Capitolo Terzo... I doveri dell avvocato



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Capitolo Terzo... I doveri dell avvocato 1. I rapporti con i colleghi L avvocato deve mantenere, nei confronti dei colleghi, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà (art. 19 cod. deont.). Il principio di correttezza e buona fede deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l esecuzione del contratto ma anche nell eventuale fase dell azione giudiziale per ottenere l adempimento. Contemporaneamente, ai sensi dell art. 88 c.p.c., le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità, e il codice deontologico, oltre a prevedere che l avvocato deve sempre mantenere, nei confronti dei colleghi, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, stabilisce che l avvocato non deve aggravare, con onerose o plurime iniziative giudiziarie, la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66, co. 1, cod. deont.). Inoltre, se l avvocato intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, a meno che l avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare (art. 38, co. 1, cod. deont.). Infine, l avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega, e la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti (art. 38, co. 2, cod. deont.). L avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da un altro legale (art. 41, co. 1, cod. deont.). Sempre nell ottica del rispetto del rapporto tra colleghi, l art. 48 cod. deont. vieta all avvocato di produrre, riportare negli atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa tra colleghi e qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive, con le relative risposte. L avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi soltanto quando la stessa: costituisca perfezionamento e prova di un accordo; assicuri l adempimento delle prestazioni richieste. L avvocato deve astenersi dall esprimere apprezzamenti denigratori sull attività professionale di un collega (art. 42, co. 2, cod. deont.). L avvocato che incarichi direttamente un altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente (art. 43 cod. deont.). L avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente (art. 47, co. 1, cod. deont.). Quest ultimo, a sua volta, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull attività svolta e da svolgere.

76 Parte Seconda - La deontologia forense L elezione di domicilio presso un altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. È fatto divieto all avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l incarico. 2. Sostituzione del collega nell attività di difesa Nel caso di sostituzione di un collega, nel corso di un giudizio, per revoca dell incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito (anche se la comunicazione sia stata già fatta dal cliente: Cnf 99/2013), adoperandosi, senza pregiudizio per l attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte (art. 45 cod. deont.). In adempimento di un elementare dovere di collaborazione, l avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. 3. I rapporti con il consiglio dell ordine Ai sensi dell art. 71 cod. deont., l avvocato ha il dovere di collaborare con le istituzioni forensi per l attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine, è tenuto a riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o all amministrazione della giustizia che richiedano iniziative o interventi istituzionali. A fronte dell invito a fornire notizie al consiglio dell ordine, la condotta totalmente inerte tenuta dall avvocato viola l art. 71 cod. deont., in base al quale l avvocato ha il dovere di collaborare con le istituzioni forensi. Pertanto, il professionista invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a dare un seguito all invito, potendosi limitare a una semplice negazione o affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità. Secondo una tesi estensiva, questa disposizione è applicabile anche nell ipotesi in cui i chiarimenti, le notizie o gli adempimenti vengano richiesti all avvocato relativamente a un esposto presentato nei suoi confronti e attinente a fatti in cui sia ravvisabile un illecito disciplinare. La tesi prevalente, però, ritiene che l art. 71 cod. deont. sanzioni esclusivamente la mancata risposta dell avvocato alla richiesta relativa a un esposto presentato nei confronti di un altro iscritto.

Capitolo Terzo - I doveri dell avvocato 77 4. Rapporti con i collaboratori di studio e con i praticanti L avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale e non impedire né ostacolare la loro crescita formativa, compensandone la collaborazione in proporzione all apporto ricevuto (art. 39 cod. deont.) e deve assicurare ai praticanti l effettività e la proficuità della pratica forense al fine di consentire un adeguata formazione (art. 40 cod. deont.). A tal fine l avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro e riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso proporzionato all apporto professionale ricevuto. L avvocato deve anche attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica in seguito a un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. L avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate dal suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cod. deont.). In caso di società tra avvocati, la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società (art. 8 cod. deont.). 5. Rapporti con la parte assistita Ai sensi dell art. 23 cod. deont., l incarico è conferito dalla parte assistita. Qualora sia conferito da un terzo, nell interesse proprio o della parte assistita, l incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. Prima di assumere l incarico l avvocato deve accertare l identità della persona che lo conferisce e della parte assistita. Dopo il conferimento del mandato l avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura che possano influire sul rapporto professionale. In ogni caso, l avvocato: non deve consigliare azioni inutilmente gravose; deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di un attività illecita. non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. 6. Il conflitto di interessi L avvocato non deve prestare la propria attività professionale quando possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente

