DIRITTI DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO.



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DIRITTI DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO. Con D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 (il Decreto ), l Italia ha recepito la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che abroga la Direttiva 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza, e modifica la Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché la Direttiva 99/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Il Decreto apporta importanti modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), che entreranno in vigore il 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data. Le imprese dovranno considerare sin da subito i nuovi requisiti, in modo da preparare la propria struttura e la propria documentazione contrattuale in vista dell entrata in vigore delle nuove norme. Di seguito forniamo un riepilogo delle novità più significative previste dal Decreto. Ambito di applicazione Le nuove disposizioni interessano principalmente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (ad esempio, presso l abitazione del consumatore o sul luogo di lavoro), nel caso in cui il valore dell acquisto sia superiore a 50 Euro, e i contratti a distanza (ad esempio, via internet, telefono o catalogo). In particolare, il Decreto introduce una regolamentazione uniforme dei contratti negoziati con le suddette modalità, sostituendo integralmente gli articoli da 45 a 67 del Codice del Consumo, che attualmente disciplinano, attraverso un set separato di norme, i suddetti contratti. Al tempo stesso, molte delle tutele previste dal Decreto (ad esempio, in materia di obblighi informativi pre-contrattuali) si estendono a qualunque contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Le nuove disposizioni non si applicano a taluni contratti, quali, ad esempio, i contratti di servizi finanziari, di multiproprietà, i contratti che rientrano nell ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, etc. Obblighi di informazione pre-contrattuali Il Decreto amplia le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima che sia concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza. Tra le principali informazioni da fornire in fase pre-contrattuale, così come previsto dall articolo 49 del Decreto, si segnalano:

ai fini dell identificazione del professionista, l identità, l indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l indirizzo email, se disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui; le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte (o, se la natura dei beni o servizi comporta l impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali (o, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l indicazione che esse potranno essere addebitate al consumatore); in caso di contratti a tempo indeterminato o comprendenti un abbonamento, sarà necessario includere nel prezzo i costi totali per periodo di fatturazione; il costo dell utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, quando tale costo sia calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; le condizioni, i termini e le modalità per l esercizio del recesso; il professionista dovrà fornire il modulo-tipo di recesso di cui all allegato I, parte B, al Decreto, e chiarire al consumatore che le spese di restituzione dei beni in caso recesso sono a suo carico (qualora il professionista non intenda sostenerle); l eventuale esclusione del diritto di recesso; un promemoria dell esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e, se applicabili, l esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è previsto un meccanismo di rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; etc. Con riferimento ai contenuti digitali, sarà necessario indicare la funzionalità del suddetto contenuto, compresa l esistenza di eventuali misure di protezione tecnica, nonché l eventuale interoperabilità con l hardware e il software. Informazioni simili dovranno essere fornite anche prima della conclusione di contratti diversi da quelli conclusi al di fuori dei locali commerciali o a distanza, quali, ad esempio, i contratti negoziati nei locali commerciali (definiti dal Decreto come qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il

