che dovrà far pervenire le proprie deduzioni all Amministrazione entro 7 giorni dalla stessa contestazione. Qualora le suddette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. Pagina 9 di 12

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell esecuzione dell appalto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. L Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. ART. 20. NORME DI RIFERIMENTO. L esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa connessi sono regolati dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture, in particolare alle norme del D. Lgs. n. 163/2006, al codice civile e alle vigenti disposizioni in materia di contratti di diritto privato, se ed in quanto applicabili. ART. 21. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell offerta, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonchè la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna, altresì: - a comunicare al Servizio Provveditorato eventuali chiusure aziendali con un preavviso di almeno 15 giorni. Nei periodi di chiusura aziendale il Fornitore dovrà garantire la ricezione degli ordinativi via fax o via e-mail e la consegna dell acqua almeno una volta alla settimana; - a fornire un recapito cellulare del responsabile operativo. ART. 22. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Pagina 10 di 12

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 e ss. del c.c. La Provincia potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 del c.c. nel caso di reiterati inadempimenti comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore, se richiesto dall Amministrazione, dovrà continuare a garantire la fornitura di acqua e i servizi connessi fino al momento del subentro di un nuovo Fornitore. Nell ipotesi in cui il contratto si risolvesse per inadempimento della ditta aggiudicataria, la Provincia provvederà all integrale incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggio danno. ART. 24. COPERTURA ASSICURATIVA R.C. (responsabilità civile) Il Fornitore è l unico responsabile per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e/o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Provincia, in virtù dei beni oggetto della fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine l impresa aggiudicataria è obbligata a sottoscrivere, per tutta la durata contrattuale, le polizze assicurative di cui all'art. 22 del bando di gara. Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Servizio Provveditorato prima della sottoscrizione del contratto. ART. 25. RISERVATEZZA. Il Fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. ART. 26. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto di appalto : 1) il presente Capitolato Speciale d'appalto; 2) l offerta della Ditta aggiudicatrice. ART. 27. CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti derivanti dall esecuzione del contratto saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ravenna. Pagina 11 di 12

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