78 Parte Seconda - La deontologia forense o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico, anche non professionale; dunque l avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Il conflitto di interessi sussiste anche quando: il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da un altra parte assistita o da un altro cliente; la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un altra parte assistita o cliente; l adempimento di un precedente mandato limiti l indipendenza dell avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. L avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell attività richiesta. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti con interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 cod. deont.). 7. L inadempimento del mandato Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da un inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Inoltre, il difensore d ufficio che non possa partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione al giudice o incaricare della difesa un collega, il quale sarà responsabile dell adempimento dell incarico. La violazione di tali doveri comporta la sanzione disciplinare della censura (art. 26, co. 3-5, cod. deont.). Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell avvocato costituisce un illecito disciplinare sanzionato con l avvertimento (art. 59 cod. deont.). 8. L astensione dalle udienze L avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l astensione sia proclamata dagli organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme vigenti (art. 60 cod. deont.). L avvocato che non aderisca all astensione deve informare, con un congruo anticipo, gli altri difensori costituiti. L avvocato che aderisca all astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali (art. 60 cod. deont.).

Capitolo Terzo - I doveri dell avvocato 79 Approfondimenti Il professionista che abbia deciso di non aderire all astensione dalle udienze comunica in tempo congruo agli altri difensori costituiti la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività. La comunicazione di non aderire all astensione può essere data anche in udienza, a condizione che il difensore della controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Assolto l onere di informazione, l avvocato che non intenda aderire alla astensione può svolgere normalmente l attività difensiva, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda aderire all astensione. 9. L obbligo di informazione L art. 27 cod. deont. stabilisce che l avvocato: deve informare chiaramente la parte assistita, all atto dell assunzione dell incarico, delle caratteristiche e dell importanza di quest ultimo e delle attività da svolgere, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione; deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione. deve, all atto del conferimento dell incarico: a) informare la parte assistita, chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge e dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario; b) informare la parte assistita della possibilità, se ne ricorrono le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; deve rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa; qualora ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti riguardanti l oggetto del mandato e l esecuzione dello stesso in sede stragiudiziale e giudiziale; deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso; deve riferire alla parte assistita, se è nell interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell esercizio del mandato. 10. Gestione di denaro altrui L avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell adempimento dell incarico professionale e quello ricevuto nell interesse della parte assistita, e deve renderne conto sollecitamente (art. 30 cod. deont.).

80 Parte Seconda - La deontologia forense L avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest ultima, e deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente. L avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, mentre ha diritto di trattenere le somme ricevute, a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente. 11. Restituzione di documenti L avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l espletamento dell incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, riguardanti l oggetto del mandato e l esecuzione dello stesso in sede stragiudiziale e giudiziale (art. 33 cod. deont.). Corollari di tale obbligo sono l irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l impossibilità per l avvocato di subordinare la restituzione al pagamento delle spettanze professionali. 12. Richieste di pagamento Ai sensi dell art. 29 cod. deont., nel corso del rapporto professionale l avvocato può chiedere anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché acconti sul compenso commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni. Inoltre, deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. Non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all attività svolta o da svolgere. Per ogni pagamento ricevuto deve emettere il documento fiscale. L avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto, né deve subordinare l esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. 13. Compensazione L avvocato ha diritto di trattenere (art. 31 cod. deont.): le somme ricevute a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, dandone avviso al cliente; le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri compensi, quando vi sia il consenso della parte assistita o quando si tratti di somme liquida-

Capitolo Terzo - I doveri dell avvocato 81 te in sentenza a carico della controparte ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. In ogni altro caso, l avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. 14. Accordi sulla definizione del compenso Ai sensi dell art. 25 cod. deont., la pattuizione dei compensi è libera, fermo il divieto di chiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati e/o eccessivi rispetto all attività svolta o da svolgere (art. 29, co. 4, cod. deont.). Sono ammesse la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l intera attività, a percentuale sul valore dell affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. Sono vietati i patti con i quali l avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La violazione del divieto comporta la sospensione dall esercizio dell attività professionale da due a sei mesi. 15. Azioni contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso L avvocato può agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali (Parte Prima, Cap. 1, 11, C), previa rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti (art. 34 cod. deont.). La violazione di tale dovere comporta la sanzione disciplinare della censura. 16. Rinuncia al mandato L avvocato ha diritto di rinunciare al mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 32 cod. deont.). In caso di rinuncia al mandato l avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