professionista esercita la propria attività a carattere abituale ). Tali obblighi di informazione pre-contrattuali non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. Requisiti formali per i contratti a distanza Con specifico riferimento ai contratti conclusi via internet, prima che il consumatore inoltri l ordine, il professionista dovrà fornire in modo chiaro ed evidente le informazioni relative ai principali elementi del contratto (in particolare, le caratteristiche principali ed il prezzo totale dei beni o servizi). Inoltre, il pulsante o il link attraverso il quale effettuare l ordine dovrà indicare in modo inequivocabile che l inoltro dell ordine implica per il consumatore l obbligo di pagare (attraverso l utilizzo delle parole ordine con obbligo di pagare o simile formulazione, che dovranno essere facilmente leggibili per il consumatore). In difetto di tale informazione, il consumatore non sarà vincolato dal contratto o dall ordine (e non sarà dunque obbligato ad effettuare il pagamento). Inoltre, analogamente a quanto già previsto dal Codice del Consumo, il consumatore dovrà ricevere la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e, in ogni caso, al più tardi al momento della consegna dei beni, oppure prima che l esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma dovrà comprendere tutte le informazioni pre-contrattuali sopra indicate, a meno che il professionista non le abbia già fornite al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza. Restano fermi, in ogni caso, per i contratti conclusi online, gli obblighi di informazione previsti dal Decreto E-commerce (D. Lgs. 70/2003), che pertanto, continueranno ad applicarsi in aggiunta agli obblighi informativi sopra menzionati. Contratti conclusi per telefono Una delle novità principali del Decreto consiste nella previsione di una disciplina specifica per il caso in cui il contratto a distanza sia concluso tramite telefono. Al riguardo, si prevede l obbligo, per il professionista, di confermare l offerta al consumatore, il quale sarà vincolato solo dopo aver firmato l offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi, il documento informatico potrà essere sottoscritto anche con firma elettronica secondo quanto previsto dall articolo 21 del Codice dell Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005). Il Decreto chiarisce altresì che dette conferme possono essere effettuate, con il consenso del consumatore, anche su un supporto durevole (articolo 51, comma 6, del Decreto). Si tratta di una novità significativa rispetto alla normativa vigente, che mira ad impedire accettazioni telefoniche senza un adeguata riflessione da parte del consumatore. Recesso Il consumatore disporrà di un termine di 14 giorni (contro i 10 giorni lavorativi attuali) per esercitare il recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, decorrenti dalla conclusione del contratto (per i contratti di servizi e per la fornitura di contenuti digitali non forniti su supporto materiale - si pensi all acquisto di file musicali online o di software) o dal momento in cui il consumatore ha ottenuto il possesso fisico del bene (per i contratti di vendita).

In caso di inadempimento dell obbligo di informazione sul recesso, il termine è prolungato ad 1 anno e 14 giorni. Il consumatore potrà recedere utilizzando il modulo-tipo di recesso sopra menzionato o inviando qualunque altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. Nel caso in cui il professionista offra al consumatore la possibilità di compilare ed inviare online il modulo-tipo di recesso menzionato, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita di recesso, sarà necessario inviare al consumatore, senza ritardo e su un supporto durevole, una conferma di ricevimento del recesso esercitato. L onere della prova relativa all esercizio del diritto di recesso secondo i termini e le modalità previste incombe sul consumatore. Sono confermate le esclusioni del recesso già previste dal Codice del Consumo. Una novità concerne l acquisto di contenuti digitali online: in questo caso il recesso è escluso se l esecuzione è iniziata con l accordo espresso del consumatore, il quale abbia accettato che, in tal caso, non avrebbe potuto recedere. Il professionista dovrà rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore entro 14 giorni (contro gli attuali 30 giorni) dalla conoscenza dell esercizio del recesso. Il consumatore sosterrà soltanto il costo della restituzione dei beni, a meno che il professionista non se ne sia fatto carico o abbia omesso di informare il consumatore, prima di concludere il contratto, che avrebbe dovuto sostenere tali spese. Il consumatore dovrà restituire i beni entro 14 giorni (rispetto agli attuali 10 giorni lavorativi) dalla comunicazione di recesso. Il consumatore sarà responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da un utilizzo diverso da quello necessario per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei beni. Altre disposizioni Il Decreto introduce un intera sezione, denominata Altri diritti del consumatore, la quale sembra doversi applicare a tutti i contratti conclusi tra consumatori e professionisti. Tra le previsioni principali si segnalano le seguenti: in conformità a quanto già previsto dal Codice del Consumo, salvo diverso accordo tra le parti, i beni dovranno essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro trenta (30) giorni dalla data di conclusione del contratto. Trascorso detto termine il consumatore potrà sollecitare il professionista e, in caso di inadempimento, risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni; il professionista non potrà imporre al consumatore spese supplementari per l utilizzo di determinati mezzi di pagamento o, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista; per quanto riguarda i contratti di vendita, il venditore sarà responsabile rispetto alla perdita o al danneggiamento dei beni durante il trasporto fino alla consegna di essi al consumatore (invece, nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal consumatore, il

rischio di perdita o danneggiamento dei beni si trasmette al consumatore con la consegna di essi al vettore); in caso di utilizzo, da parte del professionista, di una linea telefonica al fine di essere contattato dal consumatore in merito alla conclusione del contratto, il consumatore non sarà tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista; prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall offerta, il professionista dovrà chiedere il consenso espresso (cd. opt-in ) del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre al costo previsto per l acquisto del bene. In mancanza del consenso espresso, il consumatore ha diritto al rimborso di tali costi. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere dedotto dall utilizzo di opzioni prestabilite (es. caselle pre-flaggate) che il consumatore debba rifiutare. Sanzioni L autorità competente ad accertare la violazione delle disposizioni sopra richiamate è l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ). A tal fine, AGCM potrà applicare le sanzioni previste in caso di pratiche commerciali scorrette (ovvero, sanzioni amministrative fino a 5 milioni di Euro. PRIVACY E POLITICA. LE REGOLE DEL GARANTE. Il 6 marzo scorso con il provvedimento n. 107 il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato precise regole per il trattamento dei dati personali da parte di partiti e movimenti politici. Il provvedimento è particolarmente interessante, oltre che di stringente attualità considerando l imminente tornata elettorale, perché il Garante non limita, come in altre occasioni, le proprie prescrizioni ad una singola consultazione elettorale ma detta regole valevoli anche al di là del periodo elettorale. In più il Garante, anche alla luce dell evoluzione dello scenario politico nazionale, non limita soggettivamente le proprie regole ai partiti tradizionali e considera, altresì, applicabile il regolamento anche al trattamento dei dati effettuati in occasione di consultazioni per la selezione dei candidati (primarie) che, anche di recente, sono stato oggetto di interventi specifici da parte dell Autorità. Il provvedimento specifica, quindi, regole generali applicabili a partiti e movimenti e regole specifiche con riferimento al trattamento dei dati in occasione di tornate elettorali. 1. Regole generali per partiti e movimenti Con riferimento al trattamento dei dati da parte di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico il Garante distingue tra dati di: 1) aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con il partito o il movimento; 2) simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative e finanziatori.

Con riferimento ai primi soggetti considerati il Garante chiarisce come non sia necessario acquisire preventivamente il consenso degli interessati purché il trattamento dei dati si riferisca allo svolgimento di attività [ ] strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalità istituzionali o statutarie. Il consenso espresso e specifico risulta, invece, necessario nel caso di comunicazioni dei dati dai partiti o movimenti a soggetti terzi (ad esempio, è necessario il consenso nel caso di comunicazione dei dati degli aderenti ad altri partiti o soggetti della coalizione). I dati dei simpatizzanti e dei soggetti agli stessi assimilati possono, invece, essere utilizzati solo con il consenso espresso di questi ultimi. Una deroga è prevista per tali soggetti allorquando l adesione ad una singola iniziativa comporti una forma di adesione al soggetto politico in base allo statuto, all atto costitutivo o ad altro complesso di regole. In tale ipotesi non sarà necessario il consenso ma il partito o il movimento dovranno aver cura di inserire espressamente la possibilità del trattamento dei dati nello statuto, atto costitutivo o nel complesso di regole adottato. Sempre con riferimento a tali soggetti il Garante precisa che, salvo i casi nei quali è prevista espressamente da una disposizione di legge, [ ]la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati. In ogni caso (tanto con riferimento agli aderenti quanto rispetto ai simpatizzanti) i partiti o movimenti sono tenuti a fornire un informativa agli interessati all inizio del trattamento con le modalità indicate all articolo 3 del provvedimento. Nel provvedimento il Garante precisa, altresì, i contenuti dell informativa (articolo 4) ponendo particolare enfasi sull individuazione del responsabile del trattamento e fornisce, all articolo 6, un modello standard di informativa utilizzabile per il trattamento dei dati. Sempre in termini generali, il Garante precisa come l acquisizione di dati da parte di terzi messi a disposizione di partiti o movimenti non esonera questi ultimi dall obbligo di esercitare forme di verifica circa la liceità e la correttezza dell acquisizione di tali dati da parte dei terzi (articolo 5 del provvedimento). Infine, il Garante sottolinea come partiti o movimenti debbano predisporre gli strumenti idonei per l esercizio da parte degli interessati dei diritti riconosciuti in particolare dall art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni) e adottare le misure di sicurezza e le cautele opportune nel trattamento dei dati richieste dal Codice (articoli 7 e 8 del provvedimento). 2. Regole per il trattamento dei dati in occasione di consultazioni elettorali Come anticipato nel provvedimento che si segnala una particolare attenzione è dedicata al trattamento dei dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (articolo 5 del provvedimento). In quest ottica il Garante individua quattro categorie di dati, come segue: 1) dati utilizzabili senza il consenso e con esonero da informativa in periodo elettorale; 2) dati utilizzabili