82 Parte Seconda - La deontologia forense 17. Minaccia di azioni alla controparte Ai sensi dell art. 65 cod. deont., l intimazione fatta dall avvocato alla controparte tendente a ottenere particolari adempimenti sotto la minaccia di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre sanzioni, è consentita soltanto quando tenda a informare la controparte sulle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. Qualora ritenga di invitare la controparte a un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. L art. 65 cod. deont. ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. 18. Pluralità di azioni nei confronti della controparte L avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cod. deont.). Costituisce violazione dell art. 66 cod. deont. anche l avvio, contro la parte assistita, di iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo sviluppo processuale, a tutela delle ragioni economiche relative a un rapporto professionale che si è svolto continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere a un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. S.U. 14374/2012). Del resto, i principi di correttezza e buona fede, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all inderogabile dovere di solidarietà di cui all art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico e una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all agire processuale nei suoi diversi profili. 19. Richiesta di compenso professionale alla controparte L avvocato non deve chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge (art. 67 cod. deont.) Nel caso di inadempimento del cliente l avvocato può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi con i quali venga definito un procedimento giudiziale o arbitrale. La violazione del divieto comporta la sanzione disciplinare dell avvertimento.

Capitolo Terzo - I doveri dell avvocato 83 20. Assunzione di incarichi contro una parte già assistita L art. 68 cod. deont. stabilisce che l assunzione di un incarico professionale contro una parte già assistita è ammessa a due condizioni: deve essere trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; l oggetto del nuovo incarico deve essere estraneo a quello compiuto in precedenza. In ogni caso, l avvocato non può utilizzare notizie acquisite in virtù del rapporto professionale già esaurito, così come l avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, a favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra gli stessi. L avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in controversie della stessa natura (e viceversa). 21. Rapporti con i testimoni e persone informate L art. 55 cod. deont. stabilisce che l avvocato non deve rivolgersi, ai testimoni e alle persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento, con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Approfondimenti Nell ambito del procedimento penale può procedere a investigazioni difensive nei modi e nei termini previsti dalla legge, dalle disposizioni emanate dall Autorità garante per la protezione dei dati personali e dalle regole seguenti (art. 55, co. 3 ss., cod. deont.): il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell interesse della parte assistita; se si avvale di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l espletamento dell incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell attività; il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all esercizio della difesa; gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti sono tenuti a dare, per legge, alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto; il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate; per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all eventuale difensore della stessa persona offesa; nell invito deve essere indicata l opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all atto; il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta a indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità;

84 Parte Seconda - La deontologia forense il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva; il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore. 22. Ascolto del minore L art. 56 cod. deont. rappresenta un assoluta novità e sancisce che l avvocato non può procedere all ascolto di una persona minore di età senza il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, purché non sussista conflitto di interessi con gli stessi (art. 56 cod. deont.). Nelle controversie in materia familiare o minorile l avvocato del genitore deve astenersi da ogni forma di colloquio e di contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. Nel procedimento penale l avvocato difensore, per conferire con un minore, assumere informazioni dal minore o richiedergli dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all atto, fatto salvo l obbligo della presenza dell esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 23. Rapporti con i magistrati L art. 53 cod. deont. afferma che i rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e reciproco rispetto. Ciò comporta che, sebbene il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca una facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall ordinamento e non può mai travalicare i limiti del rispetto della funzione del giudice, di pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Inoltre, salvo casi particolari, l avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza dell avvocato della controparte. L avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. L avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze e non deve ostentare l esistenza di tali rapporti. L avvocato componente del Consiglio dell ordine non deve, inoltre, accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d ufficio. Anche nei rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici l avvocato deve ispirare la propria condotta a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni (art. 54 cod. deont.).

Appendice... Codice Deontologico forense (1). (1) Testo approvato dal consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 pubblicato in G.U. 16 ottobre 2014, n. 241. Titolo I Principi generali 1. L avvocato. 1. L avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l inviolabilità e l effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L avvocato, nell esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell Ordinamento dell Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. 2. Norme deontologiche e ambito di applicazione. 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. 3. Attività all estero e attività in Italia dello straniero. 1. Nell esercizio di attività professionale all estero l avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l attività. 2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l interesse pubblico al corretto esercizio dell attività professionale. 3. L avvocato straniero, nell esercizio dell attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. 4. Volontarietà dell azione. 1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. 2. L avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. 5. Condizione per l esercizio dell attività professionale. L iscrizione agli albi costituisce condizione per l esercizio dell attività riservata all avvocato.