senza consenso ma con informativa; 3) dati utilizzabili previa informativa e consenso espresso; 4) dati non utilizzabili. Di seguito una tabella con le tipologie di dati considerati dal Garante suddivisi nelle summenzionate categorie: DATI UTILIZZABILI SENZA IL CONSENSO E CON ESONERO DA INFORMATIVA IN PERIODO ELETTORALE* (DATI ESTRATTI DA FONTI PUBBLICHE) Liste elettorali detenute presso i comuni, che possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo [ ]o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice) Elenco degli elettori italiani che votano all estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483) Liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. 12 aprile 1996, n. 197) Elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104) Elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all estero aventi diritto al voto per l elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104) *Per periodo elettorale si intende dal 60 giorno precedente al 60 giorno successivo alla consultazione elettorale (ed eventuale ballottaggio) entro questo periodo vige l esonero dall informativa a condizione che nel materiale inviato all interessato sia indicato un recapito presso il quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui all articolo 7 del Codice. DATI UTILIZZABILI SENZA CONSENSO MA CON INFORMATIVA Dati relativi ad aderenti e soggetti con i quali si intrattengono contatti regolari secondo quanto previsto da articoli 1 e 2 del provvedimento DATI UTILIZZABILI CON INFORMATIVA E CONSENSO Dati relativi ad iscritti a enti, associazioni e organismi (ad esempio associazioni sindacali o professionali) che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica. In questi casi l utilizzo dei dati non risulta in termini generali legittimo, in quanto esula dai fini perseguiti da tali soggetti, pertanto, è necessario fornire informativa e acquisire specifico consenso per utilizzare tali dati

DATI NON UTILIZZABILI Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali: dati tratti da anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; d.p.c.m. del 23 agosto 2013, n. 109); dati archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396); dati schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lg. 3 febbraio 2011, n. 71); dati liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570); dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali; dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi; elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice); agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'art. 6-bis nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura Dati contenuti negli elenchi telefonici Dati reperiti sul web e, in particolare : dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software; liste di abbonati ad un provider; dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa; dati ricavati da social network, forum o newsgroup; dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio. Sul punto il Garante ricorda come l agevole reperibilità di dati personali in rete non autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto per le finalità sottese alla loro pubblicazione. 3. Conclusioni Il provvedimento del Garante rappresenta, senza dubbio, un importante traguardo nell attività regolatoria dell Autorità che, anche in tempi recenti, si è trovata a più riprese ad affrontare il tema oggetto del provvedimento. Lo sforzo compiuto dal Garante nel tentativo di fornire un quadro regolamentare organico e destinato a durare nel tempo non potrà che impegnare partiti e movimenti all adozione di regole interne in grado di assicurare la compliance con le prescrizioni del Garante nell ottica di assicurare quell elevato livello di tutela dei diritti dei cittadini che rappresenta una delle una delle mission fondanti dell attività del Garante.

IL GARANTE PRIVACY AGGIORNA LE PRESCRIZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO CHE PROFILANO LA CLIENTELA. Con provvedimento del 6 febbraio 2014, pubblicato sul sito web del Garante Privacy il 6 marzo 2014, il Garante ha aggiornato le prescrizioni dirette ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione della clientela di cui al provvedimento generale del 25 giugno 2009. L aggiornamento in questione, adottato a seguito di una richiesta di riesame del provvedimento generale del 2009 presentata da un operatore telefonico, si è reso necessario alla luce del mutato assetto del mercato delle telecomunicazioni. In particolare, le più recenti dinamiche di mercato hanno prodotto un aumento della pressione competitiva tra i soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni ed una crescente presenza di nuovi operatori; pertanto, il Garante Privacy è stato chiamato a valutare un livello di aggregazione dei dati su una base temporale più ridotta, come misura idonea a garantire un maggior equilibrio nei processi di gestione della clientela. Nel provvedimento in esame il Garante osserva che, tra gli elementi che hanno maggiormente alterato i pregressi assetti di mercato, accentuando la competitività tra operatori, vi è il crescente ricorso da parte degli utenti allo strumento della number portability, ovvero della portabilità del numero di telefonia mobile, che consente, mantenendo detto numero, di cambiare rapidamente il fornitore del servizio, così da poter beneficiare di nuove e più vantaggiose offerte commerciali. Attraverso la number portability si viene a delineare un meccanismo di mercato che coinvolge, in tempi molto brevi, oltre all utente che chiede la portabilità del numero, sia l operatore mobile con il quale quest ultimo ha stipulato l originario contratto per la fornitura del servizio di telefonia mobile, sia l operatore mobile che acquisisce tale utente (cd. operatore recipient). Per consentire agli operatori una più corretta e puntuale offerta alla clientela, il Garante Privacy ha quindi permesso di ridurre, dal periodo minimo di un mese (previsto negli specifici provvedimenti adottati dal Garante a seguito di singole istanze di verifica preliminare) a quello minimo di due giorni, il periodo di osservazione delle seguenti tipologie di dati personali aggregati: il volume di minuti in traffico originato o terminato (in minuti o byte); il numero di ricariche (distinto per canale di acquisto: online, bancomat, carte prepagate); il totale delle ricariche. Per tutte le altre misurazioni, ovvero per l analisi aggregata dei dati che riguardano altri eventi che il fornitore individua per finalità di profilazione della clientela (quali i contatti dell utente con il customer care, le visite ai diversi punti vendita ed assistenza del fornitore, nonché le offerte relative ai terminali) la base temporale minima di riferimento deve essere di trenta giorni. I fornitori dovranno comunque escludere dall impiego per finalità di profilazione i periodi a cui corrisponda un solo evento di comunicazione elettronica riferibile ad un singolo utente. Inoltre, restano inalterate le misure di carattere tecnico-organizzativo già individuate nei singoli provvedimenti emanati nei confronti dei fornitori, relative, tra l altro, all impiego di sistemi informatici dedicati alla profilazione separati da quelli utilizzati per altre finalità (ad