86 Appendice 6. Dovere di evitare incompatibilità. 1. L avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell iscrizione all albo. 2. L avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense. 7. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti. L avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità. 8. Responsabilità disciplinare della società. 1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. 2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società. 9. Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. 1. L avvocato deve esercitare l attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L avvocato, anche al di fuori dell attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense. 10. Dovere di fedeltà. L avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell incarico. 1. L avvocato è libero di accettare l incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 3. L avvocato iscritto nell elenco dei difensori d ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L avvocato iscritto nell elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi. 12. Dovere di diligenza. L avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. 13. Dovere di segretezza e riservatezza. L avvocato è tenuto, nell interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. 14. Dovere di competenza. L avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

A Abbandono della difesa art. 24 Cost.; art. 105 c.p.p. Consiste in un assenza del difensore ad un attività (non necessariamente di udienza) da compiere in rappresentanza della parte, che provoca un obiettiva diminuzione o privazione del diritto alla difesa della parte assistita. Per l ingiustificato ( ), come per il rifiuto della stessa, l avvocato può essere sottoposto a sanzioni disciplinari [vedi ], irrogate esclusivamente dal Consiglio dell Ordine forense [vedi ] all esito di un apposito procedimento disciplinare [vedi ], autonomo dall eventuale procedimento penale (previsto in caso di ( ) del difensore d ufficio [vedi ]). In particolare, la giurisprudenza non ha ritenuto sussistenti valide ragioni giustificanti l ( ) nell ipotesi del difensore d ufficio che aveva addotto generici motivi di coscienza personali. Se il Consiglio ritiene l ( ) giustificato, la sanzione disciplinare non è inflitta. Abusivo esercizio della professione art. 348 c.p. Punisce penalmente chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Tale figura di responsabilità penale del professionista [vedi ] tutela il pubblico interesse al buon funzionamento della P.A., che richiede una speciale abilitazione amministrativa ai fini dell esercizio di determinate professioni. Con riferimento alla professione forense, è necessario aver superato l esame di abilitazione professionale [vedi ] e conseguito l iscrizione all albo professionale degli avvocati [vedi ], ovvero, nel caso del praticante avvocato [vedi ], essere stato abilitato al patrocinio al termine del primo anno di pratica forense [vedi ]. Soggetto passivo del reato è lo Stato (e non, quindi, i vari ordini professionali); per configurare l ( ) è sufficiente il compimento anche di un solo atto, ancorché non retribuito, senza la relativa abilitazione o dopo essere decaduti o sospesi dalla stessa. Tale reato concorre con la truffa e l usurpazione di titoli o di onori [vedi ]. L ( ) è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa; si procede d ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica. Accaparramento di clientela [vedi Divieti per l avvocato]. Aggiornamento [dovere di] [vedi Doveri dell avvocato]. A.G.I [vedi Associazioni professionali]. A.I.G.A. [Associazione Italiana Giovani Avvocati] [vedi Associazioni professionali]. Albi, elenchi e registri R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; L. 31-12-2012, n. 247 Ai sensi dell art. 15 della L. 247/2012, presso ciascun consiglio dell ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l albo ordinario degli esercenti la libera professione (per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza); b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l elenco degli avvocati sospesi dall esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell albo degli avvocati stabiliti che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l elenco degli avvocati domiciliati nel circondario; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

144 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori L albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito Internet dell ordine. Almeno ogni due anni essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell anno precedente. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell ordine, l elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell anno precedente. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF. L iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori R.D.L. 27-11- 1933, n. 1578; L. 31-12-2012, n. 247 L iscrizione nell ( ) può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l esame per l ammissione. L iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. Possono altresì chiedere l iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della L. 247/2012. La tenuta e l aggiornamento dell albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico art. 381 c.p. L art. 381 del codice penale, nei suoi due commi, prevede due distinte figure delittuose: il 1 comma punisce il patrocinatore o il consulente tecnico [vedi ] che, in un procedimento dinanzi all Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, la sua attività a favore di parti contrarie (qualora il fatto non costituisca reato più grave, come ad es. patrocinio o consulenza infedele [vedi ]). Per parti contrarie si intendono soggetti in una posizione anche solo formalmente antagonistica (ad es. attore e convenuto; imputato e parte civile). È punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa, nonché con l interdizione dai pubblici uffici. Il 2 comma, invece, punisce il patrocinatore o il consulente tecnico che, dopo aver difeso o rappresentato una parte, abbia assunto, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria, cioè di una parte che materialmente si trova in una posizione di conflitto di interessi con la prima. È punita con la reclusione fino ad 1 anno e la multa. In entrambi i casi è necessaria la pendenza di un procedimento innanzi all autorità giudiziaria (Cass. 4668/1995). Per ambedue le figure è competente il Tribunale monocratico. L avvocato che si rende colpevole di ( ), inoltre, è punito con la sanzione disciplinare [vedi ] della radiazione dall albo [vedi ].