esempio, fatturazione e marketing) e all adozione di rigorose misure di protezione per l accesso ai dati, con procedure di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l accesso ad altri sistemi aziendali.! BREVISSIME SIC 2012: RICAVI COMPLESSIVI PER 19 MILIARDI DI EURO Con Delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014 AGCOM ha approvato la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni ( SIC ) relativa all anno 2012. Il valore complessivo del SIC per il 2012 è pari a circa 19 miliardi di Euro, rispetto ai 20 miliardi di Euro circa raggiunti nel 2011. Ciò equivale ad un decremento annuo del settore delle comunicazioni pari al 6,2%. L area radiotelevisiva (anche sul web) rappresenta, con il 47,3% (pari a circa 9 miliardi di Euro), l ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Seguono l editoria quotidiana, l editoria periodica e le agenzie di stampa (anche sul web), con il 28,4% (circa 5,4 miliardi di Euro). Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti da editoria annuaristica e altra editoria elettronica (anche sul web), pari complessivamente a circa 451 milioni di Euro (2,4% del SIC). I ricavi relativi alla pubblicità online ammontano a circa 1,5 miliardi di Euro. Tale area economica è stata individuata da AGCOM quest anno per la prima volta, alla luce delle modifiche apportate con il D.L. 18 maggio 2012, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla L. 103/2012), all articolo 43, comma 10, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Seguono poi il settore cinematografico con circa 940 milioni di Euro e la pubblicità esterna, che, nel 2012, incide per il 2% circa sui ricavi complessivi del SIC (pari a circa 374 milioni di Euro). AGCOM AVVIA UN INDAGINE CONOSCITIVA SU INFORMAZIONE E INTERNET IN ITALIA. MODELLI DI BUSINESS, CONSUMI, PROFESSIONI In data 13 marzo 2014 AGCOM ha avviato un indagine conoscitiva su Informazione e internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni. L indagine è volta ad approfondire le caratteristiche e le dinamiche dell offerta e della fruizione di contenuti e servizi di informazione in Italia, con specifico riguardo al mutamento delle attività di ricerca, fornitura e fruizione di contenuti informativi indotto dal crescente utilizzo di internet e dai processi di profonda digitalizzazione in atto, e ad analizzare i nuovi modelli di organizzazione industriale che ne derivano. Tale indagine fa seguito all analisi recentemente conclusa da AGCOM in relazione al settore dei servizi internet e alla pubblicità online (di cui alla Delibera n. 19/14/CONS).

PIANO ISPETTIVO DEL GARANTE PRIVACY PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2014 Il Garante Privacy ha varato il piano ispettivo per il primo semestre del 2014. Il piano prevede sia la prosecuzione di controlli avviati lo scorso anno (grandi banche dati pubbliche, in particolare di enti previdenziali e dell amministrazione finanziaria; gestione delle reti pubbliche di accesso a Internet in wi-fi; marketing telefonico; mobile payment), sia l avvio di ispezioni in ambiti particolarmente significativi per numero o delicatezza dei dati trattati, come i call center delocalizzati in paesi situati al di fuori dell Unione europea, sistemi di profilazione dei consumatori, aziende farmaceutiche, centri di assistenza tecnica e recupero dati. Accertamenti verranno svolti anche sul rispetto dei nuovi obblighi da parte di società telefoniche e ISPs in caso di violazione ai loro database a causa di attacchi informatici o eventi avversi (cd. data breaches). Circa 200 gli accertamenti ispettivi programmati, che verranno effettuati anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari a seguito di segnalazioni o reclami, al fine di verificare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa. IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA PROGETTO LEGISLATIVO SUI PACCHETTI VACANZE: MAGGIORI DIRITTI PER I VIAGGIATORI In data 12 Marzo 2014 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura un progetto legislativo volto ad offrire maggiori garanzie per chi acquista una vacanza via Internet. In particolare, le misure previste dal progetto legislativo garantirebbero che: i viaggiatori siano rimpatriati in caso di fallimento dell agenzia di viaggi mentre sono in vacanza; se possibile, i viaggiatori dovrebbero avere la possibilità di proseguire la loro vacanza prima di tornare a casa; dopo che la vendita sia stata conclusa, i prezzi possano essere aumentati solo per ragioni speciali, come un incremento dei prezzi del carburante o delle tasse. In caso di aumento del prezzo superiore all 8%, al viaggiatore dovrà essere proposta un altra vacanza oppure il rimborso del prezzo pagato; gli organizzatori non possano modificare gli orari dei voli in modo significativo, ovvero per più di tre ore, dopo che la vendita sia stata conclusa; nel caso in cui si verifichino inevitabili ed impreviste circostanze, come catastrofi naturali o attacchi terroristici, che rendano impossibile per il viaggiatore il ritorno a casa in tempo, l organizzatore provveda a fornire un alloggio di livello equivalente alla sistemazione originariamente prenotata oppure, in alternativa, a pagare per un soggiorno di massimo cinque notti al costo massimo di 125 Euro a notte. Il prossimo Parlamento proseguirà i negoziati con gli Stati membri in vista di un accordo sul testo definitivo della normativa.

APPROVATA LA DIRETTIVA UE SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI E SULLE LICENZE MULTI-TERRITORIALI RIGUARDANTI LA MUSICA ONLINE Si è concluso lo scorso 20 febbraio a livello europeo l iter di approvazione della nuova direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l uso online nel mercato interno (Direttiva n. 2014/26/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea del 20 marzo 2014). L approvazione del Consiglio dell Unione europea, che fa seguito a quella del Parlamento europeo del 4 febbraio, va ad aggiungere un ulteriore tassello allo sviluppo dell Agenda Digitale per l Europa. In sintesi, la nuova direttiva mira ad armonizzare il contesto europeo per quanto riguarda le licenze di musica online concesse dalle società di gestione collettiva dei diritti. Attualmente, nel settore della musica online, per ottenere le licenze dalle società di gestione collettiva i fornitori di servizi (ossia, gli Internet service providers) devono rivolgersi a soggetti differenti a seconda dei vari Stati membri in cui vogliono sviluppare il loro business, con un notevole aumento di tempi e, quindi, di costi. La nuova direttiva permetterà, invece, ai fornitori di servizi di far valere la licenza acquisita in uno Stato all interno di un altro Stato membro. Questa semplificazione porterà anche ad un ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori finali, i quali avranno a disposizione una gamma di prodotti più vasta sia per il download sia per l ascolto in streaming della musica, e ciò potrà contribuire a ridurre la pirateria nel settore della musica online. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 10 aprile 2016. TRASPORTO AEREO: SANZIONI AGCM PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO A RYANAIR E EASYJET PER MANCATA TRASPARENZA SULLE OFFERTE DELLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE Con provvedimenti del 17 febbraio 2014 l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ) ha sanzionato le compagnie aeree Ryanair e EasyJet per complessivi 1.050.000 euro (nella specie, 850.000 Euro a Ryanair e 200.000 Euro a EasyJet), per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette in relazione alle polizze assicurative facoltative a copertura dei rischi per l annullamento del viaggio. Tali provvedimenti sono stati emanati a seguito di due diverse attività istruttorie condotte parallelamente dall Autorità, che ha accertato che le società in questione non avevano fornito, o lo avevano fatto in modo del tutto inadeguato, le informazioni essenziali sulla polizza facoltativa. Più nel dettaglio, le condotte censurate avevano ad oggetto: nella fase di acquisto online, la sommaria indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinviava solo tramite link; la scarsa chiarezza sull ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, giudicata elevata in proporzione al costo del biglietto; l omessa indicazione del fatto che il risarcimento non copriva le tasse e i diritti aeroportuali.

Inoltre, l Autorità ha ritenuto pratica commerciale scorretta la fee richiesta dalle società per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un informazione, già in possesso delle compagnie aeree, che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore. La fee, in alcuni casi, è addirittura superiore al costo del servizio assicurativo e si aggiunge all obbligo di contattare un numero a pagamento: in questo modo, secondo AGCM, chi ha pagato la polizza viene scoraggiato dall avviare la stessa pratica di rimborso (tant è che, in base ai dati elaborati dagli uffici dell Autorità nel corso delle due istruttorie, la percentuale di viaggiatori che hanno attivato pratiche di rimborso è stata estremamente bassa). Per quanto attiene la sola Ryanair, oggetto di censura è stato anche il meccanismo di optout in relazione all opzione di acquisto della polizza assicurativa: al momento dell acquisto il consumatore, per evitare di stipulare automaticamente l assicurazione facoltativa, avrebbe dovuto deselezionare una casella pre-flaggata, peraltro difficile da scovare in quanto accessibile soltanto tramite cd. tendina di scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura Non mi assicurare posizionata all interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway. AGCM ha irrogato sanzioni per 850.000 Euro nei confronti di Ryanair, che avrà 30 giorni di tempo per comunicare le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti ritenuti scorretti. Nel caso di EasyJet, AGCM ha tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo, nel corso del procedimento, sia alle informazioni messe a disposizione sul sito sia alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta, pari a 200.000 Euro. I numeri precedenti sono disponibili online sul sito. Se desideri iscriverti al servizio clicca qui.